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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 15/10/2024, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 115/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2023 da
(C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Parte_1
Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi
), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Vincenzo Mariconda del foro di Milano
- appellante - contro
(C.F. e P.IVA ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_2
Curatori, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ravelli ed Eliana
Zandonai del Foro di Trento
- appellato – appellante incidentale contro
(C.F. e P.IVA ), nella sua qualità di Controparte_2 P.IVA_3 assuntore del concordato fallimentare del in Controparte_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico
Corti del Foro di Milano e dagli avvocati Chiara Gervasoni e Laura Gervasoni del Foro di Brescia
- terzo intervenuto -
Oggetto: azione revocatoria fallimentare 2
In punto: riforma della sentenza 338/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n.
338/2023 del Tribunale di Trento, pubblicata il 21.4.2023 nella causa avente R.G. n. 4465/2019 e non notificata, là dove ha ritenuto sussistere il presupposto oggettivo della domanda di revoca della Procedura e, quindi,
l'accoglibilità della conseguente domanda di condanna alla restituzione:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
338/2023 del Tribunale di Trento là dove ha accolto la domanda di revoca ai sensi dell'art. 67, commi secondo e terzo, lettera B), L.F. quanto alle rimesse per € 673.956,85 del 6.7.2016 e per € 748.622,01 del 2.11.2016, e quindi ha statuito la condanna della alla restituzione al della somma CP_3 CP_1 di € 1.422.578,86, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
e, conseguentemente, anche con riguardo al capo di condanna al pagamento delle spese di lite e di C.T.U.;
- nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della pronuncia di primo grado in ordine alla determinazione dell'“oggetto della domanda”, accertare e dichiarare inammissibile il tentativo del CP_1 originario attore (e oggi dell'assuntore) di estendere l'azione di revoca al periodo 13.6.2016/13.12.2016, rispetto all'originario periodo circoscritto al
25.10.2016/13.12.2016, perché domanda nuova tardivamente formulata e da cui, comunque, il è decaduto ai sensi dell'art. 69 bis L.F.; CP_1
- sempre nel merito, in ogni caso, in accoglimento di entrambi i motivi di appello formulati dalla Banca o anche solo di uno di essi, respingere la domanda di revoca proposta nei confronti del dal Parte_1
(domanda oggi fatta propria dall'assuntore), in Controparte_1 quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito, nel caso di accoglimento di entrambi i motivi di appello formulati dalla o anche solo di uno di essi, accogliere il terzo CP_3 3
motivo di appello e quindi riformare il capo di condanna alle spese sia per quanto riguarda lo scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi;
sia per quanto riguarda una reciproca soccombenza;
sia per quanto riguarda le spese di C.T.U.;
- con riguardo all'appello incidentale proposto dal Controparte_1 nella comparsa di risposta del 12.7.2023 e fatto proprio dall'assuntore,
[...] rigettare i due motivi di appello incidentale, il secondo dei quali motivi di appello incidentale subordinato al rigetto del primo, perché infondati in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria, anche solo per mero tuziorismo e per il caso in cui il
EN attore costituendosi nel giudizio di appello le riproponga (e l'assuntore insista per l'ammissione), non accogliere le richieste di ordine di esibizione perché già ottemperato e di integrazione della C.T.U. contabile perché già depositata e perché, quella espletata, ha già risposto alle osservazioni del C.T.P. di parte originaria attrice. In tutti i casi, per il caso di accoglimento della consulenza richiesta, considerare nelle formulazioni dei quesiti le argomentazioni, le deduzioni e le produzioni effettuate dalla CP_3
Non accogliere neppure il capitolato di prova per testi dedotto dal EN attore nella propria memoria istruttoria del 18.9.2020. Per il caso denegato di accoglimento della predetta prova orale, ammettere la alla prova CP_3 contraria con il teste sig. c/o presso la Testimone_1 Parte_1 sede in Milano, Piazza Meda n. 4 (anche se, per il vero, l'ingresso della prova orale non è stato riproposto in appello).
Con il favore delle spese e delle competenze del secondo grado.” per l'Intervenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa occorrendo l'estromissione dal giudizio del in persona del suo curatore, respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: rigettare la richiesta dell'appellante principale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti di legge;
4
- nel merito in via principale: rigettare l'appello promosso dal e Parte_1 tutte le domande ivi proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- in via di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n.
338/2023 del Tribunale di Trento - Sezione Civile - Giudice monocratico dott.ssa Giuliana Segna - pubblicata il 21.04.2023:
a) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado in ordine alla metodologia di computo delle rimesse oggetto di revocatoria basata sull'incidenza delle singole rimesse e non sull'evoluzione del conto corrente nel suo complesso durante il cd. periodo sospetto, accertare e dichiarare inefficaci e revocare ex artt. 67 e 70
3° co. L.F. le complessive rimesse intervenute in detto periodo sul conto corrente n. 286 in essere presso la banca odierna appellante nel limite della somma complessiva di € 2.481.719,57.=, corrispondente alla differenza tra l'ammontare massimo delle pretese della banca raggiunto in data
25.10.2016 e l'ammontare residuo delle stesse alla data del 13.12.2016; il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione di data 30.11.2019 al saldo effettivo;
b) in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado in ordine all'individuazione, ex art. 67 L.F., tra le rimesse che hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione della fallita nei confronti della banca odierna appellante, anche delle rimesse di data 01.07.2016 dell'importo di €. 1.691.805,90 e di data 02.08.2016 per €. 2.056.965,46.= e per l'effetto, in applicazione dell'art. 70 3° co. L.F., condannare la controparte al pagamento, in favore di della somma Controparte_2 complessiva di € 2.481.719,57.=; il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione di data 30.11.2019 al saldo effettivo;
In via istruttoria: qualora la Corte d'Appello lo ritenga necessario, si insiste affinché venga disposta la rinnovazione della c.t.u. al fine di rielaborare il calcolo degli importi revocabili tenendo conto delle considerazioni indicate in narrativa e delle osservazioni sollevate in primo grado dal ctp del;
CP_1 5
In tutti i casi: condannare l'appellante principale alla refusione, in favore di alla refusione delle spese legali di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2019 il
[...] evocava in giudizio il per sentire Controparte_1 Parte_1 accogliere una domanda di revoca ai sensi dell'art. 67 l.f. con riguardo a rimesse confluite sul conto corrente n. 286 nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle imprese, avvenuta il 13 dicembre 2016, con condanna della banca al pagamento della somma complessiva di Euro 2.481.719,57 oltre accessori;
e una seconda domanda di inefficacia ex art. 44 l.f. quanto agli accrediti confluiti su detto conto in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo e sino al 12 luglio 2017, per complessivi Euro
742.018,51.
Riteneva la revocabilità delle rimesse intervenute sul conto corrente nei sei mesi antecedenti la pubblicazione della domanda di concordato, e, in particolare, dal 25 ottobre 2016 al 13 dicembre 2016, avendo le stesse ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione della società nei confronti della banca, passando da un saldo negativo di Euro 3.352.504,07 al 25 ottobre 2016 ad un saldo negativo di Euro 870.784,50 al 13 dicembre
2016; e sussistente la scientia decoctionis in capo alla stessa, sulla base dei dati di bilancio e dell'atteggiamento tenuto da altri istituti in ordine agli affidamenti da erogare.
Riteneva poi l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori dei versamenti in conto corrente effettuati dalla società per il periodo successivo alla pubblicazione della domanda di concordato.
Il si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto.
Riteneva che gli effetti del fallimento non potessero essere retrodatati alla data di pubblicazione della domanda di concordato, e che, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 67 il avrebbe dovuto previamente indicare le CP_1 rimesse da revocare, essendo la funzione dell'art. 70 quella di individuare 6
una soglia per la revocabilità. Contestava che le stesse avessero natura solutoria, e di essere stato consapevole dello stato di insolvenza della società.
2. - Istruita la causa con la nomina di un C.T.U., con sentenza pubblicata in data 21 aprile 2023 il Tribunale di Trento riteneva innanzitutto i presupposti per la retrodatazione dell'efficacia della sentenza dichiarativa del fallimento alla data della presentazione della domanda di concordato preventivo.
Dichiarava infondata l'eccezione di tardività della domanda di revoca con riguardo alle rimesse effettuate dal 13 giugno 2016 al 25 ottobre 2016, non trattandosi di domanda nuova rispetto a quanto esposto in citazione;
questo perchè il non si era limitato a chiedere la revocatoria degli CP_1 accrediti dal 25 ottobre 2016 (data della massima esposizione debitoria rilevante ai fini dell'art. 70 per individuare l'ammontare complessivo revocabile) al 13 dicembre 2016, ma aveva formulato una domanda ben più ampia, volta a far accertare dichiarare inefficaci e revocare tutte le rimesse confluite sul conto corrente nei sei mesi anteriori, come individuate nella narrativa dell'atto introduttivo. Negava avesse rilevanza la mancata specifica indicazione delle singole rimesse di cui era richiesta la revoca in relazione al periodo precedente al 25 ottobre 2016, richiamando giurisprudenza per la quale non è richiesta l'analitica indicazione dei singoli versamenti qualora sia adeguatamente specificata la domanda.
Nel merito, riteneva provata l'esistenza della scientia decoctionis della banca convenuta, e negava che l'importo da revocare andasse individuato in misura pari al rientro complessivo ex articolo 70 terzo comma, ossia alla differenza tra l'ammontare massimo dell'esposizione della società nei confronti della banca nel periodo sospetto e quello esistente alla data del fallimento.
Riteneva corretto adottare il criterio della “operatività media” del rapporto, per il quale, per individuare le rimesse revocabili, occorre determinare l'importo medio delle stesse (dato dalla loro somma divisa per il loro numero), il saldo medio successivo alle singole rimesse (dato dal quoziente tra la sommatoria dei saldi post rimessa e il numero delle rimesse effettuate 7
nel periodo), e la tempistica di giacenza delle rimesse, tali da non essere bilanciate da debito in grado di comprometterne la consistenza netta.
Riteneva quindi consistente quella rimessa che, rapportata al saldo dalla stessa determinato, superi per incidenza percentuale il rapporto tra rimessa media e saldo medio del conto dopo le singole rimesse, e durevole quella la cui persistenza temporale sul conto ecceda la persistenza media, dovendosi a tal fine tener conto delle movimentazioni del conto e dell'apprezzabile stabilità dell'effetto solutorio.
In aderenza quindi al criterio della “operatività media”, così individuato, il
Tribunale richiamava le indagini del C.T.U., che aveva provveduto a determinare l'importo della rimessa media, il saldo medio di conto a seguito delle rimesse, il rapporto fra il primo valore ed il secondo, determinando in questo modo la relativa incidenza media percentuale. Considerava quindi consistenti le rimesse che avevano ridotto l'esposizione in percentuale superiore a quella media, calcolandone la durata media in relazione al periodo di osservazione dal 13 giugno 2016 al 13 dicembre 2016 e individuando così le rimesse, che avevano ridotto in maniera durevole l'esposizione debitoria, in quelle con giacenza superiore a giorni tre.
Sulla base di tale metodologia, individuava come revocabili la rimessa di
Euro 73.956,85 del 6 luglio 2016 e la rimessa di Euro 748.622,01 del 2 novembre 2016, concludendo e quantificando le rimesse che avevano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del fallito nei confronti della banca in complessivi Euro 1.422.578,86 .
Disattendeva la difesa della banca, che riteneva di individuare il tetto massimo di cui all'articolo 70 nella differenza tra il saldo a debito iniziale e quello finale rispetto al cosiddetto periodo sospetto, ossia nell'importo di
Euro 895.559,75; questo perché doveva tenersi conto, secondo tale disposizione, del criterio del massimo scoperto, cioè del differenziale tra l'ammontare raggiunto dalle pretese nel periodo per il quale era provata la conoscenza dello stato di insolvenza e quello alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo, pari, in questo caso, ad Euro
3.225.349,37. 8
Accoglieva infine la domanda di restituzione dei versamenti in conto corrente effettuati dopo la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e fino al fallimento per l'importo di Euro 593.260, 73, negando che la banca potesse compensare il proprio debito restitutorio con il proprio credito relativo all'anticipazione su ricevute bancarie.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
Il si è costituito, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e proponendo appello incidentale.
Ha prestato intervento volontario nella sua qualità di Controparte_2 assuntore del concordato del e successore a Controparte_1 titolo particolare nel diritto controverso, formulando le medesime conclusioni del suo dante causa.
4. – L'impugnazione proposta da è affidata a due motivi Parte_1 di gravame (con il terzo si richiede ex art. 336 c.p.c. un nuovo regolamento delle spese in conseguenza dell'accoglimento di questi).
L'appellante dà atto che le statuizioni del Tribunale, concernenti i presupposti per la retrodatazione dell'efficacia della sentenza dichiarativa del fallimento e la scienza decoctionis in capo a sè, non sono oggetto di impugnazione e sono quindi passate in giudicato. Lo stesso vale in relazione alla declaratoria di inefficacia degli addebiti confluiti successivamente al 13 dicembre 2016.
4.1 - Con il primo motivo la banca lamenta l'errata statuizione del
Tribunale relativamente all'individuazione dell'oggetto della domanda di revocatoria.
Asserisce di avere tempestivamente eccepito che l'originaria domanda era prima circoscritta al periodo fra il 25 ottobre e il 13 dicembre 2016, e poi nella prima memoria era stata ampliata al periodo dal 13 giugno 2016 al 13 dicembre 2016. Questo rappresentava uno specifico e diverso fatto costitutivo identificativo della causa petendi e comportava il porre a fondamento della domanda fatti costitutivi nuovi, sui quali la banca non aveva accettato il contraddittorio.
Il Tribunale ha osservato che non rilevava il fatto che non erano state specificamente indicate in citazione le singole rimesse di cui veniva richiesta 9
la revoca in relazione al periodo precedente al 25 ottobre, ma la domanda era stata comunque adeguatamente specificata.
Ad avviso dell'appellante, la domanda del non sarebbe quella CP_1 ritenuta dal Tribunale, dal momento che non è stato evidenziato il collegamento fra il passaggio fondamentale della domanda e la narrativa dell'atto di citazione: nella domanda si chiede la revoca di tutte le rimesse confluite sul conto corrente nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione, così come individuate nella narrativa del presente atto;
e, nella narrativa, si richiama la tabella riepilogativa degli estratti conto riportata nello stesso atto, riferita al periodo dal 25 ottobre al 13 dicembre.
Anche nella seconda memoria si precisa che l'oggetto della domanda di revoca è contenuta nella tabella riepilogativa riportata nell'atto di citazione.
Il tenore letterale delle parole utilizzate dal rispecchierebbe CP_1 quindi l'intenzione della parte di contenere l'oggetto della domanda revocatoria al periodo dal 25 ottobre al 13 dicembre, perché questo è il periodo riportato nella tabella su cui si è fondata la domanda. Questo comporta che la data del 25 ottobre come data di partenza è ben più che il semplice momento di massima esposizione debitoria.
L'appellante richiama quindi il principio per cui l'atto introduttivo di un'azione di revoca deve indicare le rimesse di cui è richiesta la revoca perché, in realtà, non viene proposta una sola domanda, ma vengono cumulativamente proposte tante domande quante sono le rimesse ritenute revocabili, trattandosi di domande fondate sul fatti costitutivi diversi, come statuito dalla Corte di Cassazione;
e chiede che la sentenza di primo grado sia riformata, laddove ha statuito la revocabilità della rimessa di Euro
673.956,85 del 6 luglio 2016.
4.2 - Con il secondo motivo l'appellante osserva che la domanda del non poteva essere accolta, trattandosi di domanda assolutamente CP_1 indeterminata nella sostanza. La banca ha immediatamente contestato la fondatezza della stessa, dato che essa ha sempre e solo considerato la soglia della revocabilità ai sensi dell'articolo 70, senza che siano stati neppure individuati gli atti da revocare. 10
Ma l'articolo 70, secondo concorde giurisprudenza, non è sufficiente da solo a fondare una domanda di revoca, in quanto è l'articolo 67, terzo comma lettera b) a prevalere, con la conseguenza che, per avere un importo massimo ipoteticamente revocabile, occorre che siano prima di tutto identificate le rimesse astrattamente revocabili;
cosa che il non CP_1 ha fatto, essendosi limitato ad assumere che vi sarebbe stata una riduzione dell'esposizione complessiva. Il non poteva domandare CP_1 unicamente la revoca di una somma pari al rientro di cui all'articolo 70, ma dimostrare, in ordine a tale somma, che nel periodo sospetto erano affluite rimesse almeno pari al rientro e con i requisiti di revocabilità. Il CP_1 non si è preoccupato di accertare la natura revocabile delle rimesse, nè ha indicato i criteri di consistenza e di durevolezza cui avrebbe dovuto ispirarsi.
È stata infatti la consulenza tecnica a supplire del tutto inammissibilmente al deficit assertivo dell'attore, che non ha ottemperato all'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda.
5. – Tre sono i motivi dell'appello incidentale proposto dal . CP_1
5.1 - Con il primo motivo il contesta la decisione, nella parte in CP_1 cui ha ritenuto che occorra analizzare ogni singola rimessa per verificarne consistenza e durevolezza, anziché esaminare l'andamento del rapporto nel suo complesso;
e nella parte in cui ha ritenuto corretta la metodologia di calcolo basata sulla media aritmetica utilizzata dal C.T.U.
Ritiene, in contrario, che il combinato disposto degli articoli 67, terzo comma, lettera b) e 70, terzo comma debba essere interpretato nel senso che oggetto dell'azione revocatoria sia una somma di denaro corrispondente alla misura della riduzione dell'esposizione debitoria. Utilizzare un metodo di calcolo diverso, tendente a valutare le singole rimesse, non fa comprendere l'effettivo rientro dell'esposizione debitoria della banca in danno degli altri creditori, in quanto esonera quelle rimesse che, pur avendo durevolmente ridotto l'esposizione debitoria, non abbiano, singolarmente considerate, una rilevanza quantitativamente significativa, portando ad escludere rimesse che hanno oggettivamente comportato una diminuzione durevole e definitiva dell'esposizione. 11
Procedere in questo senso, anziché verificare l'ammontare complessivo e definitivo del rientro, lascerebbe un inammissibile margine di discrezionalità nell'individuare la metodologia di calcolo da utilizzare per individuare il quantum dell'importo revocabile. Unico sistema, che non dia adito a soggettivismo, non è quello del criterio aritmetico basato sulla media delle rimesse, ma quello della somma algebrica degli accreditamenti e degli addebitamenti intervenuti nel momento successivo alla massima esposizione debitoria, e sino all'intervenuto fallimento o alla data di pubblicazione della domanda di concordato.
Nel caso di specie, nel periodo sospetto è avvenuta una progressiva riduzione del debito, dato che in soli 44 giorni la massima esposizione debitoria per Euro 3.352.504,07, registrata il 25 ottobre 2016, si è ridotta ad
Euro 870.784,50 al 13 dicembre 2016, con una differenza pari ad Euro
2.481.719,57. Addirittura, nei soli 14 giorni intercorrenti fra il deposito della domanda di concordato e la sua pubblicazione si è assistito ad un unidirezionale andamento del conto, che ha presentato una riduzione progressiva giorno per giorno del saldo debitore con un rientro di ben Euro
1.570.750,38.
Solo il criterio della somma algebrica consentirebbe di perseguire l'effettiva funzione dell'azione revocatoria, che è quella di neutralizzare non tanto gli effetti di singoli atti, quanto della riduzione dell'esposizione della banca verso il cliente.
La sola interpretazione possibile dell'attributo “consistente” di cui all'articolo 67 è quella di assegnare ad esso un significato rafforzativo dell'unico requisito rilevante a fini della revocatoria, e cioè “durevole”, nel senso che l'effetto della rimessa sull'esposizione debitoria dovrebbe essere non effimero, non transitorio, tale da consentire un rientro della banca definitivo o quantomeno persistente.
Il EN considera inoltre erronea la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto irrilevante il fatto che il nuovo Codice della crisi abbia eliso con l'art. 166, comma 3, lettera b) il riferimento alla consistenza della riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti della banca. Al contrario, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso confermare una lettura del previgente 12
dato normativo che superi la distinzione quantitativa delle rimesse, agevolando la base di calcolo dell'importo revocabile. Le norme del Codice della crisi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, costituiscono utile criterio interpretativo degli articoli 67 e 70, in quanto si pongono in assoluta continuità fra regime vigente quello futuro (Cassazione civile, sez. un, 25/03/2021, n. 8504).
Il EN chiede quindi che la Corte, aderendo all'interpretazione sovraesposta e alla metodologia di calcolo della somma algebrica, revochi nel loro complesso tutte le rimesse confluite sul conto corrente nel periodo sospetto, che hanno comportato, dopo il raggiungimento della massima esposizione debitoria, un rientro di Euro 2.481.719,57.
5.2 - Con il secondo motivo di appello incidentale, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo, il contesta la CP_1 decisione nella parte in cui ha escluso, dalle rimesse ritenute revocabili, quelle di data 1 luglio 2016 e 2 agosto 2016, rispettivamente di Euro
1.691.805,90 e di Euro 2.056.965,46.
Anche a volere aderire alla metodologia utilizzata dal C.T.U., quest'ultimo ha erroneamente omesso di inserire, tra le rimesse che hanno i requisiti della consistenza e durevolezza, quelle sopra indicate, entrambe superiori al
15,58% del saldo giornaliero registrato a fine giornata, e durate per tre giorni
(lavorativi e festivi) senza soluzione di continuità.
Errato quindi è quanto affermato dal Tribunale circa il fatto che si tratterebbe di casi in cui l'esposizione debitoria è tornata a crescere entro il terzo giorno, con addebiti superiori agli accrediti e quindi tali da essere correttamente escluse tali rimesse dal computo delle partite revocabili.
L'affermazione non trova alcun riferimento nell'elaborato peritale, ma risulta addirittura contraria alle operazioni registrate dal C.T.U.
5.3 - Con il terzo motivo di appello incidentale il , ancora via CP_1 subordinata, impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di ordinare al C.T.U. di rielaborare il calcolo delle rimesse revocabili secondo i criteri indicati dal consulente di parte, nonché tenendo conto delle due rimesse descritte al secondo motivo e senza tenere conto degli insoluti. 13
6. – Per ragioni di ordine logico va innanzitutto esaminato il secondo motivo dell'appello principale, ove si lamenta che la domanda avrebbe considerato solo la soglia della revocabilità ai sensi dell'articolo 70, senza che siano stati neppure individuati gli atti da revocare, e sarebbe quindi inammissibile perché del tutto indeterminata.
Il Tribunale ha richiamato ampia giurisprudenza di legittimità, cui si presta adesione, per la quale non è richiesta l'analitica indicazione dei singoli versamenti qualora sia adeguatamente specificata la domanda. Ed infatti il
, pur insistendo per l'adozione di un criterio di individuazione CP_1 delle rimesse da revocare che non è stato accolto dal Tribunale, ha comunque indicato il conto corrente, facendo riferimento a tutte le rimesse operate su quel conto nel periodo di tempo indicato, precisando l'importo globale delle stesse, consentendo così alla banca di individuare le domande contro di essa proposte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9610 del 18/04/2018 (Rv.
648278 - 01)
Il motivo è quindi infondato.
7. – Segue, sempre in ordine logico, l'esame del primo motivo dell'appello principale, riguardante la novità della domanda di revocatoria delle rimesse anteriori al 25 ottobre.
La questione nasce dal fatto che l'originaria impostazione del CP_1 considerava revocabili tutte le rimesse avvenute dopo il periodo di massima esposizione debitoria - che coincide appunto con il 25 ottobre - e fino alla pubblicazione della domanda di concordato, secondo il criterio della riduzione lineare. Per questo, la tabella di rimesse revocabili partiva dal 25 ottobre, e nelle conclusioni si era chiesto di dichiarare inefficaci tutte le rimesse confluite sul conto corrente nei sei mesi anteriori “così come individuate nella narrativa dell'atto di citazione”.
Ritiene questa Corte che il Tribunale, nel ritenere che oggetto della domanda siano tutte le rimesse avvenute nel semestre, non sia incorso in un'erronea interpretazione ampliativa, e quindi ultra petita, del contenuto della domanda.
La domanda propone all'attenzione del Tribunale l'intero “periodo sospetto”, mentre l'espressione “in particolare a far data dal 25.10.2016” 14
sottolinea il momento della massima esposizione. Non ha quindi lo scopo di escludere le altre rimesse eseguite nel periodo indicato, ma quello di indicare il criterio di individuazione che si vorrebbe che il Tribunale facesse proprio, ma senza volerne escludere altri. Questo, nell'ovvia consapevolezza che l'obbligo di indicare gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda previsto all'art. 163 c.p.c. non esclude il potere del Giudice di porre a fondamento della sua decisione, entro i limiti della domanda, che, come detto, fa riferimento all'intero periodo (“come risulta dalla copia degli estratti conto a far data dal 1 giugno 2016”), principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Il motivo va quindi rigettato.
8. – Va di seguito esaminato il primo motivo dell'appello incidentale, con cui si denuncia l'erroneità del metodo dell'“operatività media” seguito dal
Tribunale per individuare le rimesse revocabili, anziché, più attendibilmente, calcolare il dovuto in misura della riduzione dell'esposizione debitoria rispetto alla misura massima.
Per ritenerne l'infondatezza, e per escludere che il nuovo Codice della crisi costituisca guida nell'interpretazione della norma, basta il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte, cui si presta convinta adesione, per la quale al giudice è imposto di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza, sicchè l'accertamento non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo delle stesse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 277 del 09/01/2019 - Rv.
652395 - 01).
Quanto alla specifica declinazione del metodo dell'operatività media, ed ai parametri individuati dal C.T.U. per verificare in concreto se vi siano stati effetti di neutralizzazione degli effetti della rimessa in ragione di successive 15
operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente, si osserva come la critica dell'appellante sia rivolta al metodo in quanto tale, richiedendo l'applicazione del diverso metodo che la Cassazione ha sconfessato.
L'appellante si astiene del tutto dall'offrire, nell'ambito del metodo ricusato, una ragionata e diversa soluzione;
e quella proposta dal C.T.U. e fatta propria nella sentenza impugnata appare a questa Corte del tutto ragionevole e congrua, rispondendo a canoni di assoluta logicità
l'individuazione delle rimesse durevoli e consistenti in quelle che si discostano dalla media.
9. – Da ultimo va esaminato il secondo motivo di appello incidentale, con cui si vorrebbe, per determinare la durevolezza della singola rimessa, conteggiare fra i giorni di operatività del conto anche i giorni festivi.
Anche questo rilievo non può essere condiviso.
E' si vero che i giorni festivi sono stati conteggiati dal C.T.U. ai fini del calcolo della persistenza media per determinare l'indice di durevolezza, facendo un rapporto fra il periodo di tempo preso in considerazione (dal 13 giugno al 13 dicembre 2016) e il numero di rimesse con saldo positivo rispetto agli addebiti, ed individuando una durevolezza media di tre giorni;
ma, dato che nel giorno festivo su quel conto non solo normalmente non si opera, ma neppure è possibile operare, nessun senso avrebbe ritenere durevole una rimessa effettuata il venerdì ed ancora presente il lunedì, dato che nei giorni festivi non possono essere intervenute operazioni tali da averne compromesso la consistenza netta.
10. - Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale induce questa
Corte a compensare integralmente fra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 338/2023 del Tribunale di Trento, li rigetta entrambi, confermando la sentenza impugnata;
compensa interamente fra le parti le spese del grado;
pone definitivamente a carico di le spese del C.T.U. Parte_1 16
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione agli appelli proposti da e da Parte_1 Controparte_1
Trento, 24 settembre 2024
Il Consigliere est.
La Presidente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2023 da
(C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Parte_1
Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi
), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Vincenzo Mariconda del foro di Milano
- appellante - contro
(C.F. e P.IVA ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_2
Curatori, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ravelli ed Eliana
Zandonai del Foro di Trento
- appellato – appellante incidentale contro
(C.F. e P.IVA ), nella sua qualità di Controparte_2 P.IVA_3 assuntore del concordato fallimentare del in Controparte_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico
Corti del Foro di Milano e dagli avvocati Chiara Gervasoni e Laura Gervasoni del Foro di Brescia
- terzo intervenuto -
Oggetto: azione revocatoria fallimentare 2
In punto: riforma della sentenza 338/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n.
338/2023 del Tribunale di Trento, pubblicata il 21.4.2023 nella causa avente R.G. n. 4465/2019 e non notificata, là dove ha ritenuto sussistere il presupposto oggettivo della domanda di revoca della Procedura e, quindi,
l'accoglibilità della conseguente domanda di condanna alla restituzione:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
338/2023 del Tribunale di Trento là dove ha accolto la domanda di revoca ai sensi dell'art. 67, commi secondo e terzo, lettera B), L.F. quanto alle rimesse per € 673.956,85 del 6.7.2016 e per € 748.622,01 del 2.11.2016, e quindi ha statuito la condanna della alla restituzione al della somma CP_3 CP_1 di € 1.422.578,86, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
e, conseguentemente, anche con riguardo al capo di condanna al pagamento delle spese di lite e di C.T.U.;
- nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della pronuncia di primo grado in ordine alla determinazione dell'“oggetto della domanda”, accertare e dichiarare inammissibile il tentativo del CP_1 originario attore (e oggi dell'assuntore) di estendere l'azione di revoca al periodo 13.6.2016/13.12.2016, rispetto all'originario periodo circoscritto al
25.10.2016/13.12.2016, perché domanda nuova tardivamente formulata e da cui, comunque, il è decaduto ai sensi dell'art. 69 bis L.F.; CP_1
- sempre nel merito, in ogni caso, in accoglimento di entrambi i motivi di appello formulati dalla Banca o anche solo di uno di essi, respingere la domanda di revoca proposta nei confronti del dal Parte_1
(domanda oggi fatta propria dall'assuntore), in Controparte_1 quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito, nel caso di accoglimento di entrambi i motivi di appello formulati dalla o anche solo di uno di essi, accogliere il terzo CP_3 3
motivo di appello e quindi riformare il capo di condanna alle spese sia per quanto riguarda lo scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi;
sia per quanto riguarda una reciproca soccombenza;
sia per quanto riguarda le spese di C.T.U.;
- con riguardo all'appello incidentale proposto dal Controparte_1 nella comparsa di risposta del 12.7.2023 e fatto proprio dall'assuntore,
[...] rigettare i due motivi di appello incidentale, il secondo dei quali motivi di appello incidentale subordinato al rigetto del primo, perché infondati in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria, anche solo per mero tuziorismo e per il caso in cui il
EN attore costituendosi nel giudizio di appello le riproponga (e l'assuntore insista per l'ammissione), non accogliere le richieste di ordine di esibizione perché già ottemperato e di integrazione della C.T.U. contabile perché già depositata e perché, quella espletata, ha già risposto alle osservazioni del C.T.P. di parte originaria attrice. In tutti i casi, per il caso di accoglimento della consulenza richiesta, considerare nelle formulazioni dei quesiti le argomentazioni, le deduzioni e le produzioni effettuate dalla CP_3
Non accogliere neppure il capitolato di prova per testi dedotto dal EN attore nella propria memoria istruttoria del 18.9.2020. Per il caso denegato di accoglimento della predetta prova orale, ammettere la alla prova CP_3 contraria con il teste sig. c/o presso la Testimone_1 Parte_1 sede in Milano, Piazza Meda n. 4 (anche se, per il vero, l'ingresso della prova orale non è stato riproposto in appello).
Con il favore delle spese e delle competenze del secondo grado.” per l'Intervenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa occorrendo l'estromissione dal giudizio del in persona del suo curatore, respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: rigettare la richiesta dell'appellante principale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti di legge;
4
- nel merito in via principale: rigettare l'appello promosso dal e Parte_1 tutte le domande ivi proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- in via di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n.
338/2023 del Tribunale di Trento - Sezione Civile - Giudice monocratico dott.ssa Giuliana Segna - pubblicata il 21.04.2023:
a) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado in ordine alla metodologia di computo delle rimesse oggetto di revocatoria basata sull'incidenza delle singole rimesse e non sull'evoluzione del conto corrente nel suo complesso durante il cd. periodo sospetto, accertare e dichiarare inefficaci e revocare ex artt. 67 e 70
3° co. L.F. le complessive rimesse intervenute in detto periodo sul conto corrente n. 286 in essere presso la banca odierna appellante nel limite della somma complessiva di € 2.481.719,57.=, corrispondente alla differenza tra l'ammontare massimo delle pretese della banca raggiunto in data
25.10.2016 e l'ammontare residuo delle stesse alla data del 13.12.2016; il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione di data 30.11.2019 al saldo effettivo;
b) in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado in ordine all'individuazione, ex art. 67 L.F., tra le rimesse che hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione della fallita nei confronti della banca odierna appellante, anche delle rimesse di data 01.07.2016 dell'importo di €. 1.691.805,90 e di data 02.08.2016 per €. 2.056.965,46.= e per l'effetto, in applicazione dell'art. 70 3° co. L.F., condannare la controparte al pagamento, in favore di della somma Controparte_2 complessiva di € 2.481.719,57.=; il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione di data 30.11.2019 al saldo effettivo;
In via istruttoria: qualora la Corte d'Appello lo ritenga necessario, si insiste affinché venga disposta la rinnovazione della c.t.u. al fine di rielaborare il calcolo degli importi revocabili tenendo conto delle considerazioni indicate in narrativa e delle osservazioni sollevate in primo grado dal ctp del;
CP_1 5
In tutti i casi: condannare l'appellante principale alla refusione, in favore di alla refusione delle spese legali di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2019 il
[...] evocava in giudizio il per sentire Controparte_1 Parte_1 accogliere una domanda di revoca ai sensi dell'art. 67 l.f. con riguardo a rimesse confluite sul conto corrente n. 286 nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle imprese, avvenuta il 13 dicembre 2016, con condanna della banca al pagamento della somma complessiva di Euro 2.481.719,57 oltre accessori;
e una seconda domanda di inefficacia ex art. 44 l.f. quanto agli accrediti confluiti su detto conto in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo e sino al 12 luglio 2017, per complessivi Euro
742.018,51.
Riteneva la revocabilità delle rimesse intervenute sul conto corrente nei sei mesi antecedenti la pubblicazione della domanda di concordato, e, in particolare, dal 25 ottobre 2016 al 13 dicembre 2016, avendo le stesse ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione della società nei confronti della banca, passando da un saldo negativo di Euro 3.352.504,07 al 25 ottobre 2016 ad un saldo negativo di Euro 870.784,50 al 13 dicembre
2016; e sussistente la scientia decoctionis in capo alla stessa, sulla base dei dati di bilancio e dell'atteggiamento tenuto da altri istituti in ordine agli affidamenti da erogare.
Riteneva poi l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori dei versamenti in conto corrente effettuati dalla società per il periodo successivo alla pubblicazione della domanda di concordato.
Il si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto.
Riteneva che gli effetti del fallimento non potessero essere retrodatati alla data di pubblicazione della domanda di concordato, e che, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 67 il avrebbe dovuto previamente indicare le CP_1 rimesse da revocare, essendo la funzione dell'art. 70 quella di individuare 6
una soglia per la revocabilità. Contestava che le stesse avessero natura solutoria, e di essere stato consapevole dello stato di insolvenza della società.
2. - Istruita la causa con la nomina di un C.T.U., con sentenza pubblicata in data 21 aprile 2023 il Tribunale di Trento riteneva innanzitutto i presupposti per la retrodatazione dell'efficacia della sentenza dichiarativa del fallimento alla data della presentazione della domanda di concordato preventivo.
Dichiarava infondata l'eccezione di tardività della domanda di revoca con riguardo alle rimesse effettuate dal 13 giugno 2016 al 25 ottobre 2016, non trattandosi di domanda nuova rispetto a quanto esposto in citazione;
questo perchè il non si era limitato a chiedere la revocatoria degli CP_1 accrediti dal 25 ottobre 2016 (data della massima esposizione debitoria rilevante ai fini dell'art. 70 per individuare l'ammontare complessivo revocabile) al 13 dicembre 2016, ma aveva formulato una domanda ben più ampia, volta a far accertare dichiarare inefficaci e revocare tutte le rimesse confluite sul conto corrente nei sei mesi anteriori, come individuate nella narrativa dell'atto introduttivo. Negava avesse rilevanza la mancata specifica indicazione delle singole rimesse di cui era richiesta la revoca in relazione al periodo precedente al 25 ottobre 2016, richiamando giurisprudenza per la quale non è richiesta l'analitica indicazione dei singoli versamenti qualora sia adeguatamente specificata la domanda.
Nel merito, riteneva provata l'esistenza della scientia decoctionis della banca convenuta, e negava che l'importo da revocare andasse individuato in misura pari al rientro complessivo ex articolo 70 terzo comma, ossia alla differenza tra l'ammontare massimo dell'esposizione della società nei confronti della banca nel periodo sospetto e quello esistente alla data del fallimento.
Riteneva corretto adottare il criterio della “operatività media” del rapporto, per il quale, per individuare le rimesse revocabili, occorre determinare l'importo medio delle stesse (dato dalla loro somma divisa per il loro numero), il saldo medio successivo alle singole rimesse (dato dal quoziente tra la sommatoria dei saldi post rimessa e il numero delle rimesse effettuate 7
nel periodo), e la tempistica di giacenza delle rimesse, tali da non essere bilanciate da debito in grado di comprometterne la consistenza netta.
Riteneva quindi consistente quella rimessa che, rapportata al saldo dalla stessa determinato, superi per incidenza percentuale il rapporto tra rimessa media e saldo medio del conto dopo le singole rimesse, e durevole quella la cui persistenza temporale sul conto ecceda la persistenza media, dovendosi a tal fine tener conto delle movimentazioni del conto e dell'apprezzabile stabilità dell'effetto solutorio.
In aderenza quindi al criterio della “operatività media”, così individuato, il
Tribunale richiamava le indagini del C.T.U., che aveva provveduto a determinare l'importo della rimessa media, il saldo medio di conto a seguito delle rimesse, il rapporto fra il primo valore ed il secondo, determinando in questo modo la relativa incidenza media percentuale. Considerava quindi consistenti le rimesse che avevano ridotto l'esposizione in percentuale superiore a quella media, calcolandone la durata media in relazione al periodo di osservazione dal 13 giugno 2016 al 13 dicembre 2016 e individuando così le rimesse, che avevano ridotto in maniera durevole l'esposizione debitoria, in quelle con giacenza superiore a giorni tre.
Sulla base di tale metodologia, individuava come revocabili la rimessa di
Euro 73.956,85 del 6 luglio 2016 e la rimessa di Euro 748.622,01 del 2 novembre 2016, concludendo e quantificando le rimesse che avevano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del fallito nei confronti della banca in complessivi Euro 1.422.578,86 .
Disattendeva la difesa della banca, che riteneva di individuare il tetto massimo di cui all'articolo 70 nella differenza tra il saldo a debito iniziale e quello finale rispetto al cosiddetto periodo sospetto, ossia nell'importo di
Euro 895.559,75; questo perché doveva tenersi conto, secondo tale disposizione, del criterio del massimo scoperto, cioè del differenziale tra l'ammontare raggiunto dalle pretese nel periodo per il quale era provata la conoscenza dello stato di insolvenza e quello alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo, pari, in questo caso, ad Euro
3.225.349,37. 8
Accoglieva infine la domanda di restituzione dei versamenti in conto corrente effettuati dopo la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e fino al fallimento per l'importo di Euro 593.260, 73, negando che la banca potesse compensare il proprio debito restitutorio con il proprio credito relativo all'anticipazione su ricevute bancarie.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
Il si è costituito, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e proponendo appello incidentale.
Ha prestato intervento volontario nella sua qualità di Controparte_2 assuntore del concordato del e successore a Controparte_1 titolo particolare nel diritto controverso, formulando le medesime conclusioni del suo dante causa.
4. – L'impugnazione proposta da è affidata a due motivi Parte_1 di gravame (con il terzo si richiede ex art. 336 c.p.c. un nuovo regolamento delle spese in conseguenza dell'accoglimento di questi).
L'appellante dà atto che le statuizioni del Tribunale, concernenti i presupposti per la retrodatazione dell'efficacia della sentenza dichiarativa del fallimento e la scienza decoctionis in capo a sè, non sono oggetto di impugnazione e sono quindi passate in giudicato. Lo stesso vale in relazione alla declaratoria di inefficacia degli addebiti confluiti successivamente al 13 dicembre 2016.
4.1 - Con il primo motivo la banca lamenta l'errata statuizione del
Tribunale relativamente all'individuazione dell'oggetto della domanda di revocatoria.
Asserisce di avere tempestivamente eccepito che l'originaria domanda era prima circoscritta al periodo fra il 25 ottobre e il 13 dicembre 2016, e poi nella prima memoria era stata ampliata al periodo dal 13 giugno 2016 al 13 dicembre 2016. Questo rappresentava uno specifico e diverso fatto costitutivo identificativo della causa petendi e comportava il porre a fondamento della domanda fatti costitutivi nuovi, sui quali la banca non aveva accettato il contraddittorio.
Il Tribunale ha osservato che non rilevava il fatto che non erano state specificamente indicate in citazione le singole rimesse di cui veniva richiesta 9
la revoca in relazione al periodo precedente al 25 ottobre, ma la domanda era stata comunque adeguatamente specificata.
Ad avviso dell'appellante, la domanda del non sarebbe quella CP_1 ritenuta dal Tribunale, dal momento che non è stato evidenziato il collegamento fra il passaggio fondamentale della domanda e la narrativa dell'atto di citazione: nella domanda si chiede la revoca di tutte le rimesse confluite sul conto corrente nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione, così come individuate nella narrativa del presente atto;
e, nella narrativa, si richiama la tabella riepilogativa degli estratti conto riportata nello stesso atto, riferita al periodo dal 25 ottobre al 13 dicembre.
Anche nella seconda memoria si precisa che l'oggetto della domanda di revoca è contenuta nella tabella riepilogativa riportata nell'atto di citazione.
Il tenore letterale delle parole utilizzate dal rispecchierebbe CP_1 quindi l'intenzione della parte di contenere l'oggetto della domanda revocatoria al periodo dal 25 ottobre al 13 dicembre, perché questo è il periodo riportato nella tabella su cui si è fondata la domanda. Questo comporta che la data del 25 ottobre come data di partenza è ben più che il semplice momento di massima esposizione debitoria.
L'appellante richiama quindi il principio per cui l'atto introduttivo di un'azione di revoca deve indicare le rimesse di cui è richiesta la revoca perché, in realtà, non viene proposta una sola domanda, ma vengono cumulativamente proposte tante domande quante sono le rimesse ritenute revocabili, trattandosi di domande fondate sul fatti costitutivi diversi, come statuito dalla Corte di Cassazione;
e chiede che la sentenza di primo grado sia riformata, laddove ha statuito la revocabilità della rimessa di Euro
673.956,85 del 6 luglio 2016.
4.2 - Con il secondo motivo l'appellante osserva che la domanda del non poteva essere accolta, trattandosi di domanda assolutamente CP_1 indeterminata nella sostanza. La banca ha immediatamente contestato la fondatezza della stessa, dato che essa ha sempre e solo considerato la soglia della revocabilità ai sensi dell'articolo 70, senza che siano stati neppure individuati gli atti da revocare. 10
Ma l'articolo 70, secondo concorde giurisprudenza, non è sufficiente da solo a fondare una domanda di revoca, in quanto è l'articolo 67, terzo comma lettera b) a prevalere, con la conseguenza che, per avere un importo massimo ipoteticamente revocabile, occorre che siano prima di tutto identificate le rimesse astrattamente revocabili;
cosa che il non CP_1 ha fatto, essendosi limitato ad assumere che vi sarebbe stata una riduzione dell'esposizione complessiva. Il non poteva domandare CP_1 unicamente la revoca di una somma pari al rientro di cui all'articolo 70, ma dimostrare, in ordine a tale somma, che nel periodo sospetto erano affluite rimesse almeno pari al rientro e con i requisiti di revocabilità. Il CP_1 non si è preoccupato di accertare la natura revocabile delle rimesse, nè ha indicato i criteri di consistenza e di durevolezza cui avrebbe dovuto ispirarsi.
È stata infatti la consulenza tecnica a supplire del tutto inammissibilmente al deficit assertivo dell'attore, che non ha ottemperato all'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda.
5. – Tre sono i motivi dell'appello incidentale proposto dal . CP_1
5.1 - Con il primo motivo il contesta la decisione, nella parte in CP_1 cui ha ritenuto che occorra analizzare ogni singola rimessa per verificarne consistenza e durevolezza, anziché esaminare l'andamento del rapporto nel suo complesso;
e nella parte in cui ha ritenuto corretta la metodologia di calcolo basata sulla media aritmetica utilizzata dal C.T.U.
Ritiene, in contrario, che il combinato disposto degli articoli 67, terzo comma, lettera b) e 70, terzo comma debba essere interpretato nel senso che oggetto dell'azione revocatoria sia una somma di denaro corrispondente alla misura della riduzione dell'esposizione debitoria. Utilizzare un metodo di calcolo diverso, tendente a valutare le singole rimesse, non fa comprendere l'effettivo rientro dell'esposizione debitoria della banca in danno degli altri creditori, in quanto esonera quelle rimesse che, pur avendo durevolmente ridotto l'esposizione debitoria, non abbiano, singolarmente considerate, una rilevanza quantitativamente significativa, portando ad escludere rimesse che hanno oggettivamente comportato una diminuzione durevole e definitiva dell'esposizione. 11
Procedere in questo senso, anziché verificare l'ammontare complessivo e definitivo del rientro, lascerebbe un inammissibile margine di discrezionalità nell'individuare la metodologia di calcolo da utilizzare per individuare il quantum dell'importo revocabile. Unico sistema, che non dia adito a soggettivismo, non è quello del criterio aritmetico basato sulla media delle rimesse, ma quello della somma algebrica degli accreditamenti e degli addebitamenti intervenuti nel momento successivo alla massima esposizione debitoria, e sino all'intervenuto fallimento o alla data di pubblicazione della domanda di concordato.
Nel caso di specie, nel periodo sospetto è avvenuta una progressiva riduzione del debito, dato che in soli 44 giorni la massima esposizione debitoria per Euro 3.352.504,07, registrata il 25 ottobre 2016, si è ridotta ad
Euro 870.784,50 al 13 dicembre 2016, con una differenza pari ad Euro
2.481.719,57. Addirittura, nei soli 14 giorni intercorrenti fra il deposito della domanda di concordato e la sua pubblicazione si è assistito ad un unidirezionale andamento del conto, che ha presentato una riduzione progressiva giorno per giorno del saldo debitore con un rientro di ben Euro
1.570.750,38.
Solo il criterio della somma algebrica consentirebbe di perseguire l'effettiva funzione dell'azione revocatoria, che è quella di neutralizzare non tanto gli effetti di singoli atti, quanto della riduzione dell'esposizione della banca verso il cliente.
La sola interpretazione possibile dell'attributo “consistente” di cui all'articolo 67 è quella di assegnare ad esso un significato rafforzativo dell'unico requisito rilevante a fini della revocatoria, e cioè “durevole”, nel senso che l'effetto della rimessa sull'esposizione debitoria dovrebbe essere non effimero, non transitorio, tale da consentire un rientro della banca definitivo o quantomeno persistente.
Il EN considera inoltre erronea la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto irrilevante il fatto che il nuovo Codice della crisi abbia eliso con l'art. 166, comma 3, lettera b) il riferimento alla consistenza della riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti della banca. Al contrario, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso confermare una lettura del previgente 12
dato normativo che superi la distinzione quantitativa delle rimesse, agevolando la base di calcolo dell'importo revocabile. Le norme del Codice della crisi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, costituiscono utile criterio interpretativo degli articoli 67 e 70, in quanto si pongono in assoluta continuità fra regime vigente quello futuro (Cassazione civile, sez. un, 25/03/2021, n. 8504).
Il EN chiede quindi che la Corte, aderendo all'interpretazione sovraesposta e alla metodologia di calcolo della somma algebrica, revochi nel loro complesso tutte le rimesse confluite sul conto corrente nel periodo sospetto, che hanno comportato, dopo il raggiungimento della massima esposizione debitoria, un rientro di Euro 2.481.719,57.
5.2 - Con il secondo motivo di appello incidentale, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo, il contesta la CP_1 decisione nella parte in cui ha escluso, dalle rimesse ritenute revocabili, quelle di data 1 luglio 2016 e 2 agosto 2016, rispettivamente di Euro
1.691.805,90 e di Euro 2.056.965,46.
Anche a volere aderire alla metodologia utilizzata dal C.T.U., quest'ultimo ha erroneamente omesso di inserire, tra le rimesse che hanno i requisiti della consistenza e durevolezza, quelle sopra indicate, entrambe superiori al
15,58% del saldo giornaliero registrato a fine giornata, e durate per tre giorni
(lavorativi e festivi) senza soluzione di continuità.
Errato quindi è quanto affermato dal Tribunale circa il fatto che si tratterebbe di casi in cui l'esposizione debitoria è tornata a crescere entro il terzo giorno, con addebiti superiori agli accrediti e quindi tali da essere correttamente escluse tali rimesse dal computo delle partite revocabili.
L'affermazione non trova alcun riferimento nell'elaborato peritale, ma risulta addirittura contraria alle operazioni registrate dal C.T.U.
5.3 - Con il terzo motivo di appello incidentale il , ancora via CP_1 subordinata, impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di ordinare al C.T.U. di rielaborare il calcolo delle rimesse revocabili secondo i criteri indicati dal consulente di parte, nonché tenendo conto delle due rimesse descritte al secondo motivo e senza tenere conto degli insoluti. 13
6. – Per ragioni di ordine logico va innanzitutto esaminato il secondo motivo dell'appello principale, ove si lamenta che la domanda avrebbe considerato solo la soglia della revocabilità ai sensi dell'articolo 70, senza che siano stati neppure individuati gli atti da revocare, e sarebbe quindi inammissibile perché del tutto indeterminata.
Il Tribunale ha richiamato ampia giurisprudenza di legittimità, cui si presta adesione, per la quale non è richiesta l'analitica indicazione dei singoli versamenti qualora sia adeguatamente specificata la domanda. Ed infatti il
, pur insistendo per l'adozione di un criterio di individuazione CP_1 delle rimesse da revocare che non è stato accolto dal Tribunale, ha comunque indicato il conto corrente, facendo riferimento a tutte le rimesse operate su quel conto nel periodo di tempo indicato, precisando l'importo globale delle stesse, consentendo così alla banca di individuare le domande contro di essa proposte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9610 del 18/04/2018 (Rv.
648278 - 01)
Il motivo è quindi infondato.
7. – Segue, sempre in ordine logico, l'esame del primo motivo dell'appello principale, riguardante la novità della domanda di revocatoria delle rimesse anteriori al 25 ottobre.
La questione nasce dal fatto che l'originaria impostazione del CP_1 considerava revocabili tutte le rimesse avvenute dopo il periodo di massima esposizione debitoria - che coincide appunto con il 25 ottobre - e fino alla pubblicazione della domanda di concordato, secondo il criterio della riduzione lineare. Per questo, la tabella di rimesse revocabili partiva dal 25 ottobre, e nelle conclusioni si era chiesto di dichiarare inefficaci tutte le rimesse confluite sul conto corrente nei sei mesi anteriori “così come individuate nella narrativa dell'atto di citazione”.
Ritiene questa Corte che il Tribunale, nel ritenere che oggetto della domanda siano tutte le rimesse avvenute nel semestre, non sia incorso in un'erronea interpretazione ampliativa, e quindi ultra petita, del contenuto della domanda.
La domanda propone all'attenzione del Tribunale l'intero “periodo sospetto”, mentre l'espressione “in particolare a far data dal 25.10.2016” 14
sottolinea il momento della massima esposizione. Non ha quindi lo scopo di escludere le altre rimesse eseguite nel periodo indicato, ma quello di indicare il criterio di individuazione che si vorrebbe che il Tribunale facesse proprio, ma senza volerne escludere altri. Questo, nell'ovvia consapevolezza che l'obbligo di indicare gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda previsto all'art. 163 c.p.c. non esclude il potere del Giudice di porre a fondamento della sua decisione, entro i limiti della domanda, che, come detto, fa riferimento all'intero periodo (“come risulta dalla copia degli estratti conto a far data dal 1 giugno 2016”), principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Il motivo va quindi rigettato.
8. – Va di seguito esaminato il primo motivo dell'appello incidentale, con cui si denuncia l'erroneità del metodo dell'“operatività media” seguito dal
Tribunale per individuare le rimesse revocabili, anziché, più attendibilmente, calcolare il dovuto in misura della riduzione dell'esposizione debitoria rispetto alla misura massima.
Per ritenerne l'infondatezza, e per escludere che il nuovo Codice della crisi costituisca guida nell'interpretazione della norma, basta il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte, cui si presta convinta adesione, per la quale al giudice è imposto di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza, sicchè l'accertamento non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo delle stesse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 277 del 09/01/2019 - Rv.
652395 - 01).
Quanto alla specifica declinazione del metodo dell'operatività media, ed ai parametri individuati dal C.T.U. per verificare in concreto se vi siano stati effetti di neutralizzazione degli effetti della rimessa in ragione di successive 15
operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente, si osserva come la critica dell'appellante sia rivolta al metodo in quanto tale, richiedendo l'applicazione del diverso metodo che la Cassazione ha sconfessato.
L'appellante si astiene del tutto dall'offrire, nell'ambito del metodo ricusato, una ragionata e diversa soluzione;
e quella proposta dal C.T.U. e fatta propria nella sentenza impugnata appare a questa Corte del tutto ragionevole e congrua, rispondendo a canoni di assoluta logicità
l'individuazione delle rimesse durevoli e consistenti in quelle che si discostano dalla media.
9. – Da ultimo va esaminato il secondo motivo di appello incidentale, con cui si vorrebbe, per determinare la durevolezza della singola rimessa, conteggiare fra i giorni di operatività del conto anche i giorni festivi.
Anche questo rilievo non può essere condiviso.
E' si vero che i giorni festivi sono stati conteggiati dal C.T.U. ai fini del calcolo della persistenza media per determinare l'indice di durevolezza, facendo un rapporto fra il periodo di tempo preso in considerazione (dal 13 giugno al 13 dicembre 2016) e il numero di rimesse con saldo positivo rispetto agli addebiti, ed individuando una durevolezza media di tre giorni;
ma, dato che nel giorno festivo su quel conto non solo normalmente non si opera, ma neppure è possibile operare, nessun senso avrebbe ritenere durevole una rimessa effettuata il venerdì ed ancora presente il lunedì, dato che nei giorni festivi non possono essere intervenute operazioni tali da averne compromesso la consistenza netta.
10. - Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale induce questa
Corte a compensare integralmente fra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 338/2023 del Tribunale di Trento, li rigetta entrambi, confermando la sentenza impugnata;
compensa interamente fra le parti le spese del grado;
pone definitivamente a carico di le spese del C.T.U. Parte_1 16
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione agli appelli proposti da e da Parte_1 Controparte_1
Trento, 24 settembre 2024
Il Consigliere est.
La Presidente