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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/11/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 476/2025 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nata il [...] a [...], Brasile, ed ivi Parte_1
residente in [...]xi, 1990, CAP 05468-140, C.F.: , C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bonato presso il cui studio a Roma, via
Colleferro n. 15, è pure elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
1 elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “Vista la comparsa di risposta depositata dalla controparte, la
presente difesa contesta in toto le eccezioni sollevate e ritiene necessario chiedere
congruo termine per depositare memorie difensive autorizzate, al fine di prendere
posizione, ai sensi dell'art. 281, duodecies, comma 4, c.p.c. Chiede, altresì, di essere
autorizzata a depositare nuovi ed ulteriori documenti a sostegno delle pretese dedotte
e interloquire sulla legittimità costituzionale del D.L. 36/25. Si allegano verbali dei
Tribunali di Roma, Lecce e Caltanissetta di concessione termini, nonché le ordinanze
di rimessione alla C. Cost. sul D.L. 36/25.
“Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria””.
Per il resistente: “L'amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si rimetteva alle valutazioni dell'organo decidente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso, iscritto a ruolo il 28.3.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di Controparte_1
accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure
sanguinis da , cittadino italiano, nato a [...] il [...]. Persona_1
Emigrato in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
2 Il 13.10.2025 il resistente si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'assenza di prova per l'omessa e/o tardiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda, anche ai sensi del d.l. n. 36/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 74/2025, chiedendone pertanto il rigetto.
Di seguito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_2
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente “anche chiedendo all'autorità consolare competente le
necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea di discendenza
diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatta valere”, nel rispetto di quanto statuito dalle S.U. della suprema Corte con la sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022. Con spese “quanto meno, compensate”.
All'udienza del 5.11.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
Con atto del 6.11.2025, parte ricorrente formulava “Istanza concessione termini
per deduzioni e replica”, previa rimessione sul ruolo della causa.
*****
Ciò premesso, deve essere accolta l'eccezione sollevata da parte resistente di assenza di prova per omessa e/o tardiva produzione della documentazione comprovante il diritto fatto valere.
In particolare, l'art. 281 undecies, primo comma, c.p.c. prevede che “la domanda
si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163”.
Il successivo art. 281 duodecies c.p.c., al suo quarto comma stabilisce (nel testo come modificato dal D. Lgs. 164/2024, cd. Correttivo Cartabia, atteso che in
3 precedenza il medesimo quarto comma prevedeva che “se richiesto e sussiste
giustificato motivo, ….”) che: “quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte,
il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti
giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per
indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a
dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Dalla combinata lettura delle citate norme, emerge la previsione di una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzione documentale che,
per entrambe le parti, coinciderebbe con il deposito del proprio atto introduttivo, salva la possibilità di modificare e/o integrare le proprie difese ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., e quindi “quando l'esigenza sorge dalle difese della
controparte”.
Nel caso di specie, in allegato al ricorso introduttivo la ricorrente depositava soltanto la procura alle liti mentre tutti i certificati di stato civile atti a dimostrare la sua discendenza dal dedotto avo italiano sono stati prodotti il 2.11.2025 - e quindi dopo la costituzione in giudizio della parte resistente - senza alcuna istanza e relativa autorizzazione in tal senso, argomentando anche difese di diritto in replica alla memoria di costituzione di parte resistente. Successivamente, seppur nella medesima data, la ricorrente depositava istanza di concessione del termine art. 281 duodecies co.
4 c.p.c. per integrazione delle difese e la produzione di nuovi documenti.
La nuova documentazione prodotta con le note del 2.11.2025, dunque, non può
essere ammessa ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., non risultando connessa alle difese rese da controparte quanto, piuttosto, atta a provare le domande articolate in ricorso.
Invece, con riguardo alle nuove difese in diritto connesse alle difese di parte resistente (ulteriori rispetto a quelle già rese con le note del 2.11.2025), deve rilevarsi
4 che le stesse si sarebbero potute esplicare (come, di fatto, è accaduto) direttamente in udienza essendosi costituito, il , entro i termini di legge. CP_1
La condotta processuale tenuta dalla ricorrente, quindi, si pone in contrasto con le previsioni normative che regolamentano il rito in discorso, potendosi ammettere -
come detto - nuove eccezioni, domande, prove e documenti, ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., soltanto se connessi a quelle rese da controparte e previa concessione di apposito termine da parte del giudice.
Si ritiene, a riguardo, che non possano rilevare le previsioni di cui al procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c., ontologicamente diverso dal nuovo rito semplificato, soprattutto all'esito del cd. correttivo Cartabia che ha introdotto la previsione delle preclusioni in discorso al fine di risolvere le difficoltà interpretative sorte sul testo immediatamente precedente, vincolando il giudice alla concessione del termine di cui sopra solamente alla condizione di legge come sopra riportata.
Per le medesime ragioni finora esposte, deve rigettarsi altresì la richiesta di rimessione sul ruolo della causa depositata il 6.11.2025 (volendo prescindere dalla sua ammissibilità tenuto conto che è stata depositata dopo che la causa è stata posta in decisione), atteso che non si ritengono sussistenti le condizioni di cui all'art. 281
duodecies, comma 4, c.p.c. -“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il
giudice, se richiesto, concede alle parti…..” - in quanto, si ripete, i documenti costituiscono la prova dei fatti dedotti con il ricorso introduttivo e le ulteriori difese in diritto potevano essere proposte all'udienza del 5.11.2025 data la tempestività della costituzione in giudizio di parte resistente.
A riguardo, per scrupolo, preme evidenziare l'irrilevanza, ai fini del decidere il presente giudizio, dell'esame della eccezione di incostituzionalità delle previsioni di cui al d.l. n. 36/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 74/2025, in quanto attinente al merito della domanda che, anche ove fondata, non permetterebbe l'esame
5 del ricorso a causa della rilevata decadenza processuale.
Per tutto quanto esposto, deve concludersi per la tardività delle integrazioni documentali rese dalla ricorrente con le note del 2.11.2025. I nuovi documenti depositati, quindi, non possono essere ammessi nel giudizio e valutati ai fini della decisione nel merito della proposta domanda giudiziale. La stessa, quindi, risulta del tutto sfornita di prova, dovendone conseguire il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività
processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore della parte resistente, in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Caltanissetta, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 476/2025 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nata il [...] a [...], Brasile, ed ivi Parte_1
residente in [...]xi, 1990, CAP 05468-140, C.F.: , C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bonato presso il cui studio a Roma, via
Colleferro n. 15, è pure elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
1 elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “Vista la comparsa di risposta depositata dalla controparte, la
presente difesa contesta in toto le eccezioni sollevate e ritiene necessario chiedere
congruo termine per depositare memorie difensive autorizzate, al fine di prendere
posizione, ai sensi dell'art. 281, duodecies, comma 4, c.p.c. Chiede, altresì, di essere
autorizzata a depositare nuovi ed ulteriori documenti a sostegno delle pretese dedotte
e interloquire sulla legittimità costituzionale del D.L. 36/25. Si allegano verbali dei
Tribunali di Roma, Lecce e Caltanissetta di concessione termini, nonché le ordinanze
di rimessione alla C. Cost. sul D.L. 36/25.
“Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria””.
Per il resistente: “L'amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si rimetteva alle valutazioni dell'organo decidente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso, iscritto a ruolo il 28.3.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di Controparte_1
accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure
sanguinis da , cittadino italiano, nato a [...] il [...]. Persona_1
Emigrato in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
2 Il 13.10.2025 il resistente si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'assenza di prova per l'omessa e/o tardiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda, anche ai sensi del d.l. n. 36/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 74/2025, chiedendone pertanto il rigetto.
Di seguito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_2
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente “anche chiedendo all'autorità consolare competente le
necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea di discendenza
diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatta valere”, nel rispetto di quanto statuito dalle S.U. della suprema Corte con la sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022. Con spese “quanto meno, compensate”.
All'udienza del 5.11.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
Con atto del 6.11.2025, parte ricorrente formulava “Istanza concessione termini
per deduzioni e replica”, previa rimessione sul ruolo della causa.
*****
Ciò premesso, deve essere accolta l'eccezione sollevata da parte resistente di assenza di prova per omessa e/o tardiva produzione della documentazione comprovante il diritto fatto valere.
In particolare, l'art. 281 undecies, primo comma, c.p.c. prevede che “la domanda
si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163”.
Il successivo art. 281 duodecies c.p.c., al suo quarto comma stabilisce (nel testo come modificato dal D. Lgs. 164/2024, cd. Correttivo Cartabia, atteso che in
3 precedenza il medesimo quarto comma prevedeva che “se richiesto e sussiste
giustificato motivo, ….”) che: “quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte,
il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti
giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per
indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a
dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Dalla combinata lettura delle citate norme, emerge la previsione di una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzione documentale che,
per entrambe le parti, coinciderebbe con il deposito del proprio atto introduttivo, salva la possibilità di modificare e/o integrare le proprie difese ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., e quindi “quando l'esigenza sorge dalle difese della
controparte”.
Nel caso di specie, in allegato al ricorso introduttivo la ricorrente depositava soltanto la procura alle liti mentre tutti i certificati di stato civile atti a dimostrare la sua discendenza dal dedotto avo italiano sono stati prodotti il 2.11.2025 - e quindi dopo la costituzione in giudizio della parte resistente - senza alcuna istanza e relativa autorizzazione in tal senso, argomentando anche difese di diritto in replica alla memoria di costituzione di parte resistente. Successivamente, seppur nella medesima data, la ricorrente depositava istanza di concessione del termine art. 281 duodecies co.
4 c.p.c. per integrazione delle difese e la produzione di nuovi documenti.
La nuova documentazione prodotta con le note del 2.11.2025, dunque, non può
essere ammessa ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., non risultando connessa alle difese rese da controparte quanto, piuttosto, atta a provare le domande articolate in ricorso.
Invece, con riguardo alle nuove difese in diritto connesse alle difese di parte resistente (ulteriori rispetto a quelle già rese con le note del 2.11.2025), deve rilevarsi
4 che le stesse si sarebbero potute esplicare (come, di fatto, è accaduto) direttamente in udienza essendosi costituito, il , entro i termini di legge. CP_1
La condotta processuale tenuta dalla ricorrente, quindi, si pone in contrasto con le previsioni normative che regolamentano il rito in discorso, potendosi ammettere -
come detto - nuove eccezioni, domande, prove e documenti, ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., soltanto se connessi a quelle rese da controparte e previa concessione di apposito termine da parte del giudice.
Si ritiene, a riguardo, che non possano rilevare le previsioni di cui al procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c., ontologicamente diverso dal nuovo rito semplificato, soprattutto all'esito del cd. correttivo Cartabia che ha introdotto la previsione delle preclusioni in discorso al fine di risolvere le difficoltà interpretative sorte sul testo immediatamente precedente, vincolando il giudice alla concessione del termine di cui sopra solamente alla condizione di legge come sopra riportata.
Per le medesime ragioni finora esposte, deve rigettarsi altresì la richiesta di rimessione sul ruolo della causa depositata il 6.11.2025 (volendo prescindere dalla sua ammissibilità tenuto conto che è stata depositata dopo che la causa è stata posta in decisione), atteso che non si ritengono sussistenti le condizioni di cui all'art. 281
duodecies, comma 4, c.p.c. -“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il
giudice, se richiesto, concede alle parti…..” - in quanto, si ripete, i documenti costituiscono la prova dei fatti dedotti con il ricorso introduttivo e le ulteriori difese in diritto potevano essere proposte all'udienza del 5.11.2025 data la tempestività della costituzione in giudizio di parte resistente.
A riguardo, per scrupolo, preme evidenziare l'irrilevanza, ai fini del decidere il presente giudizio, dell'esame della eccezione di incostituzionalità delle previsioni di cui al d.l. n. 36/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 74/2025, in quanto attinente al merito della domanda che, anche ove fondata, non permetterebbe l'esame
5 del ricorso a causa della rilevata decadenza processuale.
Per tutto quanto esposto, deve concludersi per la tardività delle integrazioni documentali rese dalla ricorrente con le note del 2.11.2025. I nuovi documenti depositati, quindi, non possono essere ammessi nel giudizio e valutati ai fini della decisione nel merito della proposta domanda giudiziale. La stessa, quindi, risulta del tutto sfornita di prova, dovendone conseguire il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività
processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore della parte resistente, in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Caltanissetta, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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