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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
RI ZA, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3274/2022 promosso da
, C.F. , NELLA QUALITA' DI LEGALE Parte_1 CodiceFiscale_1
RAPPRESENTANTE DELLA C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Dante n. 119, presso lo P.IVA_1
studio dell'Avv. Giulio Drago che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede Controparte_2
in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' con l'Avv. Franco Pasut che lo rappresenta e difende per CP_2
pag. 1 procura in Notar in data 21 luglio 2015 Persona_1
RESISTENTE
C.F. E PART. IVA , Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Via G. Marconi n. 10 presso lo studio dell'Avv. Simonetta Di Vitale
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 04.11.2022 il ricorrente indicato in epigrafe nella spiegata qualità propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620219003913706000, notificata in data 15.03.2022, per contributi per CP_2
complessivi € 60.279,29.
Allegava, in merito, la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 596 2015 000
pag. 2 anni 2013-2015, la decadenza e la tardiva iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' costituendosi in giudizio, deduceva il difetto di legittimazione passiva, CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività essendo stata proposta l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ex art. 24 D.Lgs. n.46/1999 e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva,
pertanto, il rigetto.
L' costituendosi in giudizio, deduceva la Controparte_3
tardività, improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione nei confronti di e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il CP_4
rigetto.
In data 16.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
In via preliminare, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in applicazione del principio della Suprema CP_2
Corte che con sentenza Cass. civ. Sez. II, Ord., 08.10.2018, n. 24678, ha avuto modo di chiarire, ancora una volta, che “nel giudizio di opposizione a cartella
esattoriale scaturita da sanzione amministrativa per violazione del codice della strada,
pag. 3 non assolta dal contribuente sanzionato, qualora il destinatario della stessa deduca la
mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione la legittimazione passiva
spetta non soltanto all'Ente Impositore, quale titolare della pretesa sostanziale
contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore, che ha emesso l'atto
opposto. Quest'ultimo, infatti, ha interesse a resistere in ragione delle onerose
conseguenze a cui l'amministrazione tributaria andrebbe incontro nell'ipotesi in cui
risulti soccombente per annullamento della cartella in discorso”.
Ciò premesso, va osservato che l'opponente è decaduto dalla possibilità di proporre opposizione avverso la cartella di pagamento impugnata, in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni, fissato dall'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, dalla notificazione del predetto atto;
in particolare, l'avviso di addebito n. 596 2015 000 739778000 è stato asseritamente notificato il 27.08.2015 (v. fascicolo , mentre il ricorso è stato depositato il CP_2
04.11.2022.
L'opponente, tuttavia, ha proposto sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'ente previdenziale iscritta a ruolo, per avvenuta prescrizione quinquennale maturata dopo la notificazione della cartella esattoriale a cui l'intimazione di pagamento in esame si riferisce. Tale domanda configura una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto tendente a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo pag. 4 la formazione del titolo rappresentato dalla cartella esattoriale non opposta tempestivamente.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' mediante Controparte_5
l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità
della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero,
ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
Ne deriva che era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione in data
27.08.2015 dell'avviso di addebito n. 596 2015 000 739778000 e prima della notifica in data 15.03.2022 dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, ma,
pag. 5 poiché tale onere non è stato assolto, tutti i crediti iscritti negli atti in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti (contributi del 2013-2015).
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dall' non emerge la regolarità della (prima) notifica dell'avviso di CP_2
addebito n. 596 2015 000 739778000 atteso che non sono state depositate le ricevute Pec di accettazione e consegna in formato eml (i file depositati non sono idonei a provare la notifica).
L'intimazione impugnata, risulta notificata in data 15.03.2022, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Né può attribuirsi all'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente il
09.12.2016 valore di atto interruttivo della prescrizione, alla luce del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la rateizzazione chiesta dal contribuente non costituisce acquiescenza”: difatti “la rinuncia” dell'interessato a contestare le somme richieste dall'Amministrazione
finanziaria, deve essere “manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi [siano] assolutamente inequivoci”. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “costituisce principio generale del diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito od implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo, […] l'effetto di precludere ogni contestazione pag. 6 in ordine all'an debeatur”. In buona sostanza, “le manifestazioni di volontà del contribuente, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare” gli importi in parola, “debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur” (cfr. Cass. sent. n. 3347/17; ord.
n. 7820/2017).
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti l'intimazione di pagamento n. 29620219003913706000, notificata in data 15.03.2022 devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario, per le superiori motivazioni seguono la soccombenza delle parti resistenti,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n.
29620219003913706000, notificata in data 15.03.2022 e, per l'effetto, la annulla;
pag.
7 - condanna l' e l' in solido al pagamento Controparte_3 CP_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.201,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giulio Drago.
Così deciso in Termini Imerese in data 4 novembre 2025.
Il Giudice
RI ZA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa RI ZA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
739778000 (data presunta notifica il 27.08.2015), per contributi previdenziali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
RI ZA, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3274/2022 promosso da
, C.F. , NELLA QUALITA' DI LEGALE Parte_1 CodiceFiscale_1
RAPPRESENTANTE DELLA C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Dante n. 119, presso lo P.IVA_1
studio dell'Avv. Giulio Drago che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede Controparte_2
in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' con l'Avv. Franco Pasut che lo rappresenta e difende per CP_2
pag. 1 procura in Notar in data 21 luglio 2015 Persona_1
RESISTENTE
C.F. E PART. IVA , Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Via G. Marconi n. 10 presso lo studio dell'Avv. Simonetta Di Vitale
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 04.11.2022 il ricorrente indicato in epigrafe nella spiegata qualità propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620219003913706000, notificata in data 15.03.2022, per contributi per CP_2
complessivi € 60.279,29.
Allegava, in merito, la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 596 2015 000
pag. 2 anni 2013-2015, la decadenza e la tardiva iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' costituendosi in giudizio, deduceva il difetto di legittimazione passiva, CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività essendo stata proposta l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ex art. 24 D.Lgs. n.46/1999 e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva,
pertanto, il rigetto.
L' costituendosi in giudizio, deduceva la Controparte_3
tardività, improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione nei confronti di e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il CP_4
rigetto.
In data 16.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
In via preliminare, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in applicazione del principio della Suprema CP_2
Corte che con sentenza Cass. civ. Sez. II, Ord., 08.10.2018, n. 24678, ha avuto modo di chiarire, ancora una volta, che “nel giudizio di opposizione a cartella
esattoriale scaturita da sanzione amministrativa per violazione del codice della strada,
pag. 3 non assolta dal contribuente sanzionato, qualora il destinatario della stessa deduca la
mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione la legittimazione passiva
spetta non soltanto all'Ente Impositore, quale titolare della pretesa sostanziale
contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore, che ha emesso l'atto
opposto. Quest'ultimo, infatti, ha interesse a resistere in ragione delle onerose
conseguenze a cui l'amministrazione tributaria andrebbe incontro nell'ipotesi in cui
risulti soccombente per annullamento della cartella in discorso”.
Ciò premesso, va osservato che l'opponente è decaduto dalla possibilità di proporre opposizione avverso la cartella di pagamento impugnata, in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni, fissato dall'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, dalla notificazione del predetto atto;
in particolare, l'avviso di addebito n. 596 2015 000 739778000 è stato asseritamente notificato il 27.08.2015 (v. fascicolo , mentre il ricorso è stato depositato il CP_2
04.11.2022.
L'opponente, tuttavia, ha proposto sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'ente previdenziale iscritta a ruolo, per avvenuta prescrizione quinquennale maturata dopo la notificazione della cartella esattoriale a cui l'intimazione di pagamento in esame si riferisce. Tale domanda configura una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto tendente a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo pag. 4 la formazione del titolo rappresentato dalla cartella esattoriale non opposta tempestivamente.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' mediante Controparte_5
l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità
della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero,
ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
Ne deriva che era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione in data
27.08.2015 dell'avviso di addebito n. 596 2015 000 739778000 e prima della notifica in data 15.03.2022 dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, ma,
pag. 5 poiché tale onere non è stato assolto, tutti i crediti iscritti negli atti in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti (contributi del 2013-2015).
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dall' non emerge la regolarità della (prima) notifica dell'avviso di CP_2
addebito n. 596 2015 000 739778000 atteso che non sono state depositate le ricevute Pec di accettazione e consegna in formato eml (i file depositati non sono idonei a provare la notifica).
L'intimazione impugnata, risulta notificata in data 15.03.2022, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Né può attribuirsi all'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente il
09.12.2016 valore di atto interruttivo della prescrizione, alla luce del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la rateizzazione chiesta dal contribuente non costituisce acquiescenza”: difatti “la rinuncia” dell'interessato a contestare le somme richieste dall'Amministrazione
finanziaria, deve essere “manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi [siano] assolutamente inequivoci”. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “costituisce principio generale del diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito od implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo, […] l'effetto di precludere ogni contestazione pag. 6 in ordine all'an debeatur”. In buona sostanza, “le manifestazioni di volontà del contribuente, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare” gli importi in parola, “debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur” (cfr. Cass. sent. n. 3347/17; ord.
n. 7820/2017).
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti l'intimazione di pagamento n. 29620219003913706000, notificata in data 15.03.2022 devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario, per le superiori motivazioni seguono la soccombenza delle parti resistenti,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n.
29620219003913706000, notificata in data 15.03.2022 e, per l'effetto, la annulla;
pag.
7 - condanna l' e l' in solido al pagamento Controparte_3 CP_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.201,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giulio Drago.
Così deciso in Termini Imerese in data 4 novembre 2025.
Il Giudice
RI ZA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa RI ZA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
739778000 (data presunta notifica il 27.08.2015), per contributi previdenziali