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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro DE AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 635/2025 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to PRADERIO Parte_1
ANGELO che lo rappresenta e difende come da procura
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria All'udienza del 04/11/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 31.07.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale di Varese;
ha chiesto al Giudice: CP_1
Invia principale
• Accertare, dichiarare e costituire, in capo al sig. , il diritto ad Parte_1 ottenere la pensione di vecchiaia in premessa descritta, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, comprensiva del relativo supplemento per i contributi versati nella speciale gestione commercianti;
• accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere inserendo nella base pensionabile A.G.O. tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di riferimento e assumendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO ottenuta sommando “competenze correnti” con “altre competenze”;
• per l'effetto condannare l' , in Controparte_2 persona del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 21, a liquidare in favore del ricorrente, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, le differenze tra quanto da questo percepito a titolo di pensione di VO/ART. e quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, somma quantificata in € 212,72 lorde mensili, oltre alla perequazione automatica per scala mobile, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. In via subordinata • Accertare, dichiarare e costituire, in capo al sig. , il diritto ad Parte_1 ottenere la pensione di vecchiaia in premessa descritta, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, comprensiva del relativo supplemento per i contributi versati nella speciale gestione artigiani,
• per l'effetto condannare l' , in Controparte_2 persona del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 21, a liquidare in favore della ricorrente, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, le differenze tra quanto da questo percepito a titolo di pensione di VO/ART. e quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, somma quantificata in € 212,72 lorde mensili,
o nel diverso importo che risultasse dovuto a seguito dell'istruttoria, oltre alla perequazione automatica per scala mobile, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Con piena vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere titolare di pensione cat. VOART n. 33037280 con decorrenza 01.10.2003; di aver inoltrato all' in data CP_1
13.11.2024 domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia nell'AGO, con contestuale liquidazione del supplemento sulla base dei contributi versati nella gestione speciale dei lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2ter L. 114/1974; che con nota del
14.03.2025 l' proponeva la trasformazione della pensione calcolando solo i CP_1 contributi versati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
che con nota del 20.04.2025 l' respingeva la domanda. CP_1
Il ricorrente ha lamentato che l' non ha inserito il calcolo dei contributi versati CP_1 nella gestione speciale nella proposta di liquidazione del nuovo trattamento pensionistico, contrariamente a quanto previsto dall'art. 2ter L. 114/1974. Si è costituito l' , concludendo come segue: CP_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, dare atto dell'intervenuta liquidazione del supplemento per contributi artigiani e per art 2 ter e dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate. All'udienza del 4.11.2025 parte ricorrente ha aderito ai conteggi di controparte e ha confermato l'avvenuto pagamento;
le parti hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura in udienza.
2.Tanto premesso, alla luce dell'avvenuto riconoscimento amministrativo della pretesa attorea nelle more del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.In ordine alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le stesse vanno poste a carico dell' e vengono liquidate CP_2
Pag. 2 di 3 nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, della natura documentale e seriale della causa e della non complessità delle difese in concreto svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.condanna l' a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in €1.000,00 per CP_1 compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Varese, 4.11.2025 Il Giudice
DE AN
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Il Giudice del Lavoro DE AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 635/2025 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to PRADERIO Parte_1
ANGELO che lo rappresenta e difende come da procura
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria All'udienza del 04/11/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 31.07.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale di Varese;
ha chiesto al Giudice: CP_1
Invia principale
• Accertare, dichiarare e costituire, in capo al sig. , il diritto ad Parte_1 ottenere la pensione di vecchiaia in premessa descritta, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, comprensiva del relativo supplemento per i contributi versati nella speciale gestione commercianti;
• accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere inserendo nella base pensionabile A.G.O. tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di riferimento e assumendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO ottenuta sommando “competenze correnti” con “altre competenze”;
• per l'effetto condannare l' , in Controparte_2 persona del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 21, a liquidare in favore del ricorrente, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, le differenze tra quanto da questo percepito a titolo di pensione di VO/ART. e quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, somma quantificata in € 212,72 lorde mensili, oltre alla perequazione automatica per scala mobile, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. In via subordinata • Accertare, dichiarare e costituire, in capo al sig. , il diritto ad Parte_1 ottenere la pensione di vecchiaia in premessa descritta, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, comprensiva del relativo supplemento per i contributi versati nella speciale gestione artigiani,
• per l'effetto condannare l' , in Controparte_2 persona del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 21, a liquidare in favore della ricorrente, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, le differenze tra quanto da questo percepito a titolo di pensione di VO/ART. e quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, somma quantificata in € 212,72 lorde mensili,
o nel diverso importo che risultasse dovuto a seguito dell'istruttoria, oltre alla perequazione automatica per scala mobile, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Con piena vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere titolare di pensione cat. VOART n. 33037280 con decorrenza 01.10.2003; di aver inoltrato all' in data CP_1
13.11.2024 domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia nell'AGO, con contestuale liquidazione del supplemento sulla base dei contributi versati nella gestione speciale dei lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2ter L. 114/1974; che con nota del
14.03.2025 l' proponeva la trasformazione della pensione calcolando solo i CP_1 contributi versati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
che con nota del 20.04.2025 l' respingeva la domanda. CP_1
Il ricorrente ha lamentato che l' non ha inserito il calcolo dei contributi versati CP_1 nella gestione speciale nella proposta di liquidazione del nuovo trattamento pensionistico, contrariamente a quanto previsto dall'art. 2ter L. 114/1974. Si è costituito l' , concludendo come segue: CP_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, dare atto dell'intervenuta liquidazione del supplemento per contributi artigiani e per art 2 ter e dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate. All'udienza del 4.11.2025 parte ricorrente ha aderito ai conteggi di controparte e ha confermato l'avvenuto pagamento;
le parti hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura in udienza.
2.Tanto premesso, alla luce dell'avvenuto riconoscimento amministrativo della pretesa attorea nelle more del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.In ordine alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le stesse vanno poste a carico dell' e vengono liquidate CP_2
Pag. 2 di 3 nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, della natura documentale e seriale della causa e della non complessità delle difese in concreto svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.condanna l' a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in €1.000,00 per CP_1 compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Varese, 4.11.2025 Il Giudice
DE AN
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