TRIB
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2024, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 4881 del 2022 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, , residente a[...], Lettere, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gragnano (Na), alla via San Felice, n.5, presso l'avv. Sebastiano
Nastro, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in atti CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, come in atti
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.9.2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 0712022901610864500, basata sulle seguenti cartelle e avvisi di addebito: -n. 071 20140005771041000; n. 071
20150083407323000; n. 071 20150154643505000; avviso di addebito n.
37120150002068302000, n. 3712015000689358000, n. 3712015000689358000, n.
37120150013771237000, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti. Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertarsi e dichiararsi la illegittimità della intimazione di pagamento nella misura di cui in ricorso, degli atti sottesi e della procedura posta in essere e comunque la non debenza dei relativi importi non dovuti e/o procedersi all'annullamento in tutto o in parte della intimazione e degli atti impugnati, in uno al ruolo, e di tutti gli atti presupposti, siccome illegittimi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano l ed il CP_1 concessionario di riscossione. Veniva disposta la rinotifica nei confronti dell' , ma la parte ricorrente CP_3 rinunciava, poi, alla domanda nei confronti degli enti impositori. Letto l'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente ha così precisato la domanda: oggetto dell'accertamento giudiziale è la domanda del volta alla declaratoria giudiziale di Pt_1 non debenza delle pretese portate dalla intimazione di pagamento n. 0712022901610864500
1 ricevuta il 26.7.2022. Rinunciata in corso di causa alle eccezioni relative all'operato degli CP_ Enti impositori e (nei cui riguardi il ricorso sarebbe divenuto improcedibile per CP_3 difetto di notifica), litisconsorti NON necessari (v. Cass. Civ. SS.UU. 7514/2022), residuano le eccezioni relative all'operato del riscossore e alla estinzione del diritto di credito, portato dalle singole pretese sottese, per decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n. 0712022901610864500, emessa dall' notificata il 26.7.2922, fondata sulle Controparte_4 seguenti cartelle e avvisi: n. 071 20140005771041000, relativa a crediti anno 2012 e CP_3 anno 2013, di euro 501,44; n. 071 20150083407323000, relativa a pretese , oltre spese CP_3
e oneri successivi, sanzioni, mora, compensi di riscossione e diritti di notifica relative all'anno 2013, 2014, 2015, di euro 2.178,68. Impositore;
n. 071 CP_3
20150154643505000, relativa a pretese anno 2014 e anno 2015, di euro 261,93. Impositore
; n. 071 220140102961503000, relativa a contributi IVS, oltre spese e oneri CP_3 successivi, sanzioni, mora, compensi di riscossione e diritti di notifica relativi all'anno 2013
e 2014, di euro 2.552,39. Impositore;
avviso di addebito n. 37120150002068302000, CP_1 relativo a contributi derivanti dal modello DM 10 e annessi interessi di mora per gli anni 2012, 2013 e 2015, di euro 6.485,58. Ente impositore l' ; avviso di addebito n. CP_1
3712015000689358000, contributi IVS per gli anni 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, oltre spese e oneri successivi, sanzioni, mora, compensi di riscossione e diritti di notifica di euro 14.230,49. Ente impositore l' ; avviso di addebito n. 3712015000689358000, relativo a CP_1 contributi derivanti da modelli DM 10 e annessi interessi di mora per l'anno 2015, di euro 194,68. Ente impositore l' ; avviso di addebito n. 37120150013771237000, relativo a CP_1 crediti DM 10 e annessi interessi di mora per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, di euro 8.521,72. Ente impositore l' . CP_1
Preliminarmente va rilevato che la parte ricorrente ha rinunciato ad ogni domanda nei confronti degli enti impositori, limitando la richiesta al solo accertamento della prescrizione post notifica degli avvisi e delle cartelle.
In ogni caso, è stata offerta in atti la rituale notifica degli avvisi e delle cartelle. Ciò posto, tenendo conto della domanda, come riformulata da parte ricorrente, con riferimento al termine di prescrizione da applicarsi a crediti portati da cartelle o avvisi non opposti, questo Tribunale intende uniformarsi a quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella sentenza n. 23397/16.
La Suprema Corte ha affermato che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Org_1 legge n. 122 del 2010)".
Sempre in detta sentenza viene precisato che "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
2 "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Va ricordato che originariamente il credito degli Enti previdenziali per il recupero dei contributi assicurativi omessi e/o evasi era soggetto alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
L'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ha poi - tranne che per i cd. contributi minori - elevato tale termine di prescrizione a dieci anni, anche per le prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Successivamente l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 ha ripristinato il tradizionale termine quinquennale, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 1996.
Per completezza, si fa rilevare che, ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione della riscossione per la “emergenza COVID 19”, a partire dal 08/03/2020 previsto a partire dal “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), che ha determinato la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
termine prorogato a seguire, con il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), fino al 31 agosto 2020, con il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) fino al
15 ottobre 2020, con il D.L. n. 125/2020 fino al 31 dicembre 2020, con il D.L. n. 3/2021 fino al 31 gennaio 2021 e con il D. L. n. 7/2021 fino al 28 febbraio 2021. Ne consegue, pertanto, che il corrispondente periodo di sospensione è iniziato a decorrere dall'8/03/2020 e, di seguito, proseguito sino al 31.08.2021. L'agente di riscossione ha documentato i seguenti atti interruttivi: in data 05/09/2018, intimazione di pagamento n. 07120189042609572000; in data 24/07/2019, intimazione di pagamento n. 07120199026631044000; in data 20/02/2020, intimazione di pagamento n.
071202090127952530, con cui ha validamente interrotto la prescrizione per i crediti per cui è causa, nuovamente richiesti, con notifica in data 26.7.2022, della intimazione di pagamento, impugnata nella presente sede.
Nessuna prescrizione, pertanto, è maturata.
Quanto alla eccezione di parte, relativa alla notifica degli atti a mezzo PEC proveniente da indirizzo non contenuto nei pubblici elenchi, si rileva che con riguardo alla notifica degli atti impositivi, la normativa in vigore (art. 26 DPR 602/1963, ma anche art. 16- ter del D.L. 179/2012, che reca la disciplina dei Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) fa sempre esplicito riferimento al solo indirizzo del destinatario (in particolare quando si tratti di una pubblica amministrazione) e non anche a quello del mittente.
Dal punto di vista tecnico, inoltre, si può rilevare che l'indirizzo utilizzato nel caso di specie dall' per la notifica degli atti contestati proviene da una PEC Controparte_5 cosiddetta “su dominio”, in cui l'attribuzione al predetto organismo, che ne ha l'esclusiva gestione, è attestata univocamente dai caratteri che seguono il simbolo @, perfettamente coincidente con quello attualmente riportato sul sito dell' Parte_2
[...] (da considerarsi ufficiale), per cui non poteva sorgere alcun dubbio in ordine alla circostanza che l'atto fosse proveniente dall'Ente preposto alla riscossione. In materia, in ogni caso, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito, tra l'altro, che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3- bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass., Sez. Un., 18 maggio
2022 n. 15979, rv. 664909). In motivazione (pag. 12) i giudici del massimo consesso hanno anche chiarito che “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC”. Nello stesso senso, con specifico riferimento alla notifica degli atti impositivi, si segnala anche l'Ordinanza della Suprema Corte n. 982/2023.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 11 giugno 2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
4