Sentenza 26 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2018, n. 29325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29325 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2017 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'inannmissibilita' del ricorso. N. 11682/2018 R.G. RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. RE IZ ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur riducendogli la pena detentiva, ne ha confermato l'affermazione di responsa- bilità operata dal GM del Tribunale di Foggia che, all'esito di giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo, l'aveva condannato per il delitto p. e p. dagli artt.81 comma 2 c.p., 73 comma 1 e 4 DPR n. 309190 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del DPR n. 309/90, con più azioni esecutive di un medesimo dise- gno criminoso deteneva un quantitativo netto pari a grammi 1,2 circa di sostanza stupefacente del tipo "cocaina" con principio attivo pari al 82% circa dalla quale sarebbe stato possibile ricavare n. 7 dosi medie singole ed un quantitativo netto pari a grammi 62 circa di sostanza stupefacente del tipo "hashish con principio attivo pari al 10% circa dalla quale sarebbe stato possibile ricavare n. 235 dosi medie singole, accertato in Cerignola il 29/1/2017. Il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente quanto alla detenzione al fine di spaccio della cocaina l'ipotesi di reato attenuata di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, ma non era pervenuto alle medesime conclusioni per quella dell'hashish. i due reati erano stati, dunque, unificati quoad poenam con il vincolo della conti- nuazione sotto il più grave reato relativo all'art. 73 co. 1 e 4 Dpr. 309/90 e all'im- putato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equiva- lenti alla contestata recidiva reiterata specifica. La Corte territoriale ha mantenuto il sopra ricordato impianto sanzionatorio riducendo l'entità della pena irrogata per la continuazione.
2. Il difensore ricorrente con un primo motivo deduce vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva anche per l'hashish il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90. Lamenta che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo della giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità in materia trascurando, in particolare, che l'odierno ricorrente non è stato mai visto cedere stupefacente ad alcuno. Con un secondo motivo lamenta poi vizio motivazionale laddove la Corte ter- ritoriale ha ritenuto di non operare un giudizio di prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche.
3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.N. 11682/2018 R.G. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto che la detenzione al fine di spaccio dell'hashish, diversamente da quella della cocaina, non fosse riconducibile alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pagg.
4-5 della sentenza impugnata). Nella sentenza si perviene argomentatamente al diniego in ragione del dato ponderale e dunque del quantitativo di hashish da cui sarebbe stato possibile ri- cavare ben 235 dosi, dato da valutare unitamente, per quanto riguarda il riferi- mento al profilo delle modalità dell'azione (indice di valutazione espressamente previsto dal V comma del citato art.73), alla circostanza che l'imputato deteneva nello stesso contesto spazio-temporale altro tipo di sostanza stupefacente. La pronuncia de quo appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del principio se- condo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desu- mibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr. ex multis, sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protra- zione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ce- duti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti).
4. Manifestamente infondato è anche l'altro motivo di ricorso. La Corte territoriale evidenzia che le circostanze attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice, non possono essere valutate prevalenti in quanto vi osta il divieto di cui all'ultimo comma dell'art.69 cod. pen. e che, d'altra parte la recidiva non può essere esclusa in ragione della specificità dei precedenti penali a carico dell'imputato (la seconda sentenza di condanna iscritta nel casellario ri- guarda ben cinque episodi di spaccio). Non va trascurato, in proposito che, quand'anche non vi fosse stato il divieto di legge sopra citato, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a N. 11682/2018 R.G. ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298) 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2018 nsigliere e tensore Il Pre 'dente