Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01155/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02214/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2214 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in IA, via Umberto I n. 255;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, presso i cui uffici domiciliano in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per la dichiarazione di illegittimità
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
del silenzio serbato dalla Prefettura di IA maturato sia sull’istanza di revoca del D.D.A. (adottato con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, inoltrato ad ogni buon fine, spirato il quinquiennio di conio giurisprudenziale
nonché per l’accertamento
dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, ancorché reiterata, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 febbraio 2025, per l’annullamento:
del decreto prot. n.-OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di IA, in presenza di formale nuova istruttoria, ha denegato la richiesta di revoca del DDA prot. n. -OMISSIS-/D.D.A./ Area 1^ Ter, del -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di IA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 26 novembre 2024 e depositato in data 4 dicembre 2024 il deducente ha rappresentato di aver inviato in data 14 novembre 2023 all’Amministrazione resistente istanza di revoca del provvedimento prot. -OMISSIS-/D.D.A./Area 1^ Ter, del -OMISSIS- di divieto di detenere armi e munizioni ai sensi degli artt. 1 e 39 T.U.L.P.S.; quindi, non ricevendo alcun riscontro, per il tramite del difensore, il ricorrente ha chiesto - con PEC del 5 aprile 2024 - la fissazione di un’audizione per discutere dell’esito della detta istanza e per conoscere lo stato dell’eventuale istruttoria intrapresa.
Nonostante l’ulteriore istanza di revoca del decreto in questione, trasmessa il -OMISSIS-, non avendo la Prefettura di IA fornito riscontro il deducente ha proposto ricorso avanzando le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di IA che, in data 7 gennaio 2025, ha depositato nel fascicolo del giudizio il sopravvenuto decreto prot. n. -OMISSIS- con il quale il Prefetto di IA ha confermato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-/D.D.A./Area I^ Ter del -OMISSIS- di divieto di detenere armi e munizioni a carico del deducente.
3. Con memoria depositata in data 10 febbraio 2025, il deducente ha rappresentato di essere in procinto di notificare ricorso per motivi aggiunti per avversare il provvedimento sopravvenuto e, pertanto, ha chiesto di posticipare la data dell’udienza.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12 febbraio 2025 e depositato in data 13 febbraio 2025 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS-.
5. Con memoria depositata in data 26 febbraio 2025 l’Amministrazione resistente ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse in relazione al ricorso introduttivo del giudizio e, nel merito, di rigettare il ricorso per motivi aggiunti.
Con successiva istanza, depositata in data 27 febbraio 2025, l’Amministrazione resistente ha evidenziato che con l’emissione del provvedimento sopra richiamato il ricorso introduttivo proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. dovrà essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendosi, quindi, nuova udienza ex art. 73 cod. proc. amm., seguito di mutamento di rito con il passaggio a quello ordinario.
6. Alla camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene che, in ordine all’azione contra IL - proposta con il ricorso introduttivo del giudizio - debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione resistente, nelle more del giudizio, adottato un provvedimento espresso (con il quale ha confermato, a carico del deducente, il provvedimento di divieto di detenere armi e munizioni).
Ed invero, nel giudizio avverso l'inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 cod. proc. amm., l'interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l'indefettibile sostrato sostanziale - salva la ipotesi contemplata all'art. 31, comma 3, cod. proc. amm. - afferiscono all'ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, favorevole o contrario, in ossequio all'obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 5 gennaio 2024, n. 259).
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto alla surriferita azione.
8. Fermo quanto sopra, al limitato fine della pronuncia sulle spese di lite, limitatamente alla proposta azione contra IL , il Collegio rileva che l’Amministrazione resistente si è sottratta - per alcuni mesi - al dovere di esprimere una precisa manifestazione di volontà, quale che ne fosse il segno, sull’istanza di parte ricorrente, in ossequio all'obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento; ne consegue che le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente.
9. Infine, va disposta la conversione del rito camerale nelle forme del rito ordinario in relazione alla domanda caducatoria proposta con il ricorso per motivi aggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio - limitatamente al proposto ed esaminato, con la presente sentenza, ricorso introduttivo del giudizio - che vengono liquidate in complessivi Euro 800,00 (€. ottocento/00), oltre agli accessori di legge.
Dispone la conversione del rito camerale nelle forme del rito ordinario, in relazione alla domanda proposta con il ricorso per motivi aggiunti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.