CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12396 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da RO OR, nata a [...] il [...] US OR, nato a [...] il 1°/2/1972 avverso la sentenza del 2/7/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2/7/2025, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 24/6/2022 dal locale Tribunale, con la quale OR RO e OR US erano stati giudicati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 349 cod pen., 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 12396 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 12/03/2026 - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al concorso nel reato da parte del US. La sentenza avrebbe confermato il giudizio di responsabilità sulla base di una compartecipazione meramente "coniugale", legata al solo vincolo con la RO, dato che nessun testimone avrebbe indicato alcun intervento dell'imputato in ordine alla direzione, al finanziamento o alla agevolazione dei lavori illeciti. L'unico elemento riportato in sentenza - il nome del ricorrente nel bollettino di pagamento dell'indennità di occupazione - risulterebbe, peraltro, del tutto neutro in ottica concorsuale, rilevando soltanto sotto un profilo amministrativo;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. La sentenza si sarebbe espressa in termini negativi con argomento apodittico e privo di concreta analisi della condotta, non considerando la modestissima offensività dell'abuso, il più che limitato incremento volumetrico, l'immediata rimovibilità delle opere. Ancora, non sarebbe stato valutato il profilo soggettivo dell'intervento, né l'assenza di consapevolezza dell'illecito, oltre a non essere stata considerata la condotta successiva tenuta dagli imputati;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione, di seguito, sono contestati con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto dell'atteggiamento complessivo dei ricorrenti, rispettoso e collaborativo, tale da essere valorizzato quanto alle circostanze in esame, insieme all'età matura degli stessi, alla marginalità economica e alla natura domestica dell'intervento. In ordine al US, peraltro, la sentenza avrebbe negato le attenuanti in ragione della "reiterazione delle condotte illecite", dando così rilievo a precedenti penali che, tuttavia, non avrebbero potuto essere qui valutati, attesa l'esclusione della recidiva. Il Collegio, pertanto, avrebbe utilizzato la medesima contestazione ex art. 99 cod. pen., in sé esclusa, per giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze in questione;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione, infine, sono denunciati con riguardo al trattamento sanzionatorio, oggetto di un argomento meramente apparente e privo di ogni considerazione quanto al modesto rilievo dell'illecito, nei termini oggettivi già sopra richiamati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Con riguardo al primo motivo, concernente la responsabilità del US, a titolo concorsuale, il Collegio rileva che la motivazione della sentenza è tutt'altro che congetturale o fondata su un criterio meramente "coniugale" (alla luce del 2 rapporto con la coimputata RO), come contestato, emergendo, piuttosto, un argomento del tutto solido, fondato su oggettivi e non contestati elementi, oltre che privo di manifesta incongruenza. 4.1. La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che i ricorrenti erano coniugi;
che risiedevano insieme nello stesso immobile luogo dell'abuso; che il bollettino di pagamento dell'indennità di occupazione relativa al mese di luglio 2018 (nel corso del quale la polizia municipale aveva effettuato il sopralluogo) era intestato proprio al US. In forza di questi argomenti, ed in assenza di qualunque dato in senso contrario, la sentenza ha dunque concluso che i lavori oggetto di contestazione dovevano per certo essere ritenuti riferibili ad entrambi i coniugi, in termini di ideazione e realizzazione, così sviluppando un ragionamento del tutto adeguato e privo di qualunque vizio logico. 5. Alle stesse conclusioni di inammissibilità, di seguito, questa Corte giunge anche quanto al secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5.1. Pronunciandosi sullo stesso motivo di gravame, in particolare, la sentenza ha escluso che l'abuso edilizio potesse essere considerato di "infima consistenza", evidenziando non solo l'incremento di superficie utile e di cubatura dell'immobile, ma anche l'alterazione della sagoma di quest'ultimo. Ancora, e con argomento tutt'altro che irrilevante, è stato sottolineato che gli imputati avevano violato gli obblighi concernenti la custodia dei beni sequestrati, continuando i lavori abusivi successivamente al sequestro, così da consumare anche il delitto di cui all'art. 349 cod. pen.; ebbene, la reiterazione della condotta illecita - estranea ai ricorsi in esame - costituisce un ulteriore e più che adeguato argomento per escludere la particolare tenuità del fatto, evidenziando invero una "marcata refrattarietà al rispetto delle regole" da parte di entrambi gli imputati, come affermato dalla Corte di appello. 5.2. In senso contrario, peraltro, gli argomenti valorizzati dai ricorrenti (modestia dell'intervento e dell'aumento volumetrico, immediata rimovibilità delle opere, assenza di finalità speculativa) non possono essere esaminati in questa sede, perché di puro merito e propri della sola fase di cognizione;
al pari, di seguito, dell'assenza di consapevolezza dell'illecito, palesemente contraddetta dalla pacifica violazione dei sigilli, con prosecuzione degli abusi. 6. I ricorsi, ancora, risultano inammissibili quanto al terzo comune motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6.1. La Corte di appello, richiamata ampiamente la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha evidenziato l'assenza di elementi positivi da valutare in favore degli imputati, sottolineando - in termini contrari - il carattere tutt'altro che 3 modesto dell'opera abusiva e la non "trascurabile spregiudicatezza" delle condotte di reato, con particolare riguardo al delitto di cui all'art. 349 cod. pen., evidentemente connesso alla contravvenzione edilizia ed espressione di una radicata volontà di perpetrare l'illecito in corso di esecuzione. 6.2. In senso contrario, peraltro, non possono nuovamente essere esaminati gli argomenti di puro merito che i ricorsi richiamano (età matura degli imputati, marginalità economica e natura domestica dell'intervento), perché ancora propri del solo giudizio di cognizione e, soprattutto, privi di un qualunque confronto con il tessuto argomentativo della sentenza. 6.3. Infine sul punto, e con riguardo al solo US, non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui la Corte di appello, per negare le circostanze in esame, avrebbe valorizzato i precedenti penali dell'imputato, pur avendo già escluso la recidiva contestata, e dunque valutando due volte gli stessi elementi. Al riguardo, basti qui evidenziare che "la reiterazione delle condotte illecite" richiamata in sentenza (pag. 4) concerne esclusivamente i reati contestati in questa sede, ai capi a) e b), evocando la prosecuzione dell'illecito successivamente al sequestro: nulla a che vedere, dunque, con l'esclusione della recidiva reiterata, motivata dal primo Giudice alla luce della "risalenza e dell'inerenza delle medesime condotte a reati di diversa specie", dunque con evidente rinvio a delitti oggetto di distinte e precedenti condanne. 7. Da ultimo, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili anche con riferimento al quarto motivo, che contesta il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 7.1. La Corte di appello - ancora con argomento solido e privo di ogni vizio, dunque non censurabile in questa sede - ha rigettato la relativa censura di gravame evidenziando che il Tribunale aveva irrogato il minimo edittale in ordine al reato più grave (il delitto di cui all'art. 349 cod. pen.), con un incremento piuttosto contenuto a titolo di continuazione con la contravvenzione ex art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 (nella misura di un 1 mese di reclusione e 50 euro di multa ciascuno), così risultando del tutto sufficiente una motivazione nei termini della equità, come da costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). 8. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del 4 oggi, O 2 APRI 2026 procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2/7/2025, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 24/6/2022 dal locale Tribunale, con la quale OR RO e OR US erano stati giudicati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 349 cod pen., 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 12396 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 12/03/2026 - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al concorso nel reato da parte del US. La sentenza avrebbe confermato il giudizio di responsabilità sulla base di una compartecipazione meramente "coniugale", legata al solo vincolo con la RO, dato che nessun testimone avrebbe indicato alcun intervento dell'imputato in ordine alla direzione, al finanziamento o alla agevolazione dei lavori illeciti. L'unico elemento riportato in sentenza - il nome del ricorrente nel bollettino di pagamento dell'indennità di occupazione - risulterebbe, peraltro, del tutto neutro in ottica concorsuale, rilevando soltanto sotto un profilo amministrativo;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. La sentenza si sarebbe espressa in termini negativi con argomento apodittico e privo di concreta analisi della condotta, non considerando la modestissima offensività dell'abuso, il più che limitato incremento volumetrico, l'immediata rimovibilità delle opere. Ancora, non sarebbe stato valutato il profilo soggettivo dell'intervento, né l'assenza di consapevolezza dell'illecito, oltre a non essere stata considerata la condotta successiva tenuta dagli imputati;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione, di seguito, sono contestati con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto dell'atteggiamento complessivo dei ricorrenti, rispettoso e collaborativo, tale da essere valorizzato quanto alle circostanze in esame, insieme all'età matura degli stessi, alla marginalità economica e alla natura domestica dell'intervento. In ordine al US, peraltro, la sentenza avrebbe negato le attenuanti in ragione della "reiterazione delle condotte illecite", dando così rilievo a precedenti penali che, tuttavia, non avrebbero potuto essere qui valutati, attesa l'esclusione della recidiva. Il Collegio, pertanto, avrebbe utilizzato la medesima contestazione ex art. 99 cod. pen., in sé esclusa, per giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze in questione;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione, infine, sono denunciati con riguardo al trattamento sanzionatorio, oggetto di un argomento meramente apparente e privo di ogni considerazione quanto al modesto rilievo dell'illecito, nei termini oggettivi già sopra richiamati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Con riguardo al primo motivo, concernente la responsabilità del US, a titolo concorsuale, il Collegio rileva che la motivazione della sentenza è tutt'altro che congetturale o fondata su un criterio meramente "coniugale" (alla luce del 2 rapporto con la coimputata RO), come contestato, emergendo, piuttosto, un argomento del tutto solido, fondato su oggettivi e non contestati elementi, oltre che privo di manifesta incongruenza. 4.1. La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che i ricorrenti erano coniugi;
che risiedevano insieme nello stesso immobile luogo dell'abuso; che il bollettino di pagamento dell'indennità di occupazione relativa al mese di luglio 2018 (nel corso del quale la polizia municipale aveva effettuato il sopralluogo) era intestato proprio al US. In forza di questi argomenti, ed in assenza di qualunque dato in senso contrario, la sentenza ha dunque concluso che i lavori oggetto di contestazione dovevano per certo essere ritenuti riferibili ad entrambi i coniugi, in termini di ideazione e realizzazione, così sviluppando un ragionamento del tutto adeguato e privo di qualunque vizio logico. 5. Alle stesse conclusioni di inammissibilità, di seguito, questa Corte giunge anche quanto al secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5.1. Pronunciandosi sullo stesso motivo di gravame, in particolare, la sentenza ha escluso che l'abuso edilizio potesse essere considerato di "infima consistenza", evidenziando non solo l'incremento di superficie utile e di cubatura dell'immobile, ma anche l'alterazione della sagoma di quest'ultimo. Ancora, e con argomento tutt'altro che irrilevante, è stato sottolineato che gli imputati avevano violato gli obblighi concernenti la custodia dei beni sequestrati, continuando i lavori abusivi successivamente al sequestro, così da consumare anche il delitto di cui all'art. 349 cod. pen.; ebbene, la reiterazione della condotta illecita - estranea ai ricorsi in esame - costituisce un ulteriore e più che adeguato argomento per escludere la particolare tenuità del fatto, evidenziando invero una "marcata refrattarietà al rispetto delle regole" da parte di entrambi gli imputati, come affermato dalla Corte di appello. 5.2. In senso contrario, peraltro, gli argomenti valorizzati dai ricorrenti (modestia dell'intervento e dell'aumento volumetrico, immediata rimovibilità delle opere, assenza di finalità speculativa) non possono essere esaminati in questa sede, perché di puro merito e propri della sola fase di cognizione;
al pari, di seguito, dell'assenza di consapevolezza dell'illecito, palesemente contraddetta dalla pacifica violazione dei sigilli, con prosecuzione degli abusi. 6. I ricorsi, ancora, risultano inammissibili quanto al terzo comune motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6.1. La Corte di appello, richiamata ampiamente la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha evidenziato l'assenza di elementi positivi da valutare in favore degli imputati, sottolineando - in termini contrari - il carattere tutt'altro che 3 modesto dell'opera abusiva e la non "trascurabile spregiudicatezza" delle condotte di reato, con particolare riguardo al delitto di cui all'art. 349 cod. pen., evidentemente connesso alla contravvenzione edilizia ed espressione di una radicata volontà di perpetrare l'illecito in corso di esecuzione. 6.2. In senso contrario, peraltro, non possono nuovamente essere esaminati gli argomenti di puro merito che i ricorsi richiamano (età matura degli imputati, marginalità economica e natura domestica dell'intervento), perché ancora propri del solo giudizio di cognizione e, soprattutto, privi di un qualunque confronto con il tessuto argomentativo della sentenza. 6.3. Infine sul punto, e con riguardo al solo US, non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui la Corte di appello, per negare le circostanze in esame, avrebbe valorizzato i precedenti penali dell'imputato, pur avendo già escluso la recidiva contestata, e dunque valutando due volte gli stessi elementi. Al riguardo, basti qui evidenziare che "la reiterazione delle condotte illecite" richiamata in sentenza (pag. 4) concerne esclusivamente i reati contestati in questa sede, ai capi a) e b), evocando la prosecuzione dell'illecito successivamente al sequestro: nulla a che vedere, dunque, con l'esclusione della recidiva reiterata, motivata dal primo Giudice alla luce della "risalenza e dell'inerenza delle medesime condotte a reati di diversa specie", dunque con evidente rinvio a delitti oggetto di distinte e precedenti condanne. 7. Da ultimo, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili anche con riferimento al quarto motivo, che contesta il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 7.1. La Corte di appello - ancora con argomento solido e privo di ogni vizio, dunque non censurabile in questa sede - ha rigettato la relativa censura di gravame evidenziando che il Tribunale aveva irrogato il minimo edittale in ordine al reato più grave (il delitto di cui all'art. 349 cod. pen.), con un incremento piuttosto contenuto a titolo di continuazione con la contravvenzione ex art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 (nella misura di un 1 mese di reclusione e 50 euro di multa ciascuno), così risultando del tutto sufficiente una motivazione nei termini della equità, come da costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). 8. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del 4 oggi, O 2 APRI 2026 procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il