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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4034/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel UR - Piazza Annunziata 81030 Castel UR CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0054266 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 7.10.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 6316, notificato l'11/07/2025, con il quale il comune di Castel UR le chiedeva il pagamento di euro
654,00 quale IMU dovuta, per l'anno 2020, in relazione ad immobile sito in Indirizzo_1.
La ricorrente, assistita dall'avv. Difensore_1, eccepiva la non debenza dell'IMU in quanto l'immobile era adibito ad abitazione principale e sua residenza. Evidenziava, inoltre, che, in relazione all'anno d'imposta
2018, la Corte di giustizia di 1° grado di Caserta aveva accolto il ricorso.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria delle spese di giustizia.
Si costituiva il comune di Castel UR chiedendo il rigetto del ricorso e ciò in quanto la ricorrente non avrebbe adeguatamente provato la sussistenza dei requisiti per l'invocata esenzione, ossia residenza anagrafica e domicilio presso l'immobile. Evidenziava, altresì, che, in relazione all'anno d'imposta 2018, la favorevole sentenza di 1° grado era stata riformata dalla Corte di giustizia di 2° grado con sentenza n.
5891/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, l'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, viene disciplinata dall'art. 13 comma 2 del
D.L. 201 del 2011, che stabilisce, tra l'altro, che “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente…”.
Orbene, il giudice ritiene che, dall'esame della documentazione in atti, emerge la incongruità dei consumi idrici ed elettrici;
in particolare, la documentazione della UR Multiutility relativa all'utenza idrica e delle utenze elettriche, anche non intestate alla ricorrente e asseritamente utilizzate presso l'abitazione in questione, permettono di accertare come i consumi, pressoché insignificanti, siano del tutto incompatibili con quanto dedotto dal ricorrente circa il fatto che l'immobile in questione costituisce la sua abitazione principale, in quanto largamente al di sotto della media per 2 persone all'anno di circa 120 metri cubi di acqua e di 2.200 Kw all'anno di energia elettrica. Inoltre, tenuto conto che se un soggetto dimorasse abitualmente ed effettivamente in un luogo diverso dal coniuge non dovrebbe avere nessun problema a fornire prove certe ed inconfutabili, nessuna indicazione certa risulta fornita dalla contribuente sulla abitualità della dimora nell'immobile in questione in quanto la stessa non ha fornito alcuna prova indicando ad esempio:
a) la sede del luogo di lavoro;
b) i consumi delle utenze a rete (come anche indicato dalla stessa Corte costituzionale); c) la scelta relativa al medico di famiglia;
d) l'iscrizione a corsi che richiedono frequenza (es. palestra); e) nessun altro elemento che possa dimostrare che nel luogo in cui è ubicato l'immobile la persona viva per gran parte del tempo.
In definitiva, il giudice ritiene che a fronte del quadro fattuale e normativo in tema di IMU, il comune di Castel
UR (CE), con evidenze probanti, ha individuato una serie di elementi dai quali si ricava come l'abitazione in questione sia la sola residenza formale del contribuente, senza che si sia realizzata una effettiva dimora in loco, in particolare per i consumi elettrici ed idrici, talmente contenuti da corrispondere sostanzialmente alle sole spese fisse, con un consumo irrisorio, non rispondente a quelli medi di un nucleo familiare come dichiarato dalla contribuente. Non essendo stata provata in altro modo la abitualità della dimora, l'atto impugnato deve essere confermato nella propria legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Motivi di opportunità e di equità legittimano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4034/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel UR - Piazza Annunziata 81030 Castel UR CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0054266 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 7.10.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 6316, notificato l'11/07/2025, con il quale il comune di Castel UR le chiedeva il pagamento di euro
654,00 quale IMU dovuta, per l'anno 2020, in relazione ad immobile sito in Indirizzo_1.
La ricorrente, assistita dall'avv. Difensore_1, eccepiva la non debenza dell'IMU in quanto l'immobile era adibito ad abitazione principale e sua residenza. Evidenziava, inoltre, che, in relazione all'anno d'imposta
2018, la Corte di giustizia di 1° grado di Caserta aveva accolto il ricorso.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria delle spese di giustizia.
Si costituiva il comune di Castel UR chiedendo il rigetto del ricorso e ciò in quanto la ricorrente non avrebbe adeguatamente provato la sussistenza dei requisiti per l'invocata esenzione, ossia residenza anagrafica e domicilio presso l'immobile. Evidenziava, altresì, che, in relazione all'anno d'imposta 2018, la favorevole sentenza di 1° grado era stata riformata dalla Corte di giustizia di 2° grado con sentenza n.
5891/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, l'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, viene disciplinata dall'art. 13 comma 2 del
D.L. 201 del 2011, che stabilisce, tra l'altro, che “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente…”.
Orbene, il giudice ritiene che, dall'esame della documentazione in atti, emerge la incongruità dei consumi idrici ed elettrici;
in particolare, la documentazione della UR Multiutility relativa all'utenza idrica e delle utenze elettriche, anche non intestate alla ricorrente e asseritamente utilizzate presso l'abitazione in questione, permettono di accertare come i consumi, pressoché insignificanti, siano del tutto incompatibili con quanto dedotto dal ricorrente circa il fatto che l'immobile in questione costituisce la sua abitazione principale, in quanto largamente al di sotto della media per 2 persone all'anno di circa 120 metri cubi di acqua e di 2.200 Kw all'anno di energia elettrica. Inoltre, tenuto conto che se un soggetto dimorasse abitualmente ed effettivamente in un luogo diverso dal coniuge non dovrebbe avere nessun problema a fornire prove certe ed inconfutabili, nessuna indicazione certa risulta fornita dalla contribuente sulla abitualità della dimora nell'immobile in questione in quanto la stessa non ha fornito alcuna prova indicando ad esempio:
a) la sede del luogo di lavoro;
b) i consumi delle utenze a rete (come anche indicato dalla stessa Corte costituzionale); c) la scelta relativa al medico di famiglia;
d) l'iscrizione a corsi che richiedono frequenza (es. palestra); e) nessun altro elemento che possa dimostrare che nel luogo in cui è ubicato l'immobile la persona viva per gran parte del tempo.
In definitiva, il giudice ritiene che a fronte del quadro fattuale e normativo in tema di IMU, il comune di Castel
UR (CE), con evidenze probanti, ha individuato una serie di elementi dai quali si ricava come l'abitazione in questione sia la sola residenza formale del contribuente, senza che si sia realizzata una effettiva dimora in loco, in particolare per i consumi elettrici ed idrici, talmente contenuti da corrispondere sostanzialmente alle sole spese fisse, con un consumo irrisorio, non rispondente a quelli medi di un nucleo familiare come dichiarato dalla contribuente. Non essendo stata provata in altro modo la abitualità della dimora, l'atto impugnato deve essere confermato nella propria legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Motivi di opportunità e di equità legittimano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Compensa le spese.