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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PI ANGELA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna, 10/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240025066972801 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 566/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni Per il ricorrente : Annullare la cartella di pagamento n. 10220240025066972801 per violazione dell'art. 2304
c.c. e per l'effetto dichiarare non dovute le somme portate dall'atto impositivo impugnato. Con vittoria di spese ed onorari di difesa.
per la resistente, ADER: Rigettare il ricorso con vittoria di spese e competenze professionali
----------
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Sassari, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 10220240025066972801, notificata il 30.05.2025 in relazione alla pretesa creditoria complessivamente pari ad euro 765,27 per IVA, sanzioni ed interessi dovuti dalla Società_1 e C. S.n.c., nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile.
Il ricorrente eccepiva la violazione art. 2304 c.c. ; sosteneva infatti che la cartella di pagamento sarebbe stata emessa illegittimamente per quanto disposto dall'art.2291c.c. secondo cui : “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali…” ma tale norma deve essere applicata e coordinata con l'art. 2304 c.c. che dispone che “I creditori sociali, anche se la società
è in liquidazione non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, principio affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione( Cass. Civ. SS.
UU. 16.12.2020 n. 28709).
Concludeva pertanto per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate –Riscossione- deducendo che la cartella di pagamento ha come unico scopo quello di portare a conoscenza del socio la natura sussidiaria della responsabilità, e la sussidiarietà implicherebbe l'azione preventiva in danno dell'obbligato principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte, in seduta monocratica, per quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti
"aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”. (Cfr. Cass.28709/2020).
E' evidente che nel caso di specie, anche per quanto dedotto dalla resistente in merito all'ingente patrimonio di cui dispone la società, trattandosi di una S.n.c. (società in nome collettivo) sarebbe stato onere del
Concessionario produrre la prova di avere escusso preventivamente il patrimonio della medesima;
che nessuna azione esecutiva preventiva risulta attivata nei confronti della Società, come dimostrato dalle SU dei RE RI .
L'illegittimità della cartella di pagamento impugnata è pertanto conseguente e depone per l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara l'accoglimento del ricorso. Condanna la parte resistente alle spese di giustizia, liquidate in
€ 500,00
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PI ANGELA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna, 10/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240025066972801 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 566/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni Per il ricorrente : Annullare la cartella di pagamento n. 10220240025066972801 per violazione dell'art. 2304
c.c. e per l'effetto dichiarare non dovute le somme portate dall'atto impositivo impugnato. Con vittoria di spese ed onorari di difesa.
per la resistente, ADER: Rigettare il ricorso con vittoria di spese e competenze professionali
----------
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Sassari, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 10220240025066972801, notificata il 30.05.2025 in relazione alla pretesa creditoria complessivamente pari ad euro 765,27 per IVA, sanzioni ed interessi dovuti dalla Società_1 e C. S.n.c., nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile.
Il ricorrente eccepiva la violazione art. 2304 c.c. ; sosteneva infatti che la cartella di pagamento sarebbe stata emessa illegittimamente per quanto disposto dall'art.2291c.c. secondo cui : “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali…” ma tale norma deve essere applicata e coordinata con l'art. 2304 c.c. che dispone che “I creditori sociali, anche se la società
è in liquidazione non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, principio affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione( Cass. Civ. SS.
UU. 16.12.2020 n. 28709).
Concludeva pertanto per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate –Riscossione- deducendo che la cartella di pagamento ha come unico scopo quello di portare a conoscenza del socio la natura sussidiaria della responsabilità, e la sussidiarietà implicherebbe l'azione preventiva in danno dell'obbligato principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte, in seduta monocratica, per quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti
"aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario”. (Cfr. Cass.28709/2020).
E' evidente che nel caso di specie, anche per quanto dedotto dalla resistente in merito all'ingente patrimonio di cui dispone la società, trattandosi di una S.n.c. (società in nome collettivo) sarebbe stato onere del
Concessionario produrre la prova di avere escusso preventivamente il patrimonio della medesima;
che nessuna azione esecutiva preventiva risulta attivata nei confronti della Società, come dimostrato dalle SU dei RE RI .
L'illegittimità della cartella di pagamento impugnata è pertanto conseguente e depone per l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara l'accoglimento del ricorso. Condanna la parte resistente alle spese di giustizia, liquidate in
€ 500,00