Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG 786/2023
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 17 giugno 2025
PROC. N. 786/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA già denominata (Reg. Imp.; Parte_1 Controparte_1
), in persona del suo Procuratore Dott. , rappresentata e P.IVA_1 Controparte_2 difesa, per delega ex art. 83, comma 3, c.p.c. ai fini della costituzione telematica, dall'Avv.
Mariano Morgese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, alla via
D'Amato n. 7; ricorrente
contro
(C.F. ); Controparte_3 C.F._1
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ricorreva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale per Parte_1
l'accertamento della legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate al dipendente P_
, inquadrato come operaio con mansioni di carrellista presso la Logistica GME T4, con
[...]
lettera del 17/10/2023 (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno) e con lettera del 27/10/2023 (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno).
La Società ricorrente deduceva, in particolare, sia in ordine alla specificità della contestazione mossa al resistente sia in relazione alla veridicità dei fatti a quest'ultimo contestati a conclusione dell'istruttoria compiuta, che i comportamenti addebitati al dipendente Controparte_3
costituissero inadempimento manifesto e reiterato dei suoi doveri derivanti dal rapporto di
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio, Controparte_3
rimanendo contumace.
2.Nel corso del giudizio era espletata la prova testimoniale e successivamente la causa perveniva all'udienza per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
3.Il ricorso merita accoglimento, con conseguente declaratoria di legittimità dei provvedimenti disciplinari dedotti in giudizio.
Sul punto, va rilevato che l'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 della L. n. 604/66 (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., n. 11153 del 17/08/2002).
Occorre, altresì, tener conto che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, “va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo - ossia con
riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di
affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e,
quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente” (Cass., Sez. Lav., n. 5019 del 01/03/2011).
Ciò premesso, va osservato che dalle testimonianze rese emerge un quadro istruttorio complessivo univoco che conferma il fatto storico alla base della sanzione ed effettivamente rimarca il comportamento disciplinarmente rilevante del resistente.
I testi , impiegato presso a Termoli dal 2013, e , Testimone_1 Parte_1 Testimone_2 impiegato presso la medesima Società a Termoli dal 1997, escussi all'udienza del 22/10/2024, hanno confermato il fatto storico alla base dei provvedimenti disciplinari irrogati dalla ricorrente, e, in particolare, che: nel giorno 19/09/2023, sul terzo turno di lavoro (con inizio alle ore 22:00 e termine alle ore 06:00 del giorno seguente), il resistente, assegnato ad inizio turno al rifornimento materiale delle postazioni di carico “OSR”, si era rifiutato di svolgere il lavoro assegnatogli, rimanendo inoperoso per tutta la durata del turno;
nel giorno 20/09/2023, sempre sul terzo turno di lavoro, il resistente si era presentato in ritardo, senza alcuna giustificazione, si era allontanato dalla postazione di lavoro, senza avvisare o ricevere autorizzazione, e, assegnato al rifornimento materiali, si era rifiutato di svolgere il lavoro e di consegnare una scheda carrello di cui era in possesso, rivolgendosi al suo superiore, , con frasi irriguardose e Testimone_1
successivamente offensive;
nel giorno 22/09/2023, sempre sul terzo turno di lavoro, il resistente si era presentato in ritardo senza fornire giustificazioni e, assegnato al rifornimento materiali, si era rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa, allontanandosi senza autorizzazione e passeggiando inoperoso per il molo sino alle ore 23:35.
Il comportamento complessivamente tenuto dal resistente nell'ambito della propria prestazione lavorativa, consistente nel sottrarsi allo svolgimento del proprio lavoro, nel conclamato e ripetuto rifiuto di osservare le disposizioni impartite da un superiore e nell'ostentato atteggiamento irriguardoso nei suoi confronti, ha trovato, quindi, riscontro nell'istruttoria espletata nel presente giudizio.
In tale contesto, si ritiene che le sanzioni conservative irrogate siano pienamente rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 23, Titolo quarto, del CCSL e, comunque, anche a prescindere da tale elemento, alla luce di un'elementare valutazione sia delle circostanze oggettive sia delle modalità soggettive della condotta del lavoratore (cfr. Cass., Sez. lav., n. 17337 del 25/08/2016),
ascrivibili alla violazione anche dei generali doveri di diligenza e correttezza che vigono nel rapporto di lavoro.
Ne discende, in accoglimento del ricorso presentato, la declaratoria di legittimità delle sanzioni.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei livelli minimi del D.M. n. 147/2022 per il valore indeterminabile della domanda e delle fasi espletate, data l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma le sanzioni disciplinari del 17/10/2023 e del
27/10/2023 irrogate a Controparte_3
2. Condanna al pagamento in favore di in persona del Controparte_3 Parte_1 legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquidano in complessivi € 4.629,00 per compensi, € 259,00 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella