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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/10/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. SE IN Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa IC SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
Sentenza nei procedimenti riuniti n. 1295/2020 e 698/2021 del Ruolo Generale de- gli affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 4 gennaio 1973 ed elettivamente domiciliato a CA FR (PA) in via Fi- nocchiaro Aprile n. 23, presso lo studio dell'avv. Pillitteri Maria Assunta, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti (
[...]
; Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il 6 ot- CP_1 C.F._2
tobre 1983 ed elettivamente domiciliata a CA FR (PA) in Via Messina
n. 3, presso lo studio dell'avv. Ulizzi Rosolino, che la rappresenta e difende
Tribunale di Termini Imerese sez. civile giusta procura alle liti in atti ( ; Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 maggio 2020, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con a IL (PA) in data 11 CP_1
dicembre 2001, unione da cui sono nati tre figli, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie - ritenendo che la stessa avesse abban- donato il nucleo familiare per trasferirsi in altra abitazione con altro uomo -
l'affidamento esclusivo dei figli minori, l'assegnazione della casa familiare nonché la condanna della resistente alla corresponsione di un assegno perio- dico per il mantenimento della prole, complessivamente determinato in €
600,00.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separa- CP_1
zione e chiedendo l'affidamento condiviso dei minori con collocazione preva- lente degli stessi presso il domicilio paterno.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sono stati emanati i provvedimenti temporanei ed urgenti con cui il Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con domi- cilio prevalente presso il padre, regolamentato il diritto di visita della madre, assegnato la casa coniugale al ricorrente e posto l'obbligo per la resistente di
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione di un assegno mensile pari a € 450,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con la memoria integrativa parte resistente ha chiesto l'addebito della se- parazione al marito allegando alcune violenze asseritamente poste in essere da quest'ultimo.
Con sentenza non definitiva del 3 dicembre 2021 è stata pronunciata la se- parazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e, successivamente, posta in de- cisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 10 novembre 2023 il procedimento è stato rimesso sul ruolo del G.I. per lo svolgimento di ulteriori accertamenti sulle condizioni di vita e di relazione di , dei suoi genitori e dei componenti dei Persona_1
rispettivi nuclei familiari e ciò all'esito di quanto statuito dal Tribunale per i minorenni di Palermo che, con il decreto del 25 ottobre 2023, aveva disposto l'affidamento di quest'ultima alla zia materna in seguito Persona_2
alla denuncia di violenza subita dal padre e dalla sorella.
Disposto l'ulteriore intervento dei Servizi Sociali, i cui operatori hanno da- to atto che la minore era ritornata a casa con il padre e che era apparsa tran- quilla, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali.
***
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito formulate dalle parti, occorre premettere che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ri- tenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte con- trarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i compor- tamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art.
143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità
(Cass. civ. n. 18074 del 20/08/2014).
Va, inoltre, evidenziato – ai fini che qui rilevano – che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricolle- gabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai do- veri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulte- riore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al
[... fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da
sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene Pt_2
pronunciata la separazione senza addebito. (Cass. Sez. 1, 20/12/2021, n. 40795, Rv.
663468 - 01)” e che “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato deter- minato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la pro- secuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto”
(Cass. civ. n. 648/2020).
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Orbene, è circostanza pacifica quella secondo la quale la ha lasciato CP_1
la casa coniugale definitivamente il 10 ottobre 2019; tuttavia, nella querela prodotta dallo stesso ricorrente emerge che già in data antecedente vi erano state tra le parti “vicissitudini per una incompatibilità caratteriale”.
Pertanto, già prima dell'abbandono del tetto coniugale era evidentemente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sicché ogni condotta successiva a tale momento non può certamente rilevare in termini di efficacia causale ri- spetto alla crisi coniugale.
L'allontanamento dalla casa coniugale è pertanto successivo all'insorgenza dell'intollerabilità della convivenza e ne è la conseguenza, non la causa. Né vi
è prova della sussistenza di una relazione extraconiugale della resistente.
Parimenti infondata è la domanda di addebito proposta da CP_1
non avendo le dedotte violenze trovato adeguato riscontro probatorio nel corso del giudizio, attesa l'irrilevanza a tal fine della produzione documentale in atti (cfr. verbale di rimessione di querela e richiesta di archiviazione).
Va disposto l'affidamento esclusivo del minore al pa- Persona_3
dre, tenuto conto dell'atteggiamento di assoluto disinteresse per il figlio mo- strato dalla resistente, non avendo intrattenuto alcun rapporto CP_1
con il minore nel periodo successivo all'interruzione della convivenza coniu- gale.
Tanto risulta dagli accertamenti demandati ai Servizi sociali del comune di
CA FR a cui il minore ha riferito di non vedere la madre da diverso tempo e di non sentirsi assolutamente cercato dalla stessa, “né quando la madre si trova a CA FR né telefonicamente quando chiama la sorella , Controparte_2
che è l'unica che ha mantenuto i contatti telefonici con lei”; deve, inoltre, evidenziarsi
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile l'indisponibilità mostrata dalla resistente nei confronti dei predetti Servizi so- ciali ai quali “dopo una prima risposta durata pochi minuti, durante i quali riferisce di essersi trasferita a Palermo […] non ha più risposto” (cfr. relazione del 29 settembre
2022).
Peraltro, nonostante sia trascorso un lungo lasso di tempo rispetto alla re- lazione dei servizi sociali, parte resistente nulla ha allegato in ordine a un mi- glioramento dei rapporti con il minore, non riferendo nulla neanche in sede di comparsa conclusionale.
Tale disinteresse, che giustifica nel caso di specie l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, rileva, per un verso, sotto il profilo dell'adempimento degli imprescindibili doveri di assistenza morale e materiale connessi alla responsabilità genitoriale, in epoca successiva alla separazione di fatto dei coniugi e, per altro, denota inequivocabilmente l'indisponibilità della resistente a collaborare con l'altro genitore nel quadro di un comune progetto educativo e di crescita del minore, nonché la sua scarsa idoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale la prole non coabiti stabilmente.
Per ciò che attiene al regime di frequentazione tra il predetto minore e la madre si reputa opportuno stabilire che la resistente possa incontrare e tenere con sé il figlio liberamente, tenuto conto dell'età raggiunta al minore Per_3
e in caso di disaccordo, secondo quanto previsto con l'ordinanza presidenzia- le.
Consegue che il domicilio prevalente del minore sia presso la dimora pa- terna. Pertanto l'assegnazione della casa familiare, sita a CA FR (PA) in via Pio La Torre n. 6, va disposta in favore del ricorrente.
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Per ciò che attiene alle questioni economiche, va osservato che il ricorrente ha avanzato domanda diretta al conseguimento di un periodico contributo da destinare al mantenimento dei figli.
Ora, quanto alle due figlie maggiorenni, occorre ricordare che l'obbligo gravante su entrambi i genitori relativamente al mantenimento del figlio anche se maggiorenne sussiste fino a quando questi non abbia raggiunto un'autosufficienza economica, tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
tale obbligazione grava su ciascun genitore tenendo conto della situazione economica nonché della capacità patrimoniale e reddi- tuale dei coniugi.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non au- tosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguar- do all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungi- mento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. civ. n.
5088/2018).
In questa prospettiva merita accoglimento la domanda formulata dal ricor- rente;
quanto alla IG si ritiene che il servizio civile (cfr. verbale CP_2
dell'udienza del 21 maggio u.s.) non denoti un effettivo ingresso nel mondo del lavoro.
Per_ Quanto alla IG , non è emerso alcuno svolgimento di attività lavo- rativa ma in udienza il procuratore ha rappresentato che la stessa è beneficia- ria di una pensione.
Pertanto, tenuto conto della domiciliazione del figlio minore pres- Per_3
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile so l'abitazione del padre, della coabitazione con quest'ultimo anche delle due figlie maggiorenni, della totale assenza, allo stato, di rapporti di frequentazio- ne tra la prole e la madre e, dunque, della sostanziale, correlata assenza di au- tonomi tempi di permanenza dei figli presso l'abitazione materna, deve rite- nersi che il ricorrente sia, allo stato, gravato in modo esclusivo dall'onere eco- nomico correlato al soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita dei figli.
Per tale ragione, al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di manteni- mento della prole incombente sulla resistente a mente degli artt. 316- bis e
337- bis, comma 4, c.c., si reputa necessario porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , Persona_1 CP_2
e in forma indiretta, ossia mediante la corresponsione, con
[...] Per_3
periodicità mensile, in favore del ricorrente, quale genitore stabilmente convi- vente con la prole, di una somma di denaro a detto fine destinata.
Quanto ai criteri per la commisurazione di detto contributo, va osservato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio dal quale fosse possibile inferire l'attuale svolgimento, da parte della resistente, di un'attività lavorativa né in generale elementi utili a consentire una attendibile ed aggior- nata valutazione della relativa capacità patrimoniale e reddituale.
Risulta, invece, che la stessa non abbia percepito redditi (diversi da quelli esenti) nel periodo 2019-2022 (cfr. certificazione situazione tributaria).
Tuttavia, “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ul- teriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli im- pegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. 12283/2024; Cass. 39411/17).
Alla luce di ciò l'entità del contributo da porre a carico di CP_1
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile va prudentemente determinata, sul presupposto che la stessa in atto non sia munita di una stabile occupazione retribuita, in complessivi € 450,00, di cui €
250,00 per il figlio minore , € 100,00 per la IG tenuto Per_3 CP_2
conto dell'età ormai raggiunta e della circostanza che non sono emerse cause
Per_ ostative allo svolgimento di attività lavorativa, ed € 100,00 per la IG , tenuto conto della percezione da parte della stessa di una pensione legata alla propria invalidità (circostanza riferita in udienza di precisazione delle conclu- sioni), annualmente rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T.
L'obbligo di contribuzione di entrambe le parti al mantenimento dei figli va regolato anche mediante la previsione di un obbligo di compartecipazione di entrambi i genitori (in ragione del 50% ciascuno) al pagamento delle spese cd. straordinarie da sostenere nell'interesse dei tre figli (cui consegue l'ulteriore obbligo di rimborsare, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza, il genitore che abbia eventualmente anticipato l'esborso, previa esibizione di documentazione comprovante l'entità del medesimo).
***
La peculiare natura della controversia, il profilo argomentativo della deci- sione e l'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, richiamata la sentenza parziale con cui
è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore al Persona_3
- 9 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile padre con collocamento dello stesso presso il domicilio paterno e con facoltà, per la madre, di incontrarlo e tenerlo con sé secondo le disposizioni richiama- te in parte motiva;
- assegna la casa familiare a;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
la somma di € 450,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo
[...]
gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli (se- condo le distinzioni di cui in parte motiva);
- pone a carico di entrambe le parti (nella misura del 50% ciascuno) le spe- se straordinarie (intese quali spese di istruzione e spese mediche non assicura- te dal S.S.N.) da sostenere nell'interesse dei figli, con obbligo di rimborsare l'aliquota di propria pertinenza delle spese che l'altro genitore abbia integral- mente sostenuto su semplice richiesta e previa esibizione di documentazione idonea ad attestarne l'effettivo pagamento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, il 10 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
IC SA SE IN
- 10 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. SE IN Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa IC SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
Sentenza nei procedimenti riuniti n. 1295/2020 e 698/2021 del Ruolo Generale de- gli affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 4 gennaio 1973 ed elettivamente domiciliato a CA FR (PA) in via Fi- nocchiaro Aprile n. 23, presso lo studio dell'avv. Pillitteri Maria Assunta, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti (
[...]
; Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il 6 ot- CP_1 C.F._2
tobre 1983 ed elettivamente domiciliata a CA FR (PA) in Via Messina
n. 3, presso lo studio dell'avv. Ulizzi Rosolino, che la rappresenta e difende
Tribunale di Termini Imerese sez. civile giusta procura alle liti in atti ( ; Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 maggio 2020, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con a IL (PA) in data 11 CP_1
dicembre 2001, unione da cui sono nati tre figli, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie - ritenendo che la stessa avesse abban- donato il nucleo familiare per trasferirsi in altra abitazione con altro uomo -
l'affidamento esclusivo dei figli minori, l'assegnazione della casa familiare nonché la condanna della resistente alla corresponsione di un assegno perio- dico per il mantenimento della prole, complessivamente determinato in €
600,00.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separa- CP_1
zione e chiedendo l'affidamento condiviso dei minori con collocazione preva- lente degli stessi presso il domicilio paterno.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sono stati emanati i provvedimenti temporanei ed urgenti con cui il Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con domi- cilio prevalente presso il padre, regolamentato il diritto di visita della madre, assegnato la casa coniugale al ricorrente e posto l'obbligo per la resistente di
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione di un assegno mensile pari a € 450,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con la memoria integrativa parte resistente ha chiesto l'addebito della se- parazione al marito allegando alcune violenze asseritamente poste in essere da quest'ultimo.
Con sentenza non definitiva del 3 dicembre 2021 è stata pronunciata la se- parazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e, successivamente, posta in de- cisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 10 novembre 2023 il procedimento è stato rimesso sul ruolo del G.I. per lo svolgimento di ulteriori accertamenti sulle condizioni di vita e di relazione di , dei suoi genitori e dei componenti dei Persona_1
rispettivi nuclei familiari e ciò all'esito di quanto statuito dal Tribunale per i minorenni di Palermo che, con il decreto del 25 ottobre 2023, aveva disposto l'affidamento di quest'ultima alla zia materna in seguito Persona_2
alla denuncia di violenza subita dal padre e dalla sorella.
Disposto l'ulteriore intervento dei Servizi Sociali, i cui operatori hanno da- to atto che la minore era ritornata a casa con il padre e che era apparsa tran- quilla, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali.
***
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito formulate dalle parti, occorre premettere che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ri- tenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte con- trarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i compor- tamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art.
143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità
(Cass. civ. n. 18074 del 20/08/2014).
Va, inoltre, evidenziato – ai fini che qui rilevano – che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricolle- gabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai do- veri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulte- riore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al
[... fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da
sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene Pt_2
pronunciata la separazione senza addebito. (Cass. Sez. 1, 20/12/2021, n. 40795, Rv.
663468 - 01)” e che “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato deter- minato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la pro- secuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto”
(Cass. civ. n. 648/2020).
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Orbene, è circostanza pacifica quella secondo la quale la ha lasciato CP_1
la casa coniugale definitivamente il 10 ottobre 2019; tuttavia, nella querela prodotta dallo stesso ricorrente emerge che già in data antecedente vi erano state tra le parti “vicissitudini per una incompatibilità caratteriale”.
Pertanto, già prima dell'abbandono del tetto coniugale era evidentemente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sicché ogni condotta successiva a tale momento non può certamente rilevare in termini di efficacia causale ri- spetto alla crisi coniugale.
L'allontanamento dalla casa coniugale è pertanto successivo all'insorgenza dell'intollerabilità della convivenza e ne è la conseguenza, non la causa. Né vi
è prova della sussistenza di una relazione extraconiugale della resistente.
Parimenti infondata è la domanda di addebito proposta da CP_1
non avendo le dedotte violenze trovato adeguato riscontro probatorio nel corso del giudizio, attesa l'irrilevanza a tal fine della produzione documentale in atti (cfr. verbale di rimessione di querela e richiesta di archiviazione).
Va disposto l'affidamento esclusivo del minore al pa- Persona_3
dre, tenuto conto dell'atteggiamento di assoluto disinteresse per il figlio mo- strato dalla resistente, non avendo intrattenuto alcun rapporto CP_1
con il minore nel periodo successivo all'interruzione della convivenza coniu- gale.
Tanto risulta dagli accertamenti demandati ai Servizi sociali del comune di
CA FR a cui il minore ha riferito di non vedere la madre da diverso tempo e di non sentirsi assolutamente cercato dalla stessa, “né quando la madre si trova a CA FR né telefonicamente quando chiama la sorella , Controparte_2
che è l'unica che ha mantenuto i contatti telefonici con lei”; deve, inoltre, evidenziarsi
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile l'indisponibilità mostrata dalla resistente nei confronti dei predetti Servizi so- ciali ai quali “dopo una prima risposta durata pochi minuti, durante i quali riferisce di essersi trasferita a Palermo […] non ha più risposto” (cfr. relazione del 29 settembre
2022).
Peraltro, nonostante sia trascorso un lungo lasso di tempo rispetto alla re- lazione dei servizi sociali, parte resistente nulla ha allegato in ordine a un mi- glioramento dei rapporti con il minore, non riferendo nulla neanche in sede di comparsa conclusionale.
Tale disinteresse, che giustifica nel caso di specie l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, rileva, per un verso, sotto il profilo dell'adempimento degli imprescindibili doveri di assistenza morale e materiale connessi alla responsabilità genitoriale, in epoca successiva alla separazione di fatto dei coniugi e, per altro, denota inequivocabilmente l'indisponibilità della resistente a collaborare con l'altro genitore nel quadro di un comune progetto educativo e di crescita del minore, nonché la sua scarsa idoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale la prole non coabiti stabilmente.
Per ciò che attiene al regime di frequentazione tra il predetto minore e la madre si reputa opportuno stabilire che la resistente possa incontrare e tenere con sé il figlio liberamente, tenuto conto dell'età raggiunta al minore Per_3
e in caso di disaccordo, secondo quanto previsto con l'ordinanza presidenzia- le.
Consegue che il domicilio prevalente del minore sia presso la dimora pa- terna. Pertanto l'assegnazione della casa familiare, sita a CA FR (PA) in via Pio La Torre n. 6, va disposta in favore del ricorrente.
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Per ciò che attiene alle questioni economiche, va osservato che il ricorrente ha avanzato domanda diretta al conseguimento di un periodico contributo da destinare al mantenimento dei figli.
Ora, quanto alle due figlie maggiorenni, occorre ricordare che l'obbligo gravante su entrambi i genitori relativamente al mantenimento del figlio anche se maggiorenne sussiste fino a quando questi non abbia raggiunto un'autosufficienza economica, tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
tale obbligazione grava su ciascun genitore tenendo conto della situazione economica nonché della capacità patrimoniale e reddi- tuale dei coniugi.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non au- tosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguar- do all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungi- mento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. civ. n.
5088/2018).
In questa prospettiva merita accoglimento la domanda formulata dal ricor- rente;
quanto alla IG si ritiene che il servizio civile (cfr. verbale CP_2
dell'udienza del 21 maggio u.s.) non denoti un effettivo ingresso nel mondo del lavoro.
Per_ Quanto alla IG , non è emerso alcuno svolgimento di attività lavo- rativa ma in udienza il procuratore ha rappresentato che la stessa è beneficia- ria di una pensione.
Pertanto, tenuto conto della domiciliazione del figlio minore pres- Per_3
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile so l'abitazione del padre, della coabitazione con quest'ultimo anche delle due figlie maggiorenni, della totale assenza, allo stato, di rapporti di frequentazio- ne tra la prole e la madre e, dunque, della sostanziale, correlata assenza di au- tonomi tempi di permanenza dei figli presso l'abitazione materna, deve rite- nersi che il ricorrente sia, allo stato, gravato in modo esclusivo dall'onere eco- nomico correlato al soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita dei figli.
Per tale ragione, al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di manteni- mento della prole incombente sulla resistente a mente degli artt. 316- bis e
337- bis, comma 4, c.c., si reputa necessario porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , Persona_1 CP_2
e in forma indiretta, ossia mediante la corresponsione, con
[...] Per_3
periodicità mensile, in favore del ricorrente, quale genitore stabilmente convi- vente con la prole, di una somma di denaro a detto fine destinata.
Quanto ai criteri per la commisurazione di detto contributo, va osservato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio dal quale fosse possibile inferire l'attuale svolgimento, da parte della resistente, di un'attività lavorativa né in generale elementi utili a consentire una attendibile ed aggior- nata valutazione della relativa capacità patrimoniale e reddituale.
Risulta, invece, che la stessa non abbia percepito redditi (diversi da quelli esenti) nel periodo 2019-2022 (cfr. certificazione situazione tributaria).
Tuttavia, “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ul- teriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli im- pegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. 12283/2024; Cass. 39411/17).
Alla luce di ciò l'entità del contributo da porre a carico di CP_1
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile va prudentemente determinata, sul presupposto che la stessa in atto non sia munita di una stabile occupazione retribuita, in complessivi € 450,00, di cui €
250,00 per il figlio minore , € 100,00 per la IG tenuto Per_3 CP_2
conto dell'età ormai raggiunta e della circostanza che non sono emerse cause
Per_ ostative allo svolgimento di attività lavorativa, ed € 100,00 per la IG , tenuto conto della percezione da parte della stessa di una pensione legata alla propria invalidità (circostanza riferita in udienza di precisazione delle conclu- sioni), annualmente rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T.
L'obbligo di contribuzione di entrambe le parti al mantenimento dei figli va regolato anche mediante la previsione di un obbligo di compartecipazione di entrambi i genitori (in ragione del 50% ciascuno) al pagamento delle spese cd. straordinarie da sostenere nell'interesse dei tre figli (cui consegue l'ulteriore obbligo di rimborsare, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza, il genitore che abbia eventualmente anticipato l'esborso, previa esibizione di documentazione comprovante l'entità del medesimo).
***
La peculiare natura della controversia, il profilo argomentativo della deci- sione e l'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, richiamata la sentenza parziale con cui
è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore al Persona_3
- 9 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile padre con collocamento dello stesso presso il domicilio paterno e con facoltà, per la madre, di incontrarlo e tenerlo con sé secondo le disposizioni richiama- te in parte motiva;
- assegna la casa familiare a;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
la somma di € 450,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo
[...]
gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli (se- condo le distinzioni di cui in parte motiva);
- pone a carico di entrambe le parti (nella misura del 50% ciascuno) le spe- se straordinarie (intese quali spese di istruzione e spese mediche non assicura- te dal S.S.N.) da sostenere nell'interesse dei figli, con obbligo di rimborsare l'aliquota di propria pertinenza delle spese che l'altro genitore abbia integral- mente sostenuto su semplice richiesta e previa esibizione di documentazione idonea ad attestarne l'effettivo pagamento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, il 10 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
IC SA SE IN
- 10 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile