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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2076 dell'anno 2021 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. FALZONE BIAGIO ALESSANDRO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. RUGOLO PAOLO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note di trattazione scritta per all'udienza dell'8 luglio 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 28 aprile 2023, della sentenza non definitiva n. 2043/2023 con la quale è stata pronunciata la sepa- razione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle parti.
In primo luogo, nulla va disposto con riferimento all'affidamento della figlia , nelle more divenuta maggiorenne. Per_1
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità
- 2 -
reddituali.
Occorre altresì premettere che secondo l'orientamento giurispru- denziale consolidato della Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa au- tomaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'auto- sufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concre- te per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr.
Cass., 08/09/2015, n. 17808; Cass., 17 novembre 2006, n. 24498;
Cass., 11 gennaio 2007, n. 407).
Nel caso in esame, è pacifico che la figlia della coppia , Per_1
ormai maggiorenne, domiciliata in via prevalente presso la madre, non sia economicamente autosufficiente.
In considerazione dei superiori indici e a fronte del quadro pro- batorio offerto dalle parti, considerata la situazione reddituale e fa- miliare delle parti, nonché la titolarità di immobili, appare opportu- no prevedere a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resi- stente la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il manteni- mento della figlia.
Il ricorrente sarà, inoltre, tenuto a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, nel- la accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spe- se straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
- 3 -
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di man- tenimento proposta dalla resistente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circo- stanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di in- cidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di manteni- mento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei co- niugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservar- lo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Nel caso in esame, è emerso dall'istruttoria che, durante il ma- trimonio, la famiglia abbia fatto prevalentemente affidamento sul reddito del ricorrente.
- 4 -
Il ricorrente, all'udienza presidenziale, ha riferito: “Lavoro occa- sionalmente come idraulico o come trasportatore di barche. In media gua- dagno circa 1.000,00 euro al mese ( vedi verbale di udienza del 22 settem- bre 2022).
La resistente, invece, ha dichiarato: ”Lavoro occasionalmente come addetta alle pulizie guadagnando circa 500,00 euro al mese”.
Lo stesso ricorrente, chiamato a rendere interrogatorio formale, ha poi riferito: “Fino all'anno scorso, svolgevo una attività lavorativa di impiantistica percependo un introito di circa € 10.000,00 all'anno.
Attualmente ho trovato un lavoro dipendente con una cooperativa e guadagno circa 1.200/1.400 euro al mese” (vedi verbale di udienza del 23 gennaio 2024).
Entrambi, poi, risultano comproprietari di immobili.
Per tale ragione, alla luce della documentazione reddituale pro- dotta, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1998), dell'età della ricorrente (55 anni), nonché della sperequazione tra le condizioni reddituali delle parti va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 150,00 a ti- tolo di contributo al mantenimento della stessa.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussisten- ti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando,
- 5 -
sentiti i procuratori delle parti:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
in favore di la somma mensile di € 200,00 a titolo CP_1
di contributo per il mantenimento della figlia, da corrispon- dere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spe- se straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
in favore di la somma mensile di € 150,00 a titolo CP_1
di contributo per il mantenimento della stessa, da corrispon- dere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 9/01/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2076 dell'anno 2021 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. FALZONE BIAGIO ALESSANDRO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. RUGOLO PAOLO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note di trattazione scritta per all'udienza dell'8 luglio 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 28 aprile 2023, della sentenza non definitiva n. 2043/2023 con la quale è stata pronunciata la sepa- razione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle parti.
In primo luogo, nulla va disposto con riferimento all'affidamento della figlia , nelle more divenuta maggiorenne. Per_1
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità
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reddituali.
Occorre altresì premettere che secondo l'orientamento giurispru- denziale consolidato della Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa au- tomaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'auto- sufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concre- te per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr.
Cass., 08/09/2015, n. 17808; Cass., 17 novembre 2006, n. 24498;
Cass., 11 gennaio 2007, n. 407).
Nel caso in esame, è pacifico che la figlia della coppia , Per_1
ormai maggiorenne, domiciliata in via prevalente presso la madre, non sia economicamente autosufficiente.
In considerazione dei superiori indici e a fronte del quadro pro- batorio offerto dalle parti, considerata la situazione reddituale e fa- miliare delle parti, nonché la titolarità di immobili, appare opportu- no prevedere a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resi- stente la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per il manteni- mento della figlia.
Il ricorrente sarà, inoltre, tenuto a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, nel- la accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spe- se straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
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Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di man- tenimento proposta dalla resistente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circo- stanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di in- cidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di manteni- mento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei co- niugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservar- lo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Nel caso in esame, è emerso dall'istruttoria che, durante il ma- trimonio, la famiglia abbia fatto prevalentemente affidamento sul reddito del ricorrente.
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Il ricorrente, all'udienza presidenziale, ha riferito: “Lavoro occa- sionalmente come idraulico o come trasportatore di barche. In media gua- dagno circa 1.000,00 euro al mese ( vedi verbale di udienza del 22 settem- bre 2022).
La resistente, invece, ha dichiarato: ”Lavoro occasionalmente come addetta alle pulizie guadagnando circa 500,00 euro al mese”.
Lo stesso ricorrente, chiamato a rendere interrogatorio formale, ha poi riferito: “Fino all'anno scorso, svolgevo una attività lavorativa di impiantistica percependo un introito di circa € 10.000,00 all'anno.
Attualmente ho trovato un lavoro dipendente con una cooperativa e guadagno circa 1.200/1.400 euro al mese” (vedi verbale di udienza del 23 gennaio 2024).
Entrambi, poi, risultano comproprietari di immobili.
Per tale ragione, alla luce della documentazione reddituale pro- dotta, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1998), dell'età della ricorrente (55 anni), nonché della sperequazione tra le condizioni reddituali delle parti va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 150,00 a ti- tolo di contributo al mantenimento della stessa.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussisten- ti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando,
- 5 -
sentiti i procuratori delle parti:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
in favore di la somma mensile di € 200,00 a titolo CP_1
di contributo per il mantenimento della figlia, da corrispon- dere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spe- se straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
in favore di la somma mensile di € 150,00 a titolo CP_1
di contributo per il mantenimento della stessa, da corrispon- dere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 9/01/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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