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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2236 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza del 03/06/2025
TRA
, nato a [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Immacolata BRUNO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Montemesola (TA) alla via Giardini, n. 4, giusta mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Cantore ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Crispiano (TA) alla via XXIV Maggio n.3, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti come da verbale di udienza del 03/06/2025. Per il P.M. in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.05.2024, premesso di aver contratto matrimonio in Crispiano Parte_1
(TA) in data 08.10.1984 con e che dalla loro unione nascevano tre figli , Controparte_1 Per_1
, e , chiedeva dichiararsi la separazione personale giudiziale dal
[...] Persona_2 Persona_3
coniuge, con addebito in capo a quest'ultima e contestualmente, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge , pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio assumendo in ogni caso le pronunce accessorie riportate nel ricorso. Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate .
All'udienza del 04.02.2025 il Giudice Delegato dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione della parte resistente e all'udienza del
03/06/2025 venivano emessi i provvedimenti provvisori. In tale sede entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale di separazione dei coniugi rappresentando la pendenza di trattative di bonario componimento in merito alle pretese di contenuto economico. La causa veniva quindi rimessa al Collegio in ordine alla sentenza sullo status.
Il Collegio ritiene che la domanda di emissione di sentenza parziale di separazione, formulata da entrambe le parti, debba essere accolta. Il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi emerge chiaramente dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione del 04.02.2025 e dal fatto che non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo. Le risultanze degli atti e documenti di causa e la volontà delle parti in tal senso manifestata rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del loro rapporto coniugale. Il
Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per definire le ulteriori domande , che non possono essere decise al momento, dovendosi completare l'attività istruttoria.
La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , sopra generalizzati, con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del P.M. in sede, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
23/05/1960 e , nata a [...] il [...] che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in CRISPIANO(TA) l'08/10/1984 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
CRISPIANO(TA) dell'anno 1984, n. 62 , parte II , serie A;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 2236 /2024 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 2236 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza del 03/06/2025
TRA
, nato a [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Immacolata BRUNO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Montemesola (TA) alla via Giardini, n. 4, giusta mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Cantore ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Crispiano (TA) alla via XXIV Maggio n.3 , giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
*********
Rilevato che con odierna sentenza non definitiva è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e e che la causa deve continuare per le pronunce Parte_1 Controparte_1
accessorie; rimette le parti dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 29.10.2025 ore 10,00 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 06/06/2025 Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2236 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza del 03/06/2025
TRA
, nato a [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Immacolata BRUNO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Montemesola (TA) alla via Giardini, n. 4, giusta mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Cantore ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Crispiano (TA) alla via XXIV Maggio n.3, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti come da verbale di udienza del 03/06/2025. Per il P.M. in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.05.2024, premesso di aver contratto matrimonio in Crispiano Parte_1
(TA) in data 08.10.1984 con e che dalla loro unione nascevano tre figli , Controparte_1 Per_1
, e , chiedeva dichiararsi la separazione personale giudiziale dal
[...] Persona_2 Persona_3
coniuge, con addebito in capo a quest'ultima e contestualmente, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge , pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio assumendo in ogni caso le pronunce accessorie riportate nel ricorso. Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate .
All'udienza del 04.02.2025 il Giudice Delegato dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione della parte resistente e all'udienza del
03/06/2025 venivano emessi i provvedimenti provvisori. In tale sede entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale di separazione dei coniugi rappresentando la pendenza di trattative di bonario componimento in merito alle pretese di contenuto economico. La causa veniva quindi rimessa al Collegio in ordine alla sentenza sullo status.
Il Collegio ritiene che la domanda di emissione di sentenza parziale di separazione, formulata da entrambe le parti, debba essere accolta. Il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi emerge chiaramente dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione del 04.02.2025 e dal fatto che non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo. Le risultanze degli atti e documenti di causa e la volontà delle parti in tal senso manifestata rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del loro rapporto coniugale. Il
Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per definire le ulteriori domande , che non possono essere decise al momento, dovendosi completare l'attività istruttoria.
La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , sopra generalizzati, con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del P.M. in sede, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
23/05/1960 e , nata a [...] il [...] che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in CRISPIANO(TA) l'08/10/1984 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
CRISPIANO(TA) dell'anno 1984, n. 62 , parte II , serie A;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 2236 /2024 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 2236 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza del 03/06/2025
TRA
, nato a [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Immacolata BRUNO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Montemesola (TA) alla via Giardini, n. 4, giusta mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Cantore ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Crispiano (TA) alla via XXIV Maggio n.3 , giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
*********
Rilevato che con odierna sentenza non definitiva è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e e che la causa deve continuare per le pronunce Parte_1 Controparte_1
accessorie; rimette le parti dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 29.10.2025 ore 10,00 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 06/06/2025 Il Giudice est. Il Presidente