Art. 28.
Al titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilita' di pensione diretta di privilegio a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, relativa ad ufficiale giudiziario cessato dal servizio anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, compete, quando il pagamento della pensione e' effettuato dalla Cassa, il corrispondente trattamento di privilegio di cui agli articoli 5 e 6, nella misura prevista dagli articoli stessi, per il servizio complessivo. La Cassa ha diritto di rivalsa a carico degli Enti locali per la eventuale quota del nuovo trattamento attribuibile agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico dello Stato rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.
Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'art. 5 si ha riguardo alla lesione o infermita' esistente alla data di cessazione dal servizio.
Nei casi di pensione di cui al primo comma, ad onere ripartito tra Cassa, Stato ed eventualmente altri enti, quando il pagamento e' fatto dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dell'ordinamento statale, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata nei confronti degli enti locali per le quote del nuovo trattamento attribuibili agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.
Al titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilita' di pensione diretta di privilegio a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, relativa ad ufficiale giudiziario cessato dal servizio anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, compete, quando il pagamento della pensione e' effettuato dalla Cassa, il corrispondente trattamento di privilegio di cui agli articoli 5 e 6, nella misura prevista dagli articoli stessi, per il servizio complessivo. La Cassa ha diritto di rivalsa a carico degli Enti locali per la eventuale quota del nuovo trattamento attribuibile agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico dello Stato rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.
Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'art. 5 si ha riguardo alla lesione o infermita' esistente alla data di cessazione dal servizio.
Nei casi di pensione di cui al primo comma, ad onere ripartito tra Cassa, Stato ed eventualmente altri enti, quando il pagamento e' fatto dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dell'ordinamento statale, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata nei confronti degli enti locali per le quote del nuovo trattamento attribuibili agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.