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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2024, n. 4393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4393 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 10957/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10957/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 10 ottobre 2024, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
TRA
(c.f.: , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._5 Parte_6
) e (c.f. ), tutti C.F._6 Parte_7 C.F._7 elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania, Via Aniello Palumbo n. 55, presso lo studio dell'Avv. Fanelli Emanuela (c.f.: ), dalla quale C.F._8 sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: “Responsabilità professionale.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
281-terdecies e 281-sexies c.p.c., così come novellati dal D.Lgs. 149/2022, nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 10957/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 3 N. 10957/2023 R.G.A.C.
Tralasciando la trattazione di ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14
e Cass. 12002/2014) — , va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per quanto in appresso osservato.
Parte ricorrente ha preliminarmente rappresentato (sia nell'istanza depositata in data
27 settembre 2024, sia nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024) di aver totalmente omesso la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del resistente (per un non meglio precisato “mero errore”), contestualmente chiedendo di essere rimessa in termini per poter, dunque, operare la notifica omessa, con contestuale fissazione di una nuova prima udienza.
La avanzata istanza non può trovare accoglimento.
In merito va osservato come parte ricorrente non abbia dedotto alcun valido motivo a fondamento della chiesta remissione in termini, non avendo, dunque, neppure prospettato (oltre che provato) la ricorrenza di un vero e proprio caso fortuito o di forza maggiore che non le abbiano consentito lo svolgimento dell'attività processuale totalmente omessa.
Ed invero, considerata la radicale omessa notificazione dell'atto introduttivo, nella specie non può trovare applicazione neppure il disposto di cui all'art. 291 c.p.c., teso alla sanatoria, con efficacia ex tunc, delle sole notificazioni nulle (attraverso l'apposita autorizzazione alla rinotifica concessa dal giudice istruttore), e non già di quelle radicalmente inesistenti perché omesse (come è stato nella specie).
Quanto precede comporta la radicale improcedibilità del ricorso per la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale tra le parti.
Nel caso di specie, infatti, non appare applicabile nemmeno quella giurisprudenza di legittimità, maturata nell'ambito dei procedimenti camerali, in virtù della quale, partendo dal presupposto della non perentorietà, in tali procedimenti, del termine fissato dal giudice per la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del resistente, il mancato corretto adempimento di tale onere di notifica (anche per l'inesistenza giuridica della stessa) comporterebbe, tutt'al più, la mera fissazione di altro termine per i medesimi n. 10957/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 3 N. 10957/2023 R.G.A.C.
incombenti, quest'ultimo tuttavia sì perentorio, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 291 c.p.c. (cfr. tra tutte, Cass. civ. SS.UU. 5700/2014)
E' pacifico che la detta giurisprudenza di legittimità risulta essere maturata nell'ambito dei c.d. procedimenti camerali e cautelari, nell'ambito dei quali di certo non rientra il rito semplificato di cognizione (cui è sottoposto il presente procedimento), per il quale, di contro, tanto il termine per la costituzione del resistente, quanto quello per la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del medesimo resistente, a cura del ricorrente, non sono sanciti unilateralmente dal giudice, bensì fissati specificamente dallo stesso legislatore (cfr. art. 281-undecies, comma 2, c.p.c., così come introdotto a seguito della novella del codice di rito apportata dal D.Lgs. 149/2022), ciò che fa propendere per la natura perentoria — e non già meramente ordinatoria — dei relativi termini (come anche avvalorato dall'utilizzo dei relativi verbi all'imperativo:
“deve avvenire […]”, “deve essere notificato […]”.
Nulla va disposto in ordine al riparto delle spese di lite tra le parti relativamente al presente giudizio, per la stessa mancata instaurazione del rapporto processuale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 10957/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità professionale”, pendente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
e
- ricorrenti -
e - resistente - , ogni
[...] Parte_7 CP_1 contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara il ricorso improcedibile, per le ragioni di cui in motivazione;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, 28/10/2024
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 10957/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10957/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 10 ottobre 2024, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
TRA
(c.f.: , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._5 Parte_6
) e (c.f. ), tutti C.F._6 Parte_7 C.F._7 elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania, Via Aniello Palumbo n. 55, presso lo studio dell'Avv. Fanelli Emanuela (c.f.: ), dalla quale C.F._8 sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: “Responsabilità professionale.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
281-terdecies e 281-sexies c.p.c., così come novellati dal D.Lgs. 149/2022, nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 10957/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 3 N. 10957/2023 R.G.A.C.
Tralasciando la trattazione di ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14
e Cass. 12002/2014) — , va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per quanto in appresso osservato.
Parte ricorrente ha preliminarmente rappresentato (sia nell'istanza depositata in data
27 settembre 2024, sia nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024) di aver totalmente omesso la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del resistente (per un non meglio precisato “mero errore”), contestualmente chiedendo di essere rimessa in termini per poter, dunque, operare la notifica omessa, con contestuale fissazione di una nuova prima udienza.
La avanzata istanza non può trovare accoglimento.
In merito va osservato come parte ricorrente non abbia dedotto alcun valido motivo a fondamento della chiesta remissione in termini, non avendo, dunque, neppure prospettato (oltre che provato) la ricorrenza di un vero e proprio caso fortuito o di forza maggiore che non le abbiano consentito lo svolgimento dell'attività processuale totalmente omessa.
Ed invero, considerata la radicale omessa notificazione dell'atto introduttivo, nella specie non può trovare applicazione neppure il disposto di cui all'art. 291 c.p.c., teso alla sanatoria, con efficacia ex tunc, delle sole notificazioni nulle (attraverso l'apposita autorizzazione alla rinotifica concessa dal giudice istruttore), e non già di quelle radicalmente inesistenti perché omesse (come è stato nella specie).
Quanto precede comporta la radicale improcedibilità del ricorso per la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale tra le parti.
Nel caso di specie, infatti, non appare applicabile nemmeno quella giurisprudenza di legittimità, maturata nell'ambito dei procedimenti camerali, in virtù della quale, partendo dal presupposto della non perentorietà, in tali procedimenti, del termine fissato dal giudice per la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del resistente, il mancato corretto adempimento di tale onere di notifica (anche per l'inesistenza giuridica della stessa) comporterebbe, tutt'al più, la mera fissazione di altro termine per i medesimi n. 10957/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 3 N. 10957/2023 R.G.A.C.
incombenti, quest'ultimo tuttavia sì perentorio, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 291 c.p.c. (cfr. tra tutte, Cass. civ. SS.UU. 5700/2014)
E' pacifico che la detta giurisprudenza di legittimità risulta essere maturata nell'ambito dei c.d. procedimenti camerali e cautelari, nell'ambito dei quali di certo non rientra il rito semplificato di cognizione (cui è sottoposto il presente procedimento), per il quale, di contro, tanto il termine per la costituzione del resistente, quanto quello per la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del medesimo resistente, a cura del ricorrente, non sono sanciti unilateralmente dal giudice, bensì fissati specificamente dallo stesso legislatore (cfr. art. 281-undecies, comma 2, c.p.c., così come introdotto a seguito della novella del codice di rito apportata dal D.Lgs. 149/2022), ciò che fa propendere per la natura perentoria — e non già meramente ordinatoria — dei relativi termini (come anche avvalorato dall'utilizzo dei relativi verbi all'imperativo:
“deve avvenire […]”, “deve essere notificato […]”.
Nulla va disposto in ordine al riparto delle spese di lite tra le parti relativamente al presente giudizio, per la stessa mancata instaurazione del rapporto processuale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 10957/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità professionale”, pendente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
e
- ricorrenti -
e - resistente - , ogni
[...] Parte_7 CP_1 contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara il ricorso improcedibile, per le ragioni di cui in motivazione;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, 28/10/2024
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 10957/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 3