Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1292/2024 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conIGlio in data 17.6.2025, letti gli atti della causa n. 1292/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Costantinopoli n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Fusilli del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. , nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Costantinopoli n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Angela D'Ettorre del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte del ricorrente e della resistente: dichiarazione di separazione coniugale alle condizioni tra essi concordate, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
Il IG. ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dalla coniuge IG.ra , Parte_1 Controparte_1
con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Ortona (CH) il 13.10.2017 (trascritto nel registro degli
deteriorato, rendendo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Ha chiesto, altresì, l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , l'affidamento condiviso dei figli CP_1
con collocamento degli stessi presso la madre, la disciplina del suo diritto di visita alle condizioni indicate nel ricorso, la previsione del suo obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di € 400,00
mensili, l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico alla IG.ra , e la ripartizione al 50% tra CP_1
i genitori delle spese straordinarie necessarie per i figli.
La IG.ra si è costituita in giudizio, aderendo alla richiesta di dichiarazione di separazione CP_1
coniugale e di affidamento condiviso dei figli, ma contestando l'importo degli assegni di mantenimento dovuti dal IG. e la disciplina del diritto di visita secondo le modalità indicate dal ricorrente. Pt_1
Ha dichiarato che dopo un iniziale periodo di serenità della vita matrimoniale, il IG. aveva intrapreso Pt_1
una relazione extraconiugale, allontanandosi dalla casa familiare.
Ha chiesto, pertanto, che l'importo dell'assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento dei figli sia di €
600,00 mensili e che il diritto di visita sia regolamentato alle condizioni indicate nella sua comparsa.
Emessa la sentenza non definitiva di separazione n. 85/2025 in data 17.2.2025 e adottati con ordinanza del
4.3.2025 i provvedimenti temporanei ed urgenti, con note del 12.5.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, e all'udienza dell'11.6.2025 sostituita ex art. 127ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, hanno chiesto al Tribunale di farlo proprio;
il giudice istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione.
L'accordo concluso dalle parti prevede testualmente quanto segue: “l'On.le Tribunale adito Voglia trasformare
la presente procedura da giudiziale a consensuale, confermando in toto le condizioni di cui al provvedimento
dell'intestato Tribunale del 04/03/2025, che di seguito si ritrascrivono, con rinuncia ad ogni reciproca richiesta e con
compensazione integrale delle spese di lite:
-i figli minori e affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, vengono collocati presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna;
-il IG. verserà alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento dei Parte_1 CP_1
figli del complessivo importo di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, ogni mese di
gennaio;
-le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli - individuate, concordate preventivamente e documentate ai fini
del rimborso nelle modalità stabilite dalle Linee Guida elaborate dal C.N.F. nell'anno 2017 - saranno suddivise tra i
genitori nella misura del 50% per ciascuno;
-l'importo dell'assegno unico (pari ad € 467,00) continuerà ad essere percepito integralmente dalla IG.ra CP_1
-il IG. potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé i figli nelle seguenti modalità: Pt_1 nelle settimane pari del mese il martedì ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 21:00;
nelle settimane dispari del mese il martedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 21:00 e dalle ore 14:00 del venerdì alle ore
21:00 della domenica;
dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale con la IG.ra CP_1 dal Venerdì Santo sino al giorno di Pasqua, o dal Lunedì dell'Angelo sino al giorno di ripresa delle attività scolastiche,
secondo il criterio della alternanza annuale con la IG.ra CP_1
durante gli altri giorni di festa secondo il criterio dell'alternanza annuale con la IG.ra CP_1
durante il periodo di chiusura estiva delle scuole, per n. 2 settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare
con la IG.ra entro il 31 maggio di ogni anno;
CP_1
-i genitori si impegnano a mantenere inalterati i rapporti tra i figli e gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo
genitoriale;
-le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza e consentono fin d'ora al rilascio dei
rispettivi passaporti”.
1. Osserva il collegio che le condizioni stabilite dalle parti sono integralmente condivisibili dato che:
• le parti hanno chiesto l'integrale conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza del 4.3.2025;
• la regolamentazione delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori è conforme all'interesse di questi ultimi;
• la disciplina dei rapporti economici tra le parti è compatibile con le loro condizioni economiche.
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come esse stesse hanno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , con ricorso presentato in data 19.11.2024, richiamata integralmente in questa sede la Controparte_1
sentenza non definitiva di separazione n. 85/2025 del 17.2.2025, così decide:
• dichiara che la separazione coniugale dei IGnori e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Ortona (CH) in data 13.10.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 44, parte 2, serie A, anno 2017, è disciplinata dall'accordo tra esse concluso e testualmente riportato in motivazione;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 17/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco