Accoglimento
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00381/2026REG.PROV.COLL.
N. 04636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4636 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Bisceglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7247/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Policlinico Tor Vergata;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. IO LO e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti hanno partecipato al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti profilo professionale area degli operatori/profili professionali del ruolo sociosanitario/operatore sociosanitario, chiedendo di fruire della riserva prevista dal bando di concorso per i volontari delle forze armate.
Hanno quindi impugnato davanti al T.A.R. del Lazio il provvedimento in data 10 gennaio 2025, di rettifica dell’originaria graduatoria concorsuale, perché non vedeva riconosciuta tale riserva.
Il T.A.R., con la sentenza impugnata nel presente giudizio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di rettifica della graduatoria, ma non anche l’originaria graduatoria (che già non riconosceva la riserva, e che dunque sotto questo profilo produceva effetti lesivi).
2. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dai ricorrenti in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Fondazione Policlinico Tor Vergata.
È altresì intervenuta, ad adiuvandum la signora -OMISSIS-.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
3. Gli appellanti hanno censurato anzitutto la statuizione di inammissibilità del primo giudice, osservando in contrario che l’onere di impugnare la graduatoria provvisoria non sussisteva perché comunque non vi sarebbe stato interesse ad impugnare le precedenti graduatorie, ritenute provvisorie, anche alla luce delle precedenti rettifiche operate dall’amministrazione.
Nel merito hanno riproposto i motivi del ricorso di primo grado relativi alla ritenuta illegittimità del mancato riconoscimento della riserva.
4. Ritiene il Collegio che il motivo di appello relativo all’ammissibilità del ricorso di primo grado sia fondato.
La preannunciata apertura del procedimento di riesame della originaria graduatoria ha generato una possibile incertezza in merito al contenuto e agli effetti di questa, tale da ritenere applicabile nella fattispecie l’istituto dell’errore scusabile (ai fini della individuazione, o comunque della riedizione, del provvedimento lesivo).
Inoltre, in punto di valutazione dell’utilità per il ricorrente dell’accoglimento del ricorso di primo grado, la sentenza gravata non risulta condivisibile in quanto l’effetto conformativo di una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di rettifica avrebbe comunque vincolato l’amministrazione non già a riesumare la vecchia graduatoria, ma a formularne ex novo una che tenesse conto del requisito della riserva.
L’appello va dunque accolto nella parte in cui contesta la pronuncia di inammissibilità.
5. Tanto premesso, e ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado avverso la graduatoria come rettificata, occorre procedere allo scrutinio del secondo motivo di appello, con cui sono riproposte le censure relative al merito della pretesa, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Esse sono infondate per i motivi di seguito indicati.
Nell’appello i ricorrenti sostengono tra l’altro che “ la piattaforma telematica messa a disposizione dei candidati permetteva solo ed unicamente di sbarrare e quindi di indicare l’eventuale appartenenza a categorie speciali ma senza permettere di allegare il documento giustificativo. Solo a seguito della conclusione della procedura concorsuale e in particolar modo quanto è stata creata l’email per segnalare eventuali errori e/o omissioni allora i singoli ricorrenti – per essere più precisi e diligenti hanno deciso di trasmettere la dichiarazione sostituiva per giustificare quanto indicato in sede di compilazione di domanda ”.
L’art. 5 del bando di concorso prescriveva molto chiaramente che andava necessariamente allegata alla domanda telematica in formato pdf, fra l’altro, la “ documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i ”.
La norma specifica dunque che tale documentazione era da allegare alla domanda “ ove necessario, pena non valutazione/decadenza dai benefici ”.
Il bando – non impugnato - dunque è chiarissimo sul punto: per poter accedere alla rivendicata riserva di posti occorreva dichiarare e documentare tale condizione in sede di domanda di partecipazione.
6. La tesi degli appellanti si fonda in sostanza sull’assunto che tale obbligo non sussistesse, essendo sufficiente la dichiarazione prevista dal precedente art. 4.
Senonché l’art. 4 prescriveva di dichiarare “ l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i, allegando, ove necessario, la documentazione probatoria ”.
Nessuna possibilità di equivoco o di errore, dunque, può ascriversi a tale disciplina: la locuzione “ ove necessario ”, nella lettura combinata delle due norme, significa chiaramente che la documentazione andava necessariamente allegata ove si fosse richiesta la precedenza o preferenza in graduatoria.
Pertanto non possono avere alcun fondamento eventuali allegazioni difensive relative a produzioni successive (via pec), al mancato soccorso istruttorio, o alla generica ed ipotetica deduzione di possibili (ma indimostrati) malfunzionamenti della piattaforma.
Non vale infatti dedurre in contrario che l’Amministrazione era a conoscenza che il candidato era in possesso di titolo che gli consentiva di beneficiare della riserva, salvo verifica sul possesso effettivo del titolo: la (inimpugnata) disciplina del bando poneva infatti un preciso onere documentale a carico del candidato, non altrimenti surrogabile, e comunque tale da escludere la doverosità del soccorso istruttorio (il che impedisce di configurare un vizio di legittimità nel mancato esercizio di dello stesso).
7. La difesa degli appellanti afferma nel ricorso in appello che “ I candidati hanno comunque fornito un’indicazione che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad approfondire il contenuto della dichiarazione resa. In definitiva, non si è trattato di una mancata dichiarazione del titolo, bensì di una dichiarazione imprecisa ”.
In realtà i candidati in questione hanno reso la dichiarazione, ma non l’hanno documentata come avrebbero dovuto sulla base del bando.
Non si è trattato, come afferma il ricorso, di un “ errore palesemente riconoscibile ”, ma di un’omissione che, ove sanata dall’amministrazione, avrebbe alterato illegittimamente la par condicio fra i concorrenti.
È pertanto fondato quanto dedotto dalla difesa appellante in relazione al fatto che “ l’assunto dei ricorrenti secondo cui il sistema non avrebbe consentito il caricamento dei titoli in uno con la domanda di partecipazione e specioso, considerato che: (i) lo stesso ricorrente ha allegato alla domanda - motivo della sua ammissione - documento di identita e diploma di OSS, a riprova che il sistema consentiva l’allegazione di documentazione; (ii) il PTV, come risulta dalla graduatoria agli atti, ha escluso candidati per aver allegato documenti diversi da quelli richiesti dal bando, a riprova della possibilita di allegare qualsivoglia tipo di documento alla domanda; (iii) il PTV ha riconosciuto in graduatoria, come emerge dalla stessa, titoli di riserva a molti candidati, il che comprova, ove ve ne fosse bisogno, che costoro hanno allegato alla domanda la relativa documentazione probatoria, smentendo, nei fatti, la circostanza assunta dalla ricorrente. Ne il PTV ha riscontrato sul sistema qualsivoglia ipotetica problematica in sede di presentazione delle domande, ne – d’altra parte – i ricorrenti hanno mai lamentato alla p.a. alcuna disfunzione al riguardo, come avrebbero dovuto fare ove avessero riscontrato un problema ”.
8. Come accennato nella parte in fatto, nel presente giudizio in data 3 luglio 2025 è intervenuta la signora -OMISSIS-, che era ricorrente in primo grado ma non appellante, la quale dichiara di vantare “un interesse concreto ed attuale all’annullamento della Sentenza del T.A.R. per il Lazio di Roma N. 07247/2025 reg. prov.coll. in quanto Ella rientra nella cd. Categoria protetta dei disabili e per lo effetto vanta il diritto alla riserva del posto con riconoscimento della invalidità civile, con conseguente riesame del punteggio relativo alla valutazione dei titoli di servizio e di preferenza, ritualmente dichiarati e prodotti, invero non valutati nella graduatoria finale per I posti di O.S.S.”.
L’8 gennaio 2026, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, la predetta ha depositato un nuovo atto di intervento, motivi aggiunti e richiesta di misura cautelare.
Con tali motivi aggiunti la procuratrice dell’interveniente deduce che “ Nelle more del presente giudizio, precisamente alla udienza pubblica celebrata in data 18.12.2025 dopo le ore 13.00 e segg. ove il Collegio adito ha espresso la riserva di mandare la causa in decisione, lo scrivente Avvocato ha inoltrato una P.e.c. alle ore 12.17 del 18-12-2025 all’indirizzo cds-sezioneterzaprotocolloamm@ga-cert.it atta a chiedere un breve “Differimento dell’udienza” per le motivazioni addotte nella stessa, anche per difetti tecnici del portale p.a.t. e comunque prima dell’udienza de qua ”.
La predetta ha altresì chiesto un rinvio dell’udienza (in realtà dopo che la stessa era già stata celebrata) alla luce dei nuovi documenti prodotti.
9. In argomento deve anzitutto precisarsi che all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione in quanto nessuno degli avvocati presenti ha esposto ragioni di differimento della trattazione.
Se la presenza (personalmente, o mediante delega) all’udienza di trattazione è per il procuratore della parte una facoltà e non un obbligo, che comporta l’accettazione di ogni possibile sviluppo dello svolgimento dell’udienza connesso alla partecipazione alla stessa ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4017/2015), nondimeno il mancato esercizio di tale facoltà preclude la possibilità di intervenire altrimenti nel corso del giudizio, formulando irrituali richieste processuali via pec mentre l’udienza è in corso di svolgimento o dopo la sua conclusione.
Peraltro, fermo restando il carattere dirimente del superiore rilievo, ad ulteriore sottolineatura della irritualità di tale richiesta va rimarcato che la stessa non è stata formulata mediante deposito nel fascicolo digitale, ma mediante pec di segreteria.
In ogni caso la produzione dell’8 gennaio della parte non è utilizzabile e quindi valutabile perché avvenuta ben oltre il termine per la produzione di scritti difensivi e documenti, e addirittura ben oltre la data di celebrazione della ridetta udienza pubblica di trattazione: tenuto conto, tra l’altro, che l’interveniente accetta il giudizio nello stato in cui si trova.
Conseguentemente il secondo atto di intervento ed i motivi aggiunti sono inammissibili ed inutilizzabili perché depositati dopo il passaggio in decisione della causa, con la conseguenza della irrilevanza di ogni richiesta ad essi connessa.
10. Dalle superiori considerazioni discende che la restante parte del ricorso in appello è infondata, e con essa il ricorso di primo grado, che deve essere respinto.
La peculiarità – sostanziale e processuale - della fattispecie giustifica la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per il resto lo respinge, e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.
Dichiara inammissibili ed inutilizzabili il secondo atto di intervento ed i motivi aggiunti proposti dalla signora -OMISSIS-, ed ogni richiesta agli stessi connessa.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2025 e 15 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NN De LI, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
IO LO, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LO | NN De LI |
IL SEGRETARIO