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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/07/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1575/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. FILIPPI SILVIA Parte_1
e IA IU ER, con l'Avv. PAOLAZZI PAOLA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra ER IA IU e il Sig. , premesso che dal Parte_1 rapporto di convivenza more uxorio è nata, il 09.09.2020, la figlia Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori al momento della nascita, con ricorso depositato il 04.04.2025 esponevano la cessazione della convivenza per insanabili contrasti e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento disciplinasse l'affidamento e il mantenimento della minore alle seguenti condizioni:
1- la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori in modo condiviso e PE per l'effetto le decisioni più importanti nel suo interesse, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute – sia di carattere straordinario che ordinario – continueranno ad essere assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto di quali sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
2- la figlia sarà collocata in via principale presso la madre, con la quale PE manterrà la residenza anagrafica;
3- la casa familiare, sita in Vallelaghi (TN), località Maso Ariol n. 21, detenuta in forza di contratto di locazione, rimane assegnata alla signora RU IA
IU;
4- i signori e RU, nell'interesse della figlia, concordano Parte_1 sull'esigenza di addivenire progressivamente ad un protocollo che, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, permetta a di PE frequentare entrambi i genitori secondo tempistiche che conducano ad una equa suddivisione tra gli stessi dei compiti di cura ed accudimento della figlia. In quest'ottica ed al fine di orientare quanto appena sopra esposto in termini generali, i genitori stabiliscono che la figlia sarà collocata in via principale PE presso la madre e starà con il padre minimamente: A) nel periodo in cui il signor si trova in Trentino, ed indicativamente Parte_1 dal mese di ottobre al mese di marzo:
- a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (ore 16 c.a.) al lunedì mattina con accompagnamento presso l'istituto scolastico;
- nella settimana in cui il week-end è di competenza paterna, una giornata infrasettimanale con pernotto, individuata indicativamente nel mercoledì, dall'uscita da scuola (ore 16 c.a.) sino all'accompagnamento il mattino seguente presso l'istituto scolastico;
- nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, due giornate infrasettimanali con pernotto, individuate indicativamente nel mercoledì e nel venerdì, dall'uscita da scuola (ore 16.00 c.a.) sino all'accompagnamento all'istituto scolastico la mattina seguente e, per quanto riguarda il venerdì sul sabato, alla palestra di ginnastica artistica alle ore 9.30. Nei giorni e/o periodi di chiusura scolastica il predetto calendario settimanale subirà le seguenti modifiche:
- le giornate di competenza paterna inizieranno a partire dalle ore 10.00 di mattina con prelevamento di presso la madre e rientro alle ore 19.00 presso PE la casa materna del giorno successivo;
Pag. 2 di 6 - il fine settimana di competenza paterno anziché il lunedì mattina, terminerà la domenica sera prima di cena, indicativamente alle ore 19.00, con accompagnamento della bambina presso la casa materna;
B) nel periodo lavorativo del padre in Sardegna, indicativamente da fine aprile/inizio maggio a fine settembre:
- una volta al mese per due giorni consecutivi, da individuarsi ogni anno entro il 31 gennaio, al fine di permettere al signor la prenotazione dei voli aerei Parte_1 con congruo anticipo. Nel periodo in cui il padre si trova in Sardegna per lavoro, i contatti padre figlia avverranno a mezzo videochiamate almeno una volta ogni due giorni, indicativamente all'orario di cena, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e le attività extrascolastiche della bambina;
5- fermo il calendario sopra concordato:
- nel periodo estivo: LA potrà stare con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, con l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo ove alloggerà unitamente alla figlia e un contatto telefonico in caso di emergenza. Per il corrente anno 2025 le parti concordano sin d'ora che trascorrerà con PE la madre il periodo dal 21/07/2025 al 27/07/2025 e con il padre la prima settimana di agosto e l'ultima di settembre o la prima di ottobre. Per gli anni a venire i periodi di vacanza estiva verranno concordati tra i genitori entro la fine del mese di gennaio di ogni anno.
- durante le festività natalizie: la figlia trascorrerà con ciascun genitore PE metà delle vacanze scolastiche natalizie, ed in particolare: a) il primo periodo, individuato dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31 dicembre mattina, con la madre, che potrà recarsi in Toscana dai nonni, b) ed il secondo periodo, individuato dal 31 dicembre alla fine delle festività, con il padre;
con alternanza, comunque, tra i genitori di anno in anno del Capodanno;
- durante le festività pasquali: la figlia trascorrerà le vacanze pasquali ad PE anni alternati con i genitori;
qualora le ferie scolastiche dovessero superare i 5 giorni consecutivi, le stesse verranno divise in due periodi uguali, che PE trascorrerà con ciascun genitore. Per le vacanze pasquali 2025, trattandosi di
“periodo lungo”, i genitori concordato sin d'ora che trascorrerà il primo PE periodo, dal 18 aprile alla sera del 22 aprile, con la mamma ed il secondo periodo, dalla sera del 22 aprile sino al 28 aprile, con il papà.
- i ponti e le ulteriori festività che cadranno durante l'anno verranno trascorsi dalla figlia con ciascun genitore in modo alternato.
Pag. 3 di 6 Ciascun genitore, nel tempo di sua permanenza con la figlia, agevolerà il contatto della stessa con l'altro genitore, che avverrà a mezzo di chiamata e/o videochiamate, almeno ogni due giorni, indicativamente all'ora di cena (all'incirca dalle 19 alle 21). In ogni caso, in ragione della tenera età della figlia e del fatto che la stessa PE non è ancora abituata a trascorrere lunghi periodi senza la madre, il padre si impegna a contattare immediatamente la signora RU qualora la bambina manifestasse importante nostalgia o disagio e a riaccompagnarla presso la dimora materna. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare attivamente tra loro al fine di garantire che per l'assestamento del concordato calendario PE settimanale e del nuovo equilibrio familiare avvenga nel modo più sereno e rapido possibile;
6.- i genitori si garantiranno la reciproca collaborazione nell'accompagnare o prendere la figlia nell'attività sportive che la stessa ha in corso o che deciderà di intraprendere, o in occasione di visite mediche di controllo;
7.- il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia , con Parte_1 PE il versamento di un assegno mensile di € 300,00.-, da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora RU;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a marzo 2025; 8.- le spese straordinarie che si presenteranno necessarie per la figlia PE verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, utilizzando quale riferimento per l'individuazione del carattere straordinario delle spese, per la regolazione dei pagamenti e dei reciproci consensi al sostenimento delle spese, le linee guida del CNF del 29.11.2017, (doc. 9), e con la precisazione che rientreranno tra le stesse anche i costi della mensa e dei trasporti. Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha effettivamente sostenute a seguito di presentazione delle relative ricevute ed entro due settimane dalla richiesta di rimborso. La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione di riparto delle spese. Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Al fine di agevolare la comunicazione e gestione delle spese straordinarie, i genitori convengono di istituire un gruppo di messaggistica condivisa (chat a mezzo WhatsApp o simili), di cui il nucleo si servirà esclusivamente per: a- quando secondo le previsioni del protocollo del CNF, è richiesto il consenso dell'altro genitore, comunicare per iscritto l'esigenza di spesa e allegare il
Pag. 4 di 6 preventivo o, in caso di indisponibilità di preventivo scritto, indicare la cifra preventivata oralmente;
b- raccogliere il consenso dell'altro genitore, quando richiesto secondo le previsioni del protocollo del CNF;
c- esprimere sinteticamente, sempre per iscritto, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, un motivato dissenso, con la precisazione che in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
d- allegare di volta in volta le pezze giustificative che attestano l'esborso; e- riepilogare con sintetico conteggio, a fine mese, il credito da ciascuno vantato nei confronti dell'altro genitore per le spese anticipate;
9.- la figlia si intenderà a carico della madre ai fini della fruizione PE dell'assegno unico provinciale, assegno unico nazionale INPS e di ogni altro eventuale contributo e/o provvidenza pubblica che dovesse essere erogata nell'interesse della famiglia;
Entrambi i genitori si obbligano a sottoscrivere quanto fosse richiesto e a fornire la documentazione necessaria per l'attivazione delle domande relative ai suddetti contributi e a tutto quanto dovesse servire per le pratiche amministrative relative alle domande ICEF, ISEE o altro;
10.- sia disposto l'obbligo per ciascun genitore di esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
11.- i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e documento valido per l'espatrio per finalità turistiche per la figlia;
PE
12.- le spese legali relative alla presente procedura saranno compensate tra le parti e sottoscrivono anche il presente atto i legali delle stesse ai fini della rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale. Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare;
di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza;
di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare a e di volersi avvalere della facoltà di sostituire la comparizione personale con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento dell'08.04.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art 473 bis 13, comma 3, c.p.c. La Sig.ra ER IA IU e il Sig. con note Parte_1 congiunte depositate il 29.04.2025 confermavano le dichiarazioni rese e
Pag. 5 di 6 chiedevano l'emissione della sentenza di omologa delle condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle note scritte. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione e residenza anagrafica presso la madre della figlia non risulta contrastare con PE
l'interesse della stessa, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1575/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. FILIPPI SILVIA Parte_1
e IA IU ER, con l'Avv. PAOLAZZI PAOLA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra ER IA IU e il Sig. , premesso che dal Parte_1 rapporto di convivenza more uxorio è nata, il 09.09.2020, la figlia Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori al momento della nascita, con ricorso depositato il 04.04.2025 esponevano la cessazione della convivenza per insanabili contrasti e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento disciplinasse l'affidamento e il mantenimento della minore alle seguenti condizioni:
1- la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori in modo condiviso e PE per l'effetto le decisioni più importanti nel suo interesse, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute – sia di carattere straordinario che ordinario – continueranno ad essere assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto di quali sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
2- la figlia sarà collocata in via principale presso la madre, con la quale PE manterrà la residenza anagrafica;
3- la casa familiare, sita in Vallelaghi (TN), località Maso Ariol n. 21, detenuta in forza di contratto di locazione, rimane assegnata alla signora RU IA
IU;
4- i signori e RU, nell'interesse della figlia, concordano Parte_1 sull'esigenza di addivenire progressivamente ad un protocollo che, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, permetta a di PE frequentare entrambi i genitori secondo tempistiche che conducano ad una equa suddivisione tra gli stessi dei compiti di cura ed accudimento della figlia. In quest'ottica ed al fine di orientare quanto appena sopra esposto in termini generali, i genitori stabiliscono che la figlia sarà collocata in via principale PE presso la madre e starà con il padre minimamente: A) nel periodo in cui il signor si trova in Trentino, ed indicativamente Parte_1 dal mese di ottobre al mese di marzo:
- a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (ore 16 c.a.) al lunedì mattina con accompagnamento presso l'istituto scolastico;
- nella settimana in cui il week-end è di competenza paterna, una giornata infrasettimanale con pernotto, individuata indicativamente nel mercoledì, dall'uscita da scuola (ore 16 c.a.) sino all'accompagnamento il mattino seguente presso l'istituto scolastico;
- nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, due giornate infrasettimanali con pernotto, individuate indicativamente nel mercoledì e nel venerdì, dall'uscita da scuola (ore 16.00 c.a.) sino all'accompagnamento all'istituto scolastico la mattina seguente e, per quanto riguarda il venerdì sul sabato, alla palestra di ginnastica artistica alle ore 9.30. Nei giorni e/o periodi di chiusura scolastica il predetto calendario settimanale subirà le seguenti modifiche:
- le giornate di competenza paterna inizieranno a partire dalle ore 10.00 di mattina con prelevamento di presso la madre e rientro alle ore 19.00 presso PE la casa materna del giorno successivo;
Pag. 2 di 6 - il fine settimana di competenza paterno anziché il lunedì mattina, terminerà la domenica sera prima di cena, indicativamente alle ore 19.00, con accompagnamento della bambina presso la casa materna;
B) nel periodo lavorativo del padre in Sardegna, indicativamente da fine aprile/inizio maggio a fine settembre:
- una volta al mese per due giorni consecutivi, da individuarsi ogni anno entro il 31 gennaio, al fine di permettere al signor la prenotazione dei voli aerei Parte_1 con congruo anticipo. Nel periodo in cui il padre si trova in Sardegna per lavoro, i contatti padre figlia avverranno a mezzo videochiamate almeno una volta ogni due giorni, indicativamente all'orario di cena, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e le attività extrascolastiche della bambina;
5- fermo il calendario sopra concordato:
- nel periodo estivo: LA potrà stare con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, con l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo ove alloggerà unitamente alla figlia e un contatto telefonico in caso di emergenza. Per il corrente anno 2025 le parti concordano sin d'ora che trascorrerà con PE la madre il periodo dal 21/07/2025 al 27/07/2025 e con il padre la prima settimana di agosto e l'ultima di settembre o la prima di ottobre. Per gli anni a venire i periodi di vacanza estiva verranno concordati tra i genitori entro la fine del mese di gennaio di ogni anno.
- durante le festività natalizie: la figlia trascorrerà con ciascun genitore PE metà delle vacanze scolastiche natalizie, ed in particolare: a) il primo periodo, individuato dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31 dicembre mattina, con la madre, che potrà recarsi in Toscana dai nonni, b) ed il secondo periodo, individuato dal 31 dicembre alla fine delle festività, con il padre;
con alternanza, comunque, tra i genitori di anno in anno del Capodanno;
- durante le festività pasquali: la figlia trascorrerà le vacanze pasquali ad PE anni alternati con i genitori;
qualora le ferie scolastiche dovessero superare i 5 giorni consecutivi, le stesse verranno divise in due periodi uguali, che PE trascorrerà con ciascun genitore. Per le vacanze pasquali 2025, trattandosi di
“periodo lungo”, i genitori concordato sin d'ora che trascorrerà il primo PE periodo, dal 18 aprile alla sera del 22 aprile, con la mamma ed il secondo periodo, dalla sera del 22 aprile sino al 28 aprile, con il papà.
- i ponti e le ulteriori festività che cadranno durante l'anno verranno trascorsi dalla figlia con ciascun genitore in modo alternato.
Pag. 3 di 6 Ciascun genitore, nel tempo di sua permanenza con la figlia, agevolerà il contatto della stessa con l'altro genitore, che avverrà a mezzo di chiamata e/o videochiamate, almeno ogni due giorni, indicativamente all'ora di cena (all'incirca dalle 19 alle 21). In ogni caso, in ragione della tenera età della figlia e del fatto che la stessa PE non è ancora abituata a trascorrere lunghi periodi senza la madre, il padre si impegna a contattare immediatamente la signora RU qualora la bambina manifestasse importante nostalgia o disagio e a riaccompagnarla presso la dimora materna. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare attivamente tra loro al fine di garantire che per l'assestamento del concordato calendario PE settimanale e del nuovo equilibrio familiare avvenga nel modo più sereno e rapido possibile;
6.- i genitori si garantiranno la reciproca collaborazione nell'accompagnare o prendere la figlia nell'attività sportive che la stessa ha in corso o che deciderà di intraprendere, o in occasione di visite mediche di controllo;
7.- il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia , con Parte_1 PE il versamento di un assegno mensile di € 300,00.-, da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora RU;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a marzo 2025; 8.- le spese straordinarie che si presenteranno necessarie per la figlia PE verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, utilizzando quale riferimento per l'individuazione del carattere straordinario delle spese, per la regolazione dei pagamenti e dei reciproci consensi al sostenimento delle spese, le linee guida del CNF del 29.11.2017, (doc. 9), e con la precisazione che rientreranno tra le stesse anche i costi della mensa e dei trasporti. Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha effettivamente sostenute a seguito di presentazione delle relative ricevute ed entro due settimane dalla richiesta di rimborso. La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione di riparto delle spese. Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Al fine di agevolare la comunicazione e gestione delle spese straordinarie, i genitori convengono di istituire un gruppo di messaggistica condivisa (chat a mezzo WhatsApp o simili), di cui il nucleo si servirà esclusivamente per: a- quando secondo le previsioni del protocollo del CNF, è richiesto il consenso dell'altro genitore, comunicare per iscritto l'esigenza di spesa e allegare il
Pag. 4 di 6 preventivo o, in caso di indisponibilità di preventivo scritto, indicare la cifra preventivata oralmente;
b- raccogliere il consenso dell'altro genitore, quando richiesto secondo le previsioni del protocollo del CNF;
c- esprimere sinteticamente, sempre per iscritto, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, un motivato dissenso, con la precisazione che in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
d- allegare di volta in volta le pezze giustificative che attestano l'esborso; e- riepilogare con sintetico conteggio, a fine mese, il credito da ciascuno vantato nei confronti dell'altro genitore per le spese anticipate;
9.- la figlia si intenderà a carico della madre ai fini della fruizione PE dell'assegno unico provinciale, assegno unico nazionale INPS e di ogni altro eventuale contributo e/o provvidenza pubblica che dovesse essere erogata nell'interesse della famiglia;
Entrambi i genitori si obbligano a sottoscrivere quanto fosse richiesto e a fornire la documentazione necessaria per l'attivazione delle domande relative ai suddetti contributi e a tutto quanto dovesse servire per le pratiche amministrative relative alle domande ICEF, ISEE o altro;
10.- sia disposto l'obbligo per ciascun genitore di esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
11.- i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e documento valido per l'espatrio per finalità turistiche per la figlia;
PE
12.- le spese legali relative alla presente procedura saranno compensate tra le parti e sottoscrivono anche il presente atto i legali delle stesse ai fini della rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale. Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare;
di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza;
di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare a e di volersi avvalere della facoltà di sostituire la comparizione personale con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento dell'08.04.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art 473 bis 13, comma 3, c.p.c. La Sig.ra ER IA IU e il Sig. con note Parte_1 congiunte depositate il 29.04.2025 confermavano le dichiarazioni rese e
Pag. 5 di 6 chiedevano l'emissione della sentenza di omologa delle condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle note scritte. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione e residenza anagrafica presso la madre della figlia non risulta contrastare con PE
l'interesse della stessa, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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