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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FAZIO GIUSEPPE, Presidente
CO CO, LA
RENZI MAURO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini N. 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013E01428 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013E01428 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013E01428 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: estinzione della causa a spese compensate
Resistente/Appellato: estinzione della causa a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese per l'anno 2017, svolgendo plurimi motivi e chiedendone l'annullamento.
L'Ufficio si costituiva resistendo al ricorso.
Infine, le parti conciliavano la vertenza come da accordo allegato in atti, chiedendo entrambe la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, d.lg. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, d.lg. n. 546/1992, avendo le parti definito la vertenza come da accordo di conciliazione in atti.
Le spese devono essere interamente compensate stante l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Compensa le spese di lite.
Varese, 30.1.2026
Il Giudice est.
dott. Nicola Cosentino
Il Presidente
dott. Giuseppe Fazio
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FAZIO GIUSEPPE, Presidente
CO CO, LA
RENZI MAURO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini N. 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013E01428 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013E01428 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013E01428 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: estinzione della causa a spese compensate
Resistente/Appellato: estinzione della causa a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Varese per l'anno 2017, svolgendo plurimi motivi e chiedendone l'annullamento.
L'Ufficio si costituiva resistendo al ricorso.
Infine, le parti conciliavano la vertenza come da accordo allegato in atti, chiedendo entrambe la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, d.lg. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, d.lg. n. 546/1992, avendo le parti definito la vertenza come da accordo di conciliazione in atti.
Le spese devono essere interamente compensate stante l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Compensa le spese di lite.
Varese, 30.1.2026
Il Giudice est.
dott. Nicola Cosentino
Il Presidente
dott. Giuseppe Fazio