Ordinanza cautelare 17 dicembre 2020
Sentenza 20 aprile 2021
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 14 luglio 2022
Decreto collegiale 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto collegiale 07/03/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01912/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10516/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso numero di registro generale 10516 del 2021, proposto da
OL AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Damiana Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 316 del 2021, resa tra le parti.
Vista la sentenza della sezione n. 5981 del 2022 con cui è stato respinto l’appello;
Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. Francesco Nucara per la rappresentanza e la difesa del sig. OL AL;
Visti tutti gli atti del fascicolo di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Elena Quadri;
Nessuno è presente per le parti;
Visto il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio avanti al Consiglio di Stato del sig. OL AL;
Visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
Visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Ritenuto - in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto e all’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 -, che è congrua la determinazione in complessivi euro 4000 della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese generali per il presente giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) liquida complessivamente la somma di euro 4000 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. dovuti per legge.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO