Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4630/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 4630/2022 vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Oppes, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Sassari alla via E. Costa n° 66
APPELLANTE
E
, nata a [...] ( LT) il 22.8.1964 (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Buono e dall'avv. Antonella Inguanta, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in Gaeta Via Ponza n°3
APPELLATA nonché
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma
interventore necessario
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 459/2022 pronunciata il 1° aprile 2022 dal
Tribunale di Cassino nella causa civile iscritta al n. 4080/0217 – scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
1
Conclusioni: per l'appellante:
1) in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in parziale riforma della sentenza impugnata, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non dispone in favore del l'esclusione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1
; CP_1
2) in subordine ridurre stante la documentazione prodotta l'assegno divorzile ad euro
200,00;
3) Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata:
1.rigettare le avverse motivazioni di appello e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte;
2. condannare , vista l'evidenza dei fatti e l'atteggiamento assunto dal Parte_1
esso appellante al pagamento delle spese di giudizio ed onorari del doppio grado oltre iva
e cassa come per legge.
In via istruttoria ed all'esito delle avverse dichiarazioni e memorie si chiede l'accertamento della Guardia di Finanza sulla seguente circostanza: -Vero che il dispone di un Pt_1
alloggio di servizio attiguo alla Caserma dei CC di Ossu dove presta servizio e che ivi vive con la compagna e la di lei figlia.
- Si accerti e si dichiari il reddito complessivo di cui dispone il nucleo familiare di fatto composto da dalla compagna e dalla figlia Parte_1 Persona_1 Persona_2
ultratrentenne.
- Da ultimo in relazione alla quota di TFR che ope legis andrebbe in favore di CP_1
si precisa che non è stata richiesta la sua quantificazione ma meramente la
[...]
dichiarazione di obbligo alla corresponsione da parte del del criterio per la sua Pt_1 quantificazione in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale dal 14.2.1990 al
24.10.2018 il tutto demandando l'organo erogante per l'effettiva corresponsione in favore della previa detrazione dell'importo a corrispondersi al . CP_1 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 agosto 2022 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Cassino, definitivamente
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provvedendo sul ricorso proposto da in data 26 ottobre 2017, aveva così Parte_1
deciso:
“revoca l'assegno di mantenimento della prole stabilito a carico di nel Parte_1
giudizio di separazione indicato in motivazione;
condanna al pagamento in favore di dell'importo mensile Parte_1 CP_1 di € 500,00 al mese rivalutabili secondo gli indici Istat a titolo di assegno di divorzio;
dispone che il Ministero della Difesa versi direttamente a una quota dello CP_1 stipendio dovuto a di entità corrispondente all'assegno di divorzio oggetto Parte_1
delle statuizioni che precedono;
compensa le spese di lite”.
L'appellante ha impugnato esclusivamente la parte della pronuncia di primo grado relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , lamentando che sul punto CP_1
il primo giudice non avrebbe adeguatamente esaminato la documentazione relativa alla situazione familiare e reddituale del ricorrente, ma avrebbe tenuto conto esclusivamente dello stato di salute, dell'età e della situazione di disoccupazione della resistente, alla quale,
a dire dell'appellante, il suddetto diritto sarebbe stato riconosciuto in assoluta mancanza dei relativi presupposti, come specificamente individuati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Ha concluso chiedendo di riformare la sentenza appellata e di non riconoscere in favore della il diritto all'assegno divorzile, con vittoria di spese. CP_1
Con decreto del 14 settembre 2022 il Presidente di questa Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 21 settembre 2023 (successivamente rinviata di ufficio al 20 giugno 2024), assegnando al ricorrente termine fino al 28 febbraio 2023 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, e all'appellata termine fino al 30 giugno 2023 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata telematicamente il 26 giugno 2023 si è costituita l'appellata, la quale in via preliminare ha eccepito l'intervenuta decadenza del dalla impugnazione, Pt_1
per inosservanza del termine assegnato dal Presidente di questa Sezione ai fini della notifica del ricorso introduttivo, evidenziando che tale termine era stato indicato nel giorno 28 febbraio 2023, laddove l'appellante aveva, invece, provveduto alla suddetta incombenza solo in data 6 giugno 2023, tanto che parte resistente, a fronte dei 120 giorni liberi che le erano stati riconosciuti per appontare la propria difesa e per depositare memorie, si era invece trovata nella condizione di doversi difendere in soli 24 giorni liberi, con conseguente pregiudizio del proprio diritto di difesa.
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Nel merito, ha contestato l'atto di gravame, deducendo, specificamente, che:
- il giudice di primo grado aveva correttamente applicato il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità in merito al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno divorzile;
- la era affetta da una malformazione agli arti inferiori che menomava la sua CP_1
capacità di deambulazione e le impediva di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- nel corso del rapporto matrimoniale i coniugi avevano concordato che la si CP_1
dedicasse alla cura della famiglia, e tale scelta aveva impedito alla suddetta di dedicarsi al lavoro fuori casa.
Ha quindi concluso chiedendo di:
1.rigettare l'appello per intervenuta decadenza del ricorrente dalla impugnazione;
2.rigettare le avverse motivazioni di appello e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte;
3. condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio e onorari del doppio grado.
Con decreto del 13 maggio 2024 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 20 giugno 2024 con il deposito di brevi note, fino a cinque giorni prima dell'udienza stessa, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
I procuratori delle parti hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza. In particolare, il procuratore dell'appellata ha insistito con le sue note nell'eccezione di tardività della notifica del ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 20 giugno 2024 questa Corte, in considerazione dell'eccezione formulata dall'appellata, ha fissato per la comparizione delle parti in camera di consiglio la nuova udienza del 9 gennaio 2025, ore 9,30, assegnando al ricorrente nuovo termine fino al 15 luglio 2024 per la notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti emesso dal Presidente di questa sezione il 14 settembre 2022 e dell'ordinanza stessa alla parte resistente, e termine a quest'ultima fino al 15 novembre 2024 per il deposito di memorie.
Con decreto del 5 dicembre 2024 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 con il deposito di note scritte.
Entrambe le parti hanno tempestivamente depositato note sostitutive dell'udienza.
In data 12 dicembre 2024 il P.G. ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con unico motivo di gravame, l'appellante contesta esclusivamente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sua ex moglie, come emerge inequivocabilmente dalla espressa dichiarazione resa dall'appellante a pagina 9 del ricorso introduttivo (“Pertanto il presente gravame si riferisce esclusivamente alla parte della sentenza relativa al versamento da parte de sig. a titolo di assegno divorzile Pt_1
alla a somma di € 500,00 oltre rivalutazione ISTA maturata e Parte_2
maturanda …”), nonché dalle conclusioni formulate dallo stesso appellante ( 4) in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in parziale riforma della sentenza impugnata, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non dispone in favore del l'esclusione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1
; 5) Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.) . CP_1
Stante tale premessa, va ora rilevato che a sostegno dell'unico motivo di gravame formulato nella presente sede il lamenta, in primo luogo, che il Tribunale di Cassino non Pt_1
avrebbe correttamente esaminato le risultanze istruttorie in atti, quanto alla situazione economica dell'obbligato. A tal fine, l'appellante deduce di essere percettore di uno stipendio mensile di poco superiore a € 2.000,00; di essere obbligato al versamento mensile di una metà del canone di locazione (di € 450,00 complessivamente) per l'appartamento nel quale egli attualmente vive con la sua nuova compagna, disoccupata, e con la figlia di quest'ultima, di circa trent'anni; di partecipare anche al mantenimento della ragazza;
di essere soggetto a spostamenti giornalieri di circa km 100 per raggiungere il proprio luogo di lavoro (da Valledoria, località di residenza, ad Ossi, luogo di lavoro), con conseguente notevole esborso economico a suo carico.
L'appellante deduce, inoltre, la colpevole inerzia della nella ricerca di un posto di Pt_1
lavoro, in seguito alla separazione dei coniugi, avvenuta nel 2007, quale fattore ostativo al riconoscimento dell'assegno divorzile.
L'appellata, da parte sua, deduce che: il è percettore di un redito netto medio mensile di oltre € 2.000,00, che con la Pt_1
sottrazione del netto dell'assegno divorzile, direttamente detratto dallo stipendio dell'obbligato a cura dell'Amministrazione di appartenenza (€ 385,00), dà un importo ( €
1.615,00) più che sufficiente per vivere in maniera agiata;
il vive con la signora e con la figlia di costei, in un alloggio Pt_1 Persona_1 Persona_2
di servizio attiguo alla Caserma dei Carabinieri ove presta servizio, e dove appena pochi mesi fa ha ospitato anche la figlia con il figlioletto;
Persona_3
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non è vero che tutte le spese della signora ricadano sul in quanto la suddetta è Per_1 Pt_1
divorziata e sicuramente percepisce un assegno divorzile dall'ex marito;
non è vero che il debba contribuire a mantenere la figlia della sua attuale convivente, Pt_1
trattandosi di una ragazza di circa 30 anni, che ha un padre obbligato al relativo mantenimento;
non è stato accertato, tramite Guardia di Finanza, l'ammontare dei redditi del nuovo nucleo familiare del Pt_1
la è affetta da una malformazione agli arti inferiori, che nonostante i numerosi CP_1
interventi subiti non la rende capace di svolgere un'attività lavorativa;
i coniugi in costanza di matrimonio avevano concordato che la si sarebbe dedicata CP_1
al governo della casa e questa scelta a suo tempo ha di fatto impedito alla suddetta di trovare e di svolgere qualsivoglia attività lavorativa, mentre successivamente, all'epoca della separazione, la stessa non è riuscita a trovare alcuna collocazione lavorativa non per sua inerzia, ma a causa della sua documentata invalidità fisica (obesità e incapacità a deambulare).
Va premesso che il criterio guida nell'interpretazione dell'art. 5, sesto comma, della legge
898/70 è stato per numerosi anni quello di attribuire all'avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale posizione interpretativa, come è noto, è stata superata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017 che ha affermato l'orientamento opposto, negando il riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente (cfr. anche Cass. n. 23602/2017).
L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto tra i due contrapposti orientamenti è culminato nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio
2018, che ha enunciato il seguente principio: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma
6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e
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alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass.,
23/01/2019, n. 1882).
In motivazione, la Corte di legittimità ha affermato che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Ritiene questa Corte che nel caso di specie vada decisamente esclusa l'autosufficienza economica della , in ragione della assoluta mancanza di redditi, in capo alla stessa, CP_1 nonché dell'età e del precario stato di salute in cui ella attualmente versa.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa 13 giugno 2023 dalla appellata, si legge che quest'ultima percepisce unicamente l'assegno divorzile corrispostole dal coniuge
(al netto, € 385,00 al mese), è proprietaria di una piccola abitazione, dove attualmente vive, da lei acquistata nel 2016 con i proventi dell'eredità dei suoi defunti genitori, non possiede titoli o investimenti finanziari e versa mensilmente la rata di € 143,50 per l'acquisto di un'autovettura di piccole dimensioni intestata a sua figlia . Per_3
Come documentato in primo grado, la odierna appellata è stata riconosciuta dalla competente
Commissione INPS invalida civile in misura del 40%, con inabilità a svolgere attività lavorativa e benefici della L. 104/92, ma senza alcun trattamento economico.
La donna non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, ad eccezione di un breve periodo in cui ha fatto la barista a Gaeta, e a causa delle sue condizioni fisiche (obesità e difficoltà di deambulazione), nonché dell'età (attualmente ha oltre sessant'anni), nonché della sua quasi inesistente pregressa esperienza lavorativa, all'attualità ella non è certamente in condizioni di reperire un'occupazione che le assicuri una adeguata retribuzione, oltre che le necessarie
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garanzie previdenziali e assicurative, tenuto conto anche del contesto socio-ambientale ove vive (Gaeta) e delle notoriamente scarse opportunità lavorative offerte in quell'area geografica anche a soggetti giovani.
Il percepisce un reddito netto medio annuo di circa € 30.000,00, pari ad un reddito Pt_1
netto medio mensile (su dodici mesi) di circa € 2.500,00, da cui viene mensilmente detratto dall'Amministrazione di appartenenza l'importo netto dell'assegno divorzile (€ 385,00); è titolare di un contratto di locazione stipulato in data 1° febbraio 2024, per il quale è obbligato a versare un canone mensile di € 200,00; è gravato dal pagamento di una rata mensile di €
285,00 relativa a un finanziamento con la , con scadenza ad aprile 2029, Parte_3
oltre che di una rata mensile di € 258,00 per un finanziamento AGOS, con scadenza a ottobre
2030.
Nella comparazione delle condizioni economiche delle parti, non può certamente tenersi conto degli obblighi economici del in relazione ai due contratti di finanziamento da Pt_1
lui stipulati, trattandosi di debiti volontariamente assunti dall'interessato allorquando egli, secondo quanto convenzionalmente stabilito in sede di separazione e quanto conformemente disposto in sede presidenziale nel giudizio di divorzio, era comunque obbligato al mantenimento della moglie.
Ciò posto, non può negarsi che dalla valutazione comparativa delle situazioni economiche delle parti emerge che la posizione della , priva di reddito proprio, è CP_1
incontestabilmente più disagiata rispetto a quella del percettore di un discreto reddito Pt_1
netto medio mensile. Vanno inoltre considerate: le precarie condizioni economiche (obesità
e difficoltà di deambulazione con invalidità riconosciutale nella misura del 40%) e l'età della donna (attualmente oltre sessant'anni); la conseguente impossibilità, per la stessa, di dedicarsi ad un'attività lavorativa redditizia;
la mancanza di pregresse esperienze lavorative;
la durata del matrimonio (circa diciassette anni, dal 1990 al 2007).
Ritiene, in definitiva questa Corte che, in linea con l'orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte a Sezioni Unite, espresso nella sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018 e ribadito da Cass., 23/01/2019, n. 1882, la sentenza impugnata non sia meritevole di censura, sia quanto al riconoscimento del diritto della appellata alla percezione dell'assegno divorzile che quanto alla misura dell'assegno stabilita dal primo giudice.
Non si reputa necessario acquisire informazioni presso l'INPS, in ordine alla posizione pensionistica della , avendo quest'ultima dichiarato con autocertificazione, CP_1
assumendosene le conseguenti responsabilità, di non percepire alcun altro reddito, al di fuori dell'assegno divorzile.
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Neppure si ritiene di dover chiedere alla Guardia di Finanza le informazioni sollecitate dall'appellata, perché in parte (quanto al godimento dell'alloggio di servizio da parte del estranee all'ambito dell'attività di indagine delegabile alla P.G. e in parte (quanto Pt_1 all'accertamento del reddito complessivo del nucleo familiare del meramente Pt_1
esplorative.
L'appello deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alla quota di TFR eventualmente spettante al coniuge divorziato, va rilevato che sullo specifico punto della sentenza di primo grado, che ha rigettato la domanda per mancanza di prova circa lo stato di quiescenza del la appellata non ha formulato alcuna specifica Pt_1
censura, mediante proposizione di gravame incidentale.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 9 agosto Parte_1
2022, avverso la sentenza n. 459/2022 emessa dal Tribunale di Cassino il 1° aprile 2022, a definizione della causa iscritta al n. 4080/2017 R.G., di scioglimento del matrimonio tra e , nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., Parte_1 CP_1
così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.854,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)
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