Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
Dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere relatore
Dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere all'esito dell'udienza, e dalla successiva camera di consiglio del 07.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1562/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pecorario ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Teverola (CE) alla Via Roma, 264.
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Varrengia, Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. di Caserta (CE) alla Via
Arena Loc. San Benedetto.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/01/2024, agiva in giudizio nei confronti Parte_1 dell'I.N.P.S. premettendo:
- di aver ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 22/09/2023 all'esito del procedimento iscritto sub R.G. n. 4864/2022;
- che, in pari data, provvedeva a notificare ai fini dell'erogazione della prestazione richiesta oltre al decreto anche il modello AP 70, come attestato dalle ricevute PEC versate in atti;
- che, ciononostante, l'I.N.P.S. non vi ottemperava entro il termine di 120 giorni di cui all'art. 445bis per cui si rendeva necessaria la proposizione del ricorso giurisdizionale.
Si costituiva ritualmente l'I.N.P.S., il quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere considerato l'avvenuto riconoscimento della domanda come da comunicazione di liquidazione del 24/01/2024 e primo pagamento, comprensivo di arretrati, del 07/02/2024.
Con sentenza n. 2972/2024, pubblicata in data 07.06.2024, il Tribunale di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere per il venir meno di ogni ragione di contrasto e dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Infine, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite, così motivando: “Nel caso che ci occupa l'Inps ha effettivamente provveduto al pagamento il 7.2.2024, ma il ricorso appare depositato in data 22.1.2024, ovvero a soli due giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa e AP 70, e notificato dopo la emissione del decreto di liquidazione. Sussistono pertanto le ragioni per compensare le spese del giudizio fra le parti”.
Con appello depositato in data 07.06.2024, ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado censurando la sola statuizione sulle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 comma 2
c.p.c. non essendo rinvenibile, nel caso di specie, alcuna ragione di compensazione delle stesse anche soltanto parziale. Ha chiesto, dunque, in parziale riforma della gravata sentenza, la condanna dell'Ente appellato al pagamento delle spese per il primo grado di giudizio pari ad euro 2.697,00, in applicazione dei minimi tabellari, oltre a quelle del presente grado.
L' , costituitosi a mezzo memoria difensiva depositata il 21.02.2025, ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, diritti ed onorari del grado.
All'udienza del 7 aprile 2025, all'esito della Camera di Consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Osserva la Corte, che la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale “victus victori” in virtù della quale la parte che sia risultata vittoriosa all'esito del giudizio deve, di norma, essere ristorata delle spese di lite, al cui pagamento è conseguentemente tenuta la parte soccombente. A tal riguardo l'art 91 comma 1 prima parte c.p.c. prevede che: “…
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa ...”. La disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 92 c.p.c. che - a seguito della riforma introdotta dal Legislatore in ultimo con il D.L. n. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014
- ha previsto al comma secondo che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero solo se: vi è soccombenza reciproca;
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata;
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 92 secondo comma nella parte in cui non ha previsto - analogamente alla precedente formulazione di cui alla L. 69/2009 - che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In particolare la Corte ha evidenziato che “… contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) avere il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 primo comma Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”.
Secondo la Consulta, infatti, (ribadendo l'orientamento già espresso con le decisioni n. 196/82 e n. 117/99) l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio in ragione della sua natura accessoria “… pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile […] potendosene profilare la derogabilità […] in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale …”.
In ultimo anche la Corte di Cassazione, facendo seguito alla richiamata pronuncia additiva della
Corte Costituzionale, ha statuito che il giudice del merito può, in via interpretativa valutare e specificare la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” di compensazione delle spese tra le parti del giudizio essendo l'art. 92 comma 2 “… norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori" …” (Cass. Ord. n. 7992/2022).
Va altresì evidenziato che è oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che esclude che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere possa integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite anche soltanto parziale. Secondo la Corte di cassazione (in ultimo Cass. 24714/2022, n. 26922/2022, Cass. Ord. 24714/2022 e Ord. n.
14939/2020, Cass. 24234/2016), infatti: “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”.
In altri termini, il giudice è comunque tenuto ad effettuare, ai fini della regolamentazione delle spese, un giudizio prognostico sul probabile esito del giudizio prescindendo dalla sopravvenienza di quelle ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda.
A tanto si aggiunga che, la regolamentazione delle spese di giudizio è, altresì, retta dal principio di causalità. Come ribadito dalla Corte di cassazione, infatti: “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, sicché la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (c.f.r. Cass.
n. 28460/2022 e n. 13498/2018).
Ciò chiarito in linea generale ed in punto di diritto, ritiene la Corte che i suddetti principi ostino, nel caso di specie, ad una compensazione anche solo parziale delle spese di lite.
Deve ritenersi, infatti, anche in ragione dell'avvenuto riconoscimento del dritto da parte dell'I.N.P.S., che la domanda azionata avrebbe trovato sicuro accoglimento qualora il primo grado si fosse concluso con una pronuncia nel merito.
Inoltre, è documentalmente provato dalle ricevute PEC versate in atti che: il decreto di omologa e il Modello AP 70 venivano notificati dall'istante in data 22/09/2023; che l' provvedeva ad effettuare il pagamento dei ratei solo in data 07/02/2024 Controparte_3 ovvero successivamente al decorso dei 120 giorni di cui all'art. 445-bis nonché alla iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo, 22/01/2024, ed alla sua notifica, 26/01/2024; che, dunque, l' appellato ha, con la propria inerzia, protratta oltre i termini di legge, dato CP_1 corso al procedimento giurisdizionale costringendo l'odierno appellante ad adire il primo Giudice al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Pertanto, tenuto conto della fondatezza della pretesa azionata e del principio di causalità,
L'I.N.P.S. in quanto soccombente, seppure in senso virtuale, andava condannato al pagamento delle spese per l'intero non essendo riscontrabili, quelle altre “analoghe, gravi ed eccezionali ragioni” di compensazione anche soltanto parziale. A parere della Corte, infatti, l'adempimento posto in essere prima della celebrazione della prima udienza viene in rilievo solo al momento successivo della quantificazione ovvero dell'individuazione delle fasi del giudizio da liquidarsi in applicazione dei parametri forensi. La statuizione sulle spese del primo grado va, per tali ragioni, riformata. Tuttavia, attesa la semplicità della causa che si è conclusa con la cessazione della materia del contendere, la Corte ritiene equa l'applicazione delle tariffe minime previste per lo scaglione da
5.201,00 a 26.000,00 euro (considerato l'importo erogato dall'I.N.P.S. di euro 12.116,96) i cui parametri minimi – esclusa la fase istruttoria non celebrata - vanno individuati in: euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 1.011,00 per la fase decisionale per un totale di euro 1.865,00 oltre spese generali (calcolato applicando l'aliquota del 15%), IVA e CPA.
Analogamente, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, attesa la serialità della questione, in applicazione dei parametri minimi, per il giudizio di impugnazione, in complessivi euro 962,00 (di cui euro 268,00 per la fase di studio ed introduttiva, euro 468,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria, non celebrata) oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in euro 1.865,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Vincenzo
Pecorario, dichiaratosi anticipatario;
condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro
962,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Vincenzo Pecorario, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, il 07/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa