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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2639/2024 promossa da:
appellante:
, , in persona del Sindaco, con gli avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento, dell'Avvocatura civica di e con l'avv.dom. Paola La Guardia di Bolzano, giusta procura depositata;
Pt_1
contro
appellata:
, in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. dom. Vincenzo De Nisco di Roma, giusta procura depositata, CP_2
e nei confronti di:
, ; Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 5 In punto: appello avverso la sentenza n. 298/2024 del Giudice di pace di Bolzano;
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
cfr. note depositate il 04.02.2025;
Dell'appellata:
cfr. note depositate il 06.02.2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 298/2024, pubblicata in data 09.09.2024, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione alla cartella di pagamento n. 02120210001807779/000, proposta dalla soc. , annullandola per la parte relativa ai ruoli emessi dal Controparte_1 Parte_1
relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, per i capi da n.
[...]
1 a n. 597Car, ed ha compensato le spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello del 19.09.2024 il ha interposto appello Parte_1
contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge, per incompetenza per valore.
2.2. in iudicando. Violazione di legge, falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. CP_4
Riproposizione, ex art. 346 c.p.c., dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella opposta.
2.3. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_4
contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione.
3. L'appellata si è costituita in appello, chiedendone la reiezione. Controparte_1
L' è rimasta contumace. Controparte_3
4. Decisione
4.1. Posto che non è stato sollevato il regolamento di competenza d'ufficio, la delibazione inerente la competenza risulta preclusa (cfr. Cass. n. 27731/2019).
pagina 2 di 5 4.2. Il già nella memoria di costituzione depositata in primo grado ha Parte_1
eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in ragione della mancata tempestiva impugnazione dei verbali prodromici;
ha dedotto, in particolare, che tali verbali sono divenuti titoli esecutivi ex art. 203 c.d.s., individuando il noleggiatore quale obbligato in solido.
Nella sentenza appellata si richiama la distinzione tra l'impugnazione ex art. 615 c.p.c., che consente di opporsi all'esecuzione quando si contesti il diritto a procedervi;
e la procedura ex l.
689/1981, ammissibile qualora sia mancata la notificazione del verbale di accertamento, al fine di consentire di recuperare il mezzo di tutela.
L'ente ha riproposto la doglianza, ed il motivo risulta fondato, dandosi continuità all'orientamento che si è formato all'interno della Prima Sezione civile.
La condivisa sentenza n. 72 del 23.02.2024 ha affermato quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di
cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo
delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità
argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156,
come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod.
proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della
società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della
pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi
valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di
legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza
conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di
pagina 3 di 5 contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai
sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle
forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale
di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo
del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa
notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il
completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a
base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 96 c.d.s., dedotto dalla soc. Avis in primo grado, è pertanto inammissibile, non essendo stato tempestivamente fatto valere mediante impugnazione al Giudice di pace.
Va da sé che la mera comunicazione dei dati dei locatari, effettuata dal noleggiatore, non può
determinare l'inefficacia dei verbali (cfr. sentenza Cass. sopra citata).
4.3. L'accoglimento del motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri. In riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione di in relazione agli importi dovuti al CP_1
La cartella di pagamento opposta va confermata, in relazione agli importi Parte_1
dovuti al Parte_1
5. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 298/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
pagina 4 di 5 2) rigetta l'opposizione della soc. in relazione agli importi dovuti al Controparte_1
Parte_1
3) conferma di conseguenza la cartella di pagamento opposta, solamente in relazione agli importi dovuti al Parte_1
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 15/04/2025
la Giudice
Elena Covi
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