TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione Speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 644 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Battista Reali
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Antonia Coccia
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 il ricorrente - premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Priverno, in data 09.09.1978 e che dal matrimonio erano nate Controparte_1 le figlie e entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti - chiedeva al Per_1 Per_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché lo scioglimento del matrimonio, prevedendo che “c- la IG.ra , rimarrà a vivere presso la casa coniugale ed in cambio dovrà farsi Controparte_1 carico del pagamento della relativa tassazione;
d- essendo il nucleo familiare economicamente autosufficiente nessun contributo economico va posto a carico del ricorrente né per mantenimenti né per alimenti” e rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa di litigi e incomprensioni che avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto che il ricorrente da alcuni anni aveva già lasciato l'abitazione familiare.
In data 03.10.2025, si costituiva in giudizio la resistente aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e divorzio, senza avanzare domande di natura economica, rappresentando che entrambe le parti erano economicamente indipendenti.
All'udienza del 25.11.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il giudice istruttore “rilevato che parte resistente ha dichiarato di aderire al ricorso;
rilevato che i figli della coppia sono maggiorenni ed autosufficienti;
rilevato che le parti non hanno avanzato domande di natura economica;
ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di sepazione” rimetteva la causa in decisione al Collegio.
**********
La domanda di separazione proposta dal ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, le allegazioni delle parti, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Non vi sono residue questioni da definire, atteso che le figlie della coppia sono maggiorenni ed autosufficienti e non essendo state avanzate domande di natura economica.
Il ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Priverno in data 09.09.1978, (atto n. 1, parte I, Anno 1978);
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione Speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 644 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Battista Reali
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Antonia Coccia
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 il ricorrente - premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Priverno, in data 09.09.1978 e che dal matrimonio erano nate Controparte_1 le figlie e entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti - chiedeva al Per_1 Per_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché lo scioglimento del matrimonio, prevedendo che “c- la IG.ra , rimarrà a vivere presso la casa coniugale ed in cambio dovrà farsi Controparte_1 carico del pagamento della relativa tassazione;
d- essendo il nucleo familiare economicamente autosufficiente nessun contributo economico va posto a carico del ricorrente né per mantenimenti né per alimenti” e rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa di litigi e incomprensioni che avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto che il ricorrente da alcuni anni aveva già lasciato l'abitazione familiare.
In data 03.10.2025, si costituiva in giudizio la resistente aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e divorzio, senza avanzare domande di natura economica, rappresentando che entrambe le parti erano economicamente indipendenti.
All'udienza del 25.11.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il giudice istruttore “rilevato che parte resistente ha dichiarato di aderire al ricorso;
rilevato che i figli della coppia sono maggiorenni ed autosufficienti;
rilevato che le parti non hanno avanzato domande di natura economica;
ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di sepazione” rimetteva la causa in decisione al Collegio.
**********
La domanda di separazione proposta dal ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, le allegazioni delle parti, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Non vi sono residue questioni da definire, atteso che le figlie della coppia sono maggiorenni ed autosufficienti e non essendo state avanzate domande di natura economica.
Il ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Priverno in data 09.09.1978, (atto n. 1, parte I, Anno 1978);
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3