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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/11/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1178/2021 R.G., avente ad oggetto “Accertamento negativo del credito”
e vertente
TRA
P.IVA ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. TETA ALBERTO, in virtù di procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. FARA- Controparte_1 P.IVA_2
SO AN, in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(d'ora in poi ) ha convenuto in giudizio la al
[...] Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere l'accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta a titolo di corri- spettivo “variabile” in forza del contratto di consulenza sottoscritto tra le parti.
In data 24.07.2017 la , industria operante nel settore della produzione e com- Parte_1 mercializzazione di prodotti dolciari, ha sottoscritto con la società Controparte_1 operante nel settore della distribuzione di prodotti alimentari, un contratto di consulenza in virtù del quale la i impegnava, per il triennio decorrente dal 1 agosto 2017, Controparte_1
a curare «la definizione e conduzione dello sviluppo commerciale del territorio nazionale e internazionale, curando la penetrazione presso le catene della GDO e DISCOUNT» (punto2 del contratto). Secondo le pattuizioni delle parti, a fronte dell'esecuzione delle predette presta- zioni la si impegnava a corrispondere annualmente la somma incondizionata Parte_1 di € 80.000,00 oltre iva, a cui andava aggiunto un incentivo annuale, nella misura massima del
30% del corrispettivo annuo, laddove fossero stati raggiunti gli obiettivi che la Committente si impegnava a presentare entro 60 gg. dall'avvio della consulenza (articolo 4 del contratto).
A conclusione del rapporto di consulenza, la a chiesto alla commit- Controparte_1 tente il pagamento della somma di € 62.000,00 emettendo la fattura n. 75/VS del 4.12.2020, ritenendo di aver diritto al pagamento degli incentivi annuali (corrispettivo “variabile”) previsti nel contratto.
La ha contestato la richiesta di pagamento ritenendo che la clausola contrat- Parte_1 tuale contenuta al punto 4.2 sia nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c.
e, ad ogni modo, alcun corrispettivo sarebbe dovuto, atteso che non sono stati raggiunti gli obiettivi di fatturato fissati per le diverse annualità.
In ragione di ciò, la ha così concluso « In via principale - accertare e dichia- Parte_1 rare la nullità della clausola contenuta all'art. 4, secondo elenco puntato (Piano Incentivi An- nuo) del contratto di consulenza sottoscritto dalle parti in Corato in data 24 luglio 2017, e, comunque, il mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturato fissati nel Piano Incentivi
Annuo per gli anni 2018, 2019 e per il periodo gennaio – luglio 2020 (il mancato raggiungi- mento delle soglie di fatturato previste nel Piano Incentivi Annuo del 2017 non è in contesta- zione tra le parti); - per l'effetto, e comunque per tutti gli altri motivi esposti, accertare e di- chiarare che nulla deve a a titolo di corrispettivo “variabile” in forza Parte_1 CP_1 del contratto di consulenza sottoscritto dalle parti in Corato in data 24 luglio 2017, ed ordinare
a di emettere nota di credito a storno integrale della fattura n. 75/VS emessa in CP_1 data 4.12.2020; In subordine - accertare e dichiarare che è tenuta a corrispondere Parte_1
a in forza del contratto di consulenza sottoscritto dalle parti in Corato in data 24 CP_1 luglio 2017, a titolo di corrispettivo “variabile”, la minor somma pari ad euro 6.458,00, oltre iva, ed ordinare a di emettere nota di credito, per l'importo di euro 55.542,00, a CP_1 storno parziale della fattura n. 75/VS emessa in data 4.12.2020; In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.».
Con comparsa del 12.05.2021 si è costituita la ibadendo di aver diritto Controparte_1 al pagamento del corrispettivo variabile atteso il raggiungimento degli obiettivi annualmente prefissati e chiedendo al Tribunale di «- rigettare, dunque, integralmente le richieste di parte attrice;
- in via principale e preliminare, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia della clausola di cui all'art. 4 del contratto di consulenza o, nella denegata ipotesi, ricondurre ad equità il compenso pattuito alla luce dell'incremento di fatturato conseguito dalla Pt_2
negli ultimi tre anni e del valore contrattuale;
- in via subordinata e riconvenzionale, nella
[...] denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità della clausola, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. per tutte le motivazioni in parte motiva, ricondurre ad equità il corrispettivo contrattuale complessivo. - in subordine, accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia della clausola di cui al punto precedente, in via riconvenzionale accertare e dichiarare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla e, conse- Parte_1 guentemente, confermare il diritto della a vedersi riconosciuta la parte variabile CP_1 del corrispettivo, nella misura di € 24.000,00 annui per un totale di € 60.000,00 o in quella inferiore ritenuta di giustizia, condannando la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, , al pagamento in favore della Controparte_2 [...] della predetta somma di € 60.000,00, maggiorata di interessi e rivalutazione moneta- Parte_3 ria, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio».
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita e, in seguito all'esple- tamento della prova orale, il Tribunale ha nominato CTU al fine di meglio chiarire le questioni contabili relative al piano incentivi.
A conclusione dell'istruttoria il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
La domanda è parzialmente fondata per i seguenti motivi.
1. Sulla nullità della clausola contrattuale
Ad avviso di parte attrice la clausola contenuta al punto 4 secondo elenco puntato del contratto di consulenza sarebbe nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 stante l'as- soluta indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto. Secondo la prospettazione attorea l'importo dovuto a titolo di corrispettivo “variabile” al raggiungimento degli obiettivi non è determinato né determinabile.
L'eccezione è infondata.
La clausola contrattuale oggetto di contestazione così statuisce: «Corrispettivo. A fronte della prestazione di consulenza definita al punto 2) è dovuto un corrispettivo al consulente calcolato secondo le seguenti modalità: ● € 80.00,00 + IVA, incondizionati;
● Piano incentivi annuo, per un valore massimo previsto del 30% del corrispettivo annuo, al raggiungimento di obiettivi che la Committente presenterà entro 60 giorni dall'avvio della consulenza;». In base alla lettura della clausola risulta pacifico che le parti hanno inteso rimettere alla CE-
REALITALIA la determinazione degli incentivi per il raggiungimento del risultato concedendo così alla committente la discrezionalità di definire la quantità e/o l'erogazione di compensi ag- giuntivi in funzione del conseguimento di determinati obiettivi, legati a criteri di efficacia ed efficienza. La clausola, così posta, rappresenta un tipico esempio di “incompletezza economica del contratto” e corrisponde alla fisiologica incapacità dei contratti di tener conto di ogni mo- dificazione di circostanze successive alla loro conclusione.
Secondo la teoria economica, in un mercato di concorrenza pura e perfetta, un contratto può definirsi completo se le parti, per ciascuno degli infiniti possibili “stati del mondo”, concordano sulla soluzione e sul risultato. La realtà però è molto diversa. I contratti sono incompleti, non contemplano e non possono contemplare ogni modificazione dello stato delle cose e delle aspet- tative delle parti contraenti sia perché è impossibile per le parti specificare le possibili soluzioni rispetto a tutti i possibili “stati del mondo” sia perché, molto spesso, le parti scelgono delibera- tamente di non specificare completamente i termini contrattuali anche quando ciò sarebbe pos- sibile.
È necessario distinguere tra contratto incompleto tout court per il quale occorre far ricorso, a seconda dei casi, all'interpretazione o all'integrazione del contratto, e contratto deliberatamente incompleto per il quale opererà la clausola di apertura liberamente pattuita dalle parti contraenti.
Nel caso di specie, al momento della conclusione del contratto, le parti hanno stabilito a chiare lettere che il piano incentivi era strettamente connesso al raggiungimento degli obietti fissati di volta in volta da . Le parti dunque hanno volontariamente previsto una clau- Parte_1 sola di apertura del regolamento contrattuale volta a consentire una successiva determinazione, secondo le modalità ivi stabilite dell'elemento mancante. Tale “incompletezza” contrattuale, in quanto deliberata, e non subita, non può ritenersi sostanziale poiché, alla mancanza dell'ele- mento corrisponde la previsione di un rimedio, di un criterio utile a colmare la lacuna.
Chiarito ciò, occorre affrontare un'ulteriore questione.
La problematica dell'incompletezza contrattuale molto spesso si incontra e si scontra con il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346
c.c..
In sostanza si tratta di chiarire se il rinvio ad una successiva attività determinata, caratteristica del fenomeno dell'incompletezza contrattuale, è sufficiente a soddisfare il requisito della deter- minabilità di cui all'art. 1346 c.c.
Sul punto la dottrina ha a lungo dibattuto. Ad una prima analisi verrebbe da ritenere che certa- mente i criteri di successiva determinazione sono pienamente compatibili con il requisito di determinabilità dell'oggetto. Una diversa conclusione non permetterebbe di comprendere cosa volesse intendere allora il legislatore con il concetto di “determinabilità dell'oggetto”. In realtà, il problema è ben più complesso. Infatti, l'attività determinativa dell'elemento mancante, attra- verso i diversi criteri di determinazione, si caratterizza proprio per essere incerta sia nell'an sia nel quantum. Occorre dunque domandarsi se l'incertezza (almeno potenziale) nell'an e l'im- prevedibilità del quantum siano elementi rilevanti in sede di giudizio sulla determinabilità dell'oggetto. A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione, in una risalente sentenza
(873/1986), ha colto in pieno il profilo centrale della questione del requisito della determinabi- lità di cui all'art. 1346 c.c. e la determinazione successiva di un elemento mancante ad opera delle stesse parti contraenti. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto valido il contratto di compravendita in cui le parti avevano rinviato ad un successivo accordo la determinazione del prezzo e avevano altresì prefissato criteri e parametri che consentissero, in caso di dissenso,
l'intervento surrogatorio del giudice. La Suprema Corte ha ritenuto che il requisito della deter- minabilità dell'oggetto debba essere inteso “in senso meno ampio” quando la determinazione successiva sia consensuale, perché altrimenti non vi sarebbe garanzia, stante l'impossibilità di un intervento giudiziale surrogatorio, di risolvere la “temporanea contraddizione” data dall'esi- stenza di un contratto concluso ma con un vero e proprio vuoto regolamentare. Si giungerebbe altrimenti “all'assurdo di ammettere l'esistenza di un contratto che porta in se stesso, fisiologi- camente, la propria possibile nullità”.
Ritornando al caso di specie è chiaro che l'incompletezza del contratto non può essere causa di nullità dell'oggetto. In base alla lettura della clausola è evidente che era nella sola facoltà e discrezionalità della committente stabilire gli obiettivi annuali da raggiungere e gli incentivi riconosciuti. Tra l'altro, come evidenziato dalla convenuta, nella nota datata 20.11.2020, a firma del legale rappresentante della e del proprio legale, si legge «A fronte
Parte_1 dell'esecuzione di tali prestazioni si impegnava a corrispondere a (…)
Parte_1 CP_1 ulteriori eventuali somme (di volta in volta preventivamente determinate) a titolo di premi, condizionati al raggiungimento degli obiettivi prefissato (da ).». Se indetermina-
Parte_1 tezza vi è stata è solo per inadempienza/inerzia della che, soltanto in questa
Parte_1 occasione, a rapporto di consulenza concluso, chiede la dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale a sé favorevole.
2. Sul raggiungimento dei target di vendita
Dalla lettura del contratto di consulenza, che regola il rapporto tra le parti in causa, si evince nelle premesse che la , che si occupa della produzione e commercializzazione Parte_1 di cereali e cioccolato, ha affidato, in virtù di detto accordo, a punto Controparte_1 2) la definizione e conduzione dello sviluppo commerciale del territorio nazionale e internazio- nale, curando la penetrazione presso le catene della GDO (grande distribuzione organizzata) o
Discount. Il punto 2 del contratto definisce dunque in modo chiaro e incontrovertibile l'ambito territoriale della consulenza (tutto il territorio nazionale e internazionale), il canale di vendita affidato (GDO e Discount), e le referenze cereali e cioccolato prodotte dalla committente delle quali il consulente avrebbe dovuto curare la commercializzazione. Il corrispettivo, per l'attività svolta, è stato determinato in parte in misura fissa (€ 80.000, 00 annui oltre IVA incondizionati),
e in parte in misura variabile ancorato al raggiungimento degli obiettivi fissati da una pianifi- cazione annua, con incentivi per un massimo pari al 30% del corrispettivo annuo.
A scadenza del contratto di consulenza sono sorte diverse contestazioni in ordine alle modalità di determinazione del piano incentivi che hanno generato il presente contenzioso.
Le questioni e problematiche sollevate devono necessariamente essere analizzate a mezzo del richiamo alla Consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del presente giudizio di merito, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni riguardanti il merito della controversia.
La prima questione da chiarire si riferisce alla comunicazione più meno tempestiva degli obiet- tivi annuali da raggiungere e alla definizione dei relativi incentivi. Per disposizione contrattuale la committente aveva l'onere di comunicare il piano obiettivi annuo entro 60 giorni dall'avvio della consulenza, ossia entro il 29 settembre 2017; inoltre, entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2018 in poi, la committente avrebbe dovuto comunicare al consulente i conteggi sulla verifica degli obiettivi a definirsi.
Sul punto il CTU ha appurato che gli obiettivi prefissati per l'anno 2018 sono stati comunicati tardivamente, ovvero in data 28.12.2018; diversamente la comunicazione è stata tempestiva sia per 2019 (pec del 28.12.2018) che per il 2020 (pec e 17.01.2020) «la comunicazione dei piani incentivi annuali è sempre stata tempestiva, tranne che per l'anno 2018 per il quale gli obiettivi di fatturato sono stati comunicati addirittura alla fine dell'anno (pec del 28.12.2018), conte- stualmente alla comunicazione di mancato raggiungimento degli obiettivi 2018».
Lo stesso CTU ha poi chiarito che «In ordine alla definizione degli incentivi, essi sono stati definiti con pec del 18.09.2017, successivamente alla conclusione del contratto (24.07.2017) ed entro i termini contrattuali (60 giorni) contestualmente alla fissazione degli obiettivi 2017.
E' stato definito un incentivo per il raggiungimento del fatturato obiettivo per ciascuna delle tre famiglie di prodotto».
Altro motivo di contrasto attiene alla necessità o meno di parametrare gli obiettivi considerando non soltanto il fatturato Italia ma anche quello estero. Sul punto il CTU ha chiarito che «In ordine al fatturato obiettivo, nelle comunicazioni dei piani incentivi, si riferisce al Parte_1 fatturato, senza specificare se trattasi di fatturato solo Italia o di fatturato Italia ed Estero, in quanto la consulenza di per contratto interessa sia il mercato nazionale che quello CP_1 internazionale. Dal momento che in atti sostiene che trattasi solo del fatturato Parte_1
Italia, mentre sostiene che gli obiettivi sono da parametrarsi al fatturato Italia + CP_1
Estero, la scrivente ha analizzato la documentazione in atti ed ha rinvenuto la pec del
16.10.2020 in cui la stessa afferma in modo chiaro e incontrovertibile la pattui- CP_1 zione degli obiettivi sul Fatturato Italia, tant'è che conseguentemente, contestando i dati forniti da per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, li compara con i dati del Parte_1 fatturato Italia rinvenuti nei bilanci del 2018 e del 2019 e non con i dati del fatturato totale
(ossia comprensivo di quello estero) pure rinvenibili in detti bilanci. Pertanto gli obiettivi del piano incentivi sono parametrati sul fatturato Italia, canale GDO/Discount, delle tre famiglie di prodotto , e Natale, per i quali sin dal settembre 2017 risultano comuni- Pt_4 Parte_5 cati gli incentivi da corrispondersi per il raggiungimento dell'obiettivo di ogni singola famiglia di prodotto (…) gli obiettivi sono stati parametrati al fatturato imponibile, al netto di resi ed abbuoni, delle tre famiglie di prodotto “ ”, “Cioccolato” e Natale» (pag. 65 CTU). Pt_4
Per quanto attiene invece, alla comunicazione degli incentivi da corrispondere al raggiungi- mento degli obiettivi. Come già detto, ed accertato dal CTU, era nella sola facoltà della com- mittente individuare gli obiettivi da raggiungere ed i relativi incentivi da corrispondere. La CE-
REALITALIA ha provveduto a determinare gli incentivi soltanto per l'annualità 2017 «incen- tivi non più formalizzati nel corso del rapporto contrattuale. Pertanto il CTU li ha rideterminati parametrandoli per gli anni 2018 e 2019 su 12 mesi, per il periodo 01.01.2020-31.07.2020
(data scadenza del contratto) su 7 mesi (v. paragrafo 2.2)».
Dalle risultanze della CTU emerge dunque che la soltanto per l'anno 2017 Parte_1 ha formalizzato gli incentivi da corrispondersi per il raggiungimento dell'obiettivo di ogni sin- gola famiglia di prodotto e che gli obiettivi sono da parametrarsi al solo fatturato Italia e non anche a quello estero.
Per quanto attiene, invece, l'ulteriore questione relativa all'inclusione o meno delle “uova di
Pasqua” nella famiglia di prodotto “cioccolato” il CTU ha precisato che «Sia dalla Contabilità industriale di che dalle e-mail versate in atti da si evince che la fami- Parte_1 CP_1 glia “ ” è famiglia di prodotto autonoma e quindi non è inclusa nella famiglia Parte_6
“Cioccolato”, oggetto del piano incentivi.».
Il CTU, dunque, prendendo in considerazione il fatturato Italia, canale GDO/Discount, delle tre famiglie di prodotto del piano incentivi e comparandolo con i singoli fatturati obiettivi, per gli anni 2018, 2019 e fino al 31.07.2020 ha appurato che « il fatturato obiettivo è stato raggiunto da solo per la famiglia “Natale” e solo per l'anno 2019, in quanto è stato calcolato CP_1 un fatturato Italia ”Natale” di €805.745,95 contro un fatturato obiettivo di € 800.000,00: per- tanto spetta a il pagamento del relativo incentivo di € 6.000,00 oltre IVA.». CP_1
Tra l'altro il CTU ha evidenziato che quand'anche si volesse prendere in considerazione non soltanto il fatturato Italia ma anche quello estero, il risultato non cambierebbe «anche in questa circostanza si registra il raggiungimento dell'obiettivo solo per la famiglia “Natale”, anno
2019 (fatturato totale “Natale” di € 821.178,26 contro un fatturato obiettivo di € 800.000,00), spettando a il pagamento del relativo incentivo di €6.000,00 oltre IVA.» CP_1
Il Tribunale condivide le risultanze delle CTU, supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica specifica e della cui attendibilità scientifica non vi è motivo di dubitare. Tra l'altro il nominato professionista ha fornito risposte alle osservazioni di parte, ribadendo le iniziali con- clusioni.
A tal proposito, giova, anzitutto, precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie alle- gazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano impli- citamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risol- vono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez.
I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 10677/2008, 33742/2022, 1815/2015, 14471/2014 ).
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
a) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a pagare a la somma di € 7.320,00 (costi- Controparte_1 tuito dall'incentivo di € 6.000,00 più IVA al 22% di € 1.320,00);
b) dispone che in persona del legale rappresentante p.t., emetta Controparte_1 una nota di credito di complessivi € 68.320,00 a parziale storno della fattura n. 75/VS del 4.12.2020 di complessivi € 75.640,00.
c) Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
d) pone le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico di en- trambe le parti, in eguale misura, ma in solido tra loro.
Avellino, 02/11/2025 Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia