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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/10/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Virginia Zuppetta consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 848 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
tra
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall' avv. Carlo Antonio Greco De
Pascalis come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentato e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Franco de Laurentiis, come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 5.11.24, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 22.11.2017 ha interposto Controparte_1 opposizione avverso l'atto di avviso di iscrizione ipotecaria N. 02476 2017
00000783000, e di accertamento negatorio del credito in relazione alle seguenti cartelle esattoriali N.ri: 1)0242003002155461000; 2) 02420030003624760000; 3)
02420030015321534000; 4) 02420031002432127000; 5) 02420050000635883000; 6)
02420060010930360000; 7) 02420060012528243000; 8) 02420070008384062000; 9)
02420090014449042000; 10) 02420100014608438000; 11) 024201100112954334000;
12) 02420130007450114000; 13) 02420150002078720000; 14)
02420150008780174000; 15) 02420160001451656000, mai notificate, relative agli anni 2003-2016 aventi ad oggetto sanzioni amministrative per un importo complessivo di € 6.943,68 circa eccependone la nullità in quanto non preceduto dalla notifica della cartella di pagamenti e dagli altri atti prodromici.
Eccepisce inoltre: A) il difetto di carenza di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
B) la mancata indicazione nell'avviso di iscrizione ipotecaria delle modalità di impugnazione;
C) ed ancora il mancato rispetto del limite di € 20.000,00; D) il mancato invio dell'intimazione di pagamento;
E) La prescrizione dei crediti portati dalle cartelle opposte.
Ha concluso per la declaratoria di illegittimità dell'atto di avviso di iscrizione ipotecaria N. 02476 2017 00000783000, e di accertamento negatorio del credito in relazione a cartelle esattoriali. Con condanna della convenuta opposta per risarcimento danni, per lite temeraria e con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta del 23.03.2018 si è costituita in giudizio l
[...]
e ha impugnato per infondatezza l'opposizione de quo eccependo in Parte_1 via preliminare il parziale difetto di giurisdizione della giurisdizione ordinaria adita in favore della giurisdizione tributaria ex art. 2 del D.Lgs. N. 546/1992 tenuto conto nel caso di specie della natura delle cartelle di pagamento aventi oggetto tributi.
Ha eccepito nel merito l'infondatezza dell'opposizione concludendo per il suo rigetto con vittoria di spese e compensi di lite.”
pag. 2/8 § 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n.
720/2022 ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha dichiarato l'illegittimità, l'inefficacia e l'annullamento dell'atto di avviso di iscrizione ipotecaria;
ha condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in
[...] favore di Controparte_1
§ 1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 1) 0242003002155461000; 2) 02420030003624760000;
3) 02420030015321534000; 4) 02420031002432127000; 5)
02420050000635883000; 6) 02420060010930360000; 7) 02420060012528243000;
8) 02420070008384062000; 9) 02420090014449042000; 10)
02420100014608438000; 11) 024201100112954334000, tutte sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria opposto, dopo aver verificato che le stesse rientravano nella procedura di stralcio prevista dal d.l. 119/2018, in quanto recanti crediti inferiori a €
1.000,00, affidati per il recupero agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.;
- ha affermato la propria giurisdizione sull'opposizione proposta da CP_1
[...]
- ha affermato la carenza di prova della notifica al contribuente delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria opposto;
- ha dichiarato l'improcedibilità dell'iscrizione ipotecaria, ex art. 77 della legge n.
212/2000, perchè l'importo complessivo del credito vantato da era inferiore CP_2
a € 20.000,00;
- ha condannato l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria.
§ 2
Ha proposto appello e ha chiesto che in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, fosse, in via pregiudiziale, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, nel merito, rigettata l'opposizione.
Si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
pag. 3/8 In data 18.12.2024 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si articola in quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe errato a rigettare l'eccezione di difetto parziale di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è infondato.
Il tribunale, correttamente investito della questione di legittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria, in relazione alle sole 15 cartelle elencate nell'atto di citazione, tutte aventi ad oggetto crediti di natura non tributaria, ha di conseguenza contenuto l'esercizio della propria giurisdizione nell'area riservata al giudice ordinario, non occupandosi delle pretese creditorie di natura tributaria.
In proposito, la suprema corte ha esteso all'avviso di iscrizione ipotecaria il principio in materia di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del dpr 602/1972, in base al quale
“ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari”. (cass. civ., sez. V, ord., 30.07.2025, n.21947; cass., civ., sez V, ord., 22.03.2025,
n.7636; cass. civ., sez. V, ord., 07.05.2024, n.12397).
§ 3.2
Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, ha denunciato il vizio di CP_2 ultrapetizione ed anche l'erroneità della valutazione espressa dal tribunale in ordine alla carenza di prova delle notifiche delle cartelle esattoriali sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria opposto.
Il motivo è parzialmente fondato.
pag. 4/8 L'eccezione di invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento, in esame, risulta per tabulas essere stata sollevata sin dagli atti introduttivi di primo grado (sia nell'atto di citazione che nelle note 183 comma 6 n. 1 c.p.c. dell'opponente).
Detta eccezione è priva di ogni rilievo per le undici cartelle oggetto di stralcio per le quali è cessata la materia del contendere (n. 1. 0242003002155461000; 2.
02420030003624760000; 3. 02420030015321534000; 4. 02420031002432127000; 5.
02420050000635883000; 6. 602420060010930360000; 7. 02420060012528243000; 8.
02420070008384062000; 9. 02420090014449042000; 10. 02420100014608438000; 11.
024201100112954334000).
Per le altre 4 cartelle, su cui il giudice di primo grado ha omesso di esprimersi (12.
02420130007450114000; 13. 02420150002078720000; 14.02420150008780174000;
15. 02420160001451656000), ha depositato prova scritta delle notifiche (cfr CP_2 raccomandate con ricevuta di ritorno in atti); limitatamente a queste ultime cartelle, dunque, il processo notificatorio deve ritenersi validamente compiuto, circostanza che consente altresì di escludere che i diritti di credito dalle stesse portati si siano estinti per prescrizione.
Rispetto a tali pretese non può dirsi neppure cessata la materia del contendere, in applicazione della legge di bilancio 2023 (n. 197/2022, art. 1 comma 229), che ha introdotto un nuovo meccanismo di annullamento automatico delle cartelle di importo inferiore a € 1.000,00, affidate alla riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015; trattasi di annullamento “parziale”, poiché limitato alla quota di credito vantata per interessi, fermo restando quanto dovuto per quota capitale e spese (la disposizione si applica alle cartelle n. 02420130007450114000, n. 02420150002078720000 e n.
02420150008780174000; per la cartella n. 02420160001451656000, invece, non opera neppure l'annullamento parziale poiché emessa in epoca successiva al 31.12.2015).
Ciò chiarito, la corte ritiene che l'avviso di iscrizione ipotecaria opposto non avrebbe dovuto essere annullato - nella sua interezza - dal giudice di prime cure, bensì ridimensionato e ridotto in relazione alle 11 cartelle totalmente annullate (ex lege dal d.l. n. 119/2018) e alle 3 cartelle parzialmente annullate (ex lege n. 197/22).
Pertanto, il credito residuo vantato da è costituito dalla sola sorte capitale e spese CP_2 per le cartelle n. 02420130007450114000, n. 02420150002078720000 e n. pag. 5/8 02420150008780174000 e dall'intero importo per la cartella n.
02420160001451656000
La sentenza impugnata deve essere emendata in tal senso.
§ 3.3
Con il quarto motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe CP_2 erroneamente accolto l'eccezione di illegittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria opposto, ritenendo che l'importo complessivo dei crediti sottesi, non superasse il limite di € 20.000 stabilito dall'art. 77 D.P.R. 602/1973.
Il motivo è fondato.
L'avviso di iscrizione ipotecaria opposto è stato emesso in relazione ad un credito esattoriale complessivo di € 28.565,19 che, dunque, anche in ipotesi di azzeramento dei crediti non tributari - del valore complessivo di € 6.943,68 - portati dalle 15 cartelle elencate nell'atto introduttivo del presente giudizio, in primo grado, sarebbe rimasto superiore a € 20.000,00, nulla essendo stato allegato, dedotto e provato in ordine alle sorti dei crediti tributari.
§ 3.4
Con il quinto motivo d'impugnazione, l'appellante ha lamentato che il tribunale avrebbe errato nel dichiarare cessata la materia del contendere anche con riferimento alla cartella n. 0242011012954334000, che invece avrebbe dovuto essere esclusa ratione temporis dallo sgravio ex d.l. n. 119/2018.
Il motivo è infondato.
La cartella in questione è stata inserita da nell'elenco di quelle per le quali essa CP_2 stessa ha affermato l'intervenuto annullamento ex lege in forza del d.l. n. 119/2018, e domandato la declaratoria di cessata materia del contendere (cfr pag. 2 delle note ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
§ 3.5
Con il sesto motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale l'avrebbe CP_2 ingiustamente condannata a risarcire ex art. 96 c.p.c., sebbene non Controparte_1 sussistessero i presupposti per qualificare la lite come temeraria.
Il motivo è fondato.
pag. 6/8 L'avviso di iscrizione ipotecaria è stato legittimamente emesso e notificato ad CP_1
dopo che a suo carico si sono accumulate (dal 2003 al 2016) decine di debiti
[...] inadempiuti (tributari e non).
Le vicende sopravvenute in corso di causa, che certamente hanno alleggerito il carico delle procedure esattoriali, non consentono di mutare retroattivamente il giudizio sulle fondate ragioni che hanno sorretto la decisione di di inoltrare l'avviso di CP_2 iscrizione ipotecaria opposto.
Ne consegue che dovrà restituire le somme eventualmente ricevute Controparte_1 da a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in esecuzione della CP_2 sentenza impugnata.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado, in ragione della parziale reciproca soccombenza devono essere compensate, con ogni conseguenza in ordine alle restituzioni delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza impugnata.
p.q.m.
La corte, accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
- rigetta l'opposizione all'avviso di iscrizione ipotecaria n. 02476201700000783000, limitatamente alle somme portate dalle cartelle esattoriali n.
02420130007450114000, n. 02420150002078720000, n. 02420150008780174000 e n. 02420160001451656000, nei sensi di cui in motivazione;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da ex art. 96 c.p.c., e Controparte_1 condanna l'appellato a restituire ad la somma eventualmente ricevuta in CP_2 esecuzione della decisione di primo grado;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13.10.2025
pag. 7/8 Il consigliere estensore dott. Carolina Elia
Il presidente dott. Riccardo Mele
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Virginia Zuppetta consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 848 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
tra
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall' avv. Carlo Antonio Greco De
Pascalis come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentato e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Franco de Laurentiis, come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 5.11.24, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 22.11.2017 ha interposto Controparte_1 opposizione avverso l'atto di avviso di iscrizione ipotecaria N. 02476 2017
00000783000, e di accertamento negatorio del credito in relazione alle seguenti cartelle esattoriali N.ri: 1)0242003002155461000; 2) 02420030003624760000; 3)
02420030015321534000; 4) 02420031002432127000; 5) 02420050000635883000; 6)
02420060010930360000; 7) 02420060012528243000; 8) 02420070008384062000; 9)
02420090014449042000; 10) 02420100014608438000; 11) 024201100112954334000;
12) 02420130007450114000; 13) 02420150002078720000; 14)
02420150008780174000; 15) 02420160001451656000, mai notificate, relative agli anni 2003-2016 aventi ad oggetto sanzioni amministrative per un importo complessivo di € 6.943,68 circa eccependone la nullità in quanto non preceduto dalla notifica della cartella di pagamenti e dagli altri atti prodromici.
Eccepisce inoltre: A) il difetto di carenza di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
B) la mancata indicazione nell'avviso di iscrizione ipotecaria delle modalità di impugnazione;
C) ed ancora il mancato rispetto del limite di € 20.000,00; D) il mancato invio dell'intimazione di pagamento;
E) La prescrizione dei crediti portati dalle cartelle opposte.
Ha concluso per la declaratoria di illegittimità dell'atto di avviso di iscrizione ipotecaria N. 02476 2017 00000783000, e di accertamento negatorio del credito in relazione a cartelle esattoriali. Con condanna della convenuta opposta per risarcimento danni, per lite temeraria e con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta del 23.03.2018 si è costituita in giudizio l
[...]
e ha impugnato per infondatezza l'opposizione de quo eccependo in Parte_1 via preliminare il parziale difetto di giurisdizione della giurisdizione ordinaria adita in favore della giurisdizione tributaria ex art. 2 del D.Lgs. N. 546/1992 tenuto conto nel caso di specie della natura delle cartelle di pagamento aventi oggetto tributi.
Ha eccepito nel merito l'infondatezza dell'opposizione concludendo per il suo rigetto con vittoria di spese e compensi di lite.”
pag. 2/8 § 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n.
720/2022 ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha dichiarato l'illegittimità, l'inefficacia e l'annullamento dell'atto di avviso di iscrizione ipotecaria;
ha condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in
[...] favore di Controparte_1
§ 1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 1) 0242003002155461000; 2) 02420030003624760000;
3) 02420030015321534000; 4) 02420031002432127000; 5)
02420050000635883000; 6) 02420060010930360000; 7) 02420060012528243000;
8) 02420070008384062000; 9) 02420090014449042000; 10)
02420100014608438000; 11) 024201100112954334000, tutte sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria opposto, dopo aver verificato che le stesse rientravano nella procedura di stralcio prevista dal d.l. 119/2018, in quanto recanti crediti inferiori a €
1.000,00, affidati per il recupero agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.;
- ha affermato la propria giurisdizione sull'opposizione proposta da CP_1
[...]
- ha affermato la carenza di prova della notifica al contribuente delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria opposto;
- ha dichiarato l'improcedibilità dell'iscrizione ipotecaria, ex art. 77 della legge n.
212/2000, perchè l'importo complessivo del credito vantato da era inferiore CP_2
a € 20.000,00;
- ha condannato l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria.
§ 2
Ha proposto appello e ha chiesto che in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, fosse, in via pregiudiziale, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, nel merito, rigettata l'opposizione.
Si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
pag. 3/8 In data 18.12.2024 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si articola in quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe errato a rigettare l'eccezione di difetto parziale di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è infondato.
Il tribunale, correttamente investito della questione di legittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria, in relazione alle sole 15 cartelle elencate nell'atto di citazione, tutte aventi ad oggetto crediti di natura non tributaria, ha di conseguenza contenuto l'esercizio della propria giurisdizione nell'area riservata al giudice ordinario, non occupandosi delle pretese creditorie di natura tributaria.
In proposito, la suprema corte ha esteso all'avviso di iscrizione ipotecaria il principio in materia di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del dpr 602/1972, in base al quale
“ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari”. (cass. civ., sez. V, ord., 30.07.2025, n.21947; cass., civ., sez V, ord., 22.03.2025,
n.7636; cass. civ., sez. V, ord., 07.05.2024, n.12397).
§ 3.2
Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, ha denunciato il vizio di CP_2 ultrapetizione ed anche l'erroneità della valutazione espressa dal tribunale in ordine alla carenza di prova delle notifiche delle cartelle esattoriali sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria opposto.
Il motivo è parzialmente fondato.
pag. 4/8 L'eccezione di invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento, in esame, risulta per tabulas essere stata sollevata sin dagli atti introduttivi di primo grado (sia nell'atto di citazione che nelle note 183 comma 6 n. 1 c.p.c. dell'opponente).
Detta eccezione è priva di ogni rilievo per le undici cartelle oggetto di stralcio per le quali è cessata la materia del contendere (n. 1. 0242003002155461000; 2.
02420030003624760000; 3. 02420030015321534000; 4. 02420031002432127000; 5.
02420050000635883000; 6. 602420060010930360000; 7. 02420060012528243000; 8.
02420070008384062000; 9. 02420090014449042000; 10. 02420100014608438000; 11.
024201100112954334000).
Per le altre 4 cartelle, su cui il giudice di primo grado ha omesso di esprimersi (12.
02420130007450114000; 13. 02420150002078720000; 14.02420150008780174000;
15. 02420160001451656000), ha depositato prova scritta delle notifiche (cfr CP_2 raccomandate con ricevuta di ritorno in atti); limitatamente a queste ultime cartelle, dunque, il processo notificatorio deve ritenersi validamente compiuto, circostanza che consente altresì di escludere che i diritti di credito dalle stesse portati si siano estinti per prescrizione.
Rispetto a tali pretese non può dirsi neppure cessata la materia del contendere, in applicazione della legge di bilancio 2023 (n. 197/2022, art. 1 comma 229), che ha introdotto un nuovo meccanismo di annullamento automatico delle cartelle di importo inferiore a € 1.000,00, affidate alla riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015; trattasi di annullamento “parziale”, poiché limitato alla quota di credito vantata per interessi, fermo restando quanto dovuto per quota capitale e spese (la disposizione si applica alle cartelle n. 02420130007450114000, n. 02420150002078720000 e n.
02420150008780174000; per la cartella n. 02420160001451656000, invece, non opera neppure l'annullamento parziale poiché emessa in epoca successiva al 31.12.2015).
Ciò chiarito, la corte ritiene che l'avviso di iscrizione ipotecaria opposto non avrebbe dovuto essere annullato - nella sua interezza - dal giudice di prime cure, bensì ridimensionato e ridotto in relazione alle 11 cartelle totalmente annullate (ex lege dal d.l. n. 119/2018) e alle 3 cartelle parzialmente annullate (ex lege n. 197/22).
Pertanto, il credito residuo vantato da è costituito dalla sola sorte capitale e spese CP_2 per le cartelle n. 02420130007450114000, n. 02420150002078720000 e n. pag. 5/8 02420150008780174000 e dall'intero importo per la cartella n.
02420160001451656000
La sentenza impugnata deve essere emendata in tal senso.
§ 3.3
Con il quarto motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe CP_2 erroneamente accolto l'eccezione di illegittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria opposto, ritenendo che l'importo complessivo dei crediti sottesi, non superasse il limite di € 20.000 stabilito dall'art. 77 D.P.R. 602/1973.
Il motivo è fondato.
L'avviso di iscrizione ipotecaria opposto è stato emesso in relazione ad un credito esattoriale complessivo di € 28.565,19 che, dunque, anche in ipotesi di azzeramento dei crediti non tributari - del valore complessivo di € 6.943,68 - portati dalle 15 cartelle elencate nell'atto introduttivo del presente giudizio, in primo grado, sarebbe rimasto superiore a € 20.000,00, nulla essendo stato allegato, dedotto e provato in ordine alle sorti dei crediti tributari.
§ 3.4
Con il quinto motivo d'impugnazione, l'appellante ha lamentato che il tribunale avrebbe errato nel dichiarare cessata la materia del contendere anche con riferimento alla cartella n. 0242011012954334000, che invece avrebbe dovuto essere esclusa ratione temporis dallo sgravio ex d.l. n. 119/2018.
Il motivo è infondato.
La cartella in questione è stata inserita da nell'elenco di quelle per le quali essa CP_2 stessa ha affermato l'intervenuto annullamento ex lege in forza del d.l. n. 119/2018, e domandato la declaratoria di cessata materia del contendere (cfr pag. 2 delle note ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
§ 3.5
Con il sesto motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale l'avrebbe CP_2 ingiustamente condannata a risarcire ex art. 96 c.p.c., sebbene non Controparte_1 sussistessero i presupposti per qualificare la lite come temeraria.
Il motivo è fondato.
pag. 6/8 L'avviso di iscrizione ipotecaria è stato legittimamente emesso e notificato ad CP_1
dopo che a suo carico si sono accumulate (dal 2003 al 2016) decine di debiti
[...] inadempiuti (tributari e non).
Le vicende sopravvenute in corso di causa, che certamente hanno alleggerito il carico delle procedure esattoriali, non consentono di mutare retroattivamente il giudizio sulle fondate ragioni che hanno sorretto la decisione di di inoltrare l'avviso di CP_2 iscrizione ipotecaria opposto.
Ne consegue che dovrà restituire le somme eventualmente ricevute Controparte_1 da a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in esecuzione della CP_2 sentenza impugnata.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado, in ragione della parziale reciproca soccombenza devono essere compensate, con ogni conseguenza in ordine alle restituzioni delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza impugnata.
p.q.m.
La corte, accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
- rigetta l'opposizione all'avviso di iscrizione ipotecaria n. 02476201700000783000, limitatamente alle somme portate dalle cartelle esattoriali n.
02420130007450114000, n. 02420150002078720000, n. 02420150008780174000 e n. 02420160001451656000, nei sensi di cui in motivazione;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da ex art. 96 c.p.c., e Controparte_1 condanna l'appellato a restituire ad la somma eventualmente ricevuta in CP_2 esecuzione della decisione di primo grado;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13.10.2025
pag. 7/8 Il consigliere estensore dott. Carolina Elia
Il presidente dott. Riccardo Mele
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