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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 313/2025 VG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. IU NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. IA RI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo n. 313/2025 V.G. promosso con ricorso OGGETTO: altri depositato il giorno 30.06.2025 avverso il decreto del Tribunale di istituti di volontaria
Bergamo in data 4 giugno 2025 giurisdizione e
D A procedimenti camerali in persona del legale rappresentante pro Parte_1 in materia di tempore fallimento e procedure rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Grasso come da procura in calce al concorsuali reclamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mapello (BG), cod. 471999 via Carvisi n 463
RECLAMANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
RECLAMATA CONTUMACE
Conclusioni
Per la reclamante
Insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita previa revoca del decreto in questa sede reclamato, voglia dichiarare aperta ex art. 50 comma 5 CCII la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_2
- cod.fisc. e P. Iva Pec
[...] P.IVA_1
- in persona del suo legale Email_1
rappresentante pro tempore Sig. (cod. fisc. CP_3
con sede legale in Villa D'Almè (BG) Via C.F._1
Fonderia 9 – con ogni conseguente provvedimento e con espressa riserva di insinuazione al passivo della erigenda procedura.
Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con reclamo ex art. 50, D. legisl. 14/2019, la società ha Parte_1
chiesto che, previa revoca del decreto che ha rigettato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, venga dichiarata la apertura della predetta liquidazione nei confronti della società con vittoria Controparte_1
di spese.
Il Tribunale ha respinto l'istanza di liquidazione giudiziale rilevando che
<non emerge, dalla documentazione contabile in atti che nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale siano stati superati i parametri dimensionali richiesti dagli art.
2 comma 1 lett. d) e art. 121 CCII per la sottoposizione del debitore alla
procedura di liquidazione giudiziale>>.
con un unico motivo di reclamo lamenta l'inversione Parte_1
del principio dell'onere della prova da parte del Tribunale che ha trasformato in regola generale (la mancanza dei parametri dimensionali)
quella che invece deve essere invocata dal debitore in via di eccezione ai sensi dell'art. 121 CCII.
Richiama il principio consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza,
affermato già nella vigenza della legge fallimentare, secondo cui deve essere il debitore a dimostrare, comparendo davanti al Tribunale, il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che, solo ove provato, gli consentiva di sottrarsi alla declaratoria di fallimento, ora a quella di liquidazione giudiziale, atteso che tale principio è stato riprodotto nella nuova legge del 2019 all'art. 121 CC, che richiede la dimostrazione, da parte dell'imprenditore, del mancato superamento dei limiti previsti dall'art. 2, comma, lett. d) CCII, con la conseguenza che, in caso di carenza probatoria, va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
Si duole che in assenza di motivazione alcuna ed in difetto di bilanci depositati dalla debitrice, il Tribunale di Bergamo abbia ritenuto non superati i parametri dimensionali suddetti.
Il reclamo è manifestamente fondato.
Per quel che è dato evincere dalla sintetica motivazione del decreto impugnato, il Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione contabile in atti relativa ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza non emerga il superamento dei parametri dimensionali richiesti dall'art. 2,
comma 1, lett. d) e art. 121 CCII.
Per univoco orientamento giurisprudenziale, formatosi già sotto il vigore della precedente legge fallimentare del 1942, l'art. 1 comma 2 della l. fall.
<da un lato pone la regola generale dell'assoggettamento a fallimento
degli imprenditori commerciali, dall'altro lato prevede l'eccezione a tale
regola data dal mancato raggiungimento di specifici presupposti
dimensionali. La prova della sussistenza di tali requisiti incombe sul
debitore>> (cfr. da ultimo Cass. 20.01.2025 n. 1381. Cfr. tra le tante: Cass.
23.4.2025 n 10646; Cass. 24.10.2022 n. 31353; Cass. 23.3. 2018 n. 7372).
Co Come costantemente affermato dalla , <Non osta a tale conclusione
la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al
tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli
elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione
della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo
organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si
sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci
dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame>> (cfr. da ultimo Cass.
24.10.2022 n. 31353; Cass. 15.1.2016, n. 625).
Inoltre, sempre secondo l'insegnamento giurisprudenziale consolidato,
<in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte
dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento,
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione della L. Fall., art.
15, comma 4 (come sostituito dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 2), si risolve
in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova
del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità
(cfr. Cass. (ord.) 24.10.2017, n. 25188)>> (cfr. Cass. 24.10.2022 n- 31353
cit.).
Tali principi sono applicabili anche in caso di apertura della liquidazione giudiziale, stante la riproduzione dell'art. 1 comma 2 della l. fall. nell'art. 2 comma 1, lett. d), richiamato dall' art. 121 CCII.
Ciò posto, nel caso di specie il Tribunale, nella contumacia della debitrice e in assenza, pertanto, della proposizione da parte di Controparte_1
quest'ultima dell'eccezione relativa al mancato superamento dei limiti dimensionali, nonchè in mancanza dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti il deposito del ricorso, ha ritenuto che non fosse emerso il superamento di detti limiti:
- senza indicare quali fossero i documenti ed i dati da cui trarre tale convincimento, anche tenuto conto dell'assenza dei bilanci;
-senza tenere conto che non è sufficiente che non sia emersa la prova, ma che deve risultare la prova positiva del mancato superamento di tutti e tre i limiti dimensionali previsti dalla norma, in quanto il superamento anche solo di uno di essi esclude che si tratti di impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
-in tal modo invertendo l'onere probatorio e facendo così cadere sulla creditrice istante il compito di provarne, al contrario, il superamento. Ciò posto, rileva la Corte che:
-la società, sin dalla sua costituzione (novembre 2022) non ha mai depositato i bilanci. Sebbene secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. da ultimo e per tutte Cass. 23.4.2025 n. 10646) la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di impresa minore possa essere data con ogni mezzo, come le scritture contabili dell'impresa e qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, idonei a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. anche Cass. 22.3.2025 n. 7642; Cass. n. 35381 del 2022;
Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 30541 del 2018; più di recente, Cass. n.
7642 del 2025, in motiv.), le dichiarazioni IVA e il modello 770 relativo al 2023 acquisiti nella precedente fase, sebbene riportanti un volume di affari assai ridotto, non sono sufficienti, in difetto di documentazione contabile della società che possa corroborarne l'attendibilità, da soli a dimostrare che la società avesse un attivo patrimoniale di ammontare inferiore ad euro 300.000,00 e ricavi inferiori ad euro 200.000,00. E questo già basta, anche ove volesse ritenersi provata la sussistenza di un ammontare di debiti anche non scaduti inferiore ad euro 500.000,00 sulla base delle certificazioni relative ai decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società e ai debiti nei confronti dell'Inail e dell'AeR.
vanta un credito di € 33.489,57, oltre interessi moratori Parte_1
successivi dal 24.06.2024, tassa di registro e spese successive, in forza dell'atto di precetto (cfr. doc. 19) fondato sul decreto ingiuntivo n.
3499/2023 – R.G. 8014/2023 del Giudice del Tribunale di Bergamo emesso in data 27-28.12.2023, dichiarato esecutivo in data 20.06.2024
(cfr. doc. n. 15-16) ed ulteriori interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 per complessivi € 2.453,61 maturati dopo la notifica del precetto. Sussiste,
pertanto, il requisito previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;
- lo stato di insolvenza deve ritenersi sussistente considerando non solo il credito vantato dall'istante e l'esito negativo del pignoramento presso terzi
(cfr. doc. n. 21 e n. 22), ma anche i crediti vantati dall'Inail e dall'AeR
(euro 29.348,81) ed i crediti da lavoro, anch'essi fondati su decreti ingiuntivi, risultanti dalle certificazioni acquisite d'ufficio nella fase precedente, crediti tutti maturati anteriormente al deposito dell'istanza, da cui si desume l'incapacità della società a fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni contratte (cfr. dichiarazione acquisita nella fase precedente), unitamente al fatto che la società, sin dalla sua costituzione
(25.11.2022) non ha mai depositato i bilanci (cfr. visura CCIA, doc. 23, e dichiarazione negativa acquisita nella fase precedente).
Il reclamo va, pertanto, accolto e, per l'effetto, ai sensi del comma quinto dell'art. 50 CCII, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
e gli atti vanno rimessi al Tribunale di Bergamo ai fini Controparte_1
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, D.Lgs 14/19.
La corte, infine, liquida come da dispositivo le spese di lite di ambo i gradi di giudizio, rimettendo ogni ulteriore determinazione al riguardo agli organi della procedura.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto da avverso il decreto del Tribunale di Parte_1
Bergamo del 4 giugno 2025:
- dichiara aperta la liquidazione giudiziale di e Controparte_1
dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Bergamo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, D.Lgs 14/2019;
- liquida in favore della reclamante le spese di entrambi i gradi in euro
1470,00 per il primo grado, ed in euro 1470,00 per il presente grado, oltre rimborso contributo unificato e spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, rimettendo ogni ulteriore determinazione al riguardo agli organi della procedura.
Si comunichi alle parti
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IA RI IU NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. IU NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. IA RI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo n. 313/2025 V.G. promosso con ricorso OGGETTO: altri depositato il giorno 30.06.2025 avverso il decreto del Tribunale di istituti di volontaria
Bergamo in data 4 giugno 2025 giurisdizione e
D A procedimenti camerali in persona del legale rappresentante pro Parte_1 in materia di tempore fallimento e procedure rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Grasso come da procura in calce al concorsuali reclamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mapello (BG), cod. 471999 via Carvisi n 463
RECLAMANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
RECLAMATA CONTUMACE
Conclusioni
Per la reclamante
Insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita previa revoca del decreto in questa sede reclamato, voglia dichiarare aperta ex art. 50 comma 5 CCII la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_2
- cod.fisc. e P. Iva Pec
[...] P.IVA_1
- in persona del suo legale Email_1
rappresentante pro tempore Sig. (cod. fisc. CP_3
con sede legale in Villa D'Almè (BG) Via C.F._1
Fonderia 9 – con ogni conseguente provvedimento e con espressa riserva di insinuazione al passivo della erigenda procedura.
Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con reclamo ex art. 50, D. legisl. 14/2019, la società ha Parte_1
chiesto che, previa revoca del decreto che ha rigettato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, venga dichiarata la apertura della predetta liquidazione nei confronti della società con vittoria Controparte_1
di spese.
Il Tribunale ha respinto l'istanza di liquidazione giudiziale rilevando che
<non emerge, dalla documentazione contabile in atti che nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale siano stati superati i parametri dimensionali richiesti dagli art.
2 comma 1 lett. d) e art. 121 CCII per la sottoposizione del debitore alla
procedura di liquidazione giudiziale>>.
con un unico motivo di reclamo lamenta l'inversione Parte_1
del principio dell'onere della prova da parte del Tribunale che ha trasformato in regola generale (la mancanza dei parametri dimensionali)
quella che invece deve essere invocata dal debitore in via di eccezione ai sensi dell'art. 121 CCII.
Richiama il principio consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza,
affermato già nella vigenza della legge fallimentare, secondo cui deve essere il debitore a dimostrare, comparendo davanti al Tribunale, il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che, solo ove provato, gli consentiva di sottrarsi alla declaratoria di fallimento, ora a quella di liquidazione giudiziale, atteso che tale principio è stato riprodotto nella nuova legge del 2019 all'art. 121 CC, che richiede la dimostrazione, da parte dell'imprenditore, del mancato superamento dei limiti previsti dall'art. 2, comma, lett. d) CCII, con la conseguenza che, in caso di carenza probatoria, va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
Si duole che in assenza di motivazione alcuna ed in difetto di bilanci depositati dalla debitrice, il Tribunale di Bergamo abbia ritenuto non superati i parametri dimensionali suddetti.
Il reclamo è manifestamente fondato.
Per quel che è dato evincere dalla sintetica motivazione del decreto impugnato, il Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione contabile in atti relativa ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza non emerga il superamento dei parametri dimensionali richiesti dall'art. 2,
comma 1, lett. d) e art. 121 CCII.
Per univoco orientamento giurisprudenziale, formatosi già sotto il vigore della precedente legge fallimentare del 1942, l'art. 1 comma 2 della l. fall.
<da un lato pone la regola generale dell'assoggettamento a fallimento
degli imprenditori commerciali, dall'altro lato prevede l'eccezione a tale
regola data dal mancato raggiungimento di specifici presupposti
dimensionali. La prova della sussistenza di tali requisiti incombe sul
debitore>> (cfr. da ultimo Cass. 20.01.2025 n. 1381. Cfr. tra le tante: Cass.
23.4.2025 n 10646; Cass. 24.10.2022 n. 31353; Cass. 23.3. 2018 n. 7372).
Co Come costantemente affermato dalla , <Non osta a tale conclusione
la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al
tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli
elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione
della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo
organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si
sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci
dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame>> (cfr. da ultimo Cass.
24.10.2022 n. 31353; Cass. 15.1.2016, n. 625).
Inoltre, sempre secondo l'insegnamento giurisprudenziale consolidato,
<in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte
dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento,
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione della L. Fall., art.
15, comma 4 (come sostituito dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 2), si risolve
in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova
del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità
(cfr. Cass. (ord.) 24.10.2017, n. 25188)>> (cfr. Cass. 24.10.2022 n- 31353
cit.).
Tali principi sono applicabili anche in caso di apertura della liquidazione giudiziale, stante la riproduzione dell'art. 1 comma 2 della l. fall. nell'art. 2 comma 1, lett. d), richiamato dall' art. 121 CCII.
Ciò posto, nel caso di specie il Tribunale, nella contumacia della debitrice e in assenza, pertanto, della proposizione da parte di Controparte_1
quest'ultima dell'eccezione relativa al mancato superamento dei limiti dimensionali, nonchè in mancanza dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti il deposito del ricorso, ha ritenuto che non fosse emerso il superamento di detti limiti:
- senza indicare quali fossero i documenti ed i dati da cui trarre tale convincimento, anche tenuto conto dell'assenza dei bilanci;
-senza tenere conto che non è sufficiente che non sia emersa la prova, ma che deve risultare la prova positiva del mancato superamento di tutti e tre i limiti dimensionali previsti dalla norma, in quanto il superamento anche solo di uno di essi esclude che si tratti di impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
-in tal modo invertendo l'onere probatorio e facendo così cadere sulla creditrice istante il compito di provarne, al contrario, il superamento. Ciò posto, rileva la Corte che:
-la società, sin dalla sua costituzione (novembre 2022) non ha mai depositato i bilanci. Sebbene secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. da ultimo e per tutte Cass. 23.4.2025 n. 10646) la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di impresa minore possa essere data con ogni mezzo, come le scritture contabili dell'impresa e qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, idonei a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. anche Cass. 22.3.2025 n. 7642; Cass. n. 35381 del 2022;
Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 30541 del 2018; più di recente, Cass. n.
7642 del 2025, in motiv.), le dichiarazioni IVA e il modello 770 relativo al 2023 acquisiti nella precedente fase, sebbene riportanti un volume di affari assai ridotto, non sono sufficienti, in difetto di documentazione contabile della società che possa corroborarne l'attendibilità, da soli a dimostrare che la società avesse un attivo patrimoniale di ammontare inferiore ad euro 300.000,00 e ricavi inferiori ad euro 200.000,00. E questo già basta, anche ove volesse ritenersi provata la sussistenza di un ammontare di debiti anche non scaduti inferiore ad euro 500.000,00 sulla base delle certificazioni relative ai decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società e ai debiti nei confronti dell'Inail e dell'AeR.
vanta un credito di € 33.489,57, oltre interessi moratori Parte_1
successivi dal 24.06.2024, tassa di registro e spese successive, in forza dell'atto di precetto (cfr. doc. 19) fondato sul decreto ingiuntivo n.
3499/2023 – R.G. 8014/2023 del Giudice del Tribunale di Bergamo emesso in data 27-28.12.2023, dichiarato esecutivo in data 20.06.2024
(cfr. doc. n. 15-16) ed ulteriori interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 per complessivi € 2.453,61 maturati dopo la notifica del precetto. Sussiste,
pertanto, il requisito previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;
- lo stato di insolvenza deve ritenersi sussistente considerando non solo il credito vantato dall'istante e l'esito negativo del pignoramento presso terzi
(cfr. doc. n. 21 e n. 22), ma anche i crediti vantati dall'Inail e dall'AeR
(euro 29.348,81) ed i crediti da lavoro, anch'essi fondati su decreti ingiuntivi, risultanti dalle certificazioni acquisite d'ufficio nella fase precedente, crediti tutti maturati anteriormente al deposito dell'istanza, da cui si desume l'incapacità della società a fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni contratte (cfr. dichiarazione acquisita nella fase precedente), unitamente al fatto che la società, sin dalla sua costituzione
(25.11.2022) non ha mai depositato i bilanci (cfr. visura CCIA, doc. 23, e dichiarazione negativa acquisita nella fase precedente).
Il reclamo va, pertanto, accolto e, per l'effetto, ai sensi del comma quinto dell'art. 50 CCII, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
e gli atti vanno rimessi al Tribunale di Bergamo ai fini Controparte_1
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, D.Lgs 14/19.
La corte, infine, liquida come da dispositivo le spese di lite di ambo i gradi di giudizio, rimettendo ogni ulteriore determinazione al riguardo agli organi della procedura.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto da avverso il decreto del Tribunale di Parte_1
Bergamo del 4 giugno 2025:
- dichiara aperta la liquidazione giudiziale di e Controparte_1
dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Bergamo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, D.Lgs 14/2019;
- liquida in favore della reclamante le spese di entrambi i gradi in euro
1470,00 per il primo grado, ed in euro 1470,00 per il presente grado, oltre rimborso contributo unificato e spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, rimettendo ogni ulteriore determinazione al riguardo agli organi della procedura.
Si comunichi alle parti
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IA RI IU NO