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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2410/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2410/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. BERRERA FULVIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. BERRERA FULVIO
e
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. BERRERA FULVIO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BERRERA FULVIO
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta (cumulativa) di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai coniugi con ricorso depositato il 19/02/2025;
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a AN DEMI (BO), il 15.06.2013 – atto n. 7, Parte II, Serie A, anno 2013.
Rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (01.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
l'unica domanda formulata dalle parti attiene alla pronuncia sul vincolo, in assenza di prole o di altre questioni – anche di carattere patrimoniale – pendenti tra le parti visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], BR, il 13.11.1980) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Parte_2
Unitisi in matrimonio a AN DEMI (BO), il 15.06.2013 – atto n. 7, Parte II, Serie A, anno 2013
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN DEMI (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti con reciproca rinuncia alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
dà atto che le parti concordano nel voler procedere alla messa in vendita DEimmobile in comproprietà adibito a casa familiare;
dà atto che le parti si obbligano a ripartirsi i beni mobili presenti nella citata abitazione come da accordo raggiunto.
Spese compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2410/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. BERRERA FULVIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. BERRERA FULVIO
e
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. BERRERA FULVIO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BERRERA FULVIO
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta (cumulativa) di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai coniugi con ricorso depositato il 19/02/2025;
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a AN DEMI (BO), il 15.06.2013 – atto n. 7, Parte II, Serie A, anno 2013.
Rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (01.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
l'unica domanda formulata dalle parti attiene alla pronuncia sul vincolo, in assenza di prole o di altre questioni – anche di carattere patrimoniale – pendenti tra le parti visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], BR, il 13.11.1980) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Parte_2
Unitisi in matrimonio a AN DEMI (BO), il 15.06.2013 – atto n. 7, Parte II, Serie A, anno 2013
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN DEMI (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti con reciproca rinuncia alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
dà atto che le parti concordano nel voler procedere alla messa in vendita DEimmobile in comproprietà adibito a casa familiare;
dà atto che le parti si obbligano a ripartirsi i beni mobili presenti nella citata abitazione come da accordo raggiunto.
Spese compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla