Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3305/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 59 CAPACI, presso lo studio dell'Avv. VASSALLO ANTONINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in VIA SAN DOMENICO 22 CACCAMO, presso lo studio dell'Avv. SPISA SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale dell'udienza del 6 giugno
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione,
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Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 824/2024 del 25/11/2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione omologate, con le seguenti integrazioni:
“• il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-Foi. Le odierne parti stabiliscono e convengono che la predetta somma prevista a titolo di contributo al Per_ mantenimento della figlia a carico del siog. sia Parte_1 aumenta, con decorrenza dal mese di settembre 2025, ad € 400,00 mensili
(quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
• Il sig.
considerato che
al momento la moglie non svolge Parte_1 alcuna attività lavorativa, si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra
[...]
la somma di € 200,00 (duecento/00) a titolo di assegno divorzile ex CP_1 art. 5 Legge 898/1970, la somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat-Foi.
• Compensare integralmente le spese legali.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in TERMINI IMERESE, in data
29/05/2007, da , nato a CAPACI (PA) in [...] Parte_1
01/01/1977 e da nata a TERMINI IMERESE (PA) in [...] CP_1
09/01/1978, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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