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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/12/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025 , nella causa iscritta al n. 2910 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato il [...] a [...] , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 mandato in calce al ricorso, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo Fiore e dall'Avv. Fiorenzo Morella presso il cui studio sito in MI NO (AV) alla Via San Bernardino n. 124 elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Stefania Rettore presso il cui studio sito in Benevento, via F.Flora n.76 elettivamente domicilia in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di operaio edile “ernie discali multiple e protrusioni in regione lombosacrale e cervicale con impotenza funzionale – lombosciatalgia bilaterale – spondilodiscoartrosi – tendinopatia e tenosinovite dei legamenti – periartrite scapolo omerale bilateralmente – ipoacusia bilaterale – sindrome del tunnel carpale – meniscopatia degenerativa “ e che l' non ha riconosciuto la natura professionale della malattia CP_1 denunciata, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento del relativo CP_1 indennizzo o rendita;
con vittoria di spese ed attribuzione. L' si è costituito in data 7.10.2024 contestando la sussistenza del nesso eziologico tra le CP_1 malattie lamentate e l'attività svolta e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Istruita la causa a mezzo di prova testi, disposta ed eseguita Ctu medico – legale, la stessa è stata decisa alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di operaio edile.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott. . Persona_1
Il CTU nominato da questo Tribunale, sulla base dell'allegata documentazione medico- sanitaria, della storia clinica e dell'esame obiettivo, ha escluso l'origine professionale della malattia diagnosticata .
Il particolare l'ausiliare ha in primo luogo evidenziato che la continuità lavorativa, come da
“estratto conto previdenziale” agli atti, si può osservare solo per gli anni 1986-87-88 e poi, dopo una lunga assenza di circa 10 anni, con nuova occupazione di due anni nel 1999 e 2000. Per gli altri anni successivi, fino al 31.10.2023, tale continuità lavorativa è stata quasi sempre limitata a poche settimane per anno.
Il cambio di mansioni, tra diverse imprese, rende evidente la mancata e supposta continuità di posture o sollecitazioni tecnopatiche per le quali, non vi è assoluta concordanza tra i compiti lavorativi e i danni eventualmente determinatisi. Per lavori vari ed eterogenei, senza caratteri di assiduità, persistenza e quotidianità, ma saltuari e discontinui, le sollecitazioni muscolo- scheletriche difficilmente possono essere interpretate come causa di alterazione specifica, come previste dal DPR 1124/65, in assenza per altro di idonee verifiche e documentazione clinico-strumentali La sofferenza rachidea, relazionata in una fotocopia di una RM, sprovvista del relativo disco e, di altre necessarie ed opportune certificazioni di sorveglianza sanitaria, evidenzia una condizione di alterazioni degenerative artrosiche, non spiegabili ed attribuibili all'attività di qualche anno lavorativo, da operaio edile o da autista ma, verosimilmente ad una condizione genetica da cui può derivare una moderata discopatia, relativa a diversi tratti e non specificamente, come previsto da DPR, al tratto L5/S1, fulcro rachideo, in caso di usura lavorativa per il sollevamento di pesi e movimentazione.
Anche l'ipoacusia, se non infortunio causato da uno scoppio acuto, improvviso, difficilmente può essere spiegata per l'azione di rumori, in un ambiente aperto, arioso ed occasionale. Per essere riconosciuta come causa di possibile MP è necessaria che l'esposizione, dell'apparato acustico, avvenga con rumori continui o anche a tratti, ma solo per intensità molto alta e specificamente in ambienti lavorativi confinati. L'ipoacusia del , pertanto, lavoratore, Pt_1 con compito di autista e trasporto di sostanze presumibilmente a rischio, con patente idonea a mezzi lavorativi che, non ha in uso i prescritti presidi acustici, meriterebbe delle osservazioni del medico competente, accluse alle testimonianze prodotte e, non vaghe testimonianze di scarso interesse investigativo. La documentazione presentata, per condizioni severe, è documentazione di scarso apporto medico legale, incongruente e sicuramente non consente di individuare il nesso di causalità tra le patologie accusate e l'attività responsabile. Manca, con tutta evidenza, il requisito principale: il nesso di causalità tra l'azione lavorativa usurante ed il danno.
Ritiene il tribunale di dover fare proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio in atti, che appaiono immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria in atti.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice.
Tale valutazione comporta il rigetto della domanda.
*
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa AN AR, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_1 separato decreto. Benevento 20.12.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa AN AR
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025 , nella causa iscritta al n. 2910 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato il [...] a [...] , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 mandato in calce al ricorso, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo Fiore e dall'Avv. Fiorenzo Morella presso il cui studio sito in MI NO (AV) alla Via San Bernardino n. 124 elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Stefania Rettore presso il cui studio sito in Benevento, via F.Flora n.76 elettivamente domicilia in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di operaio edile “ernie discali multiple e protrusioni in regione lombosacrale e cervicale con impotenza funzionale – lombosciatalgia bilaterale – spondilodiscoartrosi – tendinopatia e tenosinovite dei legamenti – periartrite scapolo omerale bilateralmente – ipoacusia bilaterale – sindrome del tunnel carpale – meniscopatia degenerativa “ e che l' non ha riconosciuto la natura professionale della malattia CP_1 denunciata, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento del relativo CP_1 indennizzo o rendita;
con vittoria di spese ed attribuzione. L' si è costituito in data 7.10.2024 contestando la sussistenza del nesso eziologico tra le CP_1 malattie lamentate e l'attività svolta e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Istruita la causa a mezzo di prova testi, disposta ed eseguita Ctu medico – legale, la stessa è stata decisa alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di operaio edile.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott. . Persona_1
Il CTU nominato da questo Tribunale, sulla base dell'allegata documentazione medico- sanitaria, della storia clinica e dell'esame obiettivo, ha escluso l'origine professionale della malattia diagnosticata .
Il particolare l'ausiliare ha in primo luogo evidenziato che la continuità lavorativa, come da
“estratto conto previdenziale” agli atti, si può osservare solo per gli anni 1986-87-88 e poi, dopo una lunga assenza di circa 10 anni, con nuova occupazione di due anni nel 1999 e 2000. Per gli altri anni successivi, fino al 31.10.2023, tale continuità lavorativa è stata quasi sempre limitata a poche settimane per anno.
Il cambio di mansioni, tra diverse imprese, rende evidente la mancata e supposta continuità di posture o sollecitazioni tecnopatiche per le quali, non vi è assoluta concordanza tra i compiti lavorativi e i danni eventualmente determinatisi. Per lavori vari ed eterogenei, senza caratteri di assiduità, persistenza e quotidianità, ma saltuari e discontinui, le sollecitazioni muscolo- scheletriche difficilmente possono essere interpretate come causa di alterazione specifica, come previste dal DPR 1124/65, in assenza per altro di idonee verifiche e documentazione clinico-strumentali La sofferenza rachidea, relazionata in una fotocopia di una RM, sprovvista del relativo disco e, di altre necessarie ed opportune certificazioni di sorveglianza sanitaria, evidenzia una condizione di alterazioni degenerative artrosiche, non spiegabili ed attribuibili all'attività di qualche anno lavorativo, da operaio edile o da autista ma, verosimilmente ad una condizione genetica da cui può derivare una moderata discopatia, relativa a diversi tratti e non specificamente, come previsto da DPR, al tratto L5/S1, fulcro rachideo, in caso di usura lavorativa per il sollevamento di pesi e movimentazione.
Anche l'ipoacusia, se non infortunio causato da uno scoppio acuto, improvviso, difficilmente può essere spiegata per l'azione di rumori, in un ambiente aperto, arioso ed occasionale. Per essere riconosciuta come causa di possibile MP è necessaria che l'esposizione, dell'apparato acustico, avvenga con rumori continui o anche a tratti, ma solo per intensità molto alta e specificamente in ambienti lavorativi confinati. L'ipoacusia del , pertanto, lavoratore, Pt_1 con compito di autista e trasporto di sostanze presumibilmente a rischio, con patente idonea a mezzi lavorativi che, non ha in uso i prescritti presidi acustici, meriterebbe delle osservazioni del medico competente, accluse alle testimonianze prodotte e, non vaghe testimonianze di scarso interesse investigativo. La documentazione presentata, per condizioni severe, è documentazione di scarso apporto medico legale, incongruente e sicuramente non consente di individuare il nesso di causalità tra le patologie accusate e l'attività responsabile. Manca, con tutta evidenza, il requisito principale: il nesso di causalità tra l'azione lavorativa usurante ed il danno.
Ritiene il tribunale di dover fare proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio in atti, che appaiono immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria in atti.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice.
Tale valutazione comporta il rigetto della domanda.
*
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa AN AR, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_1 separato decreto. Benevento 20.12.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa AN AR