Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12396
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al concorso nel reato

    La Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente basata su elementi oggettivi e non contestati, tra cui la residenza comune, il legame coniugale e l'intestazione del bollettino di pagamento dell'indennità di occupazione. La motivazione è considerata solida e priva di vizi logici.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen.

    La Corte d'appello ha escluso l'infima consistenza dell'abuso edilizio, evidenziando l'incremento di superficie utile, di cubatura e l'alterazione della sagoma. Inoltre, è stata sottolineata la violazione degli obblighi di custodia dei beni sequestrati con la prosecuzione dei lavori abusivi, configurando il reato di cui all'art. 349 cod. pen. Questa reiterazione della condotta illecita è considerata un argomento adeguato per escludere la particolare tenuità del fatto e denota una marcata refrattarietà al rispetto delle regole. Gli argomenti dei ricorrenti sono considerati di merito e non esaminabili in questa sede. L'assenza di consapevolezza è contraddetta dalla pacifica violazione dei sigilli.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche

    La Corte d'appello ha evidenziato l'assenza di elementi positivi a favore degli imputati, sottolineando il carattere non modesto dell'opera abusiva e la non trascurabile spregiudicatezza delle condotte, in particolare per il reato di cui all'art. 349 cod. pen. Gli argomenti di merito dei ricorsi non sono stati esaminati. La reiterazione delle condotte illecite richiamata in sentenza riguarda i reati contestati nel presente giudizio e non i precedenti penali utilizzati per l'esclusione della recidiva.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio

    La Corte d'appello ha rigettato la censura evidenziando che il Tribunale aveva irrogato il minimo edittale per il reato più grave (art. 349 c.p.) con un incremento contenuto per la continuazione con la contravvenzione edilizia, ritenendo sufficiente la motivazione nei termini della equità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12396
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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