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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1562/2019 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. A. Cilia) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: pensione di inabilità; osserva
deduce: di avere, in data 05.09.2017, presentato all' Parte_1 CP_1
domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 1 comma 250, legge 232/2016
(norma secondo la quale “il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorchè non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa”); che l' , con CP_1
provvedimento del 20 settembre 2018, ha rigettato tale domanda per carenza dei necessari requisiti, rilevando inoltre che “l'amministrazione competente non ha trasmesso la certificazione attestante la patologia di origine professionale di cui all'art. 1 comma 250 legge 232/2016”; di avere dunque proposto ricorso amministrativo, tuttavia rimasto privo di esito;
che il contestato diniego dell' è illegittimo in quanto esso ricorrente è in possesso del requisito CP_1
sanitario previsto dalla legge per godere della chiesta prestazione (asbestosi riconosciuta dall' di origine professionale); di essere altresì in possesso CP_2
del necessario requisito contributivo.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “accertare e dichiarare il diritto del sig. alla pensione di inabilità di cui all'art. 1 Pt_1
comma 250 legge n. 232/2016; - per l'effetto, condannare l' in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della suddetta prestazione, ivi compresi i ratei arretrati a far data dalla domanda amministrativa, ovvero con la diversa decorrenza stabilita dalla legge o accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”.
L' chiede disattendersi il ricorso, evidenziando: che la domanda del CP_1
ricorrente, presentata in data 5/07/2017, è stata respinta in data 10/07/2018, in quanto non preceduta (come prescritto dalla circolare n. 7 del 19/01/2018 e come ribadito dal msg. Hermes 003119 del 07/08/2018), dalla domanda di certificazione del diritto al beneficio;
che il msg. 003119/2018 prevede poi al punto 1 che le domande di certificazione del diritto al beneficio (nella specie non presentata) debbano essere corredate della prevista certificazione rilasciata dall' attestante in maniera inequivocabile la sussistenza di una delle CP_2
patologie tassativamente previste;
che alla domanda di cui trattasi è stata invece allegata una certificazione che non menziona alcuna di tali patologie;
di avere allora provveduto a richiedere con PEC all' la necessaria certificazione;
CP_2
che tale richiesta è rimasta senza esito;
di avere pertanto rigettato l'istanza dello che quest'ultimo, pochi giorni dopo, ha presentato una nuova Pt_1
domanda, avente ad oggetto la verifica del requisito per la pensione di inabilità
L. 232/2016, alla quale è stata nuovamente allegata la già trasmessa certificazione che, a mente delle previsioni contenute nella circolare CP_2
7/2018 e nel msg 3119/2018, a partire dall'anno 2018, tali domande vanno presentate entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno;
che anche la suddetta seconda domanda è stata dunque rigettata.
************
Oggetto del presente giudizio è la domanda presentata dal ricorrente in data
5 settembre 2017 e disattesa dall' per omessa produzione della CP_1
indispensabile certificazione dell' comprovante la sussistenza di una delle CP_2
patologie tassativamente indicate dalla legge.
Non costituisce oggetto di contestazione la circostanza che la domanda in esame sia stata inoltrata prima che l'interessato richiedesse all' la verifica CP_2
del requisito sanitario.
Parte ricorrente rileva che, in realtà, la norma che ha introdotto il beneficio in argomento non impone, ai fini del riconoscimento di quest'ultimo, la preventiva richiesta di detta verifica.
Il comma 250 della legge n. 232/2016 dispone:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico
(c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. (omissis)”.
Posto che la pensione di cui si discute spetta ai soggetti affetti da taluna delle patologie sopra elencate come da apposita attestazione dell' , ritiene il CP_2
giudicante che il richiedente, alla data della presentazione della domanda, debba risultare in possesso del requisito contributivo oltre che di quello sanitario, pur se ancora in via di accertamento da parte della competente amministrazione.
Deve infatti ritenersi connaturata alla richiamata disciplina l'esigenza che, all'atto della presentazione della domanda, l'interessato abbia già ottenuto la certificazione da parte dell' o abbia comunque già provveduto a CP_2
richiederla (cfr., in tal senso, circolare n. 7 del 2018, punto 7, laddove si CP_1
chiarisce: “La pensione è corrisposta, al ricorrere delle condizioni previste, oltreché all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda …. Relativamente alle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.”).
Più chiaramente, ai fini del thema decidendum, rilevanza determinante assume il fatto che il citato comma 250 indichi un preciso limite finanziario (20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal
2018) per il riconoscimento delle pensioni, a tal fine imponendo di operare un raffronto (anche prospettico) tra il numero delle domande presentate e le risorse finanziarie disponibili, con conseguente graduazione dei beneficiari sulla base di determinati elementi (età anagrafica, anzianità contributiva data di presentazione della domanda); è difatti innegabile che una simile previsione di spesa possa essere operata soltanto a fronte di un complessivo numero di domande astrattamente suscettibili di accoglimento (per il coesistere, accanto al requisito contributivo, del requisito sanitario, ancorchè in via di accertamento da parte dell' ). CP_2
In altri termini, premesso che l'attribuzione di qualsivoglia beneficio è subordinata al venir in essere dei relativi presupposti, ritenere che l'interessato possa presentare una domanda di pensione ex lege 232/2016 adducendo il possesso del solo requisito contributivo, e riservandosi di chiedere successivamente la verifica del requisito sanitario, vanificherebbe la disposizione di cui innanzi e dunque ogni possibilità di monitoraggio preventivo delle istanze favorevolmente esitabili.
Le considerazioni svolte giustificano il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali. Ragusa, 7 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1562/2019 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. A. Cilia) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: pensione di inabilità; osserva
deduce: di avere, in data 05.09.2017, presentato all' Parte_1 CP_1
domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 1 comma 250, legge 232/2016
(norma secondo la quale “il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorchè non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa”); che l' , con CP_1
provvedimento del 20 settembre 2018, ha rigettato tale domanda per carenza dei necessari requisiti, rilevando inoltre che “l'amministrazione competente non ha trasmesso la certificazione attestante la patologia di origine professionale di cui all'art. 1 comma 250 legge 232/2016”; di avere dunque proposto ricorso amministrativo, tuttavia rimasto privo di esito;
che il contestato diniego dell' è illegittimo in quanto esso ricorrente è in possesso del requisito CP_1
sanitario previsto dalla legge per godere della chiesta prestazione (asbestosi riconosciuta dall' di origine professionale); di essere altresì in possesso CP_2
del necessario requisito contributivo.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “accertare e dichiarare il diritto del sig. alla pensione di inabilità di cui all'art. 1 Pt_1
comma 250 legge n. 232/2016; - per l'effetto, condannare l' in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., alla corresponsione della suddetta prestazione, ivi compresi i ratei arretrati a far data dalla domanda amministrativa, ovvero con la diversa decorrenza stabilita dalla legge o accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”.
L' chiede disattendersi il ricorso, evidenziando: che la domanda del CP_1
ricorrente, presentata in data 5/07/2017, è stata respinta in data 10/07/2018, in quanto non preceduta (come prescritto dalla circolare n. 7 del 19/01/2018 e come ribadito dal msg. Hermes 003119 del 07/08/2018), dalla domanda di certificazione del diritto al beneficio;
che il msg. 003119/2018 prevede poi al punto 1 che le domande di certificazione del diritto al beneficio (nella specie non presentata) debbano essere corredate della prevista certificazione rilasciata dall' attestante in maniera inequivocabile la sussistenza di una delle CP_2
patologie tassativamente previste;
che alla domanda di cui trattasi è stata invece allegata una certificazione che non menziona alcuna di tali patologie;
di avere allora provveduto a richiedere con PEC all' la necessaria certificazione;
CP_2
che tale richiesta è rimasta senza esito;
di avere pertanto rigettato l'istanza dello che quest'ultimo, pochi giorni dopo, ha presentato una nuova Pt_1
domanda, avente ad oggetto la verifica del requisito per la pensione di inabilità
L. 232/2016, alla quale è stata nuovamente allegata la già trasmessa certificazione che, a mente delle previsioni contenute nella circolare CP_2
7/2018 e nel msg 3119/2018, a partire dall'anno 2018, tali domande vanno presentate entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno;
che anche la suddetta seconda domanda è stata dunque rigettata.
************
Oggetto del presente giudizio è la domanda presentata dal ricorrente in data
5 settembre 2017 e disattesa dall' per omessa produzione della CP_1
indispensabile certificazione dell' comprovante la sussistenza di una delle CP_2
patologie tassativamente indicate dalla legge.
Non costituisce oggetto di contestazione la circostanza che la domanda in esame sia stata inoltrata prima che l'interessato richiedesse all' la verifica CP_2
del requisito sanitario.
Parte ricorrente rileva che, in realtà, la norma che ha introdotto il beneficio in argomento non impone, ai fini del riconoscimento di quest'ultimo, la preventiva richiesta di detta verifica.
Il comma 250 della legge n. 232/2016 dispone:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico
(c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. (omissis)”.
Posto che la pensione di cui si discute spetta ai soggetti affetti da taluna delle patologie sopra elencate come da apposita attestazione dell' , ritiene il CP_2
giudicante che il richiedente, alla data della presentazione della domanda, debba risultare in possesso del requisito contributivo oltre che di quello sanitario, pur se ancora in via di accertamento da parte della competente amministrazione.
Deve infatti ritenersi connaturata alla richiamata disciplina l'esigenza che, all'atto della presentazione della domanda, l'interessato abbia già ottenuto la certificazione da parte dell' o abbia comunque già provveduto a CP_2
richiederla (cfr., in tal senso, circolare n. 7 del 2018, punto 7, laddove si CP_1
chiarisce: “La pensione è corrisposta, al ricorrere delle condizioni previste, oltreché all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda …. Relativamente alle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.”).
Più chiaramente, ai fini del thema decidendum, rilevanza determinante assume il fatto che il citato comma 250 indichi un preciso limite finanziario (20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal
2018) per il riconoscimento delle pensioni, a tal fine imponendo di operare un raffronto (anche prospettico) tra il numero delle domande presentate e le risorse finanziarie disponibili, con conseguente graduazione dei beneficiari sulla base di determinati elementi (età anagrafica, anzianità contributiva data di presentazione della domanda); è difatti innegabile che una simile previsione di spesa possa essere operata soltanto a fronte di un complessivo numero di domande astrattamente suscettibili di accoglimento (per il coesistere, accanto al requisito contributivo, del requisito sanitario, ancorchè in via di accertamento da parte dell' ). CP_2
In altri termini, premesso che l'attribuzione di qualsivoglia beneficio è subordinata al venir in essere dei relativi presupposti, ritenere che l'interessato possa presentare una domanda di pensione ex lege 232/2016 adducendo il possesso del solo requisito contributivo, e riservandosi di chiedere successivamente la verifica del requisito sanitario, vanificherebbe la disposizione di cui innanzi e dunque ogni possibilità di monitoraggio preventivo delle istanze favorevolmente esitabili.
Le considerazioni svolte giustificano il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali. Ragusa, 7 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)