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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 20768/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 20768/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Largo Tirreno 115, Torino, presso lo studio dell'avv.
OP NO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3508 del 09/07/2018 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/10/2025 e Parte_1 Pt_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al
[...] mantenimento versato dal Sig. in favore della moglie e della figlia. Entrambi le parti, nel Pt_2 frattempo, hanno cessato di svolgere la loro attività lavorativa, accedendo al trattamento pensionistico;
altresì, la figlia ha nel frattempo raggiunto la piena indipendenza economica.
***
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
REVOCA le seguenti condizioni indicate ai numeri 2) e 3) della sentenza n. 3508/2018:
2) il Sig. corrisponderà a , sino a quando la medesima non avrà raggiunto la Pt_2 Parte_3 piena indipendenza economica, l'importo mensile di euro 771,00, oltre al 50% delle spese che la stessa sosterrà per lo svolgimento delle attività sportive;
3) la predetta somma, annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sarà versata alla figlia entro e non oltre il giorno due (2) di ogni mese;
DISPONE che:
“Il Dott. provvederà a versare alla Dott.ssa a titolo di assegno Parte_2 Parte_1 divorzile, l'importo mensile di euro 600,00, da corrispondere entro il giorno due (2) di ogni mese.
Tale ammontare è da intendersi annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie e di operai ed impiegati”
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 20768/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Largo Tirreno 115, Torino, presso lo studio dell'avv.
OP NO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3508 del 09/07/2018 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/10/2025 e Parte_1 Pt_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al
[...] mantenimento versato dal Sig. in favore della moglie e della figlia. Entrambi le parti, nel Pt_2 frattempo, hanno cessato di svolgere la loro attività lavorativa, accedendo al trattamento pensionistico;
altresì, la figlia ha nel frattempo raggiunto la piena indipendenza economica.
***
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
REVOCA le seguenti condizioni indicate ai numeri 2) e 3) della sentenza n. 3508/2018:
2) il Sig. corrisponderà a , sino a quando la medesima non avrà raggiunto la Pt_2 Parte_3 piena indipendenza economica, l'importo mensile di euro 771,00, oltre al 50% delle spese che la stessa sosterrà per lo svolgimento delle attività sportive;
3) la predetta somma, annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sarà versata alla figlia entro e non oltre il giorno due (2) di ogni mese;
DISPONE che:
“Il Dott. provvederà a versare alla Dott.ssa a titolo di assegno Parte_2 Parte_1 divorzile, l'importo mensile di euro 600,00, da corrispondere entro il giorno due (2) di ogni mese.
Tale ammontare è da intendersi annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie e di operai ed impiegati”
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento