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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 30/09/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 566/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 566/2024
Oggi 30 settembre 2025, ore 10.30, innanzi al Giudice, dott.ssa Maddalena Ghisolfi, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Gianfranco Losi;
per parte resistente l'avv. PatriZI Picciotti. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e note autorizzate. Gli stessi dichiarano concordemente di essere esentati dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza che si intenderanno, pertanto, letti con il deposito telematico nel fascicolo. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. Successivamente, alle ore 16.00, la causa viene decisa come da allegata sentenza del cui dispositivo viene data lettura in assenza delle parti e delle difese.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 1 di 12 N. R.G. 566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 566/2024 promossa da: C.F.
(C.F.: ), ( Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._3 Parte_1 C.F._4 Parte_3
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._5 Parte_4
, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Gianfranco Losi, C.F._6 elettivamente domiciliati in Piacenza, via Chiapponi n. 44, nello studio dell'avv. Eleonora Natale;
RICORRENTI contro
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._7 Controparte_2
), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. PatriZI Picciotti, C.F._8 elettivamente domiciliati in Carpaneto Piacentino (PC), via Roma n. 22, presso lo studio del suddetto difensore;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1) Con ricorso ex. artt. 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 02.04.2024, regolarmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 04.04.2024, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...] ed deducendo: CP_1 CP_3
- di essere rispettivamente figli e vedova di nato a [...] il [...], deceduto a Persona_1
Londra il 05.04.2023 e, pertanto, suoi unici eredi legittimi;
- con specifica dichiarazione sotto la propria responsabilità, anche penale, allegata alla Dichiarazione di
Successione in morte di deceduto il 05.09.2018 (vol. 88888 n. 229478 del 30.07.2019), CP_3 il figlio suo erede legittimo, inseriva, tra i beni immobili nei quali gli Controparte_2
succedevano, quanto alla quota di 1/2 ciascuno, il medesimo e la madre, moglie del decuius, CP_1 appezzamenti di terreno siti nel Comune di OR (PC) e censiti al locale Catasto Terreni al foglio
16, mappali 92, 99, 127, 160, 169, 204, 209, 227, al foglio 23, mappali 195 e 288, al foglio 33, mappali
260, 261, 262, 263, 280, 382, 387 e 460;
- detti immobili erano, in realtà, intestati a (o ) madre di e di CP_4 CP_5 CP_6 Persona_1
(oltre che di altri tre figli, ed tuttora in vita, e deceduto) e avrebbero CP_1 Pt_2 Per_3
dovuto formare oggetto della Dichiarazione di Successione in morte della medesima, avvenuta il
05.09.2009, a cui, però, alla data del decesso di non si era ancora provveduto con CP_3 riferimento ai ridetti beni immobili;
- tutto il compendio immobiliare de quo era, infatti, sempre stato gestito, fino alla propria morte, da il quale, residente in vita all'estero, ne pagava le relative imposte ed aveva anche incaricato Persona_1 di mantenere in buono stato i terreni agricoli, sostenendone le relative spese fino al Persona_4
2018;
- la dichiarazione rilasciata da sotto la propria responsabilità, anche penale, ex Controparte_2 art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, risultava, pertanto, priva di qualsivoglia riscontro ed inidonea a determinare alcun effetto giuridico in favore degli eredi di CP_3
Chiedevano, pertanto, una volta accertata l'infondatezza della dichiarazione resa da CP_2
che fosse dichiarata l'invalidità e/o inefficacia delle formalità eseguite presso l'AgenZI delle
[...]
Entrate in virtù della Dichiarazione di Successione in morte di relativamente agli CP_3 immobili già intestati a (o ) e, conseguentemente, che fosse ordinato il CP_4 CP_5 CP_6 ripristino delle intestazioni ipocatastali in capo all'effettiva proprietaria, con condanna dei resistenti al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 12 1.1) Con memoria difensiva depositata in data 05.09.2024, si costituivano in giudizio CP_2 ed Eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancato
[...] CP_1 esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Eccepivano, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto il loro dante causa, (il quale non Persona_1 aveva mai provveduto alla gestione, cura e manutenzione dei terreni oggi rivendicati dai suoi eredi), era decaduto, per decorso del termine decennale, dal diritto di accettare l'eredità dismessa, morendo, dalla madre, Nel merito, chiedevano, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via Persona_5 subordinata, instavano affinché fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori aventi causa di In via riconvenzionale, domandavano che fosse accertato Persona_5
e dichiarato l'acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dei terreni de quibus in favore di e, per esso, dei suoi eredi legittimi. CP_3
1.2) All'udienza del 04.02.2025 (seguita ad alcuni rinvii, diretti a permettere alle parti di concludere il procedimento di mediazione obbligatoria) il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. Con ordinanza del 12.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2025, ammetteva le prove orali richieste dalle parti, le quali venivano assunte alle udienze del 26.06.2025 e dell'11.09.2025. All'esito dell'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 30.09.2025. In tal sede, fatte precisare dalle parti le rispettive conclusioni, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza allegandola al verbale d'udienza.
2) Con il presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto che fosse accertata l'infondatezza/l'illegittimità della dichiarazione allegata alla Dichiarazione di Successione in morte di deceduto il CP_3
05.09.2018, con la quale il figlio, suo erede legittimo, inseriva, tra i beni Controparte_2 immobili nei quali gli succedevano, quanto alla quota di 1/2 ciascuno, il medesimo e la madre (moglie del decuius), appezzamenti di terreno siti nel Comune di OR (PC) e censiti al locale CP_1
Catasto Terreni al foglio 16, mappali 92, 99, 127, 160, 169, 204, 209, 227, al foglio 23, mappali 195 e
288, al foglio 33, mappali 260, 261, 262, 263, 280, 382, 387 e 460.
Dimitri e Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...] sostenevano che tale dichiarazione era inveritiera dal momento che il compendio Parte_4 immobiliare de quo era sempre stato gestito, fino alla propria morte, dal loro dante causa, il Persona_1 quale ne aveva pagato le relative imposte e, essendo residente all'estero, aveva conferito incarico ad un terzo di mantenerlo in buono stato di conservazione.
Tale domanda, a parere di questo giudicante, è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, può riconoscersi, in capo agli odierni ricorrenti, la legittimazione attiva. pagina 4 di 12 Invero, può dirsi raggiunta la prova che abbia acquistato la titolarità di gran parte dei beni Persona_1 immobili indicati in ricorso per effetto di successione mortis causa della madre, Persona_5 per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, risulta che sia stato istituito erede di in virtù di testamento Persona_1 Persona_5 pubblico a ministero Notaio dott.ssa del 05.07.1994, dove si legge: “Istituisco e Persona_6
Per_ nomino miei eredi i miei figli , , e mio nipote fra loro dividendo il Pt_5 Per_3 CP_2 mio patrimonio come segue […]”.
Al contempo, risulta che abbia accettato, seppur tacitamente, l'eredità della decuius. Persona_1
Si rammenta, sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui: “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass., n. 11478/2021).
Nel caso di specie, la documentazione in atti attesta che fosse nel possesso dei beni ereditari Persona_1 laddove costituisce una circostanza non contestata (ed emblematica dell'intento di costui ad atteggiarsi come erede della madre) che lo stesso ha pagato, quantomeno fino al 2018, il tributo al CP_7
ex art. 864 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, che è a tutti gli effetti una tassa e, quindi, un
[...] onere reale, quindi legato al bene, a cui è tenuto esclusivamente il proprietario.
In capo a e Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 può ritenersi sussistente anche l'interesse ad agire. Parte_4
Da questo punto di vista, è noto che la denuncia di successione e le volture catastali a proprio nome non costituiscono atti interruttivi della prescrizione, né costituiscono titoli idonei al trasferimento del diritto di proprietà sul bene oggetto della dichiarazione medesima, ma sicuramente rappresentano un comportamento concludente idoneo ad attestare la consapevolezza del denunciante dell'esistenza, nel patrimonio del dante causa, e, quindi, nel proprio, dell'immobile denunciato.
È, quindi, evidente l'intento dei ricorrenti di rimuovere gli effetti della dichiarazione di intervenuta intestazione “per possesso” dei beni, già di in favore di entrambi i resistenti, in Persona_5 quanto eredi di i cui effetti inevitabilmente si rifletteranno sugli atti successivi compiuti CP_3
a non domino (quali, ad esempio, la stipula di contratti di affitto a proprio nome, oppure decorso del termine utile per il maturarsi dell'usucapione).
2.1) Ciò premesso, e passando necessariamente all'esame della domanda riconvenzionale proposta da e giova premettere quanto segue in punto di diritto. CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 12 Com'è noto, sulla base del disposto di cui all'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato laddove, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il possesso è il potere di fatto su una cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà. Inoltre, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus accompagnata dall'animus possidendi, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass., 28.01.2000, n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che “per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerZI del titolare del diritto” (cfr. Cass., n. 22191/2013; ma vedi anche la massima di diritto di Cass., n. 18392/2006: “Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerZI del titolare”). Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema
Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ..
Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o
pagina 6 di 12 l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. ex plurimis, Cass., n. 5964/1996).
Sicché, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire il bene, è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche – e soprattutto – del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario, senza riconoscerne la proprietà altrui.
In altri termini, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.) in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche.
Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa deve essere necessariamente accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico, consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus.
In relazione, poi, alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (v. fra le tante, Cass., sent. n. 1796/2022).
A tal fine, ad esempio, la costruzione di una casa sul fondo o l'apposizione di una recinzione del fondo costituiscono, in concreto, una delle più rilevante dimostrazioni dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
Ciò premesso in punto di diritto, venendo all'esame del caso di specie, i testimoni escussi hanno univocamente riconosciuto che, fino alla morte di (intervenuta il 05.09.2009), il Persona_5 godimento effettivo degli immobili oggetto di causa era in capo esclusivamente a lei, che assumeva, in prima persona, ogni iniZItiva relativa alla loro gestione e manutenzione.
dopo aver premesso: “Ho una doppia attività, sono anche coltivatore. Ho ereditato Persona_4
l'azienda agricola di mio padre, a cui sono subentrato nel 2017, quando lui era ancora in vita. Mio padre poi è mancato nel 2018”, ha dichiarato: “Mio padre lavorava i terreni di cui al precedente pagina 7 di 12 capitolo fin dagli anni 70 del secolo scorso. Gli aveva dato l'incarico fin da principio
[...]
[…] Mi sono interfacciato sempre con la sig.ra sia io che mio padre, Persona_5 Persona_5 fino alla sua morte. Successivamente, ho avuto contatti con la sig.ra e CP_1 Controparte_2
[…] Quando era in vita la sig.ra nelle occasioni in cui mi trovavo con lei per Persona_5 parlare della coltivazione dei terreni, era presente anche Preciso che le decisioni CP_3 erano assunte sempre e solo da era lei il capo […] I rapporti con Persona_5 CP_3 sono effettivamente iniZIti con la morte di e, alla sua morte, sono proseguiti con Persona_5 il figlio [rectius: e con la moglie . Persona_7 CP_3 CP_1
il quale ha premesso: “Sono nipote di in quanto mia madre, è Parte_6 CP_1 Persona_8 sorella della stessa. Sono anche cugino dei ricorrenti in quanto mia madre era pure sorella di
[...]
, al capitolo di parte ricorrente: “Vero che il contributo che il Signor ha dato alla Per_1 CP_3 cura dei terreni in Località Castagnino di proprietà di finché era in vita la Persona_5
suocera, è stato occasionale e per aiutare lei?”, ha risposto “E' vero”. Lo stesso teste, al capitolo sempre di parte ricorrente: “Vero che è pubblico e notorio che i terreni di proprietà di
[...] indicati nel ricorso introduttivo sono stati dalla stessa sempre posseduti fino alla sua Persona_5 morte, facendoli lavorare alla famiglia e che i suoi familiari hanno solo contribuito, Per_4 materialmente ed economicamente, per aiutarla?”, ha risposto: “E' vero”.
Considerato, come detto, che è venuta a mancare a settembre del 2009, pur se, in Persona_5 seguito, ed i suoi familiari avessero iniZIto a possedere uti dominus gli immobili CP_3 oggetto di causa, vi è da rilevare che, dalla suddetta data ad oggi, non è maturato il ventennio necessario al fine del perfezionamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
Rispetto a quanto sostenuto da e ossia che eseguiva Parte_7 Parte_6 CP_3 lavori di cura del sottobosco, manutenzione dei canali di scolo ed approvvigionamento della legna, ovvero aveva costruito il recinto per gli animali e la legnaia, tali testi non indicano con precisione il periodo in cui tali attività sono iniZIte e proseguite, né forniscono un significativo riscontro del ricorrere dell'animus possidendi, ovvero l'intenzione, in capo ad di disporre dei fondi CP_3 come se fossero i propri. Ciò che emerge, invero, è che godesse di una mera CP_3 disponibilità materiale dei beni, di cui se ne occupava per conto dell'effettiva proprietaria, con condotte, peraltro, sporadiche ed occasionali.
Invero, ha riferito: “La legnaia è stata costruita materialmente da un operaio. In Parte_6 quell'occasione era presente lo zio Non so dire, invece, da chi sia stato costruito il recinto, CP_3 che comunque era presente da epoca risalente e poi è stato sistemato, non so dire da chi”. Per quanto CP riguarda la porzione di terreno recintata, poi, ha sostenuto: “E' vero che mia ZI ha continuato pagina 8 di 12 l'allevamento di galline, che c'è tutt'ora. E' vero che l'area recintata era di proprietà di Persona_1
Non posso dire se l'allevamento di galline sia proseguito con il consenso degli altri parenti dopo la morte di mia NN”. ha dichiarato: “Ricordo che, in un'occasione in cui mi ero recata a OR Parte_7 insieme ai miei genitori, lui ci aveva mostrato il recinto per gli animali e la legnaia, dicendoci che
l'aveva messa a posto lui […] Questo fatto è sicuramente avvenuto prima del 2014, in quanto, come detto, erano vivi entrambi i miei genitori”.
Parimenti, nessuna prova è stata fornita, da e da a supporto CP_1 Controparte_2 dell'asserita usucapione della servitù di acquedotto.
A riguardo, si è limitato a dichiarare che: “So che mia NN [ aveva Parte_6 Persona_5 fatto posizionare un tubo che partiva dal pozzo per innaffiare l'orto, su cui oggi insiste la proprietà di CP mia ZI ”.
Da tali scarne dichiarazioni non può certo dirsi che emergano riscontri circa: da un lato, il dies a quo del possesso della conduttura da parte dei resistenti (ovvero del loro dante causa); dall'altro, il godimento di tale bene in modo pacifico, pubblico e continuato per il ventennio previsto dalla legge e con l'intenzione di escludere l'effettivo proprietario.
Nella fattispecie in esame, peraltro, non è stato nemmeno dimostrato, da parte della convenuta opposta, il ricorso delle condizioni previste per l'usucapione speciale, con il ridotto termine di possesso richiesto.
Con riferimento all'usucapione speciale, si rileva che l'art. 1159 bis c.c., introdotto dalla Legge n.
346/1976, disciplina l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, mantenendo gli stessi requisiti richiesti per l'usucapione ordinaria, ovvero un possesso continuo, pacifico, pubblico e non interrotto, per un periodo non inferiore a quindici anni e prevedendo una procedura e delle modalità speciali. Infatti, tale fattispecie presuppone, essenZIlmente, due requisiti per la sua integrazione: il primo è il possesso continuato per almeno quindici anni, il secondo che si tratti di un fondo rustico situato in un comune classificato come montano o, in alternativa, avente un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale. Da quest'ultimo punto di vista, l'art. 1159 bis c.c. prevede, infatti, una disciplina speciale per la piccola proprietà rurale riferendosi espressamente ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni montani o, se non classificati come montani, aventi un reddito non superiore a Lire 350.000 (art. 2, L. 10.05.1976, n. 346).
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il rispetto della ratio legis, oltre ai summenzionati requisiti di carattere oggettivo e di univoca determinazione, è di decisivo rilievo che su tali fondi venga svolta una attività agricola con carattere di continuità, atteso che per fondo pagina 9 di 12 rustico si intende un'entità agricola individuata e organizzata, funzionalmente caratterizzata da una autonoma vicenda produttiva (da ultimo, Cassazione, sent. n. 20451/2017).
Nel caso di specie, non è risultato in nessun modo che i fondi in oggetto siano oggi destinati, ovvero siano stati destinati in un passato non remoto, ad un'attività agricola del tipo di cui sopra si è detto.
Peraltro, costituisce circostanza pacifica che alcuni degli appezzamenti de quibus si compongano di un'area boschiva.
Devono, inoltre, ritenersi esclusi anche i requisiti soggettivi che si pongono come condizione essenZIle ai fini dell'applicabilità della specifica disciplina in tema di usucapione speciale della piccola proprietà rurale. Parte resistente, infatti, non ha dedotto, né provato alcunché sul punto: non ha prodotto alcun documento che attesti la sua qualifica di IAP o di coltivatore diretto, né si rinviene un fascicolo aziendale, un quaderno di campagna e/o un diverso documento da cui si evinca il riferito esercizio di una attività di coltivazione sul fondo.
In conclusione, risultando infondata la domanda proposta in via riconvenzionale da e CP_1
vi è da accertare e dichiarare l'infondatezza della dichiarazione resa da Controparte_2 quest'ultimo in punto al possesso ultraventennale, da parte del defunto dei beni siti nel CP_3
Comune di OR (PC), loc. Castagnino, oggetto di causa e, quindi, accertare e dichiarare l'inefficacia delle formalità eseguite presso l'AgenZI delle Entrate in virtù della Dichiarazione di
Successione in morte di relativamente agli immobili già intestati a (o CP_3 CP_4
) e di ogni altra relativa ad eventuali atti successivi conseguenti, con l'ordine al CP_5 CP_6
Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere al ripristino delle intestazioni ipocatastali in capo all'effettiva proprietaria (o ) CP_4 CP_5 CP_6
2.2) L'ulteriore domanda proposta da parte ricorrente, diretta ad ottenere la liquidazione dei danni patiti, da liquidarsi anche in via equitativa, deve essere rigettata.
Infatti, ai fini del risarcimento del danno da mancato guadagno, il danneggiato deve dimostrare gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenZIlità rispetto all'inadempimento (nesso causale) e il quantum debeatur; invero, il risarcimento del lucro cessante è riconosciuto solo nel caso in cui c'è la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova “rigorosa” (Cass., sent. n. 23304/2007: “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenZIle o possibile, ma che appaia invece, anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit, connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità”). pagina 10 di 12 Analoghe considerazioni di infondatezza possono essere formulate in merito al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenZIle: anche laddove si alleghi la lesione di diritti inviolabili della persona, la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. deve essere puntualmente dimostrato in quanto il danno non patrimoniale è configurabile quale “danno conseguenza” derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela e non quale mero
“danno evento”, in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione.
Invero, al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale;
non sono, quindi, meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenZIle, i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti della vita quotidiana di ciascuno.
Non può essere applicata neppure una liquidazione equitativa del danno perché anche questa richiede una prova rigorosa dell'esistenza del danno medesimo che, nel caso di specie, non è stata fornita [Cass. civ., sez. VI, ord. 18.03.2022, n. 8941: la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che “la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass., n. 8662/2017). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass., n. 19447/2017). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione (anche Cass., n. 10393/2017)].
3) Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio e la triste vicenda processuale che ha visto controvertere persone legate da stretti rapporti di parentela giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'infondatezza della dichiarazione resa all'AgenZI delle Entrate da
[...]
(C.F.: ), allegata alla Dichiarazione di Successione in morte di CP_2 C.F._9
(C.F.: ), deceduto il 05.09.2018 (vol. 88888 n. 229478 del CP_3 C.F._10
30.07.2019), in punto al possesso ultraventennale da parte del defunto e, per l'effetto, CP_3
2. accerta e dichiara l'inefficacia delle formalità eseguite presso l'AgenZI delle Entrate in virtù della
Dichiarazione di Successione in morte del defunto relativamente agli immobili già CP_3
pagina 11 di 12 intestati a (o Catterina) nata a [...] il [...] (C.F. CP_4 CP_6
), deceduta in data 05.09.2009, e di ogni altra relativa ad eventuali atti successivi C.F._11 conseguenti, in particolare quella dell'atto di donazione a rogito Notaio dott. in data Per_9
26.07.2023 (rep. 1444/864, trascritto a Piacenza il 27.07.2023 all'art. 8.450), nella parte relativa ai terreni siti nel Comune di OR (PC) e censiti al locale Catasto Terreni al foglio 16, mappali 92,
99, 127, 160, 169, 204, 209, 227, al foglio 23, mappali 195 e 288, al foglio 33, mappali 260, 261, 262,
263, 280, 382, 387 e 460;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere al ripristino delle intestazioni ipocatastali in capo all'effettiva proprietaria (o ) CP_4 CP_5
(C.F.: ), nata a [...] il [...], deceduta in data CP_6 C.F._11
05.09.2009, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4. rigetta le domande proposte in via riconvenzionale da e da CP_1 Controparte_2
5. rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4
6. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari tenuti presso l'AgenZI del Territorio competente, con esonero del Conservatore da responsabilità;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Piacenza, 30.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 566/2024
Oggi 30 settembre 2025, ore 10.30, innanzi al Giudice, dott.ssa Maddalena Ghisolfi, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Gianfranco Losi;
per parte resistente l'avv. PatriZI Picciotti. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e note autorizzate. Gli stessi dichiarano concordemente di essere esentati dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza che si intenderanno, pertanto, letti con il deposito telematico nel fascicolo. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. Successivamente, alle ore 16.00, la causa viene decisa come da allegata sentenza del cui dispositivo viene data lettura in assenza delle parti e delle difese.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 1 di 12 N. R.G. 566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 566/2024 promossa da: C.F.
(C.F.: ), ( Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._3 Parte_1 C.F._4 Parte_3
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._5 Parte_4
, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Gianfranco Losi, C.F._6 elettivamente domiciliati in Piacenza, via Chiapponi n. 44, nello studio dell'avv. Eleonora Natale;
RICORRENTI contro
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._7 Controparte_2
), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. PatriZI Picciotti, C.F._8 elettivamente domiciliati in Carpaneto Piacentino (PC), via Roma n. 22, presso lo studio del suddetto difensore;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1) Con ricorso ex. artt. 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 02.04.2024, regolarmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 04.04.2024, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...] ed deducendo: CP_1 CP_3
- di essere rispettivamente figli e vedova di nato a [...] il [...], deceduto a Persona_1
Londra il 05.04.2023 e, pertanto, suoi unici eredi legittimi;
- con specifica dichiarazione sotto la propria responsabilità, anche penale, allegata alla Dichiarazione di
Successione in morte di deceduto il 05.09.2018 (vol. 88888 n. 229478 del 30.07.2019), CP_3 il figlio suo erede legittimo, inseriva, tra i beni immobili nei quali gli Controparte_2
succedevano, quanto alla quota di 1/2 ciascuno, il medesimo e la madre, moglie del decuius, CP_1 appezzamenti di terreno siti nel Comune di OR (PC) e censiti al locale Catasto Terreni al foglio
16, mappali 92, 99, 127, 160, 169, 204, 209, 227, al foglio 23, mappali 195 e 288, al foglio 33, mappali
260, 261, 262, 263, 280, 382, 387 e 460;
- detti immobili erano, in realtà, intestati a (o ) madre di e di CP_4 CP_5 CP_6 Persona_1
(oltre che di altri tre figli, ed tuttora in vita, e deceduto) e avrebbero CP_1 Pt_2 Per_3
dovuto formare oggetto della Dichiarazione di Successione in morte della medesima, avvenuta il
05.09.2009, a cui, però, alla data del decesso di non si era ancora provveduto con CP_3 riferimento ai ridetti beni immobili;
- tutto il compendio immobiliare de quo era, infatti, sempre stato gestito, fino alla propria morte, da il quale, residente in vita all'estero, ne pagava le relative imposte ed aveva anche incaricato Persona_1 di mantenere in buono stato i terreni agricoli, sostenendone le relative spese fino al Persona_4
2018;
- la dichiarazione rilasciata da sotto la propria responsabilità, anche penale, ex Controparte_2 art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, risultava, pertanto, priva di qualsivoglia riscontro ed inidonea a determinare alcun effetto giuridico in favore degli eredi di CP_3
Chiedevano, pertanto, una volta accertata l'infondatezza della dichiarazione resa da CP_2
che fosse dichiarata l'invalidità e/o inefficacia delle formalità eseguite presso l'AgenZI delle
[...]
Entrate in virtù della Dichiarazione di Successione in morte di relativamente agli CP_3 immobili già intestati a (o ) e, conseguentemente, che fosse ordinato il CP_4 CP_5 CP_6 ripristino delle intestazioni ipocatastali in capo all'effettiva proprietaria, con condanna dei resistenti al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 12 1.1) Con memoria difensiva depositata in data 05.09.2024, si costituivano in giudizio CP_2 ed Eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancato
[...] CP_1 esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Eccepivano, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto il loro dante causa, (il quale non Persona_1 aveva mai provveduto alla gestione, cura e manutenzione dei terreni oggi rivendicati dai suoi eredi), era decaduto, per decorso del termine decennale, dal diritto di accettare l'eredità dismessa, morendo, dalla madre, Nel merito, chiedevano, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via Persona_5 subordinata, instavano affinché fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori aventi causa di In via riconvenzionale, domandavano che fosse accertato Persona_5
e dichiarato l'acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dei terreni de quibus in favore di e, per esso, dei suoi eredi legittimi. CP_3
1.2) All'udienza del 04.02.2025 (seguita ad alcuni rinvii, diretti a permettere alle parti di concludere il procedimento di mediazione obbligatoria) il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. Con ordinanza del 12.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2025, ammetteva le prove orali richieste dalle parti, le quali venivano assunte alle udienze del 26.06.2025 e dell'11.09.2025. All'esito dell'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 30.09.2025. In tal sede, fatte precisare dalle parti le rispettive conclusioni, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza allegandola al verbale d'udienza.
2) Con il presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto che fosse accertata l'infondatezza/l'illegittimità della dichiarazione allegata alla Dichiarazione di Successione in morte di deceduto il CP_3
05.09.2018, con la quale il figlio, suo erede legittimo, inseriva, tra i beni Controparte_2 immobili nei quali gli succedevano, quanto alla quota di 1/2 ciascuno, il medesimo e la madre (moglie del decuius), appezzamenti di terreno siti nel Comune di OR (PC) e censiti al locale CP_1
Catasto Terreni al foglio 16, mappali 92, 99, 127, 160, 169, 204, 209, 227, al foglio 23, mappali 195 e
288, al foglio 33, mappali 260, 261, 262, 263, 280, 382, 387 e 460.
Dimitri e Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...] sostenevano che tale dichiarazione era inveritiera dal momento che il compendio Parte_4 immobiliare de quo era sempre stato gestito, fino alla propria morte, dal loro dante causa, il Persona_1 quale ne aveva pagato le relative imposte e, essendo residente all'estero, aveva conferito incarico ad un terzo di mantenerlo in buono stato di conservazione.
Tale domanda, a parere di questo giudicante, è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, può riconoscersi, in capo agli odierni ricorrenti, la legittimazione attiva. pagina 4 di 12 Invero, può dirsi raggiunta la prova che abbia acquistato la titolarità di gran parte dei beni Persona_1 immobili indicati in ricorso per effetto di successione mortis causa della madre, Persona_5 per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, risulta che sia stato istituito erede di in virtù di testamento Persona_1 Persona_5 pubblico a ministero Notaio dott.ssa del 05.07.1994, dove si legge: “Istituisco e Persona_6
Per_ nomino miei eredi i miei figli , , e mio nipote fra loro dividendo il Pt_5 Per_3 CP_2 mio patrimonio come segue […]”.
Al contempo, risulta che abbia accettato, seppur tacitamente, l'eredità della decuius. Persona_1
Si rammenta, sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui: “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass., n. 11478/2021).
Nel caso di specie, la documentazione in atti attesta che fosse nel possesso dei beni ereditari Persona_1 laddove costituisce una circostanza non contestata (ed emblematica dell'intento di costui ad atteggiarsi come erede della madre) che lo stesso ha pagato, quantomeno fino al 2018, il tributo al CP_7
ex art. 864 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, che è a tutti gli effetti una tassa e, quindi, un
[...] onere reale, quindi legato al bene, a cui è tenuto esclusivamente il proprietario.
In capo a e Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 può ritenersi sussistente anche l'interesse ad agire. Parte_4
Da questo punto di vista, è noto che la denuncia di successione e le volture catastali a proprio nome non costituiscono atti interruttivi della prescrizione, né costituiscono titoli idonei al trasferimento del diritto di proprietà sul bene oggetto della dichiarazione medesima, ma sicuramente rappresentano un comportamento concludente idoneo ad attestare la consapevolezza del denunciante dell'esistenza, nel patrimonio del dante causa, e, quindi, nel proprio, dell'immobile denunciato.
È, quindi, evidente l'intento dei ricorrenti di rimuovere gli effetti della dichiarazione di intervenuta intestazione “per possesso” dei beni, già di in favore di entrambi i resistenti, in Persona_5 quanto eredi di i cui effetti inevitabilmente si rifletteranno sugli atti successivi compiuti CP_3
a non domino (quali, ad esempio, la stipula di contratti di affitto a proprio nome, oppure decorso del termine utile per il maturarsi dell'usucapione).
2.1) Ciò premesso, e passando necessariamente all'esame della domanda riconvenzionale proposta da e giova premettere quanto segue in punto di diritto. CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 12 Com'è noto, sulla base del disposto di cui all'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato laddove, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il possesso è il potere di fatto su una cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà. Inoltre, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus accompagnata dall'animus possidendi, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass., 28.01.2000, n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che “per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerZI del titolare del diritto” (cfr. Cass., n. 22191/2013; ma vedi anche la massima di diritto di Cass., n. 18392/2006: “Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerZI del titolare”). Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema
Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ..
Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o
pagina 6 di 12 l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. ex plurimis, Cass., n. 5964/1996).
Sicché, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire il bene, è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche – e soprattutto – del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario, senza riconoscerne la proprietà altrui.
In altri termini, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.) in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche.
Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa deve essere necessariamente accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico, consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus.
In relazione, poi, alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (v. fra le tante, Cass., sent. n. 1796/2022).
A tal fine, ad esempio, la costruzione di una casa sul fondo o l'apposizione di una recinzione del fondo costituiscono, in concreto, una delle più rilevante dimostrazioni dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
Ciò premesso in punto di diritto, venendo all'esame del caso di specie, i testimoni escussi hanno univocamente riconosciuto che, fino alla morte di (intervenuta il 05.09.2009), il Persona_5 godimento effettivo degli immobili oggetto di causa era in capo esclusivamente a lei, che assumeva, in prima persona, ogni iniZItiva relativa alla loro gestione e manutenzione.
dopo aver premesso: “Ho una doppia attività, sono anche coltivatore. Ho ereditato Persona_4
l'azienda agricola di mio padre, a cui sono subentrato nel 2017, quando lui era ancora in vita. Mio padre poi è mancato nel 2018”, ha dichiarato: “Mio padre lavorava i terreni di cui al precedente pagina 7 di 12 capitolo fin dagli anni 70 del secolo scorso. Gli aveva dato l'incarico fin da principio
[...]
[…] Mi sono interfacciato sempre con la sig.ra sia io che mio padre, Persona_5 Persona_5 fino alla sua morte. Successivamente, ho avuto contatti con la sig.ra e CP_1 Controparte_2
[…] Quando era in vita la sig.ra nelle occasioni in cui mi trovavo con lei per Persona_5 parlare della coltivazione dei terreni, era presente anche Preciso che le decisioni CP_3 erano assunte sempre e solo da era lei il capo […] I rapporti con Persona_5 CP_3 sono effettivamente iniZIti con la morte di e, alla sua morte, sono proseguiti con Persona_5 il figlio [rectius: e con la moglie . Persona_7 CP_3 CP_1
il quale ha premesso: “Sono nipote di in quanto mia madre, è Parte_6 CP_1 Persona_8 sorella della stessa. Sono anche cugino dei ricorrenti in quanto mia madre era pure sorella di
[...]
, al capitolo di parte ricorrente: “Vero che il contributo che il Signor ha dato alla Per_1 CP_3 cura dei terreni in Località Castagnino di proprietà di finché era in vita la Persona_5
suocera, è stato occasionale e per aiutare lei?”, ha risposto “E' vero”. Lo stesso teste, al capitolo sempre di parte ricorrente: “Vero che è pubblico e notorio che i terreni di proprietà di
[...] indicati nel ricorso introduttivo sono stati dalla stessa sempre posseduti fino alla sua Persona_5 morte, facendoli lavorare alla famiglia e che i suoi familiari hanno solo contribuito, Per_4 materialmente ed economicamente, per aiutarla?”, ha risposto: “E' vero”.
Considerato, come detto, che è venuta a mancare a settembre del 2009, pur se, in Persona_5 seguito, ed i suoi familiari avessero iniZIto a possedere uti dominus gli immobili CP_3 oggetto di causa, vi è da rilevare che, dalla suddetta data ad oggi, non è maturato il ventennio necessario al fine del perfezionamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
Rispetto a quanto sostenuto da e ossia che eseguiva Parte_7 Parte_6 CP_3 lavori di cura del sottobosco, manutenzione dei canali di scolo ed approvvigionamento della legna, ovvero aveva costruito il recinto per gli animali e la legnaia, tali testi non indicano con precisione il periodo in cui tali attività sono iniZIte e proseguite, né forniscono un significativo riscontro del ricorrere dell'animus possidendi, ovvero l'intenzione, in capo ad di disporre dei fondi CP_3 come se fossero i propri. Ciò che emerge, invero, è che godesse di una mera CP_3 disponibilità materiale dei beni, di cui se ne occupava per conto dell'effettiva proprietaria, con condotte, peraltro, sporadiche ed occasionali.
Invero, ha riferito: “La legnaia è stata costruita materialmente da un operaio. In Parte_6 quell'occasione era presente lo zio Non so dire, invece, da chi sia stato costruito il recinto, CP_3 che comunque era presente da epoca risalente e poi è stato sistemato, non so dire da chi”. Per quanto CP riguarda la porzione di terreno recintata, poi, ha sostenuto: “E' vero che mia ZI ha continuato pagina 8 di 12 l'allevamento di galline, che c'è tutt'ora. E' vero che l'area recintata era di proprietà di Persona_1
Non posso dire se l'allevamento di galline sia proseguito con il consenso degli altri parenti dopo la morte di mia NN”. ha dichiarato: “Ricordo che, in un'occasione in cui mi ero recata a OR Parte_7 insieme ai miei genitori, lui ci aveva mostrato il recinto per gli animali e la legnaia, dicendoci che
l'aveva messa a posto lui […] Questo fatto è sicuramente avvenuto prima del 2014, in quanto, come detto, erano vivi entrambi i miei genitori”.
Parimenti, nessuna prova è stata fornita, da e da a supporto CP_1 Controparte_2 dell'asserita usucapione della servitù di acquedotto.
A riguardo, si è limitato a dichiarare che: “So che mia NN [ aveva Parte_6 Persona_5 fatto posizionare un tubo che partiva dal pozzo per innaffiare l'orto, su cui oggi insiste la proprietà di CP mia ZI ”.
Da tali scarne dichiarazioni non può certo dirsi che emergano riscontri circa: da un lato, il dies a quo del possesso della conduttura da parte dei resistenti (ovvero del loro dante causa); dall'altro, il godimento di tale bene in modo pacifico, pubblico e continuato per il ventennio previsto dalla legge e con l'intenzione di escludere l'effettivo proprietario.
Nella fattispecie in esame, peraltro, non è stato nemmeno dimostrato, da parte della convenuta opposta, il ricorso delle condizioni previste per l'usucapione speciale, con il ridotto termine di possesso richiesto.
Con riferimento all'usucapione speciale, si rileva che l'art. 1159 bis c.c., introdotto dalla Legge n.
346/1976, disciplina l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, mantenendo gli stessi requisiti richiesti per l'usucapione ordinaria, ovvero un possesso continuo, pacifico, pubblico e non interrotto, per un periodo non inferiore a quindici anni e prevedendo una procedura e delle modalità speciali. Infatti, tale fattispecie presuppone, essenZIlmente, due requisiti per la sua integrazione: il primo è il possesso continuato per almeno quindici anni, il secondo che si tratti di un fondo rustico situato in un comune classificato come montano o, in alternativa, avente un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale. Da quest'ultimo punto di vista, l'art. 1159 bis c.c. prevede, infatti, una disciplina speciale per la piccola proprietà rurale riferendosi espressamente ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni montani o, se non classificati come montani, aventi un reddito non superiore a Lire 350.000 (art. 2, L. 10.05.1976, n. 346).
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il rispetto della ratio legis, oltre ai summenzionati requisiti di carattere oggettivo e di univoca determinazione, è di decisivo rilievo che su tali fondi venga svolta una attività agricola con carattere di continuità, atteso che per fondo pagina 9 di 12 rustico si intende un'entità agricola individuata e organizzata, funzionalmente caratterizzata da una autonoma vicenda produttiva (da ultimo, Cassazione, sent. n. 20451/2017).
Nel caso di specie, non è risultato in nessun modo che i fondi in oggetto siano oggi destinati, ovvero siano stati destinati in un passato non remoto, ad un'attività agricola del tipo di cui sopra si è detto.
Peraltro, costituisce circostanza pacifica che alcuni degli appezzamenti de quibus si compongano di un'area boschiva.
Devono, inoltre, ritenersi esclusi anche i requisiti soggettivi che si pongono come condizione essenZIle ai fini dell'applicabilità della specifica disciplina in tema di usucapione speciale della piccola proprietà rurale. Parte resistente, infatti, non ha dedotto, né provato alcunché sul punto: non ha prodotto alcun documento che attesti la sua qualifica di IAP o di coltivatore diretto, né si rinviene un fascicolo aziendale, un quaderno di campagna e/o un diverso documento da cui si evinca il riferito esercizio di una attività di coltivazione sul fondo.
In conclusione, risultando infondata la domanda proposta in via riconvenzionale da e CP_1
vi è da accertare e dichiarare l'infondatezza della dichiarazione resa da Controparte_2 quest'ultimo in punto al possesso ultraventennale, da parte del defunto dei beni siti nel CP_3
Comune di OR (PC), loc. Castagnino, oggetto di causa e, quindi, accertare e dichiarare l'inefficacia delle formalità eseguite presso l'AgenZI delle Entrate in virtù della Dichiarazione di
Successione in morte di relativamente agli immobili già intestati a (o CP_3 CP_4
) e di ogni altra relativa ad eventuali atti successivi conseguenti, con l'ordine al CP_5 CP_6
Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere al ripristino delle intestazioni ipocatastali in capo all'effettiva proprietaria (o ) CP_4 CP_5 CP_6
2.2) L'ulteriore domanda proposta da parte ricorrente, diretta ad ottenere la liquidazione dei danni patiti, da liquidarsi anche in via equitativa, deve essere rigettata.
Infatti, ai fini del risarcimento del danno da mancato guadagno, il danneggiato deve dimostrare gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenZIlità rispetto all'inadempimento (nesso causale) e il quantum debeatur; invero, il risarcimento del lucro cessante è riconosciuto solo nel caso in cui c'è la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova “rigorosa” (Cass., sent. n. 23304/2007: “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenZIle o possibile, ma che appaia invece, anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit, connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità”). pagina 10 di 12 Analoghe considerazioni di infondatezza possono essere formulate in merito al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenZIle: anche laddove si alleghi la lesione di diritti inviolabili della persona, la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. deve essere puntualmente dimostrato in quanto il danno non patrimoniale è configurabile quale “danno conseguenza” derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela e non quale mero
“danno evento”, in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione.
Invero, al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale;
non sono, quindi, meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenZIle, i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti della vita quotidiana di ciascuno.
Non può essere applicata neppure una liquidazione equitativa del danno perché anche questa richiede una prova rigorosa dell'esistenza del danno medesimo che, nel caso di specie, non è stata fornita [Cass. civ., sez. VI, ord. 18.03.2022, n. 8941: la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che “la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass., n. 8662/2017). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass., n. 19447/2017). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione (anche Cass., n. 10393/2017)].
3) Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio e la triste vicenda processuale che ha visto controvertere persone legate da stretti rapporti di parentela giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'infondatezza della dichiarazione resa all'AgenZI delle Entrate da
[...]
(C.F.: ), allegata alla Dichiarazione di Successione in morte di CP_2 C.F._9
(C.F.: ), deceduto il 05.09.2018 (vol. 88888 n. 229478 del CP_3 C.F._10
30.07.2019), in punto al possesso ultraventennale da parte del defunto e, per l'effetto, CP_3
2. accerta e dichiara l'inefficacia delle formalità eseguite presso l'AgenZI delle Entrate in virtù della
Dichiarazione di Successione in morte del defunto relativamente agli immobili già CP_3
pagina 11 di 12 intestati a (o Catterina) nata a [...] il [...] (C.F. CP_4 CP_6
), deceduta in data 05.09.2009, e di ogni altra relativa ad eventuali atti successivi C.F._11 conseguenti, in particolare quella dell'atto di donazione a rogito Notaio dott. in data Per_9
26.07.2023 (rep. 1444/864, trascritto a Piacenza il 27.07.2023 all'art. 8.450), nella parte relativa ai terreni siti nel Comune di OR (PC) e censiti al locale Catasto Terreni al foglio 16, mappali 92,
99, 127, 160, 169, 204, 209, 227, al foglio 23, mappali 195 e 288, al foglio 33, mappali 260, 261, 262,
263, 280, 382, 387 e 460;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere al ripristino delle intestazioni ipocatastali in capo all'effettiva proprietaria (o ) CP_4 CP_5
(C.F.: ), nata a [...] il [...], deceduta in data CP_6 C.F._11
05.09.2009, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4. rigetta le domande proposte in via riconvenzionale da e da CP_1 Controparte_2
5. rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4
6. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari tenuti presso l'AgenZI del Territorio competente, con esonero del Conservatore da responsabilità;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Piacenza, 30.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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