Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a partecipare ad Enti nazionali ed internazionali, aventi attinenza con l'attivita' dei lavori pubblici; ad organizzare o partecipare a convegni e congressi, nazionali o internazionali, aventi le stesse caratteristiche; ad organizzare o partecipare a mostre e fiere nazionali o internazionali, col fine di mettere in evidenza la propria attivita'; e compiere studi e ricerche sperimentali, provvedendo anche al coordinamento e alla metodizzazione degli studi, nonche' a pubblicazioni attinenti ai vari rami dei lavori pubblici.
Le spese relative sono annualmente previste in apposito capitolo di bilancio.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a partecipare ad Enti nazionali ed internazionali, aventi attinenza con l'attivita' dei lavori pubblici; ad organizzare o partecipare a convegni e congressi, nazionali o internazionali, aventi le stesse caratteristiche; ad organizzare o partecipare a mostre e fiere nazionali o internazionali, col fine di mettere in evidenza la propria attivita'; e compiere studi e ricerche sperimentali, provvedendo anche al coordinamento e alla metodizzazione degli studi, nonche' a pubblicazioni attinenti ai vari rami dei lavori pubblici.
Le spese relative sono annualmente previste in apposito capitolo di bilancio.