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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 42/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
IN PO presidente
RI DE componente
IL SS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 42 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: –
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocata Annamaria Agosto), , , Parte_2 Parte_3
e (rispettivi CC.FF.: – – Parte_4 CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
, tutti rappresentati e difesi dall'avvocata Erminia Latronico). CodiceFiscale_3
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 843/2020 del 10 dicembre 2020, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 1085/2019, con la quale il Tribunale di Locri accoglieva la domanda proposta dagli appellati, i quali – premettendo di essere fratelli ed eredi di (deceduto a Sant'Agata del Bianco il 25 dicembre 2013, e Persona_1 titolare – in vita – d'un rapporto di conto corrente postale, di alcuni buoni fruttiferi postali d'importo complessivamente ammontante a 5.000,00 euro, nonché – in co-intestazione con la coniuge , a lui premorta – di ulteriori buoni fruttiferi postali, aventi in totale un CP_1 importo di 7.056,00 euro) – chiedevano il rimborso a) del saldo del suddetto conto corrente, nonché b) dei buoni fruttiferi postali (recanti la clausola di pari facoltà di rimborso: di seguito, anche PFR) intestati esclusivamente al de cuius, e c) del saldo dei buoni fruttiferi postali
(anch'essi recanti la clausola PFR) cointestati al de cuius e alla di lui coniuge premorta
(ovvero – in via subordinata – il riconoscimento, quanto a questi ultimi buoni, della quota pari ai due terzi, corrispondente alla porzione ereditaria loro spettante, in ragione della quota già acquisita dal de cuius per effetto della premorienza della coniuge).
2.1. (di seguito, anche ) censura la sentenza gravata nella parte Parte_1 Pt_1
in cui a) è stato disposto il rimborso del saldo del conto corrente e dei buoni fruttiferi postali intestati esclusivamente al de cuius (sostenendo come il diniego opposto alla richiesta di rimborso sarebbe stato determinato dalla mancata conformità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), b) sarebbe stata negata l'inammissibilità dell'azione, in relazione alla circostanza – rilevabile d'ufficio – per la quale gli originari attori avrebbero agito in qualità di eredi, ma senza fornire – ad avviso di ) prova della loro qualità successoria, e c) sarebbe Pt_1
stata affermata la rimborsabilità dei buoni fruttiferi postali cointestati, sebbene gli stessi fossero stati emessi sotto la vigenza della disciplina normativa previgente (D.P.R. n. 156/1973
e D.P.R. n. 256/1989), la quale prevedeva come lo svincolo delle somme depositate sui buoni postali potesse avvenire esclusivamente mediante quietanza simultanea e congiunta di tutti gli aventi diritto.
3. Gli avversari contestano l'appello, evidenziando come a) il primo giudice abbia correttamente accolto integralmente la domanda di rimborso del saldo del conto corrente e di pagamento del controvalore dei buoni fruttiferi intestati esclusivamente al de cuius, avendo adottato tale decisione in ossequio al principio di non contestazione: ciò, in quanto la convenuta non avrebbe preso posizione, né sollevato alcuna contestazione in relazione a tale specifica richiesta, b) la qualità di eredi in capo agli originari attori debba ritenersi provata, risultando tale condizione evincibile dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(depositata in atti), c) debba ritenersi pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui – in
2 materia di buoni fruttiferi postali cointestati, recanti la clausola della pari facoltà di rimborso – in caso di decesso di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite sia legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma indicata nel titolo.
4. All'esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. (di seguito: ) impugna la sentenza con cui la stessa è stata Parte_1 Pt_1 condannata a pagare agli appellati ( e : tutti fratelli – ed Pt_2 Pt_2 Pt_3 Parte_4 eredi – di , già coniuge di , a lui premorta) le Persona_1 Controparte_2
somme I) rivenienti dal conto corrente intestato individualmente al fratello in questione, II) e corrispondenti ai buoni fruttiferi postali (muniti di clausola attributiva della facoltà di pari rimborso) parimenti intestati al solo fratello defunto, nonché c) la quota-parte del controvalore dei buoni fruttiferi postali (anch'essi muniti originariamente della clausola anzidetta) sottoscritti a suo tempo dal fratello (insieme alla moglie Persona_1 [...]
): quanto sopra, oltre alle spese processuali (compensate in primo grado per un CP_2
quarto).
7. L'ente sostiene il difetto di legittimazione attiva dei deducenti (di cui contesta l'esaustività della documentazione prodotta a corredo della ventilata qualità di eredi), e l'omissione della dichiarazione di successione da parte degli stessi attori, concludendo per la riforma della statuizione impugnata.
8. I fratelli – di contro – perorano l'ineccepibilità della decisione e instano per la sua Pt_2
conferma.
9. Occorre innanzitutto sconfessare l'appello, quanto al difetto di legittimazione evocato da
. Pt_1
10. , e hanno azionato – fin dall'esordio della vertenza – lo Parte_2 Pt_3 Parte_4
status di successori del fratello, facendo valere in giudizio (e affermando la titolarità di) situazioni giuridiche derivanti dalla condizione di erede.
11. Come chiarito – fra le altre – da Cass., Sez. VI-2 Civ., sent. n. 868/2016, «In tema di
"legitimatio ad causam", colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto [...] deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede».
3 12. Nella specie, gli introduttori della domanda hanno presentato a (fin dalla fase Pt_1
stragiudiziale, attivata nell'auspicio d'incassare i rimborsi) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegata al fascicolo di primo grado), sottoscritta da il Parte_4
16 settembre 2015 innanzi al Consolato italiano di Mulhouse, nella quale Controparte_3
segnalava la qualità d'eredi (di ) in capo ad , ad Persona_1 Parte_2
, e a sé. Parte_3
13. A era pure presentata una comunicazione di notizia di decesso (riguardante – Pt_1 appunto – la morte di ): essa veniva consegnata all'ufficio postale di Persona_1
Bianco da , il 30 dicembre 2013. Parte_2
14. Con missiva del 17 ottobre 2016 – peraltro – i fratelli integravano la propria dichiarazione, precisando l'esistenza di possibili eredi della defunta , fra i membri della famiglia CP_1
di provenienza della donna.
15. La documentazione citata è sufficiente a identificare negli attori (in primo grado) coloro i quali – proprio agendo siccome eredi – risultano legittimati processualmente (e titolati sostanzialmente) a invocare l'attribuzione patrimoniale oggetto della causa: di talché
l'obiezione avversaria (circa il difetto attoreo di legittimazione attiva) è inconsistente.
16. Sottolineato quanto sopra, nel merito la tesi dell'appellante diverge – poi – dal consolidato
(e persuasivo) orientamento di legittimità, compendiato – fra le altre – da Cass., Sez. I Civ., sent. n. 24639/2021, secondo cui «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n.
256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce
l'applicazione analogica della citata disciplina»: approdo ribadito pienamente da Cass., Sez.
I Civ., ord. n. 22577/2023.
17. non ritiene assecondabile la richiesta di versamento (agli appellati) del controvalore Pt_1
dei buoni, dubitando del numero complessivo (e dell'identità) di ulteriori successibili (del cointestatario originario, ossia il fratello degli attori in primo grado, , Persona_2
appunto premorto agli attori stessi), ma la ragione sottesa a tale obiezione (di ) non è Pt_1
condivisibile.
18. Il regime circolatorio dei buoni fruttiferi postali dotati di clausola di pari rimborso – invero
– mentre consente a ogniuno dei contitolari (e salva la ripartizione nei rapporti interni) di riscuotere il buono, simmetricamente non permette a di frapporre un diniego alla Pt_1
4 liquidazione dei buoni, basato sull'impossibilità d'ottenere – da parte di – una quietanza Pt_1 rilasciata contestualmente da tutti i contitolari: ciò, in quanto – come visto – la disciplina della circolazione dei libretti postali non è estensibile alla circolazione dei buoni.
19. Con riferimento – quindi – al motivo d'appello concernente i buoni postali, lo stesso va respinto.
20. Anche in ordine alla quantificazione dell'attribuzione patrimoniale spettante ai fratelli agenti, il calcolo computo dal primo giudice – a ogni modo – è corretto.
21. Essendo sopravissuto senza figli alla moglie (premorta), i fratelli Persona_1
– eredi di – hanno titolo a rivendicare i due terzi di quel cinquanta Persona_1
percento (del controvalore dei buoni cointestati) storicamente riconducibile alla moglie, e poi transitati (iure successionis) nel patrimonio del marito (quale coniuge superstite).
22. Gli stessi fratelli – ancora – sono successori per intero del patrimonio dello stesso
[...]
, non essendo a quest'ultimo sopravvissuti figli, coniuge o ascendenti: donde Persona_1
il loro diritto a incamerare integralmente il controvalore dei buoni postali intestati esclusivamente al de cuius.
23. In relazione – poi – al profilo relativo alle somme rinvenute sul conto corrente in titolarità esclusiva di , la difesa degli appellati – a mente della quale non Persona_1 Pt_1 avrebbe contestato il loro diritto ad acquisire le somme suddette – è condivisibile.
24. Dalla disamina degli atti introduttivi del primo grado – e precisamente della comparsa avversaria, e delle memorie articolate da fino alla maturazione delle preclusioni Pt_1 assertive – emerge il generale silenzio serbato dalla società circa tale specifica domanda attorea.
25. Gli atti introduttivi della compagine si sono concentrati sulla rimborsabilità (o meno) dei buoni, tacendo – però – qualsiasi argomento inerente al conto acceso da presso Pt_2
. Pt_1
26. A ogni buon conto, anche a non voler ritenere operante – nella specie – il principio di non contestazione (essendo stata la qualità di eredi – in capo agli appellati – negata dall'appellante fin dal primo grado, ed essendo la relativa qualità uno status giuridico, anziché un fatto materiale), la tesi di – per la quale la liquidazione del conto (già intestato ad Pt_1
) non potrebbe avvenire in favore dei tre attori, nell'impossibilità Persona_1
d'ottenerne una quietanza valevole anche per eventuali eredi ulteriori – è insostenibile.
27. Tale tesi viene sviluppata da sulla scorta della ritenuta inconciliabilità fra le Pt_1
disposizioni applicabili (in casi come questo) al conto corrente bancario e quelle regolative dei conti correnti postali, ma – pur senza negare differenze tipologiche e normative tra i due
5 istituti – non si comprende per quale ragione le vicende del conto (bancario o postale) dovrebbero divergere, avuto riguardo alle fasi successive al venir meno dell'originario intestatario, e alla conseguente apertura della sua successione.
28. Nemmeno la disciplina del codice postale citata – al riguardo – da soccorre Pt_1
all'impostazione difensiva della società.
29. Il libretto postale – invero – non è assimilabile (per finalità, operatività e caratteristiche) al conto corrente postale: di talché il riferimento normativo all'esigenza d'una quietanza contestuale non è invocabile, nell'ipotesi in cui si discorra – come nella fattispecie – di un conto corrente postale.
30. Per tutte le ragioni illustrate sin qui, l'appello va conclusivamente respinto per intero.
31. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore delle parti appellate (e con attribuzione di un unico importo, data la presenza di più parti: ciò, in ragione dell'identità della loro posizione processuale e dell'affidamento della rispettiva difesa a un identico procuratore) – secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
32. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1
, e , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_2 Parte_3 Parte_4
così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese processuali in favore degli appellati, liquidandole nell'importo
6 complessivo di 4.996,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il relatore
IL SS
Il presidente
IN PO
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
IN PO presidente
RI DE componente
IL SS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 42 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: –
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocata Annamaria Agosto), , , Parte_2 Parte_3
e (rispettivi CC.FF.: – – Parte_4 CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
, tutti rappresentati e difesi dall'avvocata Erminia Latronico). CodiceFiscale_3
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 843/2020 del 10 dicembre 2020, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 1085/2019, con la quale il Tribunale di Locri accoglieva la domanda proposta dagli appellati, i quali – premettendo di essere fratelli ed eredi di (deceduto a Sant'Agata del Bianco il 25 dicembre 2013, e Persona_1 titolare – in vita – d'un rapporto di conto corrente postale, di alcuni buoni fruttiferi postali d'importo complessivamente ammontante a 5.000,00 euro, nonché – in co-intestazione con la coniuge , a lui premorta – di ulteriori buoni fruttiferi postali, aventi in totale un CP_1 importo di 7.056,00 euro) – chiedevano il rimborso a) del saldo del suddetto conto corrente, nonché b) dei buoni fruttiferi postali (recanti la clausola di pari facoltà di rimborso: di seguito, anche PFR) intestati esclusivamente al de cuius, e c) del saldo dei buoni fruttiferi postali
(anch'essi recanti la clausola PFR) cointestati al de cuius e alla di lui coniuge premorta
(ovvero – in via subordinata – il riconoscimento, quanto a questi ultimi buoni, della quota pari ai due terzi, corrispondente alla porzione ereditaria loro spettante, in ragione della quota già acquisita dal de cuius per effetto della premorienza della coniuge).
2.1. (di seguito, anche ) censura la sentenza gravata nella parte Parte_1 Pt_1
in cui a) è stato disposto il rimborso del saldo del conto corrente e dei buoni fruttiferi postali intestati esclusivamente al de cuius (sostenendo come il diniego opposto alla richiesta di rimborso sarebbe stato determinato dalla mancata conformità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), b) sarebbe stata negata l'inammissibilità dell'azione, in relazione alla circostanza – rilevabile d'ufficio – per la quale gli originari attori avrebbero agito in qualità di eredi, ma senza fornire – ad avviso di ) prova della loro qualità successoria, e c) sarebbe Pt_1
stata affermata la rimborsabilità dei buoni fruttiferi postali cointestati, sebbene gli stessi fossero stati emessi sotto la vigenza della disciplina normativa previgente (D.P.R. n. 156/1973
e D.P.R. n. 256/1989), la quale prevedeva come lo svincolo delle somme depositate sui buoni postali potesse avvenire esclusivamente mediante quietanza simultanea e congiunta di tutti gli aventi diritto.
3. Gli avversari contestano l'appello, evidenziando come a) il primo giudice abbia correttamente accolto integralmente la domanda di rimborso del saldo del conto corrente e di pagamento del controvalore dei buoni fruttiferi intestati esclusivamente al de cuius, avendo adottato tale decisione in ossequio al principio di non contestazione: ciò, in quanto la convenuta non avrebbe preso posizione, né sollevato alcuna contestazione in relazione a tale specifica richiesta, b) la qualità di eredi in capo agli originari attori debba ritenersi provata, risultando tale condizione evincibile dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(depositata in atti), c) debba ritenersi pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui – in
2 materia di buoni fruttiferi postali cointestati, recanti la clausola della pari facoltà di rimborso – in caso di decesso di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite sia legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma indicata nel titolo.
4. All'esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. (di seguito: ) impugna la sentenza con cui la stessa è stata Parte_1 Pt_1 condannata a pagare agli appellati ( e : tutti fratelli – ed Pt_2 Pt_2 Pt_3 Parte_4 eredi – di , già coniuge di , a lui premorta) le Persona_1 Controparte_2
somme I) rivenienti dal conto corrente intestato individualmente al fratello in questione, II) e corrispondenti ai buoni fruttiferi postali (muniti di clausola attributiva della facoltà di pari rimborso) parimenti intestati al solo fratello defunto, nonché c) la quota-parte del controvalore dei buoni fruttiferi postali (anch'essi muniti originariamente della clausola anzidetta) sottoscritti a suo tempo dal fratello (insieme alla moglie Persona_1 [...]
): quanto sopra, oltre alle spese processuali (compensate in primo grado per un CP_2
quarto).
7. L'ente sostiene il difetto di legittimazione attiva dei deducenti (di cui contesta l'esaustività della documentazione prodotta a corredo della ventilata qualità di eredi), e l'omissione della dichiarazione di successione da parte degli stessi attori, concludendo per la riforma della statuizione impugnata.
8. I fratelli – di contro – perorano l'ineccepibilità della decisione e instano per la sua Pt_2
conferma.
9. Occorre innanzitutto sconfessare l'appello, quanto al difetto di legittimazione evocato da
. Pt_1
10. , e hanno azionato – fin dall'esordio della vertenza – lo Parte_2 Pt_3 Parte_4
status di successori del fratello, facendo valere in giudizio (e affermando la titolarità di) situazioni giuridiche derivanti dalla condizione di erede.
11. Come chiarito – fra le altre – da Cass., Sez. VI-2 Civ., sent. n. 868/2016, «In tema di
"legitimatio ad causam", colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto [...] deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede».
3 12. Nella specie, gli introduttori della domanda hanno presentato a (fin dalla fase Pt_1
stragiudiziale, attivata nell'auspicio d'incassare i rimborsi) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegata al fascicolo di primo grado), sottoscritta da il Parte_4
16 settembre 2015 innanzi al Consolato italiano di Mulhouse, nella quale Controparte_3
segnalava la qualità d'eredi (di ) in capo ad , ad Persona_1 Parte_2
, e a sé. Parte_3
13. A era pure presentata una comunicazione di notizia di decesso (riguardante – Pt_1 appunto – la morte di ): essa veniva consegnata all'ufficio postale di Persona_1
Bianco da , il 30 dicembre 2013. Parte_2
14. Con missiva del 17 ottobre 2016 – peraltro – i fratelli integravano la propria dichiarazione, precisando l'esistenza di possibili eredi della defunta , fra i membri della famiglia CP_1
di provenienza della donna.
15. La documentazione citata è sufficiente a identificare negli attori (in primo grado) coloro i quali – proprio agendo siccome eredi – risultano legittimati processualmente (e titolati sostanzialmente) a invocare l'attribuzione patrimoniale oggetto della causa: di talché
l'obiezione avversaria (circa il difetto attoreo di legittimazione attiva) è inconsistente.
16. Sottolineato quanto sopra, nel merito la tesi dell'appellante diverge – poi – dal consolidato
(e persuasivo) orientamento di legittimità, compendiato – fra le altre – da Cass., Sez. I Civ., sent. n. 24639/2021, secondo cui «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n.
256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce
l'applicazione analogica della citata disciplina»: approdo ribadito pienamente da Cass., Sez.
I Civ., ord. n. 22577/2023.
17. non ritiene assecondabile la richiesta di versamento (agli appellati) del controvalore Pt_1
dei buoni, dubitando del numero complessivo (e dell'identità) di ulteriori successibili (del cointestatario originario, ossia il fratello degli attori in primo grado, , Persona_2
appunto premorto agli attori stessi), ma la ragione sottesa a tale obiezione (di ) non è Pt_1
condivisibile.
18. Il regime circolatorio dei buoni fruttiferi postali dotati di clausola di pari rimborso – invero
– mentre consente a ogniuno dei contitolari (e salva la ripartizione nei rapporti interni) di riscuotere il buono, simmetricamente non permette a di frapporre un diniego alla Pt_1
4 liquidazione dei buoni, basato sull'impossibilità d'ottenere – da parte di – una quietanza Pt_1 rilasciata contestualmente da tutti i contitolari: ciò, in quanto – come visto – la disciplina della circolazione dei libretti postali non è estensibile alla circolazione dei buoni.
19. Con riferimento – quindi – al motivo d'appello concernente i buoni postali, lo stesso va respinto.
20. Anche in ordine alla quantificazione dell'attribuzione patrimoniale spettante ai fratelli agenti, il calcolo computo dal primo giudice – a ogni modo – è corretto.
21. Essendo sopravissuto senza figli alla moglie (premorta), i fratelli Persona_1
– eredi di – hanno titolo a rivendicare i due terzi di quel cinquanta Persona_1
percento (del controvalore dei buoni cointestati) storicamente riconducibile alla moglie, e poi transitati (iure successionis) nel patrimonio del marito (quale coniuge superstite).
22. Gli stessi fratelli – ancora – sono successori per intero del patrimonio dello stesso
[...]
, non essendo a quest'ultimo sopravvissuti figli, coniuge o ascendenti: donde Persona_1
il loro diritto a incamerare integralmente il controvalore dei buoni postali intestati esclusivamente al de cuius.
23. In relazione – poi – al profilo relativo alle somme rinvenute sul conto corrente in titolarità esclusiva di , la difesa degli appellati – a mente della quale non Persona_1 Pt_1 avrebbe contestato il loro diritto ad acquisire le somme suddette – è condivisibile.
24. Dalla disamina degli atti introduttivi del primo grado – e precisamente della comparsa avversaria, e delle memorie articolate da fino alla maturazione delle preclusioni Pt_1 assertive – emerge il generale silenzio serbato dalla società circa tale specifica domanda attorea.
25. Gli atti introduttivi della compagine si sono concentrati sulla rimborsabilità (o meno) dei buoni, tacendo – però – qualsiasi argomento inerente al conto acceso da presso Pt_2
. Pt_1
26. A ogni buon conto, anche a non voler ritenere operante – nella specie – il principio di non contestazione (essendo stata la qualità di eredi – in capo agli appellati – negata dall'appellante fin dal primo grado, ed essendo la relativa qualità uno status giuridico, anziché un fatto materiale), la tesi di – per la quale la liquidazione del conto (già intestato ad Pt_1
) non potrebbe avvenire in favore dei tre attori, nell'impossibilità Persona_1
d'ottenerne una quietanza valevole anche per eventuali eredi ulteriori – è insostenibile.
27. Tale tesi viene sviluppata da sulla scorta della ritenuta inconciliabilità fra le Pt_1
disposizioni applicabili (in casi come questo) al conto corrente bancario e quelle regolative dei conti correnti postali, ma – pur senza negare differenze tipologiche e normative tra i due
5 istituti – non si comprende per quale ragione le vicende del conto (bancario o postale) dovrebbero divergere, avuto riguardo alle fasi successive al venir meno dell'originario intestatario, e alla conseguente apertura della sua successione.
28. Nemmeno la disciplina del codice postale citata – al riguardo – da soccorre Pt_1
all'impostazione difensiva della società.
29. Il libretto postale – invero – non è assimilabile (per finalità, operatività e caratteristiche) al conto corrente postale: di talché il riferimento normativo all'esigenza d'una quietanza contestuale non è invocabile, nell'ipotesi in cui si discorra – come nella fattispecie – di un conto corrente postale.
30. Per tutte le ragioni illustrate sin qui, l'appello va conclusivamente respinto per intero.
31. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore delle parti appellate (e con attribuzione di un unico importo, data la presenza di più parti: ciò, in ragione dell'identità della loro posizione processuale e dell'affidamento della rispettiva difesa a un identico procuratore) – secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
32. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1
, e , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_2 Parte_3 Parte_4
così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese processuali in favore degli appellati, liquidandole nell'importo
6 complessivo di 4.996,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il relatore
IL SS
Il presidente
IN PO
7