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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 2368/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2368/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dagli Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angela Notarfrancesca, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Orlando Caponigro, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.9.2025
1 Proc. R.G. n. 2368/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 27.3.2025 ha Parte_1 chiesto la modifica della regolamentazione dei doveri genitoriali verso la figlia minore (03.12.2010) stabilita da questo Tribunale con sentenza n. Per_1
3052/2024 emessa in data 10.06.2024. In particolare, chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico per la figlia minore ad euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie con effetto retroattivo alla data di definizione della introduzione o definizione del procedimento definito con sentenza n. 3052/2024 o, in subordine, dal ricorso introduttivo del presente procedimento. si costituiva con comparsa del 16.7.2024 instando per il rigetto del CP_1 ricorso.
Alla udienza del 23.9.2025 il G.D., sentite le parti, invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. e di seguito assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va in primo luogo ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa 'in ogni tempo', non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (cfr. Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Invero, nei giudizi di revisione delle condizioni il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta nel procedimento principale ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial- reddituale
2 Proc. R.G. n. 2368/2025
accertata (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/04/2023, n. 10011; Cass. civ., sez. I, 26/04/2022,
n. 13067; Cass. civ., sez. I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. VI, 23/11/2021, n.
36171).
Ne consegue che solo il modificarsi delle condizioni personali/economiche dei genitori o della prole può giustificare la revisione delle statuizioni pregresse ed a patto che tale modificazione di fatto incida in maniera significativa sul pregresso assetto concordato o stabilito dal Tribunale: è infatti necessario per il Giudice, prima di modificare le previgenti regole, verificare che il fatto nuovo abbia concretamente inciso sul precedente equilibrio, rendendone necessaria la modifica (cfr. Cass. civ., sez. I, 30.06.2021, n. 18608; Cass. civ., sez. VI, 30
.10.2013, n. 24515).
Pertanto, risultano del tutto irrilevanti in questa sede le doglianze relative al procedimento R.G. n. 8089/2023 (notifica del ricorso mai effettivamente ricevuta e conseguente involontaria contumacia, “provvedimenti sproporzionati rispetto alle reali condizioni economiche del ricorrente”), trattandosi di circostanze che avrebbero dovuto essere fatte valere nell'ambito di un giudizio di appello.
L'unica circostanza sopravvenuta (astrattamente) rilevante prospettata dal Pt_1 in ricorso afferisce al dedotto miglioramento economico della per essere CP_1 stata assunta con regolare contratto in data 27.11.2024.
Ebbene, la resistente non ha contestato di aver trovato un piccolo impiego a partire dalla fine del mese di luglio 2024 - ovvero successivamente alla sentenza n. 3052/2024 emessa in data 10.06.2024 -, ma dalla documentazione dalla stessa prodotta emerge che il contratto è a tempo determinato ed a chiamata (scadenza attuale 22.1.2026) e che la percepisce compensi molto bassi (inizialmente CP_1
157,00 euro mensili ed attualmente 550,00 euro netti, cfr. buste paga in atti) tali, dunque, da non incidere in alcun modo sull'equilibrio valutato nella sentenza n.
3052/2024.
Di contro, il ricorrente lavora presso la Philips come formatore del personale delle società che acquistano risonanze magnetiche, percepisce uno stipendio di
4.544,00 euro circa (che si riduce a un netto di circa 2.600,00 euro attesa la trattenuta di euro 600,00 relativa all'assegno per la minore ed a una cessione del
3 Proc. R.G. n. 2368/2025
quinto dello stipendio di circa 325,00 euro, oltre ad altre trattenute); ha percepito nell'anno 2023 redditi da lavoro per 57.275,36 euro e nell'anno 2022 redditi da lavoro per 55.285,72 euro (cfr. CUD in atti); vive in un immobile condotto in locazione pagando un canone di 400,00 euro;
non ha depositato gli estratti conto degli ultimi tre anni ma solo l'estratto del trimestre ottobre-dicembre 2024 oscurando il dato relativo al saldo finale e ad una serie di movimentazioni
(eludendo, dunque, il disposto dell'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.).
Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che i 2.600,00 euro netti attualmente percepiti in busta paga dal sommati ai 600,00 euro di mantenimento Pt_1 previsti dal Tribunale (che ad oggi sono versati direttamente dal datore di lavoro alla a seguito della procedura ex art. 473-bis.37 c.p.c.) ammontano a CP_1
3.200,00 euro, ovvero ai “circa 3.000,00 euro” di reddito mensile considerati nella sentenza n. 3052/2024 (cfr. pag. 4), pronuncia in cui è stato valutato ai fini del reddito anche il canone di locazione di 400,00 euro che il ricorrente paga (cfr. pag.
4).
Non può, inoltre, non rimarcarsi come la evidente disparità reddituale e patrimoniale delle parti sia permasta sostanzialmente immutata con conseguente necessità di mantenere la diversa misura di contribuzione alle spese straordinarie da parte dei genitori attualmente in vigore (70% padre e 30% madre).
Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 ricorrente liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, CP_1
4 Proc. R.G. n. 2368/2025
oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Orlando Caponigro.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2368/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dagli Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angela Notarfrancesca, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Orlando Caponigro, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.9.2025
1 Proc. R.G. n. 2368/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 27.3.2025 ha Parte_1 chiesto la modifica della regolamentazione dei doveri genitoriali verso la figlia minore (03.12.2010) stabilita da questo Tribunale con sentenza n. Per_1
3052/2024 emessa in data 10.06.2024. In particolare, chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico per la figlia minore ad euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie con effetto retroattivo alla data di definizione della introduzione o definizione del procedimento definito con sentenza n. 3052/2024 o, in subordine, dal ricorso introduttivo del presente procedimento. si costituiva con comparsa del 16.7.2024 instando per il rigetto del CP_1 ricorso.
Alla udienza del 23.9.2025 il G.D., sentite le parti, invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. e di seguito assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va in primo luogo ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa 'in ogni tempo', non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (cfr. Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Invero, nei giudizi di revisione delle condizioni il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta nel procedimento principale ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial- reddituale
2 Proc. R.G. n. 2368/2025
accertata (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/04/2023, n. 10011; Cass. civ., sez. I, 26/04/2022,
n. 13067; Cass. civ., sez. I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. VI, 23/11/2021, n.
36171).
Ne consegue che solo il modificarsi delle condizioni personali/economiche dei genitori o della prole può giustificare la revisione delle statuizioni pregresse ed a patto che tale modificazione di fatto incida in maniera significativa sul pregresso assetto concordato o stabilito dal Tribunale: è infatti necessario per il Giudice, prima di modificare le previgenti regole, verificare che il fatto nuovo abbia concretamente inciso sul precedente equilibrio, rendendone necessaria la modifica (cfr. Cass. civ., sez. I, 30.06.2021, n. 18608; Cass. civ., sez. VI, 30
.10.2013, n. 24515).
Pertanto, risultano del tutto irrilevanti in questa sede le doglianze relative al procedimento R.G. n. 8089/2023 (notifica del ricorso mai effettivamente ricevuta e conseguente involontaria contumacia, “provvedimenti sproporzionati rispetto alle reali condizioni economiche del ricorrente”), trattandosi di circostanze che avrebbero dovuto essere fatte valere nell'ambito di un giudizio di appello.
L'unica circostanza sopravvenuta (astrattamente) rilevante prospettata dal Pt_1 in ricorso afferisce al dedotto miglioramento economico della per essere CP_1 stata assunta con regolare contratto in data 27.11.2024.
Ebbene, la resistente non ha contestato di aver trovato un piccolo impiego a partire dalla fine del mese di luglio 2024 - ovvero successivamente alla sentenza n. 3052/2024 emessa in data 10.06.2024 -, ma dalla documentazione dalla stessa prodotta emerge che il contratto è a tempo determinato ed a chiamata (scadenza attuale 22.1.2026) e che la percepisce compensi molto bassi (inizialmente CP_1
157,00 euro mensili ed attualmente 550,00 euro netti, cfr. buste paga in atti) tali, dunque, da non incidere in alcun modo sull'equilibrio valutato nella sentenza n.
3052/2024.
Di contro, il ricorrente lavora presso la Philips come formatore del personale delle società che acquistano risonanze magnetiche, percepisce uno stipendio di
4.544,00 euro circa (che si riduce a un netto di circa 2.600,00 euro attesa la trattenuta di euro 600,00 relativa all'assegno per la minore ed a una cessione del
3 Proc. R.G. n. 2368/2025
quinto dello stipendio di circa 325,00 euro, oltre ad altre trattenute); ha percepito nell'anno 2023 redditi da lavoro per 57.275,36 euro e nell'anno 2022 redditi da lavoro per 55.285,72 euro (cfr. CUD in atti); vive in un immobile condotto in locazione pagando un canone di 400,00 euro;
non ha depositato gli estratti conto degli ultimi tre anni ma solo l'estratto del trimestre ottobre-dicembre 2024 oscurando il dato relativo al saldo finale e ad una serie di movimentazioni
(eludendo, dunque, il disposto dell'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.).
Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che i 2.600,00 euro netti attualmente percepiti in busta paga dal sommati ai 600,00 euro di mantenimento Pt_1 previsti dal Tribunale (che ad oggi sono versati direttamente dal datore di lavoro alla a seguito della procedura ex art. 473-bis.37 c.p.c.) ammontano a CP_1
3.200,00 euro, ovvero ai “circa 3.000,00 euro” di reddito mensile considerati nella sentenza n. 3052/2024 (cfr. pag. 4), pronuncia in cui è stato valutato ai fini del reddito anche il canone di locazione di 400,00 euro che il ricorrente paga (cfr. pag.
4).
Non può, inoltre, non rimarcarsi come la evidente disparità reddituale e patrimoniale delle parti sia permasta sostanzialmente immutata con conseguente necessità di mantenere la diversa misura di contribuzione alle spese straordinarie da parte dei genitori attualmente in vigore (70% padre e 30% madre).
Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 ricorrente liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, CP_1
4 Proc. R.G. n. 2368/2025
oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Orlando Caponigro.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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