Articolo 1 della Legge 25 luglio 1988, n. 317
Articolo 2
Versione
7 agosto 1988
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta relativo alla concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984.
Entrata in vigore il 7 agosto 1988