Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3591/2024 RGAC
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott.ssa Ombretta Salvetti Pres.
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giud.
Dott. Pasquale Perfetti Rel est
Ha emesso SENTENZA
Sul ricorso CONGIUNTO di
AB GI, nato ad [...] il [...] (C.F: [...]) ed ivi residente in [...]d'Elvio nr. 78/1
e
ALEXA NICOLETA, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]), res. in Alba (CN) Strada Rorine n. 19, entrambi elettivamente domiciliati in Alba (Cn), Piazza M. Ferrero nr. 7 presso lo studio dell'avv. Sabrina Sacconiro del Foro di Asti (C.F.: [...]- Pec: sacconiro.sabrina@ordineavvocatialba.eu) che li rappresenta e difende giusta delega stesa in calce al ricorso introduttivo;
Per la modifica delle vigenti condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti, con ricorso congiunto,
articolano qui le seguenti difese e
CONCLUSIONI:
dalla convivenza tra RI SE e XA IC nasceva ad Asti il 14.02.2013 CA IC
RI; essendo venuto meno il rapporto affettivo e data quindi l'impossibilità di proseguire in serenità detta unione, i soggetti su epigrafati decidevano di terminare detta convivenza;
le parti raggiungevano un accordo e chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle conclusioni quivi integralmente trascritte:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti,
a) disporre l'affidamento condiviso della figlia RI CA IC, nata ad [...] il [...], con collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre in Alba (Cn), con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, impegnando i genitori a rispettare gli interessi scolastici, ricreativi, sportivi e personali della figlia;
b) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia alle seguenti condizioni, salvo diverso accordo tra i genitori:
- a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica dopo la cena, con riaccompagnamento presso la residenza materna;
- il mercoledì pomeriggio, recuperando la figlia alla conclusione delle eventuali attività scolastiche, ricreative, sportive ovvero presso la residenza materna e riaccompagnadola presso la sede scolastica il mattino seguente;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre pomeriggio, oppure dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio con la precisazione che nei giorni del 24 e 25 dicembre il genitore non collocatario avrà la possibilità di trascorrere qualche ora con la figlia per lo scambio dei doni;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì
dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive i genitori dovranno accordarsi relativamente al periodo e alla destinazione delle vacanze che intendono trascorrere con i figli;
- nelle festività infra-annuali, alternativamente con ciascuno dei genitori (tra le quali, ad esempio,
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre e compleanni della minore, etc.); con il padre o la madre le rispettive feste del papà e della mamma;
- ciascuno dei genitori si impegna, nell'eventualità di malattia della figlia, a dare accesso all'altro genitore presso l'abitazione ove la figlia si trovi, e ciò al fine di garantire in ogni caso la frequentazione con la stessa;
- nell'eventualità in cui ciascun genitore non possa occuparsi della figlia nel periodo di sua spettanza, si impegna a rivolgersi in primis all'altro genitore ovvero ai parenti più stretti (nonni materni, paterni ovvero sorelle e fratelli) e, in caso di impossibilità di questi ultimi, potrà avvalersi della collaborazione di altre persone;
-porre a carico del sig. RI SE quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore l'importo di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili, per dodici mesi all'anno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- porre a carico dei sigg.ri sig. RI SE e XA IC il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in conformità a quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Asti del 7.7.2017. Il sig. RI, a tacitazione di ogni pretesa, riconosce di dover corrispondere alla sig.ra XA euro 4.000,00 (quattromila/00), somma che verrà alla stessa corrisposta nelle seguenti modalità: - euro 2.000,00 con bonifico bancario entro il 21.6.2019 - euro
2.000,00 entro il 31/12/2019.
Spese interamente compensate tra le parti";
- con provvedimento dell'11/07/2019, Ordinanza n. 7638/2019 (doc. 1), il Tribunale di Asti (Rg. n.
1026/2019) si pronunciava in perfetta conformità a quanto richiesto prevedendo a carico del sig.
SE RI, quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, l'importo di euro 400,00 mensili, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno in conformità a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Asti;
- il sig. RI è titolare di attività agricola e, al momento del predetto provvedimento, nel volume d'affari dello stesso rientrava peraltro un'entrata importante derivante dal contratto di affitto concluso con la sig.ra RI EN, scaduto l'11/11/2019 e non più rinnovato (doc. 2);
- il venir meno di tale contratto comportava una riduzione di detto volume, con la conseguenza che le condizioni patrimoniali ed economiche del sig. RI subivano una rilevante variazione, come risulta dalla documentazione contabile prodotta (doc. 3: dichiarazioni redditi dal 2019 al 2022);
-pare pacifico il peggioramento della situazione economica del sig. RI, sopravvenuta ed imprevedibile che ha portato lo stesso a non riuscire ad onorare gli accordi di cui alla predetta ordinanza ovvero a versare saltuariamente alla sig.ra XA quanto nelle disponibilità economiche dello stesso;
- in seguito alla mancata corresponsione della somma mensile di cui alla predetta Ordinanza vi è altresì un procedimento penale, pendente nanti la Procura della Repubblica di Asti (RGPM n.
1671/2023 - udienza 20/01/2025), rispetto al quale sono già state peraltro formalizzate la rimessione della querela e la relativa accettazione (doc. 4); inoltre è intenzione della sig.ra XA non costituirsi parte civile in detto procedimento avendo, nelle more, raggiunto per di più un accordo con l'ex compagno;
- infatti, la sig.ra XA IC intende rinunciare, come in effetti rinuncia, a chiedere al sig. RI le somme sino ad ora maturate dovute a titolo di mancato versamento dal 01/01/2020 ad oggi per il mantenimento in favore della minore da parte del padre, nonché quelle relative alle spese straordinarie, come da atto di rinuncia ivi allegato (doc. 5); conseguentemente la sig.ra XA IC ha accettato, a saldo e stralcio ovvero a definizione tombale della su descritta posizione, la somma di euro 2.000,00 omnia che il sig. RI ha provveduto a bonificare in data 30/09/2024, sul conto corrente intestato alla stessa, come da relativa distinta bancaria (doc. 6).
§§§
Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, difese e domiciliate, preso atto della rinuncia espressamente manifestata dalla sig.ra XA IC a chiedere al sig. SE RI le somme sino ad ora maturate dovute a titolo di mancato versamento del mantenimento in favore della minore da parte del padre, anche in punto spese straordinarie, nonché dell'accordo raggiunto di cui al saldo e stralcio ivi dimostrato, congiuntamente
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali quivi indicate, Voglia accogliere la presente istanza di revisione del contributo al mantenimento versato dal sig. SE RI in favore della figlia minore CA a seguito della variazione dei presupposti stabiliti con l'Ordinanza n. cron. 7638/2019 del 16/07/2019 - Rg. n.
1026/2019 e disporre la riduzione del mantenimento nella misura di euro 200,00 (duecento/00) mensili, oltre rivalutazione monetaria con effetto a partire dall'emissione del provvedimento del
Giudice adito conseguente il presente ricorso, mantenendo in punto affidamento della minore, suddivisione spese straordinario modalità di visita le condizioni dettagliatamente descritto nella suddetta ordinanza ivi trascritte;
il sig. SE RI provvederà pertanto a bonificare detta somma di euro 200,00 (duecento/00) entro e non oltre il 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra XA IC alle seguenti coordinate bancarie IBAN:
[...] Le conclusioni rassegnate appaiono conformi a legge, ed all'interesse della prole, non emergendo, vista anche la documentazione reddituale prodotta, ragioni ostative, ex art. 473 bis n. 51 cpc, all'accoglimento delle domande concordate.
Spese compensate.
PQM
Il tribunale,
in accoglimento delle domande conformi delle parti,
Ratifica per l'intero le conclusioni congiunte, come sopra riportate;
Compensa le spese.
Infine, Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Asti, 10.2.2025
Il Pres il rel est