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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. MO NO Presidente rel.
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 25/11/2025;
sentito il giudice delegato;
all'esito della camera di consiglio in pari data, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 237/-1- 2025, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale promossa da:
(con sede in Napoli alla Piazza San Pasquale n. 10 – P.IVA ), in persona CP_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico p.t. Ing. (Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._1 dagli Avv. Augusto Imondi (C.F.: ) e Andrea Imondi (Cod. Fisc. , C.F._2 C.F._3 giusta procura in calce al presente atto, su foglio separato, e con questi elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Turati n. 55.;
ricorrente creditore nei confronti della:
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma Controparte_3 P.IVA_2 alla Piazza Acilia n. 3 (P.E.C.: . Email_1
debitore contumace constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta risultante dalla visura del registro delle imprese e/o INIPEC;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
esaminata la documentazione allegata;
accertata la competenza di questo Tribunale, cui il procedimento risulta trasmesso dal Tribunale di Roma.
Dichiarazione di incompetenza cui questo Ufficio intende fare acquiescenza;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito a seguito di forniture di cemento eseguite tra gli anni 2022 e 2023, per la somma di Euro 92.766,51 oltre spese ed interessi e quindi complessivamente € 116.759,36;
che il credito è fondato sul decreto ingiuntivo n. 16820 del 12.12.2024 del Tribunale di Roma, reso definitivamente esecutivo con provvedimento del 19.04.2025 (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente), e sul susseguente atto di precetto, notificato in data 20.05.2025 (cfr. doc.2 di parte ricorrente), rimasto privo di esito;
che la risulta anche protestata, come da visura allegata (cfr doc. 3 produzione ricorrente); Controparte_3
che dalla visura storica estratta in data 27.05.2025 (cfr. allegato doc. 4 produzione ricorrente) emerge che la ha depositato l'ultimo bilancio nell'anno 2021, senza poi successivamente pubblicare altre Controparte_3 informazioni accessibili ai terzi;
che da suddetto bilancio (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente) si rileva che al 31.12.2021 la Società ha conseguito un attivo patrimoniale pari ad € 365.805,00 e ricavi per € 661.178,00;
che la società debitrice, pur risultando attiva, ha depositato considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di soggetto esercente attività di trasformazione vendita di conglomerati cementizi (cfr. visura CCIAA, in atti);
considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”);
considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che l'ultimo ed unico bilancio depositato riguarda l'esercizio 2021, sicché non sarebbe comunque possibile il riscontro del mancato superamento delle soglie indicate nei tre bilanci precedenti l'istanza di liquidazione giudiziale;
considerato che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare, tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio
(il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- insoluti nei pagamenti delle forniture per circa € 116.759,36, cui vano aggiunte le spese le ulteriori spese maturate dal precetto;
- una esposizione debitoria della società nei confronti dell' per debiti Controparte_4 previdenziali e tributari scaduti pari ad euro 15.581,00, come risultante dall'istruttoria ufficiosa;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Controparte_3 P.IVA_2
Piazza Acilia n. 3 (P.E.C.: ; Email_1
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dot. MO NO, ex ruolo Bernardel;
curatore l'avv.to Walter Russo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI
ORDINA
al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell 'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell 'articolo 39 CCI
ORDINA che il curatore proceda, all 'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 9/4/2026, h. 9,30, presso l 'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
SE
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l 'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l 'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 2/12/2025.
Il Presidente estensore
MO NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. MO NO Presidente rel.
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 25/11/2025;
sentito il giudice delegato;
all'esito della camera di consiglio in pari data, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 237/-1- 2025, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale promossa da:
(con sede in Napoli alla Piazza San Pasquale n. 10 – P.IVA ), in persona CP_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico p.t. Ing. (Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._1 dagli Avv. Augusto Imondi (C.F.: ) e Andrea Imondi (Cod. Fisc. , C.F._2 C.F._3 giusta procura in calce al presente atto, su foglio separato, e con questi elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Turati n. 55.;
ricorrente creditore nei confronti della:
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma Controparte_3 P.IVA_2 alla Piazza Acilia n. 3 (P.E.C.: . Email_1
debitore contumace constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta risultante dalla visura del registro delle imprese e/o INIPEC;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
esaminata la documentazione allegata;
accertata la competenza di questo Tribunale, cui il procedimento risulta trasmesso dal Tribunale di Roma.
Dichiarazione di incompetenza cui questo Ufficio intende fare acquiescenza;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito a seguito di forniture di cemento eseguite tra gli anni 2022 e 2023, per la somma di Euro 92.766,51 oltre spese ed interessi e quindi complessivamente € 116.759,36;
che il credito è fondato sul decreto ingiuntivo n. 16820 del 12.12.2024 del Tribunale di Roma, reso definitivamente esecutivo con provvedimento del 19.04.2025 (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente), e sul susseguente atto di precetto, notificato in data 20.05.2025 (cfr. doc.2 di parte ricorrente), rimasto privo di esito;
che la risulta anche protestata, come da visura allegata (cfr doc. 3 produzione ricorrente); Controparte_3
che dalla visura storica estratta in data 27.05.2025 (cfr. allegato doc. 4 produzione ricorrente) emerge che la ha depositato l'ultimo bilancio nell'anno 2021, senza poi successivamente pubblicare altre Controparte_3 informazioni accessibili ai terzi;
che da suddetto bilancio (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente) si rileva che al 31.12.2021 la Società ha conseguito un attivo patrimoniale pari ad € 365.805,00 e ricavi per € 661.178,00;
che la società debitrice, pur risultando attiva, ha depositato considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di soggetto esercente attività di trasformazione vendita di conglomerati cementizi (cfr. visura CCIAA, in atti);
considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”);
considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che l'ultimo ed unico bilancio depositato riguarda l'esercizio 2021, sicché non sarebbe comunque possibile il riscontro del mancato superamento delle soglie indicate nei tre bilanci precedenti l'istanza di liquidazione giudiziale;
considerato che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare, tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio
(il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- insoluti nei pagamenti delle forniture per circa € 116.759,36, cui vano aggiunte le spese le ulteriori spese maturate dal precetto;
- una esposizione debitoria della società nei confronti dell' per debiti Controparte_4 previdenziali e tributari scaduti pari ad euro 15.581,00, come risultante dall'istruttoria ufficiosa;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Controparte_3 P.IVA_2
Piazza Acilia n. 3 (P.E.C.: ; Email_1
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dot. MO NO, ex ruolo Bernardel;
curatore l'avv.to Walter Russo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI
ORDINA
al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell 'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell 'articolo 39 CCI
ORDINA che il curatore proceda, all 'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 9/4/2026, h. 9,30, presso l 'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
SE
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l 'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l 'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 2/12/2025.
Il Presidente estensore
MO NO