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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7316 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL UN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL DI che, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni dell'Avvocato Domenico Naccari, difensore dell'imputato, che ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. UN AL, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza pronunciata in data 26 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza mpositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 23 marzo 2022 in relazione al reato di cui LLart. 416-bis cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 273, 192, 309 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e la mancanza, Penale Sent. Sez. 2 Num. 7316 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/11/2022 contraddittorietà ed illogicità manifesta dell'a motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo 1) della rubrica. I giudici del riesame, senza confrontarsi con le doglianze difensive, hanno fatto discendere la capacità intimidatrice dell'ipotizzata locale di 'ndrangheta operante in Roma esclusivamente dalla fama criminale dell'AL e del RZ ed hanno omesso di specificare quale fosse il programma criminale del sodalizio, motivazione resa necessaria dLLassenza di intercettazioni idonee a dimostrare l'operatività concreta e diffusa della cosca. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in ordine LLindividuazione del contributo fornito dal ricorrente alla vita dell'ipotizzata associazione. Il Tribunale, omettendo di motivare in ordine ai motivi di riesame contenuti nella memoria depositata LLudienza del 24 maggio 2022, ha dedotto la partecipazione del AL al sodalizio esclusivamente dalla partecipazione agli incontri del 18 ottobre 2016, 3 novembre 2016, 15 ottobre 2017 e 5 gennaio 2018, senza tenere in considerazione l'episodicità di tale condotte e l'assenza di altri episodi espressivi di una effettiva messa a disposizione in favore del clan. I giudici di merito hanno affermato apoditticamente che la riunione del 15 ottobre del 2017 fosse summit di ‘ndrangheta sulla base delle conversazioni intercettate in data 6 e 22 ottobre 2017 e 20 giugno 2018, ignorando completamente le doglianze difensive che dimostravano la natura meramente conviviale di tale incontro (mancato riferimento al conferimento di doti di 'ndrangheta, ambiguità del termine «movimenti» utilizzato dagli interlocutori, mancato riferimento a presunti livelli di mafiosità del AL UN). La motivazione è del tutto apparente nella parte in cui desume la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale dalla sua presenza agili incontri del 18 ottobre 2016, 3 novembre 2016 e 5 gennaio 2018 senza specificare le tematiche affrontate in tali incontri e nonostante il comprovato disinteresse dell'indagato alla gestione del commercio del pesce e delle pelli animali. Il Tribunale ha ritenuto che la collaborazione del AL alla gestione del Bar CL costituisca un elemento indiziario da cui desumere la sua partecipazione LLipotizzato sodalizio di stampo mafioso, affermazione erronea in considerazione del fatto che il ricorrente si è limitato a tutelare i diritti dell'attività in virtù del ruolo di fiduciario che gli era stato assegnato dagli amministratori giudiziari e della assenza di indizi da cui desumere una volontà del AL di agevolare il gruppo criminale oggetto di indagine. 2 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 416-bis e 512-bis cod. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di interposizione fittizia e l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata in data 24 maggio 2022. Il Tribunale, senza confutare le doglianze difensive, non ha indicato gli elementi da cui desumere che le condotte contestate al AL erano finalizzate ad eludere le norme in materia di misure di prevenzione così agevolando l'articolazione territoriale della 'ndrangheta. L'ordinanza è carente nella parte in cui afferma, in modo apodittico, che AL VI ha continuato ad essere il reale titolare delle quote societarie anche negli anni 2019 e 2020 e che l'acquisto delle quote da parte del AL era finalizzato ad agevolare il clan di 'ndrangheta permettendo l'elusione di possibili provvedimenti di tipo ablatorio, così venendo meno al dovere di congrua motivazione in ordine ai motivi di riesame. 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 273 e 292 cod. proc. pen. e 416-bis, 1, cod. pen. e l'apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. I giudici di merito, con percorso argorrientativo del tutto apparente e tautologico, hanno desunto la sussistenza della contestata aggravante dalla ritenuta partecipazione del AL alla locale di 'ndrangheta di Roma, addivenendo ad un automatismo probatorio illegittimo e privo di alcuna reale motivazione in ordine alle doglianze contenuta nella memoria difensiva depositata LLudienza del 24 maggio 2022. 6. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. e la mancanza, genericità ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed LLadeguatezza della custodia cautelare in carcere. La motivazione è del tutto assente in ordine allo specifico motivo di riesame con cui la difesa aveva censurato l'ordinanza genetica nella parte in cui era stata affermata la sussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, anche in considerazione dell'assoluta mancanza di una valutazione autonoma e specifica della posizione del ricorrente. L'ordinanza è del tutto carente in ordine alla sussistenza dei requisiti di concretezza del pericolo di reiterazione, limitandosi a desumere tali elementi dalla mera gravità dei fatti contestati, senza addivenire ad una specifica indicazione degli elementi fattuali da cui desumere detto pericolo. Peraltro, il Tribunale afferma che le ulteriori condotte illecite protrattesi fino al 2022 sono riferibili al AL, senza 3 indicare in cosa si sarebbe esplicato e comportamento partecipativo dell'indagato nel periodo successivo al 2020. Il Tribunale non ha motivato in modo adeguato in ordine LLattualità delle esigenze cautelari, motivazione necessaria soprattutto in considerazione del tempo trascorso dalle ipotizzate condotte illecite (poste in essere tra il 2016 ed il 2020) e la data di emissione dell'ordinanza e della sporadicità delle condotte contestate al PALA MARA. La difesa ha, infine, eccepito la carenza della motivazione in ordine LLimpossibilità di applicare una misura coercitiva meno afflittiva di quella custodiale, limitandosi ad affermare, con vuote formule di stile, che la particolare gravità dei fatti impone l'applicazione della custodia cautelare in carcere. I giudici di merito non hanno tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa (incensuratezza, lasso temporale decorso dLLultima condotta contestata al AL, assenza di condotte sintomatiche di elevata pericolosità) che imponevano uno specifico giudizio sulla gravità delle ritenute esigenze cautelar'. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 1. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una motivazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente tenuto conto delle contestazioni allo stesso elevate, con l'aggravante di cui LLart. 416-bis.
1. cod. pen. (capi 1 e 7 della rubrica) nonché della sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. Deve essere, inoltre, richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Rv. 266939-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). Nel caso di specie, il percorso argonnentativo dei giudici del riesame non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie e non si confrontano compiutamente 4 con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, limitandosi a lamentare una generica carenza motivazionale e l'assenza di gravi indizi di colpevolezza. 2. Il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della locale di 'ndrangheta attiva nella città di Roma, è infondato. L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto dell'esistenza di plurime pronunce che hanno riconosciuto l'esistenza in territorio calabrese di una cosca di 'ndrangheta riferibile alla famiglia AL (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 224081-01), ha altresì riconosciuto l'operatività di un'ulteriore articolazione delocalizzata della casa madre calabrese costituente la cd. locale romana. Alcune premesse si rendono doverose. 2.1. La fattispecie associativa delineata dLLart. 416-bis cod. pen., è stata introdotta nel "sistema" dei reati associativi per colmare quello che appariva essere un deficit di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica. Il legislatore, peraltro, non si è limitato a registrare realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la sacra corona unita, ecc., da tempo dotate di un nomen (localisticamente connotativo - particolare importante perché evocativo del sincretismo che nornnatrvamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati, ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo", destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una storia criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note (da ultimo con riguardo alle cd. mafie di nuova costituzione v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-02). Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite, gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi avuti di mira dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari. Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale - tipica di tutte le associazioni per delinquere - allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;
alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti;
LLimpedimento o LLostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si 5 concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso". Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa - in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini. 2.2. Nel caso delle c.d. locali di sndrangheta assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre. Infatti, proprio in forza dell'adozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui LLart. 416-bis cod. pen. è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice. Con paiticolare riguardo ad un'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della 'ndrangheta radicato in Calabria, questa Suprema Corte ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndrangheta anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria (cfr., Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093-01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01). Ciò premesso, non vi è dubbio che le peculiarità della vicenda oggetto del presente procedimento comportano la necessità di alcune puntualizzazioni che si riflettono tanto sul concetto di metodologia mafiosa che di struttura associativa "delocalizzata". L'ordinanza oggetto di ricorso ha puntualmente messo in luce come la metodologia mafiosa che fa capo ad associazioni a diffusione variegata sul territorio nazionale si saldi a filo doppio con la natura delle attività che costituiscono il fine del sodalizio stesso. Altro è infatti misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ove il fine cui questa metodologia e questo "stato di fatto" sono orientati sia rappresentato dalla commissione di specifici fatti criminali;
altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione del sodalizio attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé in tutto lecite. 6 In tale prospettiva, risulta evidente come la manifestazione esteriore del sodalizio abbia connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche dell'intero gruppo. In altri termini, l'ormai diffuso concetto di "locale" che caratterizza le estrinsecazioni per così dire extra-moenia delle varie organizzazioni 'ndranghetiste assume i connotati non di una semplice "delocalizzazione" del gruppo madre, ma di una realtà che, pur permanendo stretti vincoli rispetto alla associazione di origine, ha pur sempre un connotato di autonomia strutturale, funzionale e operativa che finisce per autoalimentarsi ma al tempo stesso per manifestare LLesterno la capacità diffusiva di un'organizzazione così peculiarmente articolata. Problematica questa non ignota alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che in più occasioni si è soffermata sulla cd. articolazione "cellulare" delle organizzazioni di stampo terroristico eversivo, ove la riconducibilità della cellula "figlia" al tipo delineato dLLart. 270-bis cod. pen., si deve principalmente alla sua natura strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminali perseguiti dLLorganizzazione "madre", sia pure attraverso un rapporto di tipo "smaterializzato" (Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, El Khalfi, Rv. 278680-02). 2.3. Da ciò può già desumersi un primo corollario. Come chiaramente emerge dallo stesso tenore delle conversazioni intercettate e dai singoli fatti "sintomatici" puntualmente indicati nell'ordinanza cautelare e nel provvedimento oggetto di ricorso, la locale romana è stata "costituita" con l'evidente beneplacito della casa "madre", la cui fama ed il cui prestigio non possono essere messi in discussione sulla scorta dei diversi giudicati al riguardo intervenuti e in forza dell'esito degli altri procedimenti richiamati, con l'ovvia conseguenza che il modo di essere delle penetrazioni in variegati settori economici fosse per un verso finalizzato alla "occupazione" dei diversi settori presi di mira, mentre sotto altro profilo è proprio quel prestigio e quelle modalità di occupazione a rendere emblematico l'impiego di una metodologia tipica di quella consorteria e non certo ignota a quanti con essa avevano a che fare. Significativo a questo riguardo il rapporto "non conflittuale" che la locale intendeva stabilire con altre organizzazioni criminali proprio per consentire un'attività il meno appariscente possibile di penetrazione e di controllo di settori sempre più vasti della economia cittadina. In questo quadro di riferimento, è evidente come non si richiedessero espliciti atteggiamenti di eclatante intimidazione, di coercizione o comunque di violenza in quanto l'obiettivo non era e non è quello della sopraffazione fisica o morale di quanti venivano in contatto con i vari personaggi della locale, ma LLinverso, quello di consentire l'appropriazione di settori economici che escludessero di fatto un 7 fisiologico libero mercato a tutto vantaggio di una gestione "seppur settoriale" di tipo "monopolistico". Di conseguenza, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle "mafie storiche" e della sndrangheta in particolare - in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative - connotata da forme di vere e propria colonizzazione dei territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nell'intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della 'ndrangheta, dLLavvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento (cfr., Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; cfr. pure Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-01: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dLLart. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [...] si ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997-01; Sez. 5, n. 28722/2018, cit.; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 5, n. 7575 del 25/11/2021, dep. 2022, Cutano, non mass.). 2.4. Di tali condizioni l'ordinanza impugnata risulta avere dato motivatamente atto: si è evidenziato come la locale romana tragga la sua origine dalla casa madre, secondo un progetto che si deve al AR IO, appositamente autorizzato dalla Provincia in virtù dei suoi stretti legami e dell'appartenenza con la casa madre;
che la locale mantiene i contatti con la casa madre, a cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali„ per il controllo delle nomine, per l'ottenimento del nulla osta ai fini del conferimento delle cariche e per la risoluzione di eventuali controversie;
sono descritte le modalità operative tipiche dei consessi di 'ndrangheta, quali il possesso ed il conferimento di doti, le "mangiate" quali apposite riunioni per discutere di questioni di cosca, la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica;
il possesso di armi;
l'inquinamento del tessuto economico. Inoltre, a corredo di una lettura comunque ancorata ai requisiti di tipicità della fattispecie, si sono comunque evocati indici particolarmente significativi di esteriorizzazione del metodo, richiamandosi molteplici episodi "di paura" - alcuni dei quali persino sfociati in contestazioni di delitti fine caratterizzati dLLuso di minaccia e violenza in relazione ai quali è stata emessa la misura cautelare - che il Tribunale 8 risulta avere letto in senso unitario in aderenza alla contestazione in quanto coesi dal comune denominatore della forza di persuasione della 'ndrangheta e della finalità di agevolazione del consesso romano. A ciò si è aggiunto l'ulteriore dato, di spiccato rilievo, costituito dal rapporto con altre consorterie mafiose che insistono sul territorio romano e di carattere variegato, ove le interlocuzioni tra i vari personaggi avvengono notoriamente su un piano paritario di reciproco riconoscimento. Un dato, questo, di chiara percezione esterna di come la locale romana fosse accreditata nel contesto sociale in cui intendeva operare quale articolazione dotata, stante il collegamento con la casa madre, di un capitale criminale concretamente ed LLoccorrenza pienamente spendibile. Vengono così superate le obiezioni difensive in punto di partecipazione, pur in assenza di quegli indici rivelatori estrinseci (titolarità di dote, inviti e partecipazioni alle c.d. "mangiate", implicanti la conoscenza e la condivisione di informazioni e determinazioni destinate a rimanere segrete) che per taluno degli associati agevolano, invece, la riconoscibilità della condotta, in quanto estrinsecazione in concreto di un'adesione libera e volontaria al sodalizio in modo stabile e duraturo, oltre che potenzialmente permanente che, nello stesso tempo, rende concreta la "messa a disposizione" ed individua il profilo dinamico della partecipazione secondo l'insegnamento delle Sezioni unite "Modaffari" (sent. n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01, cit.). Lungi, dunque, da una lettura sociologica della fattispecie, il giudice del merito non si è arrestato alla constatazione dell'esistenza di un gruppo a vocazione 'ndranghetista, ma ne ha ricercato indici di intrinseca forza mafiosa non soltanto potenziali ma concretamente spendibili e LLoccorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali indici. E di ciò ha dato conto con motivazione congrua e scevra da vizi logici (vedi pagg. da 16 a 32 dell'ordinanza impugnata). Di conseguenza, il riferimento LLassenza di un controllo effettivo del territorio romano non scalfisce, in punto di corretta applicazione della disposizione sostanziale censurata, la motivazione resa dLLordinanza impugnata, in quanto l'ampiezza della città e la sua complessità sociale mal si prestano ad una c:olonizzazione del tipo di quella che le organizzazioni mafiose di provenienza esercitano nei territori di origine, cedendo, invece, il passo ad una forma di tipo differente, consistente nella "colonizzazione" del tessuto economico. E ciò non pare affatto distonico rispetto al modello proprio ed autoctono dell'organizzazione criminale di riferimento, in quanto la 'ndrangheta - per come anche asseverato da noti procedimenti giudiziari e recenti decisioni di questa Corte (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, non mass.), nonché dalle stesse Relazioni della Commissione parlamentare antimafia - si è mossa negli ultimi anni accaparrandosi progressivamente intere porzioni 9 imprenditoriali nelle forniture, nel settore della ristorazione, nell'ambito del gioco: ha immesso capitali enormi che hanno alterato profondamente l'economia legale, ma che al tempo stesso garantiscono a queste strutture mafiose posizioni dominanti attraverso cui affidare il sostegno ai propri sodali e il riflusso del denaro pronto ad essere reinvestito. 3. Il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine in ordine alla partecipazione del AL LLipotizzato sodalizio di stampo mafioso, è infondato. Le censure difensive mirano, attraverso una lettura parcellizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegna dal Tribunale del riesame, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica. Sul punto va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "LLinterno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei •Fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Tanto precisato, evidenzia il Collegio come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione del AL alla locale di 'ndrangheta di Roma;
entrambe le ordinanze indicano, infatti, una pluralità di elementi di significativo spessore indiziario da cui è stata desunta l'attiva e stabile partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio criminale. In particolare, i giudici del riesame hanno affermato, con motivazione ineccepibile in punto di logica, come dalle conversazioni intercettate, dalle videoregistrazioni e dai tabulati telefonici in atti, emergano una serie di indicatori oggettivi di appartenenza del AL al sodalizio di stampo mafioso (vedi pagg. da 33 a 44 dell'ordinanza impugnata): 10 - titolarità di una dote apicale della cd. società maggiore della 'ndrangheta; - conoscenza della struttura organizzativa, dell'organigramma e di informazioni segrete relative a questioni di ‘ndrangheta; - partecipazione alla c.d. mangiata del 15/10/2017 in occasione della quale dovevano esser discussi i «movimenti» che erano stati decisi nella festa annuale della madonna di Polsi e dovevano esser conferite nuove "doti" al ricorrente ed a Simari Simeone, attività rinviata per l'improvvisa assenza dell'AL; - partecipazione, unitamente allo zio AL VI, ai summit di 'ndrangheta del 18 ottobre 2016, 3 novembre 2016, 12 novembre 2017 e 5 gennaio 2018, anche quando gli incontri non avevano ad oggetto problematiche cui era direttamente interessato il AL;
- partecipazione a matrimoni e funerali nel corso dei quali il ricorrente ed altri affiliati si appartavano «a confabulare secondo le necessità»; - gestione del Bar Clemente, attività commerciale riferibile LLAL e sottoposto a misura di prevenzione reale nel luglio 2009; - partecipazione al reato di interposizione fittizia relativo alla società IO LO;
- particolare fiducia che l'AL riponeva nel ricorrente, in considerazione dello stretto rapporto di parentela, e del conseguente rapporto di assidua frequentazione fra i due indagati. 3.1. I giudici del riesame hanno adeguatamente sottolineato che l'apporto del AL non si esaurisce nel ruolo statico-formale di affiliato ma assume la veste dinamica di soggetto stabilmente a disposizione per le attività organizzate del clan. La conclusione raggiunta è pienamente rispondente ai principi elaborati della giurisprudenza di legittimità secondo cui va considerato comportamento concludente idoneo a costituire grave indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa della cosca, dell'identità dei capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati alla soluzione di problematiche organizzative del sodalizio (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915). 3.2. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa degli indizi e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dLLordinanza impugnata. In particolare, quanto alle censure difensive addotte a pagina 13 del ricorso in relazione alla valutazione del contenuto delle intercettazioni indicate nel provvedimento impugnato, è necessario ribadire che in sede di legittimità è 1 1 possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2023, Fiore, non massimata) così da rendere manifesta l'illogicità ed irragionevolezza della motivazione, ipotesi non riscontrabili nel caso oggetto di scrutinio. Nel caso oggetto di esame non è riscontrabile, peraltro, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione lamentata dal ricorrente: i presunti travisamenti indicati nel ricorso non corrispondono ad effettivi travisamenti del contenuto dei dialoghi intercettati ma propongono visioni alternative degli elementi logico-fattuali posti alla base dell'ordinanza impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici del riesame. 4. Il terzo motivo di impugnazione, con i quali il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di interposizione fittizia è infondato. 4.1. Va preliminarmente evidenziato come, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972-01): dimostrazione che il ricorrente, nella fattispecie, alla luce dell'ampio costrutto argomentativo dell'ordinanza impugnata, non ha adeguatamente offerto. In tal senso occorre considerare come, quanto al ruolo specifico svolto dal AL in relazione agli interessi della consorteria criminale facente capo LLAL, il ricorrente ometta di confrontarsi con le ampie argomentazioni rese dal Tribunale, in piena assonanza con l'ordinanza genetica, nel ricostruire metodi di azione ed organizzazione per giungere alla realizzazione di condotte oggettivamente caratterizzate da trasferimento fraudolento di valori al fine di agevolare la locale di 'ndrangheta capeggiata dLLAL e dal AR. 4.2. Evidenzia il Collegio come, con riferimento al capo 7) d'incolpazione (intestazione fittizia, aggravata dLLagevolazione dell'associazione mafiosa, della società zio LO), l'ordinanza impugnata abbia ben illustrato gli elementi da cui si ricava che detta società, esercente l'attività di laboratorio di pastificio, panificazione e 12 forno, fosse in realtà riferibile a VI AL, quale soggetto interponente. Invero, le condotte contestate sono due, una per l'acquisto di parte delle quote dal cedente IO MA il 10/01/2019 e l'altra per la loro cessione a OL Santucci il 03/02/2020, negozi giuridici accompagnati dLLassunzione e poi dalla dimissione di UN MA dalla carica di amministratore. Nelle stesse date, anche gli altri soci (PA AL, UN MA e ER UF), acquistavano e cedevano le loro quote. L'ordinanza impugnata evidenzia, in particolare, che (vedi pagg. da 44 a 48): PA AL ha riferito di non aver mai visto il commercialista SI né il SA e che sui propri conti non è mai confluito denaro proveniente da tale attività, precisando altresì che i redditi da lei percepiti dalla zio LO nel 2020 erano da lavoro dipendente;
- la cessione delle quote a SA è avvenuta al valore nominale benché dal bilancio 2018 risultasse il volume di affari di euro 659.422,00; - SA ha dichiarato di non avere avuto il denaro sufficiente per pagare le quote e di non aver neppure saputo di averle acquistate;
di non conoscere il commercialista SI né PA AL né UF ER;
di essere stato pagato per la sua opera 500 euro al mese da tali UN o ST, il ragioniere di Cala Roma - tutti i soci, sostanzialmente ignari delle vicende societarie, altro non erano che interposti di AL VI il quale continuava ad intervenire direttamente per conto della società IO LO;
- i fornitori ed il commercialista della predetta compagine societaria contattavano AL VI per ottenere informazioni inerenti l'attività della IO LO;
- il programma criminoso è ampiamente rivelato nella conversazione tra MA ON e AL VI, ove quest'ultimo, parlando di quote, afferma esplicitamente: «deve essere intanto una vendita con la tracciabilità come è stata pagata non solo l'atto ... se le oggi come oggi se la compra ... e cio vuole il passaggio di denaro ... ci vuole fatta per bene ... cioè, sennò si vede che è un passaggio fittizio, no ?» (RIT 4888/16, prog. 1487 del 10/11/2016). 4.3. Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto la natura fittizia del trasferimento oggetto della contestazione, ricostruendo puntualmente le intervenute vicende ed evidenziando che i temi d'incolpazione risultano solidamente fondati sulla documentazione in sequestro e narrativamente sostenuti dalle conversazioni intercettate, i giudici del riesame hanno desunto da tale compendio indiziario che il AL si è posto come soggetto interponente rispetto ad AL VI come socio unico della 13 società IO LO srl.; in particolare appare evidente - scrive il Tribunale - che «senza il suo fattivo apporto, in concorso con gli altri interposti, l'interponente non avrebbe potuto continuare l'attività imprenditoriale in esame» (vedi pag. 48 dell'ordinanza impugnata). 4.4. Tale complesso ed articolato insieme di elementi gravemente indiziari è stato esplicitamente preso in considerazione dal Tribunale per ricostruire e riscontrare anche la piena consapevolezza da parte del AL del contesto nel quale si inseriva la sua attività di partecipe della locale di Roma, la caratura mafiosa dell'AL, e l'oggettiva contribuzione agli interessi della consorteria criminale dallo stesso capeggiata, con diretta e persuasiva considerazione del chiaro configurarsi nel caso in esame sia dell'elemento soggettivo del delitto di cui LLart. 512-bis cod. pen. che dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Da qui la argomentata conclusione secondo la quale, il ricorrente, con la propria condotta, consentiva LLAL di portare avanti operazioni economiche, eludendo la normativa in materia di misure di prevenzione nella piena consapevolezza della «carriera criminale» dello zio in ambito imprenditoriale, attesa la notorietà delle misure di prevenzione patrimoniali che lo avevano colpito ed il rapporto di stretta parentela e frequentazione con VI AL (vedi pag. 44 dell'ordinanza impugnata). Deve esser richiamato, in proposito, il principio assolutamente consolidato secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. è un reato solo eventualmente plurisoggettivo;
il terzo fìttiziamente interposto, pertanto, risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019). È, quindi, sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo del concorrente punibile ex art. 110 cod. pen., che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto (nel caso di specie dLLAL), mentre per il concorrente interposto il dolo si può arrestare alla coscienza e volontà del fatto criminoso e di concorrere con altri alla realizzazione del reato di cui LLart. 512-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 - 01). 4.5. La difesa non si confronta compiutamente con tali rilevanti elementi, tra i molti evidenziati dal Tribunale del riesame, e si limita ad affermare una non meglio motivata estraneità del ricorrente, senza fornire alcuna valida e convincente giustificazione ed ipotesi ricostruttiva alternativa in ordine al coinvolgimento del 14 AL nel complesso meccanismo di trasferimento fraudolento di valori descritto dLLordinanza impugnata in modo logico, lineare, e privo di aporie. Il ricorrente, dunque, si limita a proporre una propria interpretazione dei comportamenti oggetto di accertamento, di fatto non contestati, ma semplicemente diversamente valutati in una lettura alternativa e parziale dei dati acquisiti, ipotizzando una diversa connotazione dell'incidenza delle condotte poste in essere, introducendo elementi astratti e non coerenti né con la fase cautelare in corso, né con l'ampia mole di elementi acquisiti, senza che effettivamente possa essere riscontrata alcuna violazione di legge e vizio motivazionale. 5. Anche il quarto motivo di impugnazione che si incentra sulla contestazione dell'effettiva ricorrenza dell'aggravante di cui LLart. 416-bis.1 cod. pen. è infondato e si caratterizza per un argomentare sostanzialmente generico, in assenza di reale confronto con le ampie argomentazioni del Tribunale del riesame. È stato evidenziato compiutamente nel provvedimento impugnato, con richiamo puntuale LLordinanza genetica, il tema della sussistenza dell'aggravante di cui LLart. 416-bis.1, cod. pen., con esplicito riferimento LLarticolazione della strutturata locale di 'ndrangheta inserita ed operante sul territorio romano, connotando la chiara finalizzazione dell'attività posta in essere dal AL nell'interesse della consorteria criminale diretta dLLAL e dal AR. La motivazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui LLart. 416-bis cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi indizianti che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie, nella peculiare prospettiva dei provvedimenti incidentali de libertate e del criterio di giudizio della qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis vedi Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 - 01e sez. 3, n. 17527 dell'11/01/2019, Rv. 275699). L'attività del ricorrente risulta ampiamente inquadrata e collegata al complesso delle condotte dirette al progressivo inserimento nel tessuto economico della capitale della consorteria criminale identificabile nella locale di Roma, facendo ricorso a plurime intestazioni fittizie finalizzate ad eludere la normativa in materia di misure di prevenzione (vedi pag. 48 dell'ordinanza oggetto di ricorso). 6. Il quinto motivo di impugnazione, con i quali il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelarì ed LLadeguatezza della custodia cautelare in carcere è infondato. Si deve, preliminarmente, ricordare che, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una 15 doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelan ed assoluta con riguardo LLadeguatezza della misura carceraria presunzione che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste, diversamente dal caso di specie, siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. 6.1. Il Tribunale, con motivazione congrua, ha rilevato che, quanto alle esigenze cautelari, doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse non impongono l'applicazione della misura più afflittiva, non ha fornito alcun elemento di valutazione in senso effettivamente favorevole e significativo per il AL. I giudici del riesame, condividendo la scelta argomentativa del giudice per le indagini preliminari, hanno ritenuto che le sunnominate presunzioni non siano state in alcun modo superate dalla difesa ed affermato, con motivazione coerente con gli atti del procedimento e priva di difetti di logicità, la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in considerazione della perdurante operatività del sodalizio -anche dopo la chiusura delle indagini preliminari-, della permanente messa a disposizione del AL e dell'assenza di qualsiasi elemento indicativo di un reale allontanamento dal gruppo 'ndranghetistico di riferimento (vedi 48 e 49 dell'ordinanza impugnata). Ad ulteriore dimostrazione dell'assenza di "generalizzazioni" nella valutazione della posizione del AL, i giudici del riesame hanno ritenuto che denotino specificatamente in senso negativo la personalità dell'indagato episodi successivi a quelli confluiti nell'ordinanza impugnata (sopravvenuto fallimento in data 24/02/2022 della società IO LO e partecipazione del AL alla costituzione della società De.pa. immobiliare s.r.l.s., operazioni che si pongono come ulteriore esplicazione dell'attività della locale capeggiata dLLAL), risultando così adeguatamente dimostrata quella contiguità con l'ambiente criminale di riferimento, in relazione al quale nessuna rescissione è stata operata (vedi 48 e 49 dell'ordinanza impugnata). 6.1.1. Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali i giudici del riesame hanno tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dal ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal AL con l'adesione al sodalizio criminale. 16 In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente si è limita a proporre una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, anche quanto al profilo, meramente accennato e del tutto privo di allegazioni, del c.d. tempo silente, in mancanza di qualsiasi elemento concreto a supporto della censura sollevata. In altri termini, il tempo silente è stato semplicemente evocato dal ricorrente, in assenza di qualsiasi rilevante allegazione (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01; Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780-01) a fronte di una argomentata considerazione del Tribunale circa la sussistenza di esigenze cautelari, fondata su significativi elementi indiziari desunti da intercettazioni, servizi di osservazione e controllo, videoregistrazione e documentazione commerciale e contabile. 6.2. Il Collegio intende ribadire, inoltre, che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso dalla commissione dei reati. 6.2.1. In tema di custodia in carcere disposta per il reato di cui LLart. 416-bis cod. pen., la doppia presunzione prevista dLLart. 275, comma 3, del cod. proc. pen. non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora, come nel caso di specie, risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio (Sez. 6, n. 19787/2019, cit.). Ciò posto, quanto al tema del c.d. tempo silente, occorre ricordare che, pur dovendo il fattore tempo entrare nella valutazione cui è c:hiamato il giudice della cautela nel riscontrare, in concreto, l'attualità del pericolo di recidiva, tuttavia la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui LLattuale dettato dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, occorrendo una prova rigorosa di un effettivo allontanamento dal sodalizio di stampo mafioso e della conseguente dimostrazione di una situazione indic:ativa della assenza di esigenze cautelari -ad esempio un'attività di collaborazione o di trasferimento in altra zona territoriale- (vedi Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01). Pertanto, in assenza di elementi a favore, specificamente allegati dalla difesa o presenti agli atti, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez. 2, n. 47120 del 17 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 26371, del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01) dovendo trovare applicazione la misura della custodia in carcere. 6.2.2. I giudici del riesame, con motivazione conforme a tali arresti giurisprudenziali ed ineccepibile in punto di logica, ad una valutazione della recessività di ogni altro dato (anche astrattamente favorevole LLindagato) hanno ritenuto l'ineludibilità della misura cautelare massima in considerazione dell'elevata probabilità di reiterazione di condotte illecite della medesima specie con «modalità analoghe a quelle utilizzate con abitualità e professionalità per un apprezzabile periodo di tempo, pluriennale» (vedi pagina 50 dell'ordinanza impugnata). Pertanto, il Collegio ritiene assolutamente esaustiva, logica e persuasiva, la motivazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto la presunzione in parola per nulla superata, anche in considerazione della legittima scelta del AL di avvalersi della facoltà di non rispondere (v. pag. 48 dell'ordinanza impugnata). Il giudice della cautela ha reso sul punto una lettura significativa, approfondita e coerente, sulla base di una considerazione logica degli elementi acquisiti, circa la ricorrenza di facta concludentia talmente significativi da poter escludere qualsiasi rilevanza al mero decorso del tempo (Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Bonforte, Rv. 275681-01). 6.2.3. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'assoluta carenza di motivazione in ordine al motivo di riesame con il quale era stata eccepita l'insussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di inquinamento probatorio è infondato. Vero è che l'ordinanza genetica aveva individuato le esigenze cautelari tanto nel reiterazione criminosa specifica quanto nel pericolo di fuga e di inquinamento della prova. Effettivamente, poi, il Tribunale del riesame non ha speso alcuna specifica motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui LLarticolo 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen. Nondimeno è il caso di precisare che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato costituiscono requisiti che, ai sensi dell'articolo 274 del cod. proc. pen., condizionano il potere di disporre la misura cautelare, ma essi non devono "concorrere insieme" per legittimare il provvedimento restrittivo, con la conseguenza che, qualora il tribunale del riesame abbia, come nella specie, proceduto alla positiva verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiteratio criminis, detta verifica è da sola sufficiente per la conferma dell'ordinanza cautelare impugnata, bastando anche l'esistenza di una sola delle esigenze cautelari per fondare l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale (vedi Sez. 3, n. 35973 1 8 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811-01i Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 02). Ne consegue che le doglianze formulate dal ricorrente quanto LLinsussistenza dell'esigenze cautelari di cui LLarticolo 274, comma 1, lettere a) e b) cod. proc. pen., in presenza di una corretta valutazione da parte del tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui LLarticolo 274, comma 1, lettera c), stesso codice, non possono determinare l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, essendo la cautela sorretta, oltre che dai gravi indizi di colpevolezza, anche da un'esigenza di per sé autosufficiente, quanto al profilo dei pericula libertatis, per giustificare la restrizione della libertà personale. 7. In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. 8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dLLadozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui LLart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 Novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL DI che, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni dell'Avvocato Domenico Naccari, difensore dell'imputato, che ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. UN AL, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza pronunciata in data 26 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza mpositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 23 marzo 2022 in relazione al reato di cui LLart. 416-bis cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 273, 192, 309 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e la mancanza, Penale Sent. Sez. 2 Num. 7316 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/11/2022 contraddittorietà ed illogicità manifesta dell'a motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo 1) della rubrica. I giudici del riesame, senza confrontarsi con le doglianze difensive, hanno fatto discendere la capacità intimidatrice dell'ipotizzata locale di 'ndrangheta operante in Roma esclusivamente dalla fama criminale dell'AL e del RZ ed hanno omesso di specificare quale fosse il programma criminale del sodalizio, motivazione resa necessaria dLLassenza di intercettazioni idonee a dimostrare l'operatività concreta e diffusa della cosca. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in ordine LLindividuazione del contributo fornito dal ricorrente alla vita dell'ipotizzata associazione. Il Tribunale, omettendo di motivare in ordine ai motivi di riesame contenuti nella memoria depositata LLudienza del 24 maggio 2022, ha dedotto la partecipazione del AL al sodalizio esclusivamente dalla partecipazione agli incontri del 18 ottobre 2016, 3 novembre 2016, 15 ottobre 2017 e 5 gennaio 2018, senza tenere in considerazione l'episodicità di tale condotte e l'assenza di altri episodi espressivi di una effettiva messa a disposizione in favore del clan. I giudici di merito hanno affermato apoditticamente che la riunione del 15 ottobre del 2017 fosse summit di ‘ndrangheta sulla base delle conversazioni intercettate in data 6 e 22 ottobre 2017 e 20 giugno 2018, ignorando completamente le doglianze difensive che dimostravano la natura meramente conviviale di tale incontro (mancato riferimento al conferimento di doti di 'ndrangheta, ambiguità del termine «movimenti» utilizzato dagli interlocutori, mancato riferimento a presunti livelli di mafiosità del AL UN). La motivazione è del tutto apparente nella parte in cui desume la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale dalla sua presenza agili incontri del 18 ottobre 2016, 3 novembre 2016 e 5 gennaio 2018 senza specificare le tematiche affrontate in tali incontri e nonostante il comprovato disinteresse dell'indagato alla gestione del commercio del pesce e delle pelli animali. Il Tribunale ha ritenuto che la collaborazione del AL alla gestione del Bar CL costituisca un elemento indiziario da cui desumere la sua partecipazione LLipotizzato sodalizio di stampo mafioso, affermazione erronea in considerazione del fatto che il ricorrente si è limitato a tutelare i diritti dell'attività in virtù del ruolo di fiduciario che gli era stato assegnato dagli amministratori giudiziari e della assenza di indizi da cui desumere una volontà del AL di agevolare il gruppo criminale oggetto di indagine. 2 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 416-bis e 512-bis cod. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di interposizione fittizia e l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata in data 24 maggio 2022. Il Tribunale, senza confutare le doglianze difensive, non ha indicato gli elementi da cui desumere che le condotte contestate al AL erano finalizzate ad eludere le norme in materia di misure di prevenzione così agevolando l'articolazione territoriale della 'ndrangheta. L'ordinanza è carente nella parte in cui afferma, in modo apodittico, che AL VI ha continuato ad essere il reale titolare delle quote societarie anche negli anni 2019 e 2020 e che l'acquisto delle quote da parte del AL era finalizzato ad agevolare il clan di 'ndrangheta permettendo l'elusione di possibili provvedimenti di tipo ablatorio, così venendo meno al dovere di congrua motivazione in ordine ai motivi di riesame. 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 273 e 292 cod. proc. pen. e 416-bis, 1, cod. pen. e l'apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. I giudici di merito, con percorso argorrientativo del tutto apparente e tautologico, hanno desunto la sussistenza della contestata aggravante dalla ritenuta partecipazione del AL alla locale di 'ndrangheta di Roma, addivenendo ad un automatismo probatorio illegittimo e privo di alcuna reale motivazione in ordine alle doglianze contenuta nella memoria difensiva depositata LLudienza del 24 maggio 2022. 6. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. e la mancanza, genericità ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed LLadeguatezza della custodia cautelare in carcere. La motivazione è del tutto assente in ordine allo specifico motivo di riesame con cui la difesa aveva censurato l'ordinanza genetica nella parte in cui era stata affermata la sussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, anche in considerazione dell'assoluta mancanza di una valutazione autonoma e specifica della posizione del ricorrente. L'ordinanza è del tutto carente in ordine alla sussistenza dei requisiti di concretezza del pericolo di reiterazione, limitandosi a desumere tali elementi dalla mera gravità dei fatti contestati, senza addivenire ad una specifica indicazione degli elementi fattuali da cui desumere detto pericolo. Peraltro, il Tribunale afferma che le ulteriori condotte illecite protrattesi fino al 2022 sono riferibili al AL, senza 3 indicare in cosa si sarebbe esplicato e comportamento partecipativo dell'indagato nel periodo successivo al 2020. Il Tribunale non ha motivato in modo adeguato in ordine LLattualità delle esigenze cautelari, motivazione necessaria soprattutto in considerazione del tempo trascorso dalle ipotizzate condotte illecite (poste in essere tra il 2016 ed il 2020) e la data di emissione dell'ordinanza e della sporadicità delle condotte contestate al PALA MARA. La difesa ha, infine, eccepito la carenza della motivazione in ordine LLimpossibilità di applicare una misura coercitiva meno afflittiva di quella custodiale, limitandosi ad affermare, con vuote formule di stile, che la particolare gravità dei fatti impone l'applicazione della custodia cautelare in carcere. I giudici di merito non hanno tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa (incensuratezza, lasso temporale decorso dLLultima condotta contestata al AL, assenza di condotte sintomatiche di elevata pericolosità) che imponevano uno specifico giudizio sulla gravità delle ritenute esigenze cautelar'. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 1. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una motivazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente tenuto conto delle contestazioni allo stesso elevate, con l'aggravante di cui LLart. 416-bis.
1. cod. pen. (capi 1 e 7 della rubrica) nonché della sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. Deve essere, inoltre, richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Rv. 266939-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). Nel caso di specie, il percorso argonnentativo dei giudici del riesame non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie e non si confrontano compiutamente 4 con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, limitandosi a lamentare una generica carenza motivazionale e l'assenza di gravi indizi di colpevolezza. 2. Il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della locale di 'ndrangheta attiva nella città di Roma, è infondato. L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto dell'esistenza di plurime pronunce che hanno riconosciuto l'esistenza in territorio calabrese di una cosca di 'ndrangheta riferibile alla famiglia AL (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 224081-01), ha altresì riconosciuto l'operatività di un'ulteriore articolazione delocalizzata della casa madre calabrese costituente la cd. locale romana. Alcune premesse si rendono doverose. 2.1. La fattispecie associativa delineata dLLart. 416-bis cod. pen., è stata introdotta nel "sistema" dei reati associativi per colmare quello che appariva essere un deficit di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica. Il legislatore, peraltro, non si è limitato a registrare realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la sacra corona unita, ecc., da tempo dotate di un nomen (localisticamente connotativo - particolare importante perché evocativo del sincretismo che nornnatrvamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati, ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo", destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una storia criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note (da ultimo con riguardo alle cd. mafie di nuova costituzione v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-02). Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite, gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi avuti di mira dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari. Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale - tipica di tutte le associazioni per delinquere - allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;
alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti;
LLimpedimento o LLostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si 5 concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso". Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa - in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini. 2.2. Nel caso delle c.d. locali di sndrangheta assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre. Infatti, proprio in forza dell'adozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui LLart. 416-bis cod. pen. è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice. Con paiticolare riguardo ad un'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della 'ndrangheta radicato in Calabria, questa Suprema Corte ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndrangheta anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria (cfr., Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093-01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01). Ciò premesso, non vi è dubbio che le peculiarità della vicenda oggetto del presente procedimento comportano la necessità di alcune puntualizzazioni che si riflettono tanto sul concetto di metodologia mafiosa che di struttura associativa "delocalizzata". L'ordinanza oggetto di ricorso ha puntualmente messo in luce come la metodologia mafiosa che fa capo ad associazioni a diffusione variegata sul territorio nazionale si saldi a filo doppio con la natura delle attività che costituiscono il fine del sodalizio stesso. Altro è infatti misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ove il fine cui questa metodologia e questo "stato di fatto" sono orientati sia rappresentato dalla commissione di specifici fatti criminali;
altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione del sodalizio attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé in tutto lecite. 6 In tale prospettiva, risulta evidente come la manifestazione esteriore del sodalizio abbia connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche dell'intero gruppo. In altri termini, l'ormai diffuso concetto di "locale" che caratterizza le estrinsecazioni per così dire extra-moenia delle varie organizzazioni 'ndranghetiste assume i connotati non di una semplice "delocalizzazione" del gruppo madre, ma di una realtà che, pur permanendo stretti vincoli rispetto alla associazione di origine, ha pur sempre un connotato di autonomia strutturale, funzionale e operativa che finisce per autoalimentarsi ma al tempo stesso per manifestare LLesterno la capacità diffusiva di un'organizzazione così peculiarmente articolata. Problematica questa non ignota alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che in più occasioni si è soffermata sulla cd. articolazione "cellulare" delle organizzazioni di stampo terroristico eversivo, ove la riconducibilità della cellula "figlia" al tipo delineato dLLart. 270-bis cod. pen., si deve principalmente alla sua natura strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminali perseguiti dLLorganizzazione "madre", sia pure attraverso un rapporto di tipo "smaterializzato" (Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, El Khalfi, Rv. 278680-02). 2.3. Da ciò può già desumersi un primo corollario. Come chiaramente emerge dallo stesso tenore delle conversazioni intercettate e dai singoli fatti "sintomatici" puntualmente indicati nell'ordinanza cautelare e nel provvedimento oggetto di ricorso, la locale romana è stata "costituita" con l'evidente beneplacito della casa "madre", la cui fama ed il cui prestigio non possono essere messi in discussione sulla scorta dei diversi giudicati al riguardo intervenuti e in forza dell'esito degli altri procedimenti richiamati, con l'ovvia conseguenza che il modo di essere delle penetrazioni in variegati settori economici fosse per un verso finalizzato alla "occupazione" dei diversi settori presi di mira, mentre sotto altro profilo è proprio quel prestigio e quelle modalità di occupazione a rendere emblematico l'impiego di una metodologia tipica di quella consorteria e non certo ignota a quanti con essa avevano a che fare. Significativo a questo riguardo il rapporto "non conflittuale" che la locale intendeva stabilire con altre organizzazioni criminali proprio per consentire un'attività il meno appariscente possibile di penetrazione e di controllo di settori sempre più vasti della economia cittadina. In questo quadro di riferimento, è evidente come non si richiedessero espliciti atteggiamenti di eclatante intimidazione, di coercizione o comunque di violenza in quanto l'obiettivo non era e non è quello della sopraffazione fisica o morale di quanti venivano in contatto con i vari personaggi della locale, ma LLinverso, quello di consentire l'appropriazione di settori economici che escludessero di fatto un 7 fisiologico libero mercato a tutto vantaggio di una gestione "seppur settoriale" di tipo "monopolistico". Di conseguenza, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle "mafie storiche" e della sndrangheta in particolare - in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative - connotata da forme di vere e propria colonizzazione dei territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nell'intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della 'ndrangheta, dLLavvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento (cfr., Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; cfr. pure Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-01: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dLLart. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [...] si ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997-01; Sez. 5, n. 28722/2018, cit.; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 5, n. 7575 del 25/11/2021, dep. 2022, Cutano, non mass.). 2.4. Di tali condizioni l'ordinanza impugnata risulta avere dato motivatamente atto: si è evidenziato come la locale romana tragga la sua origine dalla casa madre, secondo un progetto che si deve al AR IO, appositamente autorizzato dalla Provincia in virtù dei suoi stretti legami e dell'appartenenza con la casa madre;
che la locale mantiene i contatti con la casa madre, a cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali„ per il controllo delle nomine, per l'ottenimento del nulla osta ai fini del conferimento delle cariche e per la risoluzione di eventuali controversie;
sono descritte le modalità operative tipiche dei consessi di 'ndrangheta, quali il possesso ed il conferimento di doti, le "mangiate" quali apposite riunioni per discutere di questioni di cosca, la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica;
il possesso di armi;
l'inquinamento del tessuto economico. Inoltre, a corredo di una lettura comunque ancorata ai requisiti di tipicità della fattispecie, si sono comunque evocati indici particolarmente significativi di esteriorizzazione del metodo, richiamandosi molteplici episodi "di paura" - alcuni dei quali persino sfociati in contestazioni di delitti fine caratterizzati dLLuso di minaccia e violenza in relazione ai quali è stata emessa la misura cautelare - che il Tribunale 8 risulta avere letto in senso unitario in aderenza alla contestazione in quanto coesi dal comune denominatore della forza di persuasione della 'ndrangheta e della finalità di agevolazione del consesso romano. A ciò si è aggiunto l'ulteriore dato, di spiccato rilievo, costituito dal rapporto con altre consorterie mafiose che insistono sul territorio romano e di carattere variegato, ove le interlocuzioni tra i vari personaggi avvengono notoriamente su un piano paritario di reciproco riconoscimento. Un dato, questo, di chiara percezione esterna di come la locale romana fosse accreditata nel contesto sociale in cui intendeva operare quale articolazione dotata, stante il collegamento con la casa madre, di un capitale criminale concretamente ed LLoccorrenza pienamente spendibile. Vengono così superate le obiezioni difensive in punto di partecipazione, pur in assenza di quegli indici rivelatori estrinseci (titolarità di dote, inviti e partecipazioni alle c.d. "mangiate", implicanti la conoscenza e la condivisione di informazioni e determinazioni destinate a rimanere segrete) che per taluno degli associati agevolano, invece, la riconoscibilità della condotta, in quanto estrinsecazione in concreto di un'adesione libera e volontaria al sodalizio in modo stabile e duraturo, oltre che potenzialmente permanente che, nello stesso tempo, rende concreta la "messa a disposizione" ed individua il profilo dinamico della partecipazione secondo l'insegnamento delle Sezioni unite "Modaffari" (sent. n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01, cit.). Lungi, dunque, da una lettura sociologica della fattispecie, il giudice del merito non si è arrestato alla constatazione dell'esistenza di un gruppo a vocazione 'ndranghetista, ma ne ha ricercato indici di intrinseca forza mafiosa non soltanto potenziali ma concretamente spendibili e LLoccorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali indici. E di ciò ha dato conto con motivazione congrua e scevra da vizi logici (vedi pagg. da 16 a 32 dell'ordinanza impugnata). Di conseguenza, il riferimento LLassenza di un controllo effettivo del territorio romano non scalfisce, in punto di corretta applicazione della disposizione sostanziale censurata, la motivazione resa dLLordinanza impugnata, in quanto l'ampiezza della città e la sua complessità sociale mal si prestano ad una c:olonizzazione del tipo di quella che le organizzazioni mafiose di provenienza esercitano nei territori di origine, cedendo, invece, il passo ad una forma di tipo differente, consistente nella "colonizzazione" del tessuto economico. E ciò non pare affatto distonico rispetto al modello proprio ed autoctono dell'organizzazione criminale di riferimento, in quanto la 'ndrangheta - per come anche asseverato da noti procedimenti giudiziari e recenti decisioni di questa Corte (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, non mass.), nonché dalle stesse Relazioni della Commissione parlamentare antimafia - si è mossa negli ultimi anni accaparrandosi progressivamente intere porzioni 9 imprenditoriali nelle forniture, nel settore della ristorazione, nell'ambito del gioco: ha immesso capitali enormi che hanno alterato profondamente l'economia legale, ma che al tempo stesso garantiscono a queste strutture mafiose posizioni dominanti attraverso cui affidare il sostegno ai propri sodali e il riflusso del denaro pronto ad essere reinvestito. 3. Il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine in ordine alla partecipazione del AL LLipotizzato sodalizio di stampo mafioso, è infondato. Le censure difensive mirano, attraverso una lettura parcellizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegna dal Tribunale del riesame, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica. Sul punto va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "LLinterno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei •Fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Tanto precisato, evidenzia il Collegio come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione del AL alla locale di 'ndrangheta di Roma;
entrambe le ordinanze indicano, infatti, una pluralità di elementi di significativo spessore indiziario da cui è stata desunta l'attiva e stabile partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio criminale. In particolare, i giudici del riesame hanno affermato, con motivazione ineccepibile in punto di logica, come dalle conversazioni intercettate, dalle videoregistrazioni e dai tabulati telefonici in atti, emergano una serie di indicatori oggettivi di appartenenza del AL al sodalizio di stampo mafioso (vedi pagg. da 33 a 44 dell'ordinanza impugnata): 10 - titolarità di una dote apicale della cd. società maggiore della 'ndrangheta; - conoscenza della struttura organizzativa, dell'organigramma e di informazioni segrete relative a questioni di ‘ndrangheta; - partecipazione alla c.d. mangiata del 15/10/2017 in occasione della quale dovevano esser discussi i «movimenti» che erano stati decisi nella festa annuale della madonna di Polsi e dovevano esser conferite nuove "doti" al ricorrente ed a Simari Simeone, attività rinviata per l'improvvisa assenza dell'AL; - partecipazione, unitamente allo zio AL VI, ai summit di 'ndrangheta del 18 ottobre 2016, 3 novembre 2016, 12 novembre 2017 e 5 gennaio 2018, anche quando gli incontri non avevano ad oggetto problematiche cui era direttamente interessato il AL;
- partecipazione a matrimoni e funerali nel corso dei quali il ricorrente ed altri affiliati si appartavano «a confabulare secondo le necessità»; - gestione del Bar Clemente, attività commerciale riferibile LLAL e sottoposto a misura di prevenzione reale nel luglio 2009; - partecipazione al reato di interposizione fittizia relativo alla società IO LO;
- particolare fiducia che l'AL riponeva nel ricorrente, in considerazione dello stretto rapporto di parentela, e del conseguente rapporto di assidua frequentazione fra i due indagati. 3.1. I giudici del riesame hanno adeguatamente sottolineato che l'apporto del AL non si esaurisce nel ruolo statico-formale di affiliato ma assume la veste dinamica di soggetto stabilmente a disposizione per le attività organizzate del clan. La conclusione raggiunta è pienamente rispondente ai principi elaborati della giurisprudenza di legittimità secondo cui va considerato comportamento concludente idoneo a costituire grave indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa della cosca, dell'identità dei capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati alla soluzione di problematiche organizzative del sodalizio (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915). 3.2. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa degli indizi e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dLLordinanza impugnata. In particolare, quanto alle censure difensive addotte a pagina 13 del ricorso in relazione alla valutazione del contenuto delle intercettazioni indicate nel provvedimento impugnato, è necessario ribadire che in sede di legittimità è 1 1 possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2023, Fiore, non massimata) così da rendere manifesta l'illogicità ed irragionevolezza della motivazione, ipotesi non riscontrabili nel caso oggetto di scrutinio. Nel caso oggetto di esame non è riscontrabile, peraltro, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione lamentata dal ricorrente: i presunti travisamenti indicati nel ricorso non corrispondono ad effettivi travisamenti del contenuto dei dialoghi intercettati ma propongono visioni alternative degli elementi logico-fattuali posti alla base dell'ordinanza impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici del riesame. 4. Il terzo motivo di impugnazione, con i quali il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di interposizione fittizia è infondato. 4.1. Va preliminarmente evidenziato come, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972-01): dimostrazione che il ricorrente, nella fattispecie, alla luce dell'ampio costrutto argomentativo dell'ordinanza impugnata, non ha adeguatamente offerto. In tal senso occorre considerare come, quanto al ruolo specifico svolto dal AL in relazione agli interessi della consorteria criminale facente capo LLAL, il ricorrente ometta di confrontarsi con le ampie argomentazioni rese dal Tribunale, in piena assonanza con l'ordinanza genetica, nel ricostruire metodi di azione ed organizzazione per giungere alla realizzazione di condotte oggettivamente caratterizzate da trasferimento fraudolento di valori al fine di agevolare la locale di 'ndrangheta capeggiata dLLAL e dal AR. 4.2. Evidenzia il Collegio come, con riferimento al capo 7) d'incolpazione (intestazione fittizia, aggravata dLLagevolazione dell'associazione mafiosa, della società zio LO), l'ordinanza impugnata abbia ben illustrato gli elementi da cui si ricava che detta società, esercente l'attività di laboratorio di pastificio, panificazione e 12 forno, fosse in realtà riferibile a VI AL, quale soggetto interponente. Invero, le condotte contestate sono due, una per l'acquisto di parte delle quote dal cedente IO MA il 10/01/2019 e l'altra per la loro cessione a OL Santucci il 03/02/2020, negozi giuridici accompagnati dLLassunzione e poi dalla dimissione di UN MA dalla carica di amministratore. Nelle stesse date, anche gli altri soci (PA AL, UN MA e ER UF), acquistavano e cedevano le loro quote. L'ordinanza impugnata evidenzia, in particolare, che (vedi pagg. da 44 a 48): PA AL ha riferito di non aver mai visto il commercialista SI né il SA e che sui propri conti non è mai confluito denaro proveniente da tale attività, precisando altresì che i redditi da lei percepiti dalla zio LO nel 2020 erano da lavoro dipendente;
- la cessione delle quote a SA è avvenuta al valore nominale benché dal bilancio 2018 risultasse il volume di affari di euro 659.422,00; - SA ha dichiarato di non avere avuto il denaro sufficiente per pagare le quote e di non aver neppure saputo di averle acquistate;
di non conoscere il commercialista SI né PA AL né UF ER;
di essere stato pagato per la sua opera 500 euro al mese da tali UN o ST, il ragioniere di Cala Roma - tutti i soci, sostanzialmente ignari delle vicende societarie, altro non erano che interposti di AL VI il quale continuava ad intervenire direttamente per conto della società IO LO;
- i fornitori ed il commercialista della predetta compagine societaria contattavano AL VI per ottenere informazioni inerenti l'attività della IO LO;
- il programma criminoso è ampiamente rivelato nella conversazione tra MA ON e AL VI, ove quest'ultimo, parlando di quote, afferma esplicitamente: «deve essere intanto una vendita con la tracciabilità come è stata pagata non solo l'atto ... se le oggi come oggi se la compra ... e cio vuole il passaggio di denaro ... ci vuole fatta per bene ... cioè, sennò si vede che è un passaggio fittizio, no ?» (RIT 4888/16, prog. 1487 del 10/11/2016). 4.3. Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto la natura fittizia del trasferimento oggetto della contestazione, ricostruendo puntualmente le intervenute vicende ed evidenziando che i temi d'incolpazione risultano solidamente fondati sulla documentazione in sequestro e narrativamente sostenuti dalle conversazioni intercettate, i giudici del riesame hanno desunto da tale compendio indiziario che il AL si è posto come soggetto interponente rispetto ad AL VI come socio unico della 13 società IO LO srl.; in particolare appare evidente - scrive il Tribunale - che «senza il suo fattivo apporto, in concorso con gli altri interposti, l'interponente non avrebbe potuto continuare l'attività imprenditoriale in esame» (vedi pag. 48 dell'ordinanza impugnata). 4.4. Tale complesso ed articolato insieme di elementi gravemente indiziari è stato esplicitamente preso in considerazione dal Tribunale per ricostruire e riscontrare anche la piena consapevolezza da parte del AL del contesto nel quale si inseriva la sua attività di partecipe della locale di Roma, la caratura mafiosa dell'AL, e l'oggettiva contribuzione agli interessi della consorteria criminale dallo stesso capeggiata, con diretta e persuasiva considerazione del chiaro configurarsi nel caso in esame sia dell'elemento soggettivo del delitto di cui LLart. 512-bis cod. pen. che dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Da qui la argomentata conclusione secondo la quale, il ricorrente, con la propria condotta, consentiva LLAL di portare avanti operazioni economiche, eludendo la normativa in materia di misure di prevenzione nella piena consapevolezza della «carriera criminale» dello zio in ambito imprenditoriale, attesa la notorietà delle misure di prevenzione patrimoniali che lo avevano colpito ed il rapporto di stretta parentela e frequentazione con VI AL (vedi pag. 44 dell'ordinanza impugnata). Deve esser richiamato, in proposito, il principio assolutamente consolidato secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. è un reato solo eventualmente plurisoggettivo;
il terzo fìttiziamente interposto, pertanto, risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019). È, quindi, sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo del concorrente punibile ex art. 110 cod. pen., che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto (nel caso di specie dLLAL), mentre per il concorrente interposto il dolo si può arrestare alla coscienza e volontà del fatto criminoso e di concorrere con altri alla realizzazione del reato di cui LLart. 512-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 - 01). 4.5. La difesa non si confronta compiutamente con tali rilevanti elementi, tra i molti evidenziati dal Tribunale del riesame, e si limita ad affermare una non meglio motivata estraneità del ricorrente, senza fornire alcuna valida e convincente giustificazione ed ipotesi ricostruttiva alternativa in ordine al coinvolgimento del 14 AL nel complesso meccanismo di trasferimento fraudolento di valori descritto dLLordinanza impugnata in modo logico, lineare, e privo di aporie. Il ricorrente, dunque, si limita a proporre una propria interpretazione dei comportamenti oggetto di accertamento, di fatto non contestati, ma semplicemente diversamente valutati in una lettura alternativa e parziale dei dati acquisiti, ipotizzando una diversa connotazione dell'incidenza delle condotte poste in essere, introducendo elementi astratti e non coerenti né con la fase cautelare in corso, né con l'ampia mole di elementi acquisiti, senza che effettivamente possa essere riscontrata alcuna violazione di legge e vizio motivazionale. 5. Anche il quarto motivo di impugnazione che si incentra sulla contestazione dell'effettiva ricorrenza dell'aggravante di cui LLart. 416-bis.1 cod. pen. è infondato e si caratterizza per un argomentare sostanzialmente generico, in assenza di reale confronto con le ampie argomentazioni del Tribunale del riesame. È stato evidenziato compiutamente nel provvedimento impugnato, con richiamo puntuale LLordinanza genetica, il tema della sussistenza dell'aggravante di cui LLart. 416-bis.1, cod. pen., con esplicito riferimento LLarticolazione della strutturata locale di 'ndrangheta inserita ed operante sul territorio romano, connotando la chiara finalizzazione dell'attività posta in essere dal AL nell'interesse della consorteria criminale diretta dLLAL e dal AR. La motivazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui LLart. 416-bis cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi indizianti che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie, nella peculiare prospettiva dei provvedimenti incidentali de libertate e del criterio di giudizio della qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis vedi Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 - 01e sez. 3, n. 17527 dell'11/01/2019, Rv. 275699). L'attività del ricorrente risulta ampiamente inquadrata e collegata al complesso delle condotte dirette al progressivo inserimento nel tessuto economico della capitale della consorteria criminale identificabile nella locale di Roma, facendo ricorso a plurime intestazioni fittizie finalizzate ad eludere la normativa in materia di misure di prevenzione (vedi pag. 48 dell'ordinanza oggetto di ricorso). 6. Il quinto motivo di impugnazione, con i quali il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelarì ed LLadeguatezza della custodia cautelare in carcere è infondato. Si deve, preliminarmente, ricordare che, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una 15 doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelan ed assoluta con riguardo LLadeguatezza della misura carceraria presunzione che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste, diversamente dal caso di specie, siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. 6.1. Il Tribunale, con motivazione congrua, ha rilevato che, quanto alle esigenze cautelari, doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse non impongono l'applicazione della misura più afflittiva, non ha fornito alcun elemento di valutazione in senso effettivamente favorevole e significativo per il AL. I giudici del riesame, condividendo la scelta argomentativa del giudice per le indagini preliminari, hanno ritenuto che le sunnominate presunzioni non siano state in alcun modo superate dalla difesa ed affermato, con motivazione coerente con gli atti del procedimento e priva di difetti di logicità, la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in considerazione della perdurante operatività del sodalizio -anche dopo la chiusura delle indagini preliminari-, della permanente messa a disposizione del AL e dell'assenza di qualsiasi elemento indicativo di un reale allontanamento dal gruppo 'ndranghetistico di riferimento (vedi 48 e 49 dell'ordinanza impugnata). Ad ulteriore dimostrazione dell'assenza di "generalizzazioni" nella valutazione della posizione del AL, i giudici del riesame hanno ritenuto che denotino specificatamente in senso negativo la personalità dell'indagato episodi successivi a quelli confluiti nell'ordinanza impugnata (sopravvenuto fallimento in data 24/02/2022 della società IO LO e partecipazione del AL alla costituzione della società De.pa. immobiliare s.r.l.s., operazioni che si pongono come ulteriore esplicazione dell'attività della locale capeggiata dLLAL), risultando così adeguatamente dimostrata quella contiguità con l'ambiente criminale di riferimento, in relazione al quale nessuna rescissione è stata operata (vedi 48 e 49 dell'ordinanza impugnata). 6.1.1. Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali i giudici del riesame hanno tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dal ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal AL con l'adesione al sodalizio criminale. 16 In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente si è limita a proporre una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, anche quanto al profilo, meramente accennato e del tutto privo di allegazioni, del c.d. tempo silente, in mancanza di qualsiasi elemento concreto a supporto della censura sollevata. In altri termini, il tempo silente è stato semplicemente evocato dal ricorrente, in assenza di qualsiasi rilevante allegazione (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01; Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780-01) a fronte di una argomentata considerazione del Tribunale circa la sussistenza di esigenze cautelari, fondata su significativi elementi indiziari desunti da intercettazioni, servizi di osservazione e controllo, videoregistrazione e documentazione commerciale e contabile. 6.2. Il Collegio intende ribadire, inoltre, che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso dalla commissione dei reati. 6.2.1. In tema di custodia in carcere disposta per il reato di cui LLart. 416-bis cod. pen., la doppia presunzione prevista dLLart. 275, comma 3, del cod. proc. pen. non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora, come nel caso di specie, risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio (Sez. 6, n. 19787/2019, cit.). Ciò posto, quanto al tema del c.d. tempo silente, occorre ricordare che, pur dovendo il fattore tempo entrare nella valutazione cui è c:hiamato il giudice della cautela nel riscontrare, in concreto, l'attualità del pericolo di recidiva, tuttavia la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui LLattuale dettato dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, occorrendo una prova rigorosa di un effettivo allontanamento dal sodalizio di stampo mafioso e della conseguente dimostrazione di una situazione indic:ativa della assenza di esigenze cautelari -ad esempio un'attività di collaborazione o di trasferimento in altra zona territoriale- (vedi Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01). Pertanto, in assenza di elementi a favore, specificamente allegati dalla difesa o presenti agli atti, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez. 2, n. 47120 del 17 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 26371, del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01) dovendo trovare applicazione la misura della custodia in carcere. 6.2.2. I giudici del riesame, con motivazione conforme a tali arresti giurisprudenziali ed ineccepibile in punto di logica, ad una valutazione della recessività di ogni altro dato (anche astrattamente favorevole LLindagato) hanno ritenuto l'ineludibilità della misura cautelare massima in considerazione dell'elevata probabilità di reiterazione di condotte illecite della medesima specie con «modalità analoghe a quelle utilizzate con abitualità e professionalità per un apprezzabile periodo di tempo, pluriennale» (vedi pagina 50 dell'ordinanza impugnata). Pertanto, il Collegio ritiene assolutamente esaustiva, logica e persuasiva, la motivazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto la presunzione in parola per nulla superata, anche in considerazione della legittima scelta del AL di avvalersi della facoltà di non rispondere (v. pag. 48 dell'ordinanza impugnata). Il giudice della cautela ha reso sul punto una lettura significativa, approfondita e coerente, sulla base di una considerazione logica degli elementi acquisiti, circa la ricorrenza di facta concludentia talmente significativi da poter escludere qualsiasi rilevanza al mero decorso del tempo (Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Bonforte, Rv. 275681-01). 6.2.3. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'assoluta carenza di motivazione in ordine al motivo di riesame con il quale era stata eccepita l'insussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di inquinamento probatorio è infondato. Vero è che l'ordinanza genetica aveva individuato le esigenze cautelari tanto nel reiterazione criminosa specifica quanto nel pericolo di fuga e di inquinamento della prova. Effettivamente, poi, il Tribunale del riesame non ha speso alcuna specifica motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui LLarticolo 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen. Nondimeno è il caso di precisare che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato costituiscono requisiti che, ai sensi dell'articolo 274 del cod. proc. pen., condizionano il potere di disporre la misura cautelare, ma essi non devono "concorrere insieme" per legittimare il provvedimento restrittivo, con la conseguenza che, qualora il tribunale del riesame abbia, come nella specie, proceduto alla positiva verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiteratio criminis, detta verifica è da sola sufficiente per la conferma dell'ordinanza cautelare impugnata, bastando anche l'esistenza di una sola delle esigenze cautelari per fondare l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale (vedi Sez. 3, n. 35973 1 8 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811-01i Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 02). Ne consegue che le doglianze formulate dal ricorrente quanto LLinsussistenza dell'esigenze cautelari di cui LLarticolo 274, comma 1, lettere a) e b) cod. proc. pen., in presenza di una corretta valutazione da parte del tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui LLarticolo 274, comma 1, lettera c), stesso codice, non possono determinare l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, essendo la cautela sorretta, oltre che dai gravi indizi di colpevolezza, anche da un'esigenza di per sé autosufficiente, quanto al profilo dei pericula libertatis, per giustificare la restrizione della libertà personale. 7. In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. 8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dLLadozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui LLart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 Novembre 2022.