Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3006/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (28.2.2024), ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3006/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DEFILIPPI CLAUDIO e dell'avv. SAMMICHELI GIANNA
RICORRENTI contro
(C.F. ), quale mandataria della Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. ROSSI MATTEO
[...]
RESISTENTE
(C.F. ), e per essa rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2 Controparte_4 dall'avv. CORONELLA DARIO GIONA
INTERVENUTA
Conclusioni
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, contrariis rejectis:
pagina 1 di 10
– disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Lodi del 16.6.2023 con cui il G.E. Dott.ssa Latella ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata l'istanza di sospensione della procedura esecuiva iscritta al n
RG. 154/2022 pendente innanzi a codesto Tribunale, nonché dei successivi atti emessi nella citata procedura esecutiva immobiliare;
– accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e jus postulandi in capo a
Controparte, anche ai sensi dell'art 106 TUB, richiamandosi integralmente alle note depositate in atti:
Nel merito in via principale
– revocare e dichiarare nulla e/o annullabile o comunque priva di ogni effetto giuridico l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lodi il 16.6.2023 con cui il G.E. Dott.ssa Latella ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata l'istanza di sospensione della procedura esecuiva iscritta al n RG. 154/2022 pedente innanzi a codesto Tribunale, nonché dei successivi atti emessi nella citata procedura esecutiva immobiliare, per i motivi di cui in narrativa – e per l'effetto, accogliere la spiegata opposizione e pertanto sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per le ragioni di cui in narrativa;
– accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del contratto di mutuo azionato e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente e del creditore intervenuto a procedere in via esecutiva sulla base dei predetti contratti di mutuo;
– in tutti i casi, quale effetto della dichiarazione di nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo, dichiarare la nullità e/o inefficace gli atti della procedura esecutiva n. R.G. 154/2022, con cancellazione delle ipoteche a carico di controparte;
– sempre nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, provvedere alla riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c., previa verifica del valore degli immobili pignorati, anche attraverso CTU
In via istruttoria […]
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
pagina 2 di 10 Conclusioni per quale mandataria di Controparte_1
Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta:
- in via pregiudiziale: dichiarare il ricorso depositato dalle opponenti ex art. 281-decies ss. c.p.c. proposto inammissibile ed improcedibile in quanto proposto tardivamente, come esposto in atti;
parimenti inammissibile, o comunque infonadat, l'eccezione, sollevata solo con le note dep. il
14/03/2024, secondo cui Iqera non potrebbe svolgere attività di recupero in quanto non iscritta all'Albo ex art. 106 TUB. Iqera, come risulta dalle procure allegate agli atti, in specie dalla Cont procura notarile conferita da a Iqera sub doc. 2, agisce come mandataria con
Cont rappresentanza munita dei poteri di gestione del credito che risulta in capo alla banca
Essa non opera in alcun modo come “master servicer”, in quanto il credito non è stato oggetto di un'operazione di cartolarizzazione. Le norme citate da controparte a suffragio della propria tesi, ossia gli artt. 2 e 3 Legge n. 130/19991, riguardano il caso specifico di crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, che non è il caso di specie e dunque sono inapplicabili. Inoltre sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite ( Cassazione SS.UU decreto n. 13749 del 17 maggio 2024 sulla scorta di Cassazione, 18 marzo 2024, n. 7243 e ordinanza della Cassazione 20 febbraio 2024, n. 4427) per le quali il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati (che non ricorre nel caso de quo) ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziari.
- nel merito ed in via principale rigettare integralmente le domande avanzate da parte avversaria ed in primis la istanza di sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per tutte le ragioni sopra esposte e posta l'intervenuta ordinanza pronunciata in sede di reclamo che ha confermato l'ordinanza del 16.06.2023 di rigetto della sospensiva;
- in subordine, dichiarare in ogni caso il precetto valido per la diversa somma che venisse accertata come dovuta;
pagina 3 di 10 - Sempre in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi (alla luce anche dell'orientamento delle SS.UU. sopracitate), ove il mutuo fondiario venisse dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità in ogni caso accertare e dichiarare lo stesso valido come mutuo ipotecario.
- Rigettarsi tutte le istanze istruttorie avversarie ed in specie la istanza di CTU e di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori.”
Conclusioni per e per essa Controparte_3 Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta:
- in via pregiudiziale: dichiarare il ricorso depositato dalle opponenti ex art. 281-decies ss. c.p.c. proposto inammissibile ed improcedibile in quanto proposto tardivamente, come esposto in atti;
parimenti inammissibile, o comunque infonadat, l'eccezione, sollevata solo con le note dep. il
14/03/2024, secondo cui Iqera non potrebbe svolgere attività di recupero in quanto non iscritta all'Albo ex art. 106 TUB. Iqera, come risulta dalle procure allegate agli atti, in specie dalla Cont procura notarile conferita da a Iqera sub doc. 2, agisce come mandataria con
Cont rappresentanza munita dei poteri di gestione del credito che risulta in capo alla banca
Essa non opera in alcun modo come “master servicer”, in quanto il credito non è stato oggetto di un'operazione di cartolarizzazione. Le norme citate da controparte a suffragio della propria tesi, ossia gli artt. 2 e 3 Legge n. 130/19991, riguardano il caso specifico di crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, che non è il caso di specie e dunque sono inapplicabili. Inoltre sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite ( Cassazione SS.UU decreto n. 13749 del 17 maggio 2024 sulla scorta di Cassazione, 18 marzo 2024, n. 7243 e ordinanza della Cassazione 20 febbraio 2024, n. 4427) per le quali il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati (che non ricorre nel caso de quo) ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziari.
pagina 4 di 10 - nel merito ed in via principale rigettare integralmente le domande avanzate da parte avversaria ed in primis la istanza di sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per tutte le ragioni sopra esposte e posta l'intervenuta ordinanza pronunciata in sede di reclamo che ha confermato l'ordinanza del 16.06.2023 di rigetto della sospensiva;
- in subordine, dichiarare in ogni caso il precetto valido per la diversa somma che venisse accertata come dovuta;
- Sempre in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi (alla luce anche dell'orientamento delle SS.UU. sopracitate), ove il mutuo fondiario venisse dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità in ogni caso accertare e dichiarare lo stesso valido come mutuo ipotecario.
- Rigettarsi tutte le istanze istruttorie avversarie ed in specie la istanza di CTU e di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. La causa trae origine dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. presentata da Parte_1
e all'interno della procedura esecutiva n. 154/2022 iniziata
[...] Parte_2
dalla in forza del contratto di mutuo fondiario del 14.11.2008. Controparte_2
1.1 Nello specifico, e con ricorso ex Parte_1 Parte_2
art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.11.2023, hanno introdotto il merito dell'opposizione esecutiva, convenendo in giudizio quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
a tal fine eccependo:
[...]
- “nullità della notifica, difetto di prova di legittimazione e jus postulandi, nullità della procedura. decadenza – nullità dei titoli esecutivi azionati, improcedibilità dell'azione esecutiva per violazione dell'art. 474 c.p.c. posta l'inesistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile”;
- “improcedibilità - nullità per omessa notifica del titolo esecutivo inidonieità del mutuo fondiario condizionato quale titolo esecutivo”;
- “nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo per superamento della soglia di finanziabilità e pagina 5 di 10 incertezza del credito contestato, per assenza del piano di ammortamento e potendo essere assoggettato ad anatocismo e/o ad interessi usurari”;
- “nullita' del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, t.u.b.”;
- “improcedibilità per adesione al sovraindebitamento”.
Con le note scritte depositate in occasione della prima udienza poi le ricorrenti hanno eccepito la nullità del mandato conferito da a per non essere quest'ultima CP_1 Controparte_5 iscritta nell'albo 106 TUB;
eccezione poi estesa anche all'intervenuta ex art. 111 c.p.c.,
[...]
e CP_4 Controparte_3
2. Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso proposto da Parte_1
e , risultando lo stesso depositato in data 30.11.2023
[...] Parte_2
– e non in data 1.12.2023, come indicato da parte resistente – e pertanto entro il termine assegnato dal G.E. con l'ordinanza del 16.6.2023 (doc. 1 parte ricorrente).
3. Ciò chiarito, si osserva che è circostanza pacifica e documentale che Parte_1
e , prima di avviare il presente procedimento, hanno proposto
[...] Parte_2
Contr opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., con la quale hanno contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata (doc. 2 parte resistente); opposizione all'esito della quale è stata pronunciata da questo Tribunale la sentenza n. 542/2024 pubblicata il 9.7.2024 (doc. 1 parte intervenuta), appellata dalle odierne ricorrenti (doc. 3 parte intervenuta).
Dall'esame dell'atto di opposizione a precetto si evince la sovrapponibilità della maggior parte delle contestazioni svolte dalle ricorrenti nei due giudizi. Con l'opposizione pre-esecutiva, infatti, sono state formulate le seguenti contestazioni (del tutto coincidenti a quelle articolate con l'opposizione all'esecuzione):
- “totale inesistenza del precetto- insussistenza di prova idonea al conferimento della rappresentanza legale. carenza di legittimazione attiva, ius postulandi, ed interesse”;
- “nullità del titolo esecutivo, del precetto ed improcedibilità dell'azione esecutiva per violazione dell'art.474 c.p.c. posta l'inesistenza di un diritto di credito certo, liquido, esigibile. genericità dei conteggi su capitale ed interessi- violazione art. 40 tub- nullità della risoluzione del termine”;
- “improcedibilità - nullità per omessa notifica del titolo esecutivo inidonieità del mutuo pagina 6 di 10 fondiario condizionato quale titolo esecutivo”;
- “nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo per superamento della soglia di finanziabilità e incertezza del credito contestato, per assenza del piano di ammortamento e potendo essere assoggettato ad anatocismo e/o ad interessi usurari”;
- “improcedibilità per adesione al sovraindebitamento”.
3.1 Con riferimento a tali domande deve essere dichiarata la litispendenza. Ed infatti, secondo un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale “La litispendenza, infine, può essere dichiarata anche quando le due cause, identiche per petitum e per causa petendi, pendano innanzi a giudici diversi, poiché la controversia iniziata precedentemente è stata già decisa in primo grado. Infatti, in tal caso non è possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15981 del 18/06/2018, Rv. 649429; Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 19056 del 31/07/2017, Rv. 645684). Quindi, per "giudici diversi" devono intendersi anche quello di primo grado innanzi a quale penda l'opposizione all'esecuzione già iniziata e quello dell'impugnazione proposta avverso la sentenza che ha definito in primo grado l'opposizione a precetto” (Cass. civ. 17 ottobre 2019, n. 26285).
In questo caso dunque è precluso al Giudice di procedere alla sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c., dovendo di contro essere rilevata la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c.
4. Resta da decidere pertanto in ordine alle due sole contestazioni non formulate da
[...]
e in sede di opposizione a precetto, ossia Parte_1 Parte_2
l'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB e l'omesso tempestivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento.
4.1 Quanto alla mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, a cui si intende dare continuità, dalla mancata iscrizione nell'albo degli intermediari ex art. 106 TUB non deriva alcuna invalidità (Trib. Bologna 1986/2024; Corte
Appello Firenze 1622/2024). Tale orientamento, peraltro, ha trovato recente conferma in una pronuncia della Suprema Corte, la quale, disconstandosi dalle sentenze di merito richiamate dalle ricorrenti, ha affermato quanto segue: “In relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a pagina 7 di 10 connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); − in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; − in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto Parte_3
concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del apporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”. (Cass. civ. ordinanza 7243/2024 del
18.3.2024).
4.2 Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva per decadenza dal termine di cui all'art. 557 c.p.c., si osserva che la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è costante nel ritenere che il deposito della nota di trascrizione oltre il termine di quindici giorni dalla consegna del pignoramento non determina alcuna inefficacia del pignoramento (cfr., ex multis, Tribunale Mantova 21.8.2023; Tribunale Padova 12.5.2021;
Tribunale Ravenna 12.10.2021; Tribunale Bari 1.7.2019). Ed infatti, se è vero che il primo comma dell'art. 557 c.p.c. indica la nota di trascrizione tra gli atti che devono essere depositati nel termine di quindici giorni, tuttavia l'ultimo comma della richiamata norma sanziona con pagina 8 di 10 l'inefficacia del pignoramento solo il tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto;
nulla di contro è previsto per il caso di tardivo deposito della nota di trascrizione.
L'omessa previsione di una sanzione appare pertanto il frutto di una precisa scelta legislativa, ben potendo accadere che il creditore al momento dell'iscrizione a ruolo non abbia ancora avuto dal
Conservatore la nota di trascrizione.
Ciò posto, deve ritenersi che una sanzione così grave come quella della inefficacia del pignoramento non possa che essere ancorata ad una espressa previsione normativa, con la conseguenza che, non essendo stato menzionato l'omesso deposito, nel termine di quindici giorni, della nota di trascrizione, non è possibile pervenire ad una pronuncia di inefficacia per l'omissione di una incombenza per la quale tale sanzione non è disciplinata.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte reclamante.
Quanto alle spese della parte interveniente, essendo identica la posizione processuale di
[...]
e le spese vengono liquidate tenuto conto che la cessionaria del credito ha CP_1 Controparte_3
fatto proprie le difese svolte dalla banca resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la litispendenza, quanto alle domande sopra specificamente individuate, tra il presente giudizio e quello attualmente radicato innanzi alla Corte d'Appello di Milano, avente ad oggetto la sentenza n. 542/2024 di questo Tribunale;
2) rigetta le restanti domande formulate da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
3) condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere alla le spese di lite, che liquida in € 2.905,00 per Controparte_2
compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa, ove dovuti;
pagina 9 di 10 4) condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Pt_2 Parte_2
rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre 15% Controparte_3
spese generali, iva e cpa, ove dovuti.
Sentenza esecutiva ex lege.
Tribunale di Lodi, 28/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 10 di 10