Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3132/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), come da procura a margine E_ C.F._1
della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del primo grado rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Bembo,
( ) e dall'Avv. Domenico Fruttaldo C.F._2
( ) e con i quali elett.te domicilia in Quarto (NA) C.F._3
alla Via Kennedy n.177.
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
in persona del Controparte_2
Presidente legale rapp.te p.t. dott. ( ), CP_3 C.F._4
come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, rapp.ta e difesa dall'avv. Aldo Garofalo ( con i C.F._5
quali elett.te dom.lia in ASpesenna al Corso Italia n. 52.
APPELLATA
Per l'appellante : si riporta al proprio atto introduttivo e E_
a tutte le eccezioni e deduzioni ivi argomentate nonché alle note d'udienza del 24.06.2022, chiedendo il pieno e integrale accoglimento - e per l'effetto riformare la sentenza appellata con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori costituti dichiaratosi antistatari.
Per l'appellata si riporta alla propria comparsa di costituzione a CP_1
tutte le eccezioni e deduzioni ivi argomentate, chiedendo l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 15/03/2011, l'
[...]
della provincia di convenne in giudizio, Controparte_2 CP_2
davanti al Tribunale di Napoli, , per sentir così E_
provvedere: 1) accertare e dichiarare nei confronti del convenuto e/o di chiunque altro che esso istante era pieno ed esclusivo proprietario dell'appezzamento di terreno sito in – Soccavo- alla via Padula, e CP_2
che su di esso non esistevano diritti concorrenti di terzi;
2) statuire che il convenuto non aveva alcun diritto sul predetto appezzamento di terreno e pertanto, accertare e dichiarare l'occupazione abusiva dell'immobile da parte dello stesso;
3) conseguentemente ordinare al convenuto, ex art. 948 c.c., il rilascio del suindicato immobile libero e vuoto da persone e cose, previo abbattimento dei manufatti edilizi abusivamente realizzati e ripristino dell'originario stato dei luoghi, così da immettere esso istante nella piena disponibilità dell'immobile suddetto;
4) per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti o subendi a seguito dell'abusiva detenzione perpetrata in suo danno, il tutto nell'importo da determinarsi in corso di causa, con rivalutazione e corresponsione degli interessi compensativi, dalla data di occupazione fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento di ogni altro danno, anche equitativo, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria;
5) determinare, inoltre, l'indennità mensile dovuta dal convenuto, per tutto il periodo dalla pubblicazione della sentenza fino alla data dell'effettivo rilascio del suindicato appezzamento di terreno all'Istituto proprietario, condannando lo stesso al relativo pagamento;
6) condannare il convenuto alla refusione a favore dell'Istituto attore delle spese, diritti e degli onorari relativi al presente giudizio.
1.1 L'attore dedusse: che era proprietario dell'appezzamento di terreno sito in Napoli– Soccavo, alla via Padula dell'estensione catastale di circa mq 660, riportato al catasto terreni del Comune di al foglio 125, CP_2
particelle 844; che detto appezzamento era stato trasmesso tramite atto di acquisto per Notar del 30/05/1959 da Persona_1 Persona_2
alla Gestione NA AS, indi da questa alla Gestione case per
[...]
lavoratori, in virtù dell'art. 35 L. 14.02.1963, n. 60 ed, infine, da quest'ultima ad esso in virtù CP_2 Controparte_4
dell'art. 14 del DPR 30.12.1972 n. 1036; che l'appezzamento di terreno faceva parte del patrimonio indisponibile dell' per le Controparte_2
case Popolari della Provincia di in quanto era stato acquistato CP_2
con l'atto notarile del 30/05/1959, per essere destinato a pubblico servizio, ovvero alla costruzione di case per lavoratori;
che a seguito di sopralluoghi, effettuati sul detto appezzamento di terreno dal personale dello e dagli agenti di P.G. del Comando di Polizia locale di CP_2 CP_2
nonché a seguito di indagini disposte dal PM presso la Procura della
Repubblica di Napoli, su querela di parte, era emerso che l'appezzamento di terreno in questione risultava occupato abusivamente da e che sullo stesso vi erano stati E_
costruiti manufatti abusivi;
che, a causa di tali comportamenti illeciti, esso attore aveva subito ingenti danni patrimoniali, conseguenti al mancato utilizzo o godimento dell'immobile ed alla mancata percezione dei relativi frutti.
1.2. Costituitosi, tramite comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, impugnò e contestò le E_
circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, di cui chiese il rigetto perché inammissibile, improponibile ed infondata;
inoltre, previo accertamento del possesso continuato e indisturbato, esercitato prima da parte di suo nonno, poi di suo padre ed, infine, da parte sua per oltre vent'anni, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiese di dichiarare l'intervenuta usucapione dell'appezzamento de quo; in via subordinata, nella ipotesi di rigetto della spiegata domanda riconvenzionale, chiese di condannare l'attore al pagamento di una somma, da determinarsi anche in via equitativa, per tutte le migliorie apportate da esso convenuto sul predetto terreno.
Il , a riprova del carattere indisturbato del possesso esercitato su Pt_1
tale immobile, dedusse, allegando a supporto la richiamata missiva dell'11.3.1998, che “i a mezzo di n. 2 richieste - inviate alla Pt_1 CP_2
rispettivamente in data 11.09.1997 e 11.03.1998 e protocollate con
N.20879 e N.5448- da parte del sig. richiedevano di Persona_3
sottoscrivere un contratto di locazione per l'area in questione, ma che sorprendentemente non avevano alcuna risposta”.
1.3. Il Tribunale, ammise la prova testimoniale e nominò un consulente tecnico d'ufficio, al fine di accertare: lo stato dei luoghi, l'esistenza sugli stessi di manufatti edilizi e, in caso affermativo, l'epoca a cui risalivano e la loro conformità alle norme edilizie vigenti;
se E_
occupasse tale appezzamento solo momentaneamente o se esercitasse sullo stesso un diritto di proprietà; se lo manutenesse con diligenza e se sullo stesso svolgesse attività di vendita di gasolio e gpl;
nonché di quantificare le spese eventualmente necessarie per il ripristino dei luoghi.
All'esito, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ritenuta fondata la domanda attorea così decise: “1) Rigetta la domanda riconvenzionale ed ogni altra domanda avanzata dal
[...]
2) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara Pt_1 CP_2
pieno ed esclusivo proprietario del suindicato appezzamento di
[...]
terreno sito in quartiere Soccavo riportato al catasto terreni del CP_2
comune di l foglio 125 p.lla 844 mq 600; 3) Dichiara il convenuto CP_2
occupante abusivo dell'area in questione previa E_
condanna ex art. 948 c.c. all'immediato rilascio del bene libero e vuoto di persone e di cose previo abbattimento dei manufatti abusivamente realizzati nonché al rispristino dell'originario stato dei luoghi in modo che lo possa essere immesso nel possesso della suddetta area di sua CP_2
proprietà; 4) nell'ipotesi di mancato abbattimento da parte del convenuto condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di euro
123.400,00 così come quantificate dal CTU necessaria per consentire all'attrice il ripristino dello stato dei luoghi;
5) condanna il convenuto
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € E_
1031,00 mensili dal 10 marzo 2011 fino alla data della pubblicazione della sentenza;
6) Condanna a pagare in favore della la E_ CP_2
somma di euro 9.440,00 di cui euro 400,00 per spese ed euro 9.000,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA se dovute. Pone le spese di CTU a carico del convenuto […]”.
Ritenne il Tribunale che, quanto alla azione di rivendicazione proposta da parte attrice ex art. 948 c.c., “Sul punto, l'attrice ha fornito la prova rigorosa del titolo […]. Tutta la documentazione depositata agli atti di causa fornisce una prova rigorosa in merito alla proprietà dell'immobile in capo all'attrice. La titolarità della proprietà è stata accertata dalla stessa CTU, espletata in corso di giudizio, che, nel ricostruire gli atti di trasferimento e variazioni societarie, dopo avere effettuato verifiche di controllo presso gli uffici preposti, ha concluso che la particella 844 al foglio 125 occupata senza titolo dal convenuto è di proprietà dello CP_2
della Provincia di […]”. CP_2
Il Tribunale, richiamando, in particolare, quanto emerso dalla denuncia querela presentata in data 17.10.2008 ,presso la Procura della
Repubblica di Napoli da parte dello nonché dal successivo CP_2
verbale di sopralluogo e sequestro preventivo del 26.09.2009, effettuato dalla Polizia locale di e dalla consulenza tecnica d'ufficio, accertò CP_2
che il predetto terreno era occupato senza titolo dal , che sullo Pt_1
stesso erano presenti opere abusive che avevano trasformato il fondo agricolo in un'area attrezzata, con una strada, due unità immobiliari e un'attività abusiva di distribuzione di bombole del gas.
In merito alla domanda riconvenzionale di usucapione il Tribunale rilevò, in via preliminare, che l'appezzamento de quo formava oggetto del patrimonio indisponibile dell' Parte_2
“perché destinato fin dall'origine al fine di pubblico servizio, nel caso in questione, appunto, realizzare il piano regolatore urbanistico di Soccavo”
e che, quindi, non era usucapibile e che la sua destinazione non poteva essere mutata con il mero possesso.
Il Tribunale rilevò che, stante la lacunosità e la inattendibilità dei testi escussi, non fosse stata fornita la prova rigorosa, richiesta dalla giurisprudenza, circa il possesso continuativo ed ininterrotto per almeno un ventennio del terreno e che mancava l'"animus possidendi", cioè l'"animus rem sibi habendi".
Il Giudice argomentò, in particolare, che l'animus possidendi era inconciliabile con la presentazione allo in data 10.3.1998, da CP_2
parte di , di una richiesta di locazione dei fondi e che, in E_ ogni caso, tale presupposto soggettivo non poteva dirsi provato dalla mera circostanza di aver coltivato un terreno e di avervi eseguito dei lavori.
All'accoglimento della domanda principale di revindica, seguì anche l'accoglimento della domanda dell'attore volta al ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente condanna del convenuto alla rimozione di quanto illegittimamente costruito o, in subordine, alla rifusione all'attore della somma necessaria al ripristino, sia l'azione volta ad ottenere il risarcimento per l'illegittima occupazione senza titolo del cespite immobiliare, quantificato sulla base del c.d. danno figurativo ovvero del valore locativo del bene usurpato.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 10933/2019 del 9/12/2019,
è stata impugnata da . E_
2.1. Con il primo motivo di gravame, lamenta che la E_
sentenza è viziata nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di rivendica dello sull'erroneo assunto che quest'ultimo avesse CP_2
assolto al rigoroso onere della prova cui era tenuto ex art 948 c.c., mentre l'ente si era limitato a documentare solo atti di trasferimento dell'appezzamento a titolo derivativo ed a dedurre che l'appezzamento di terreno in questione era stato acquistato per essere destinato a un pubblico servizio.
2.1.1. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale di usucapione, in quanto basato sulla erronea valutazione d'inattendibilità, perché generiche e lacunose, delle dichiarazioni rese dai propri testimoni, sebbene anche lo CP_2
nulla avesse dedotto a confutazione.
2.1.2. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole che la propria domanda riconvenzionale di usucapione sia stata rigettata, negando rilievo alle prove documentali da lui prodotte, e a quanto emerso dalla CTU, in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo dell'anumus possidendi e dell'elemento oggettivo dell'esercizio continuo ed ininterrotto, per oltre vent'anni, del possesso da parte dei . Pt_1
2.2. Costituitasi, la Controparte_1
(già della provincia di Controparte_2 CP_2
ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 326 c.p.c.; nel merito, di rigettare, in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello, confermando la sentenza appellata;
in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e C.p.a..
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 13.3.2025, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.1. L'appello è infondato e va rigettato, per le ragioni che seguono.
3.1.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di di CP_1
inammissibilità ed improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 326
c.p.c..
Giova premettere che il codice di rito prevede due termini entro i quali le parti sono tenute ad impugnare il provvedimento emesso dal giudice,
a pena di decadenza, ovvero: 1) il c.d. termine lungo fissato dall'art. 327
c.p.c. in sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito di quest'ultima nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata ex art. 133, primo comma, c.p.c.; 2) il c.d. termine breve fissato dall'art. 325 c.p.c. in trenta giorni (ovvero sessanta giorni, in caso di ricorso per cassazione), decorrenti dalla data di notificazione della sentenza che, ai sensi del novellato art. 326 primo comma, c.p.c., e tranne alcuni casi qui non rilevanti, decorre sia per il notificante, sia per il notificato dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. Va, altresì, rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, in forza di quanto statuito dal comma 2 dell'art. 133 c.p.c. e del costante orientamento della Suprema Corte (tra le ultime pronunce, Cass. sent. n.
36085 del 27 dicembre 2023, ma si veda anche Cass., sent. nn. 17704 del
2010 e 26402 del 2014), la comunicazione del biglietto di cancelleria attestante l'avvenuto compimento delle operazioni di deposito e pubblicazione della sentenza, costituisce un adempimento irrilevante, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
Inoltre, per quanto concerne la notifica a mezzo PEC di una sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., il legislatore richiede la sussistenza di alcuni specifici requisiti che riguardano il contenuto del messaggio, l'identificazione dei soggetti coinvolti, la firma digitale e la corretta trasmissione tra tali requisiti: che l'oggetto del messaggio PEC contenga la dicitura "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"; che gli allegati siano firmati digitalmente dal mittente con estensione .P7M.; che la relata di notifica contenga i dati dell'avvocato notificante (nome, cognome, codice fiscale), e quelli della parte che ha conferito l'incarico; che la notifica sia indirizzata al destinatario indicato in precedenza, solitamente il domicilio digitale
(PEC) del difensore, se presente.
La giurisprudenza consolidata richiede, inoltre, che” Ai fini dell'operatività del termine breve, è infatti necessario che la notificazione della sentenzia costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato che del notificante.” (Sez. U, n. 1717/2020 del 27/01/2020).
In tal senso la Corte di Cassazione, Sez. VI - L, già con sentenza n. 11593 dell'11 maggio 2017 aveva reputato inidonea, a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza, priva della relazione di notificazione, del codice fiscale dell'avvocato notificante, del nome, cognome, ragione sociale o codice fiscale della parte che ha conferito il mandato, dell'attestazione di conformità all'atto cartaceo da cui l'atto notificato è tratto, sul rilievo che «la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente.».
Giova, altresì, ricordare che la decorrenza dei termini di cui agli artt. 325
e 327 c.p.c., sono assoggettati sia alla sospensione straordinaria dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 statuita in occasione della c.d. emergenza
Covid dagli artt. 83 del D.L. n. 18/2020 e 36 comma n. 1 del D.L. n.
23/2020, sia alla c.d. sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno statuita dall'art. 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969.
Effettuate tali premesse in diritto, occorre altresì premettere che i files denominati, rispettivamente, sentenza.pdf e CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.msg, depositati dall'appellante, unitamente alla propria costituzione in giudizio (21.9.20), documentano che la sentenza n. 10933/2019 è stata pubblicata il 09/12/2019 e che l'atto di citazione in appello è stato notificato dal difensore dell'appellante ai due difensori, costituiti nel giudizio di primo grado per conto della – ovvero agli Avv.ti Aldo Garofalo ed Antonio Sasso -, CP_2
ai loro rispettivi indirizzi pec in data 12/09/2020.
Inoltre, si rileva, che parte appellata, a supporto della eccezione di tardività dell'appello, ha allegato alla propria comparsa di costituzione in appello un file denominato PEC CANCELLERIA E AVVOCATO.pdf, contenente alla pagina n. 1 la comunicazione effettuata in data
9.12.2019, da parte della cancelleria del Tribunale di Napoli, della sentenza n. 10933/2019 agli indirizzi pec dei difensori di entrambe le parti, ed alla pagina n. 2 l'invio di una email dalla casella postale certificata appartenente al difensore Email_1
della – Avv. Aldo Garofalo - alla casella postale non certificata CP_2
con l'allegato denominato sentenza c. Email_2
appello vitale domenico.pdf, contenente la sentenza n. 20933/2019 del
Tribunale di Napoli.
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello ex art. 326 c.p.c. formulata dalla è CP_1
infondata in quanto, alla luce delle premesse fatte: 1) la comunicazione della sentenza ai procuratori delle parti costituite, effettuata dalla cancelleria del Tribunale in data 9.12.19, non è idonea a costituire una notifica della sentenza, per tutto quanto sopra detto;
2) il messaggio di posta, inviato il 17.12.19 dall'avv. Garofalo, non costituisce una notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine acceleratorio di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto inviata ad un indirizzo di posta non certificata, e in assenza di relata di notifica e degli altri requisiti formali e sostanziali necessari per legge, è inidonea a rappresentare in maniera chiara l'intento acceleratorio;
3) dalla data della pubblicazione della sentenza 9.12.19 fino alla data della notifica dell'atto di appello, effettuata da il 12.9.2020, tenuto conto sia della sospensione Pt_1
straordinaria fissata per la c.d. emergenza Covid sia della sospensione feriale, è trascorso un termine inferiore a quello statuito dall'art. 327
c.p.c.
L'appello è dunque ammissibile, ma non può essere accolto, perché infondato.
3.2.1. Con il primo motivo di gravame, sostiene che il E_
giudice di primo grado abbia errato nel ritenere che la parte attrice
(oggi avesse assolto all'onere della prova, di cui era CP_2 CP_1
gravata, in forza dell'azione di rivendicazione da essa proposta. La censura è infondata.
Va premesso che è pacifica e non contestata la qualificazione giuridica, data dal Tribunale, alla domanda azionata dallo come azione di CP_2
rivendicazione.
Ebbene, è noto che il soggetto che agisca in rivendica, in via generale, è tenuto a fornire la piena prova della sua proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cass. civ. Sez. II, 11.01.2017, n. 472); tale onere è così gravoso da essersi meritato l'appellativo di probatio diabolica.
Nondimeno, di recente, la Suprema Corte ha eseguito una ricostruzione del sistema connesso alla fattispecie della rivendica ed all'attenuazione dell'onere probatorio previsto in alcuni casi, ovvero in considerazione della linea difensiva adottata dal convenuto;
ciò in considerazione che l'esigenza probatoria posta dall'ordinamento in via generale a carico del rivendicante non costituisce una prova legale, e, quindi, come per qualsiasi altro istituto giuridico, deve tenere conto dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata.
Pertanto, il rigore probatorio posto a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo in capo a quest'ultimo la titolarità del diritto controverso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto.
Infatti, sarebbe inutile risalire all'acquisto a titolo originario del bene conteso, se il titolo di uno dei danti causa del rivendicante sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in rivendica.
In tal senso si riporta quanto di recente statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28865/2021 del 19/10/2021: «anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n.
1873/1985; n. 6592/1986; n. 8394/1990) […] Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n. 634/1964; n. 1925/1997;
n. 5487/2002; n. 5852/2006). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass.
n. 537/1962). III. In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n. 1416/1965): in tale caso l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n.
1598/1965; Cass. n. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991).
In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983);
d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti
l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n.
22598/2010)» (Nello stesso senso si legga anche Cass. 32074/2024,
Cass. 19653/2014, Cass. 9303/2009, Cass. 7529/06).
Tale principio ha avuto recente conferma dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 7539 del 21 marzo 2024 che ha chiarito che tale
'attenuazione' della probatio diabolica non costituisce una eccezione in senso stretto ma è rilevabile anche d'ufficio: “ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa, che, secondo il diritto vivente, attenua la
“probatio diabolica”, compete al giudice, sulla base delle evidenze probatorie di causa, trarne la conseguenza in ordine al soddisfacimento dell'onere della prova. La verifica di una tale ipotesi non è, pertanto, dipendente da eccezione, costituendo invece applicazione della corretta regola “iuris”, che compete al giudicante;
di conseguenza, il rivendicante, che ne assuma la sussistenza, ignorata dal giudice, non introduce, con il gravame, un tema nuovo”. Posto ciò e passando al caso di specie, si rileva che, in effetti, la parte attrice non ha depositato la serie completa dei titoli di acquisto dell'appezzamento di terreno de quo dei suoi danti causa fino all'acquisto a titolo originario, avendo documentato i titoli di acquisto a ritroso solo a partire da quello a titolo derivativo intercorso tra la
Gestione NA AS e tramite atto del Notaio Persona_2
del 30/05/1959 rep. 12005, racc. 9546 (allegato n. 4 della Persona_1
produzione di parte attrice); ciononostante l'Ente rivendicante ha pienamente assolto all'onere della prova su di esso gravante in base all'art. 948 c.c. in quanto ricorre una delle fattispecie tipiche sopra esaminate in cui il rigore della probatio diabolica è attenuato.
Infatti, è dedotta (vedi pagina 6 della comparsa di costituzione) e documentalmente provata proprio da (vedi allegato n. E_
7 Richiesta del 11.3.1998 n. 5418 inviata alla depositato nel CP_2
fascicolo di primo grado), oltre che non contestata, la circostanza che in data 10.03.1998 quest'ultimo abbia presentato alla una richiesta CP_2
di locazione dell'appezzamento di terreno oggetto del giudizio de quo.
Ebbene, tale richiesta di locazione costituisce inequivocabilmente un riconoscimento implicito da parte di della titolarità del E_
terreno di cui si controverte in capo alla CP_2
Inoltre, sulla questione che la richiesta di locazione del 1998 rappresenti un riconoscimento della titolarità dell'appezzamento di terreno in capo a vi è stata una espressa pronuncia del Tribunale, non impugnata CP_2
da . Il primo giudice, infatti, nell'argomentare il rigetto E_
della domanda riconvenzionale di usucapione, proposta da E_
, a pagina 9 della sentenza ha affermato che: “In data 10.03.1998 il
[...]
convenuto , ha presentato una richiesta di locazione dei E_
fondi allo Da tale comportamento si deduce la consapevolezza del CP_2 Vitale di stare occupando un bene, di proprietà dello difettando, CP_2
quindi, l''animus rem sibi habendi”.
Ebbene, su tale pronuncia vi è stata acquiescenza parziale ex art. 329 comma 2 c.p.c. in quanto, l'appellante nell'argomentare il proprio gravame, relativo specificatamente all'accoglimento della domanda di rivendica, non ha attinto questo passaggio della motivazione, non facendo nessun riferimento alla missiva del 1998, né alla sua assimilabilità ad un riconoscimento della proprietà del bene in capo a
CP_2
Anche considerando le difese svolte dall'appellante, a partire dall'ultimo capoverso di pagina n. 12 e ss dell'atto di appello, con il terzo motivo di gravame, , pur contestando il convincimento del giudice secondo il Pt_1
quale mancava il requisito soggettivo dell'animus rem sibi habendi, non ha fatto nessun riferimento alla missiva del 1998 né alla valutazione della richiesta del 1998 come riconoscimento della proprietà del bene in capo a fatta dal giudice. CP_2
Infatti, la contestazione dell'affermata mancanza dell'animus è stata argomentata dal sulla base di presupposti di fatto e di diritto Pt_1
completamente autonomi ed inconferenti rispetto alla valutazione effettuata dal giudice in ordine alla richiesta del 1998.
Il ha, difatti, sviluppato la sua critica in relazione alla valutazione, Pt_1
a suo avviso erronea, fatta dal primo giudice, di prove diverse dalla missiva del 1998, quali la ctu, i rilievi fotografici, ecc. che, a suo dire, provavano, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice,
l'esercizio nell'appezzamento di terreno di attività in contrasto ed incompatibili con il possesso altrui, quali la costruzione di manufatti edilizi sia per civile abitazione che per lo svolgimento di attività commerciale di gas. In definitiva, l'appellante, avendo omesso di censurare il punto della motivazione del Tribunale che aveva negato la ricorrenza dell'animus rem sibi habendi, in ragione del contenuto della missiva del 1998, di riconoscimento della titolarità del bene in capo alla ha CP_2
determinato il formarsi del giudicato implicito su tale questione.
In ogni caso, a prescindere dall'assolvimento o meno della probatio diabolica da parte dello , osserva la Corte che la domanda CP_2
riconvenzionale di usucapione non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento.
Va premesso che è documentalmente provato che il terreno per cui è causa è stato acquistato dallo . Ciò risulta oltre che alla produzione CP_2
in giudizio del su richiamato atto di acquisto del Notaio del Persona_1
30/05/1959 rep. 12005, racc. 9546 con il quale la Gestione NA AS acquistava tale terreno da (allegato n. 4 della Persona_2
produzione attorea), anche dalle statuizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 35 della legge 14 febbraio 1963 n. 60 (come da allegato n. 5 della produzione dell'attore) nonché nell'art.14 del D.P.R. 30 dicembre 1972
n. 1036 (anche depositato come allegato n. 5 della produzione attorea).
Ed, infatti, in forza di quanto statuito dell'art. 35 della legge 14 febbraio
1963 n. 60 (Le attività patrimoniali e le obbligazioni della Gestione I.N.A.-
AS sono trasferite alla data di entrata in vigore della presente legge, alla
Gestione case per lavoratori, la quale assume altresì la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali della predetta Gestione , CP_5
testo successivamente abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513) la Gestione
Case per Lavoratori subentrava nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive inerenti alla soppressa Gestione NA AS (che, come già detto, aveva acquistato il terreno da ); inoltre, ai Persona_2
sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1036 (I beni immobili di proprietà degli enti soppressi, ad eccezione di quelli in cui essi hanno le loro sedi, sono devoluti, alla data del 31 dicembre 1973, all'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia nel cui territorio si trovano. Dal momento della devoluzione gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive
o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà.[…]) l' Parte_2
subentrava nella proprietà degli immobili della soppressa Gestione case per lavoratori.
Pertanto, il rivendicante oggi Parte_2
è senza dubbio proprietario del terreno in questione, bene che, CP_1
per quanto detto, ha una destinazione pubblicistica ed è parte del patrimonio indisponibile dello . CP_2
Orbene, come ha chiarito la Suprema Corte, “in materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Nella specie, la S.C. in considerazione della riconosciuta natura pertinenziale di un sottotetto in relazione agli appartamenti ubicati in uno stabile dell'I.A.C.P., ne ha affermato la non usucapibilità) (cfr. Cass. 19951/2023 e da ultimo Cass.
5049/2024).
Rispetto a tale destinazione pubblicistica a nulla rileva la circostanza, pure dedotta dall'appellante, che l'usucapione sia iniziata anteriormente all'acquisto a titolo derivativo da parte dello , atteso CP_2
che, come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte in relazione ad una vicenda in cui l'usucapione era addirittura già interamente maturata prima che il vincolo pubblicistico di indisponibilità della demanialità del bene insorgesse, “il diritto d'azione (nella specie, il diritto dell'usucapente al riscontro giudiziale dell'acquisto a titolo originario) postula che l'ordinamento contempli in astratto la pretesa sostanziale che si intende azionare, laddove tale astratta prefigurazione deve escludersi con riferimento all'usucapione di beni demaniali.” (cfr. Cass.
23564/2019).
In sostanza a fronte di un bene rientrante nel patrimonio indisponibile non è mai esercitabile l'azione di usucapione.
3.3. Il rigetto del primo motivo di gravame, sulla considerazione della non esercitabilità dell'azione di usucapione nei confronti di un bene demaniale o del patrimonio indisponibile, assorbe l'esame degli ulteriori motivi di gravame, fondati sull'erronea valutazione delle prove, in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione.
Peraltro, già il Tribunale, come detto, aveva ritenuto che l'immobile in questione è inusucapibile in quanto appartenente al patrimonio indisponibile della per essere stato destinato ex lege al CP_2
soddisfacimento del fine pubblico non modificabile sulla base del mero possesso.
Infatti, a pagina 7 della sentenza il primo giudice aveva statuito che:
“Risulta dalla complessiva vicenda processuale che l'immobile in questione
è di proprietà dell' . Si tratta, quindi, di un bene appartenente al CP_2
patrimonio indisponibile dell , perché destinato fin dall'origine al CP_2
fine di pubblico servizio, nel caso in questione, appunto, per realizzare il piano regolatore urbanistico di Soccavo. Si tratta, quindi, di immobile non usucapibile, secondo l'orientamento costante della Corte Di Cassazione
(Cass. 1998 n. 3667, Cass. 2002 n. 12608; Cass. 2012 n. 2962; Cassazione
26 aprile 2013 n. 10084). In ogni caso la loro destinazione per fini pubblicistici non può essere mutata dal possesso stesso.”. Ebbene, come dimostra la lettura dell'atto di appello, anche tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte di con conseguente formazione in ordine ad essa di E_
giudicato implicito.
Tuttavia, pur volendo prescindersi dal giudicato implicito, formatosi anche in ordine a tale circostanza, la Corte rileva che la statuizione del giudice di primo grado è fondata e idoneamente motivata.
Infatti, come detto in precedenza, in forza di quanto statuito dal combinato disposto degli artt. 830 e 828, comma 2, c.c. i beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali e destinati ad un pubblico servizio fanno parte del patrimonio indisponibile di quell'ente ed, in quanto tali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano;
conseguentemente, essi non possono essere sottratti alla pubblica destinazione fissata per legge tramite usucapione.
Tale principio normativo trova supporto nel sopra richiamato consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità
(cfr. Cass. 19951/2023)
Nel caso di specie, la destinazione dell'appezzamento di terreno de quo
-fin dal suo acquisto dalle mani del privato al Persona_2
soddisfacimento di un pubblico servizio – ovvero, in generale, dell'esigenza abitativa di cittadini meno abbienti – risulta provata da quanto riportato nell'atto di compravendita tra Gestione NA AS e per Notaio del 30/05/1959 rep. Persona_2 Persona_1
12005, racc. 9546 ovvero dalla indicazione della sua destinazione all'assolvimento del pubblico servizio sancito dalla legge 28.02.1949 n.
43 e dalla legge 26.11.1955 n. 1148, norme che disposero un programma di interventi pubblici per favorire la costruzione di abitazioni per i lavoratori e combattere la disoccupazione. La destinazione all'assolvimento di tale pubblico servizio è comprovata anche dalla Richiesta di attestazione destinazione urbanistica per le aree site in ed individuate al NCT foglio 125 particelle 1172-1173- CP_2
11774, 1175, 1176 e 1178 P.G./2018)671833 del 20/7/2018 rilasciata dal Controparte_6
da quest'ultima inviata al ctu Prof. Ing. , che
[...] Persona_4
l'ha allegata (allegato D) alla propria relazione integrativa del 17.1.2019.
Va rilevato che né la conformità agli originali di tali allegati, né la circostanza in essa dedotta – ovvero la destinazione del bene immobile al pubblico servizio – è stata oggetto di impugnazione da parte di
. E_
Per tutto quanto sopra rilevato la Corte ritiene che il definitivo accertamento del primo giudice circa la non usucapibilità dell'appezzamento di terreno de quo preclude l'esame delle argomentazioni sviluppate dall'appellante nel secondo e nel terzo motivo di gravame, in quanto la domanda di usucapione era inammissibile, prima che infondata.
Infatti, quand'anche il giudice avesse ritenuto attendibili ed esaustive le dichiarazioni rese dai testi indicati dal e avesse ritenuto Pt_1
idoneamente provato il dedotto possesso continuativo per oltre il ventennio ed uti dominus da parte del sull'appezzamento, ciò non Pt_1
avrebbe consentito di superare il preliminare carattere di inusucapibilità del bene.
Pertanto, il secondo ed il terzo motivo di gravame sono assorbiti dalla conclusione cui la Corte è pervenuta circa la inusucapibilità del bene.
§.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza E_
nr. 10933/2019 del 09.12.2019 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello.
2. condanna al pagamento in favore di E_ [...]
, che liquida, in Parte_3
complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al
15%.
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 22.05.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore