TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/12/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1940/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 1940/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mercante Parte_1 C.F._1
MA e dall'Avv. Maria Giovanna Cortese, con domicilio eletto in Schio, Vicolo Abate, Della
Piazza, n. 8/C;
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: «conclusioni relative alla separazione:
1. omologare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torrebelvicino (VI) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Chiede, inoltre,
che, pronunciata la sentenza di separazione, decorso il termine previsto dalla legge per la
procedibilità della domanda e previo passaggio in giudicato della stessa, l'Ill.mo Tribunale
adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, disattesa ogni contraria istanza,
voglia accogliere le seguenti:
conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
[...]
ed il signor in data 5/09/1992, trascritto nei registri di Stato Civile del Pt_1 CP_1
Comune di Torrebelvicino (VI) al N. 14 P. 2 S. A anno 1992;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torrebelvicino (VI) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con rifusione delle spese legali».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento del
ricorso».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato in data 18.4.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe indicate.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 5/09/1992; 2) come in tale occasione gli sposi hanno dichiarato di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni;
3) come da tale unione sono nati i figli Per_1
Per_ (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) , oggi CP_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) come il resistente, a novembre 2015, ha inaspettatamente abbandonato il tetto coniugale;
5) di essere venuta a conoscenza sono nel 2021
di come il resistente si fosse trasferito in Spagna;
6) di non avere più contatti con costui;
7) di come i figli non vedano il padre dal 2015.
Ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Nel corso dell'udienza del 2.12.2025 il Giudice, attesa la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
Conclusioni rassegnate dall'interveniente in data 18.12.2025.
*
La domanda di separazione avanzata da parte ricorrente va accolta in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità
alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale.
Parte resistente è rimasta inoltre contumace, non apportando quindi alcun elemento di segno contrario rispetto a quanto prospettato dalla parte ricorrente.
Non sono state formulate domande a contenuto economico nei confronti della resistente. 3 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni,
la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorso in anno dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti contendenti e ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Torrebelvicino (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale,
ove esistente;
2) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio,
3) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 1940/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mercante Parte_1 C.F._1
MA e dall'Avv. Maria Giovanna Cortese, con domicilio eletto in Schio, Vicolo Abate, Della
Piazza, n. 8/C;
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: «conclusioni relative alla separazione:
1. omologare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torrebelvicino (VI) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Chiede, inoltre,
che, pronunciata la sentenza di separazione, decorso il termine previsto dalla legge per la
procedibilità della domanda e previo passaggio in giudicato della stessa, l'Ill.mo Tribunale
adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, disattesa ogni contraria istanza,
voglia accogliere le seguenti:
conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
[...]
ed il signor in data 5/09/1992, trascritto nei registri di Stato Civile del Pt_1 CP_1
Comune di Torrebelvicino (VI) al N. 14 P. 2 S. A anno 1992;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torrebelvicino (VI) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con rifusione delle spese legali».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento del
ricorso».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato in data 18.4.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe indicate.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 5/09/1992; 2) come in tale occasione gli sposi hanno dichiarato di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni;
3) come da tale unione sono nati i figli Per_1
Per_ (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) , oggi CP_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) come il resistente, a novembre 2015, ha inaspettatamente abbandonato il tetto coniugale;
5) di essere venuta a conoscenza sono nel 2021
di come il resistente si fosse trasferito in Spagna;
6) di non avere più contatti con costui;
7) di come i figli non vedano il padre dal 2015.
Ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Nel corso dell'udienza del 2.12.2025 il Giudice, attesa la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
Conclusioni rassegnate dall'interveniente in data 18.12.2025.
*
La domanda di separazione avanzata da parte ricorrente va accolta in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità
alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale.
Parte resistente è rimasta inoltre contumace, non apportando quindi alcun elemento di segno contrario rispetto a quanto prospettato dalla parte ricorrente.
Non sono state formulate domande a contenuto economico nei confronti della resistente. 3 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni,
la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorso in anno dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti contendenti e ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Torrebelvicino (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale,
ove esistente;
2) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio,
3) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4