TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/03/2025 al n. 734 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...] , elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. INDOLFI NICOLA e , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
nata a [...] il [...] , elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. NAPOLITANO CARLO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Marigliano il 23.07.2005,dalla cui unione nasceva un figlio: a Massa di Somma il 21.04.2006,,evidenziavano che il Per_1
Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 1154/2021 reso nel procedimento R.G. n. 1068/2021.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre 12 mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Il figlio divenuto maggiorenne, ha la collocazione abitativa stabile Per_1
presso la madre nella casa coniugale sita in Marigliano (NA) al Corso Vitto-
rio Emanuele III n. 115, di proprietà esclusiva del sig.
2. Le parti si impegnano Parte_1
a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di
serena comunicazione al fine di garantire un rapporto continuativo ed equi-librato con ciascuno di essi di ricevere cura, istruzione ed educazione da en-trambi, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di cia-
scun ramo genitoriale;
3. Conseguentemente alla stabile collocazione abitativa del figlio con la madre
viene assegnata alla IG.ra l'abitazione coniugale sita in Ma-rigliano (NA) al Corso Parte_2
Vittorio Emanuele III n.115, Condominio PE. RU, piano 7, scala A, con quanto in essa contenuto ed a corredo, unitamente al lo-cale box di pertinenza dell'appartamento.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , mensilmente, a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma privo di autosufficienza Per_1 economica, la somma di Euro 300,00 da rivalutarsi, ogni anno, secondo gli indici ISTATa mezzo di bonifico bancario sul c/c a lei intestato entro il giorno 5 di ogni mese. Egli inoltre contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche) nell'interesse del figlio, preventivamente concordate tra le parti e poi documentate;
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla IG.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo per il suo mantenimento la somma mensile di €. 50,00 con le stesse modalità.
6. Le parti dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provvedu-to a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere.
3
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] , il giorno Parte_2
23.07.2005, in Marigliano(NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (atto n.78 Serie A Parte II Anno 2005);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
4 dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/03/2025 al n. 734 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...] , elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. INDOLFI NICOLA e , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
nata a [...] il [...] , elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. NAPOLITANO CARLO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Marigliano il 23.07.2005,dalla cui unione nasceva un figlio: a Massa di Somma il 21.04.2006,,evidenziavano che il Per_1
Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 1154/2021 reso nel procedimento R.G. n. 1068/2021.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre 12 mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Il figlio divenuto maggiorenne, ha la collocazione abitativa stabile Per_1
presso la madre nella casa coniugale sita in Marigliano (NA) al Corso Vitto-
rio Emanuele III n. 115, di proprietà esclusiva del sig.
2. Le parti si impegnano Parte_1
a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di
serena comunicazione al fine di garantire un rapporto continuativo ed equi-librato con ciascuno di essi di ricevere cura, istruzione ed educazione da en-trambi, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di cia-
scun ramo genitoriale;
3. Conseguentemente alla stabile collocazione abitativa del figlio con la madre
viene assegnata alla IG.ra l'abitazione coniugale sita in Ma-rigliano (NA) al Corso Parte_2
Vittorio Emanuele III n.115, Condominio PE. RU, piano 7, scala A, con quanto in essa contenuto ed a corredo, unitamente al lo-cale box di pertinenza dell'appartamento.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , mensilmente, a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma privo di autosufficienza Per_1 economica, la somma di Euro 300,00 da rivalutarsi, ogni anno, secondo gli indici ISTATa mezzo di bonifico bancario sul c/c a lei intestato entro il giorno 5 di ogni mese. Egli inoltre contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche) nell'interesse del figlio, preventivamente concordate tra le parti e poi documentate;
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla IG.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo per il suo mantenimento la somma mensile di €. 50,00 con le stesse modalità.
6. Le parti dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provvedu-to a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere.
3
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] , il giorno Parte_2
23.07.2005, in Marigliano(NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (atto n.78 Serie A Parte II Anno 2005);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
4 dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5