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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/11/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 1290 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente tra:
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TR De Candia, giusto mandato in atti,
-opponente – contro la Società “ , c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Lovelli, giusta mandato in atti
- opposta –
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OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a precetto
All'udienza del 25 novembre 2025 ritenuta la causa matura per la decisione le parti sono state invitate alla definitiva precisazione delle conclusioni e alla discussione orale a termini di quanto disposto dall'art. 1 281sexies c.p.c.; all'esito la causa è stata riservata nella Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con atto del 18 marzo 2025 ha opposto l'atto di “precetto Parte_1 notificato il l'8 Marzo 2025, ad istanza della Controparte_1 con il quale, sulla base della ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. presso l'Intestato Tribunale, nel procedimento di pignoramento presso terzi, iscritto al n. 1202/2023 R.G., contro la debitrice, emessa il Controparte_2
26 Gennaio 2025 e notificata il 19 Febbraio successivo, la
[...] ha ritenuto di poter intimare alla opponente il Controparte_3 pagamento della complessiva somma di E. 26.106,92, detraendo l'importo di E. 10.000,00 versato il 26 Febbraio 2025, secondo il suo assunto, in acconto”.
Noti gli atti del procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 1202/2023 R.G., ed in particolare l'atto di pignoramento e la dichiarazione resa in quel giudizio dal terzo odierno opponente, ritiene questo Magistrato la correttezza della ordinanza di assegnazione che il G.E. aveva resa nell'ambito di quella procedura espropriativa, riconoscendo l'ammontare del credito assegnato al creditore procedente nella misura complessiva di € 34.340,00 ed assegnandogli quanto fosse stato già utilmente trattenuto dal terzo e quant'altro “dovuto in futuro dal terzo, secondo i medesimi criteri, asino a soddisfazione del credito come complessivamente computato”.
Ovvio che l'assegnazione tiene luogo del contenuto della dichiarazione che il terzo abbia reso a termini dell'art. 547 c.p.c. che nel caso di specie è nei termini del riconoscimento di un debito periodico di € 1.000,00 in relazione al rapporto intercorso tra il terzo ed il debitore, assunto dal G.E. in termini di “canoni dovuti a titolo locativo”.
Quella dichiarazione è al contempo ragione e limite della pignorabilità.
E' palese che il G.E. sia incorso nell'errore di affermare il vincolo tra il debitore ed il terzo pignorato fondato su di un contratto di locazione
2 invece che, come si legge nella dichiarazione del terzo, su un contratto di compravendita.
L'assegnazione in quei termini, però, sarebbe meramente correggibile, secondo la prospettazione della opponente.
Diversamente, era l'odierno opposto che a tutela del proprio interesse, avrebbe dovuto prontamente contestare dinanzi il G.E. quella dichiarazione e chiedere l'accertamento incidentale dell'obbligo del terzo nei temini di cui all'art. 549 c.p.c.; infatti il creditore/opposto, giusto il contenuto dell'atto stesso di pignoramento, conoscendo il contenuto del rapporto intercorso era in grado di cogliere la discrasia col contenuto della dichiarazione resa dal terzo, così che avrebbe dotuto attivarsi per far accertare dal G.E. i reali rapporti di debito/credito (dalla semplice lettura di quell'atto di compravendita risulta che, all'epoca del pignoramento, il terzo fosse stato debitore si di una somma mensile di € 1.000,00 fino al 1 marzo 2024, ma anche di un saldo di € 181.000,00 che avrebbe dovuto in unica soluzione entro il 1 settembre 2024).
L'assegnazione del G.E., dunque, in difetto di quell'accertamento, cristallizza il debito del terzo nei termini di cui alla dichiarazione che questi abbia reso (ossia del debito mensile di € 1.000,00 come contrattualmente stabilito) rendendo inestensibile l'aggressione a quell'altro debito che pure il terzo avesse nei confronti del debitore, quand'anche in ragione del medesimo rapporto, ma che non abbia dichiarato nei termini di cui all'art. 547 c.p.c. cui, in definitiva, il creditore/opposto s'è, di fatto, acquietato, poiché non ha contestato -come avrebbe dovuto in ragione del principio per cui il procedimento esecutivo si svolge d'iniziativa del creditore- quella dichiarazione per far accertare l'esatto ammontare del debito del terzo.
Imputet sibi, dunque, il creditore il fatto di non essere ricorso ai rimedi posti a sua tutela dall'ordinamento, con la conseguenza che non ha titolo ad agire esecutivamente nei confronti della odierna opponente in ragione del differente maggior credito assegnatogli dal Giudice della Esecuzione, essendosi estinto il debito della opponente nei confronti della CP_2 siccome dichiarato a termini dell'art. 547 c.p.c..
[...]
3 La soluzione data rappresentando la ragione più liquida, esonera dalla necessità di dover decidere l'opposizione relativa alla richiesta degli interessi che comunque s'erano riconosciuti nell'ordinanza di assegnazione fino al soddisfo.
Ogni altra domanda deve intendersi rigettata e respinta.
Le spese seguono la soccombenza e considerata la ridotta attività processuale svolta ma, ciononostante, anche l'esito del subprocedimento di opposizione e del reclamo, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo la opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e riconosciuto che Parte_1
l'opposta non ha titolo ad agire Controparte_1 esecutivamente nei confronti della , per l'effetto, Parte_1 dichiara nullo e privo di giuridica efficacia l'atto di precetto notificato ad istanza di in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, in data 8 marzo 2025; 2. Condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere alla opponente le spese e competenze di causa nel complessivo importo di € 8.545,00 , di cui per quelle del presente giudizio compreso il sub-procedimento di inibitoria, l'importo di € 5.045,00, di cui € 545,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, e quelle de giudizio per reclamo (n. 2989/2025 R.G.), nell'importo di € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, e gli accessori come per legge. Così deciso in Taranto oggi 26 novembre 2025.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
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