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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/11/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1064 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio promossa da
c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in NI alla via De Gasperi 61, presso lo studio dell'Avv. Luciano E. Trubbas, c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo C.F._2
parte ricorrente contro
c.f. , nata a [...], il [...], elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in NI alla Via Roma n. 143, presso lo studio dell'Avv. Valentina Ceron, c.f.
, che la difende e rappresenta giusta procura allegata alla memoria difensiva C.F._4
del resistente ai soli fini dell'udienza presidenziale parte convenuta e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
intervenuto per legge
CONCLUSIONI
-nell'interesse del ricorrente (come rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate all'udienza del
7.11.2024):
- Pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio civile contratto in NI tra i Signori
e , nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di NI al n. 00044 p 2s. anno 1986; - Revocare l'assegno di mantenimento
disposto a favore di in sede di separazione;
- Con vittoria di spese e competenze. CP_1
- nell'interesse della resistente (come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate all'udienza del 7.11.2024):
1. Rigettare la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e, per l'effetto, confermare l'obbligo
in capo al Sig. di corrispondere in favore della Sig.ra un assegno Parte_1 CP_1
mensile pari ad € 250,00 o della maggiore somma che si riterrà di diritto, nelle modalità del
versamento diretto da parte del terzo INPS, come stabilito dal Tribunale di Nuoro con Decreto n.
2171/2021 del 22.12.2021. 2. Disporre la revoca dell'assegnazione al Sig. Parte_1
dell'appartamento al piano terra della casa sita in NI alla Via F. Filzi n. 24, con ingresso dal
Vicolo Piazza Sardegna e, per l'effetto, ordinare il rilascio della stessa entro un termine massimo di
giorni trenta e la restituzione dell'immobile alla Sig.ra entro il medesimo termine.
3. Con CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari.
-nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Si esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civile del matrimonio tra le parti con
versamento di somma mensile da parte di verso , nella misura proporzionata alla Pt_1 CP_1
capacità economica di entrambe le parti ”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.10.2022, ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir Parte_1
2 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con . A fondamento della domanda, CP_1
il ricorrente ha allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio il 27.09.1986 a NI, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NI al n. 44, p 2., anno 1986; che dalla loro unione erano nati tre figli: nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2
, nata a [...] il [...], tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Per_3
30.10.2017 è stata omologata la separazione dei coniugi che prevedeva, tra le altre, l'assegno di mantenimento in favore della pari ad € 250,00 e una divisione della casa coniugale;
di CP_1
percepire una pensione di € 1.200,00, insufficiente a far fronte alle necessità discendenti dal notevole deficit rachide lombo sacrale di cui soffre, anche in ragione del pagamento dell'assegno di mantenimento;
che la ha iniziato una nuova relazione e che ha concesso in locazione CP_1
l'appartamento a lei assegnatole in sede di separazione per un canone di circa € 500,00.
Il , quindi, ha chiesto la pronuncia della sentenza di divorzio e l'accertamento negativo in ordine Pt_1
alla debenza dell'assegno divorzile.
2. In data 29.12.2022, la convenuta è costituita in giudizio precisando come, oltre l'assegno di mantenimento, l'accordo sotteso all'omologa prevedesse il contributo del al 50% delle utenze Pt_1
domestiche della originaria casa familiare, divisa in tre unità abitative e che l'appartamento al piano superiore a lei assegnato è concesso in locazione a terzi, con regolare contratto, dal figlio Per_1
ed ha negato di aver intrapreso una nuova convivenza, a differenza del ricorrente.
La ha, poi, esposto: di percepire una pensione di invalidità dall'Inps di irca € 280,00 mensili;
CP_1
che il ricorrente per oltre due anni non ha versato l'assegno di mantenimento e che non ha provveduto a rifondere le spese per le utenze;
che, a seguito di ricorso ex art 156 co VI cpc, il Tribunale di Nuoro,
con decreto n. 2171/2021 del 22.12.2021, ha disposto un ordine di pagamento diretto nei confronti dell'Inps ed in favore della resistente ed ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni immobili del ricorrente sino alla concorrenza di € 6.570,00, debito comunque da aggiornarsi all'omesso pagamento delle spese per le utenze successive all'emissione del provvedimento;
che il ricorrente soffriva già delle patologie lamentate nel ricorso introduttivo da epoca anteriore alla separazione e
3 che da allora le esigenze di assistenza non sono mutate.
3. All'udienza presidenziale del 12.1.2023, sentite le parti, è stata tentata la conciliazione e le parti hanno chiesto termine per valutare un'ipotesi transattiva. All'udienza del 21.2.2023, tuttavia, le parti hanno dato atto del mancato raggiungimento di un accordo, riservandosi ciascuno di depositare le visure relative alle proprietà immobiliari avversarie.
Con provvedimento del 26.3.2023, sono stati assunti i provvedimenti ritenuti opportuni e urgenti,
confermando l'assegno di mantenimento in favore della resistente ed assegnando i termini per il prosieguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha insistito nella domanda di accertamento negativo,
rilevando: la strumentalità dell'intestazione in capo al figlio della coppia del contratto di locazione dell'appartamento posto al primo piano della casa assegnata alla;
l'irrilevanza delle produzioni CP_1
circa la titolarità di immobili, riguardanti beni in comproprietà con altri fratelli, ancora indivisi e pertanto non costituenti fonte di reddito e che la patologia di cui soffre è suscettibile di peggioramento e richiede cure sempre più costose.
Nella memoria integrativa, la convenuta ha rappresentato come il figlio a differenza delle Per_1
sorelle, non sia economicamente indipendente e provveda al proprio sostentamento e ai propri studi universitari con lavori occasionali e che il canone locatizio dell'appartamento al primo piano è pari ad € 200 mensili.
Ha, poi, assunto di percepire una pensione di circa € 270,00, di essere proprietaria dell'unità
immobiliare in parte da lei abitata ed in parte concessa in locazione dal figlio e di un terreno agricolo non redditizio, e di essere titolare della quota di 1/16 di alcuni terreni, effettivamente nella disponibilità dei suoi sette fratelli;
che il marito aveva omesso il pagamento dell'assegno di mantenimento per oltre due anni e ancora omette la propria quota di utenze domestiche, cosicché con le proprie scarse risorse essa è costretta a pagare gli importi totali per i consumi dell'ex coniugi cui vanno aggiunti quelli della nuova compagna del che vive con lui. La ha allegato, altresì, Pt_1 CP_1
di non essere riuscita a far fronte al regolare pagamento dei tributi tanto da aver subito un
4 pignoramento presso terzi (sostanzialmente infruttuoso per incapienza del conto); che il ricorrente è
proprietario anche di tre uliveti e di un consistente compendio ereditario, che non ha tentato in alcun modo di rendere fruttifero;
che il ricorrente svolge attività di meccanico nel cortile della propria abitazione;
che nel corso della vita familiare la resistete ha sempre provveduto alle esigenze domestiche e di cura dei figli ed al supporto e cura del marito, specie a seguito degli incidente sul lavoro in cui era rimasto coinvolto e di aver dato, in ogni caso, il proprio sostanzioso contributo con la casa coniugale, senza quindi obblighi di esborsi quali canoni di affitto o ratei di mutuo per il ricorrente.
All'udienza del 6.6.2023 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c. e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie.
Con provvedimento del 2.5.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza l'ammissione di prove costituende e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.11.2024 le parti hanno confermato difese e conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte ricorrente ha deposito la comparsa di costituzione, mentre parte resistente le memorie di replica.
***
5. Va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente ha depositato il decreto del Tribunale di Nuoro n. 1178/2017 del 13.10.2017 che ha omologato la separazione consensuale delle parti alle condizioni contenute nel verbale dell'udienza del 3.10.2017 che è utile riportare per intero:
5 6 Il ricorso per ottenere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato oltre i sei mesi previsti dalla legge dall'udienza di comparizione dei coniugi nell'ambito del procedimento di separazione e il decreto d'omologa risulta immodificabile.
I coniugi hanno dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e la convenuta non si è
opposta alla domanda di divorzio.
Sono, dunque, integrati i presupposti dell'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970 e deve essere, pertanto,
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi.
6. La in via riconvenzionale ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile mentre il CP_1
ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione. La domanda Pt_1
del dev'essere evidentemente qualificata come domanda di accertamento negativo della Pt_1
debenza dell'assegno divorzile come si evince in particolare da p. 4 della memoria integrativa.
L'art. 5 della l. 898/1970 dispone: «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni
della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati
tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
La Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 32354 del 2024) ha chiarito che: «La funzione
perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella
constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte
7 fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che «l'autoresponsabilità deve
... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine:
dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o
dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali
regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte
ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando
poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle
due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in
autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da
quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in
questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito da
questa Corte, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al
momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio
da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento
di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a
dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della
vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato,
del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno
può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale
tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti
per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). Questa stessa Corte (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del
19/12/2023) ha, poi, precisato che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve
8 essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato
per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge
richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della
famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento
probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo
scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre
che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa). In sintesi, la funzione
perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del
diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in
presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra
gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge
economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di
conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune
tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal
richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto
forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione
assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei
casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex
coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza
economica del richiedente»).
La ha allegato l'inadeguatezza dei suoi mezzi economici sia in chiave assistenziale, CP_1
affermando di doversi mantenere con l'esigua pensione di 270,00 euro mensili e dichiarando di aver contratto debiti per il pagamento delle utenze della casa familiare e di aver beneficiato dell'aiuto dei familiari, sia in chiave perequativa in quanto «il fatto che oggi la sig.ra non disponga di CP_1
adeguati redditi propri oltre alla pensione di invalidità di 270,00 € è conseguenza diretta della
9 organizzazione e dalla divisione dei compiti che i coniugi hanno attuato nel corso della loro vita
insieme tra lavoro professionale del marito e lavoro casalingo della moglie».
Più nel dettaglio la ha allegato: a) che il matrimonio è durato trentasette anni;
b) di essersi CP_1
sposata a diciannove anni, abbandonando gli studi, d'accordo con il marito, e senza conseguire il diploma;
c) di aver, quindi, iniziato a lavorare come bracciante agricola presso il padre;
d) di aver avuto tre figli;
e) di essersi presa cura in maniera prevalente, col proprio lavoro domestico, della casa e dei figli;
f) di essersi presa cura in maniera assorbente del marito quando egli ebbe l'incidente che lo ha reso inabile al lavoro;
g) di aver svolto sempre lavori non regolari (pulizie part-time e lavoro stagionale presso l'agriturismo della sorella) per poter dedicarsi alla famiglia;
h) di aver consentito un notevole risparmio di spesa alla famiglia e al marito mettendo a disposizione la casa familiare di propria esclusiva proprietà e i) che, infine, la situazione economica deteriore della moglie è dovuta alle scelte di organizzazione familiare poiché al marito era stato riservato il compito di lavorare,
apportando risorse economiche dall'esterno, mentre alla moglie era stato attribuito il compito di svolgere i lavori domestici interni al nucleo familiare.
Il ha compiutamente contestato i fatti relativi all'esigenza assistenziale allegata dalla convenuta Pt_1
(p. 3 della memoria integrativa e pp.
2-3 della prima memoria).
Invece, le contestazioni relative all'insussistenza della funzione perequativa dell'assegno divorzile non coprono tutto l'arco delle allegazioni della convenuta (p. 5 della prima memoria).
Il si è, infatti, limitato a contestare tempestivamente solo: «la circostanza affermata da Pt_1
controparte secondo la quale tra gli ex coniugi vi fosse un accordo in virtù del quale la abbia CP_1
rinunciato a lavorare per accudire la famiglia e favorire l'attività professionale dell'allora marito.
Sul punto si osserva come il non fosse un lavoratore autonomo, ma fosse lavoratore Pt_1
subordinato della “Conigras S.r.l.”, pertanto non vi era neppure tale necessità di separare in
maniera così netta i ruoli familiari. In ogni caso tali affermazioni appaiono in contraddizione laddove
si riporta che la svolgesse lavori part-time o stagionali anche presso l'agriturismo della CP_1
sorella, lamentando il mancato versamento dei contributi previdenziali, quasi che tale fatto possa
10 essere ascritto alla responsabilità dell'esponente».
Si ritiene, dunque, non contestato: che la , per comune scelta dei coniugi, abbia abbandonato CP_1
gli studi superiori senza conseguire il diploma, si ritiene altresì incontestato che la si sia CP_1
occupata, in concomitanza della nascita della figlia , in maniera assorbente anche della Persona_4
cura del marito quand'egli ebbe l'incidente che l'ha reso inabile al lavoro e che la abbia svolto, CP_1
durante il matrimonio, lavori non regolari come pulizie part-time e lavori stagionali presso l'agriturismo della sorella.
Infine, non si ritiene che la contestazione del ricorrente sia sufficientemente specifica in ordine al carattere prevalente del lavoro familiare prestato dalla : il si è limitato a dire che CP_1 Pt_1
svolgendo egli un lavoro dipendente, non v'era la necessità di ripartire i ruoli familiari in maniera così rigorosa come allegato dalla TG. Ciò non è sufficiente, tuttavia, per negare in maniera specifica quanto allegato dalla e cioè che la moglie si sia occupata prevalentemente della cura CP_1
della casa e dell'accudimento dei figli e che lo svolgimento di lavori non regolarizzati era connesso alla necessità di occuparsi della casa e della prole.
Alla luce di queste considerazioni, non si ritengono rilevanti perché superflui, oltre che inammissibili per le ragioni già indicate nell'ordinanza istruttoria, i capitoli di prova 1) e 2) della convenuta.
Una disamina a parte merita la questione della casa familiare poiché la ha affermato di aver CP_1
contribuito in maniera dirimente al benessere della famiglia e del marito con il risparmio di spesa conseguente alla messa a disposizione della casa familiare, di sua esclusiva proprietà (v. infra).
6.1. A questo punto è necessario procedere a ricostruire e comparare la situazione economica dei coniugi.
È utile muovere dalla ricostruzione della situazione economica della . CP_1
La convenuta ha allegato di avere una pensione di invalidità di 270,00 euro mensili ma, alla luce della documentazione dalla medesima prodotta, relativa al pagamento delle mensilità arretrate, la pensione d'invalidità ammonta a circa 297,00 euro mensili, che vengono corrisposti su tredici mensilità. Da
ciò consegue che il reddito medio mensile da pensione d'invalidità si attesta sulla cifra di circa 321,00
11 euro mensili.
Le parti hanno discusso sull'esclusiva proprietà della casa familiare in capo alla . CP_1
Con accertamento valevole ai soli fini della ricostruzione della situazione economica della convenuta,
si ritiene maggiormente attendibile la prospettazione della e cioè che la casa familiare sia di CP_1
proprietà esclusiva della convenuta.
Il , anche nella prima memoria, non ha espressamente contestato che il bene sia di proprietà Pt_1
della ma ha affermato di esserne comproprietario, circostanza che, a fronte della negazione da CP_1
parte della convenuta contenuta nella memoria integrativa, doveva curare di dimostrare.
Invece, di dimostrare di essere comproprietario del bene, il ha tentato, in terza memoria, di Pt_1
dimostrare che nemmeno la può vantarsi proprietaria esclusiva dell'immobile ma la CP_1
circostanza è in palese contrasto con quanto ammesso nei precedenti scritti difensivi ed assume scarsa rilevanza atteso il riparto dell'onere della prova.
Inoltre, sono acquisiti al processo elementi indiziari che inducono ad escludere la comproprietà della casa coniugale in capo al . Pt_1
In primo luogo, nel 2011, quindi durante il matrimonio, la ha dichiarato in catasto di essere CP_1
proprietaria esclusiva del bene (sebbene senza indicare un atto pubblico a fondamento della dichiarazione).
Va evidenziato, inoltre, che nel contratto di finanziamento del 2021 prodotto dallo stesso ricorrente e dal medesimo sottoscritto nel quadro relativo all'abitazione si legge “uso gratuito” (p. 7 del file pdf contenente il contratto di finanziamento).
V'è l'ulteriore riscontro offerto dalle concessioni edilizie prodotte dalla convenuta che sono state richieste: una dal padre della (quella del '63) e le altre due dalla sola (quelle dell'89 e CP_1 CP_1
del '98).
Infine, è pacifico in causa che le utenze e le imposte relative alla casa familiare siano tutte intestate alla . CP_1
In definitiva, ai limitati fini dell'accertamento della situazione economica della convenuta, si ritiene
12 più convincente che il non sia comproprietario della casa coniugale. Pt_1
Occorre, altresì, considerare che la ha affermato che il primo piano della casa è stato concesso CP_1
da essa stessa al figlio affinché egli utilizzasse il canone di locazione per mantenersi in Per_1
quanto studente universitario non autonomo sul piano economico.
Il padre ha specificamente contestato questa circostanza affermando che «si tratta all'evidenza di
un'affermazione inverosimile, avendo 35 anni di età e vivendo fuori casa in autonomia già Per_1
dall'età di vent'anni circa, allorché si era trasferito a Londra dove lavorava».
Alla luce di questa contestazione, la doveva provare che il figlio non aveva mai raggiunto CP_1
l'autonomia economica e, al fine di fornire questa prova, non è assolutamente idoneo il capitolo di prova n. 4 della convenuta (Vero che la Sig.ra ha assegnato al figlio la casa CP_1 Parte_2
al primo piano dello stabile in via Filzi e che lui ne ha concesso la locazione a terzi per sostenere
parte delle proprie spese universitarie).
In assenza di una prova rigorosa della non autosufficienza economica del figlio ultra- Per_1
trentacinquenne, si ritiene che la scelta della di concedere l'appartamento al primo piano della CP_1
casa familiare al figlio senza, quindi, percepire un reddito dalla disponibilità di tale Per_1
appartamento, debba essere valutata secondo il principio di autoresponsabilità.
La , inoltre, ha venduto nel 2015 un fabbricato in NI, località Su Gattu, non distante da CP_1
come osservato dal ricorrente, acquistato per usucapione (cfr. visura ipotecaria Parte_3
prodotta dal ricorrente recante la trascrizione della sentenza di usucapione e cfr. anche la visura catastale del fabbricato costruito sul mappale 213, da cui risulta l'esistenza di una compravendita con la quale ha venuto in favore di e mentre si CP_1 Persona_5 Testimone_1
ritiene che abbia conservato la proprietà esclusiva del mappale 182, terreno seminativo di quasi un ettaro, pure acquistato per usucapione (cfr. visura ipotecaria e visura catastale per nome).
La risulta, altresì, comproprietaria di quote di diversi beni immobili, rimasti in comproprietà CP_1
indivisa con i suoi sette fratelli. In particolare, vi sono due fabbricati siti in NI, loc. Su Tillio
s.n.c., mapp. 109, sub 1 e 2, che risultano intestati anche ad altri 7 soggetti, vi sono due fabbricati siti
13 in NI, loc. Su Gattu s.n.c., mapp. 307 e 212, che risultano intestati anche ad altri 7 soggetti e vi sono diversi terreni agricoli tutti siti in agro di NI, che risultano intestati anche ad altri 7
soggetti, di estensione complessiva di poco inferiore a due ettari.
La si è difesa affermando, con riguardo ai terreni in comproprietà, che «trattasi di terreni di CP_1
famiglia di cui la resistente non ha reale disponibilità poiché facenti parte ognuno del patrimonio
personale dei suoi sette fratelli la cui proprietà non è mai stata formalmente regolarizzata».
Il ha replicato, in sede di prima memoria, affermando che tali beni sono caduti in successione Pt_1
e che gli otto fratelli sono proprietari della quota di 2/16 e cioè di 1/8 ciascuno. CP_1
Infine, il ha allegato che la coabiti con un compagno ma la convenuta ha negato tale Pt_1 CP_1
circostanza che non è stata provata dal ricorrente (né quest'ultimo ha dedotto prova sul punto).
In definitiva, risulta che la , oltre all'introito mensile medio di circa 320 euro per assegno di Pt_1
invalidità, sia proprietaria: della casa familiare (il cui primo piano non viene messo a reddito per scelta della ), di un terreno di quasi un ettaro (anch'esso non messo a reddito) e comproprietaria CP_1
con i fratelli, per la quota di 1/8, di due fabbricati e di terreni di estensione inferiore ai due ettari,
ancora indivisi e non produttivi (anche in questo caso, occorre apprezzare il carattere improduttivo di tali beni immobili alla luce del principio di autoresponsabilità). Infine, occorre considerare che la nel 2015 ha venduto un fabbricato sito in loc. Su Gattu. CP_1
6.2. Il ha un assegno mensile d'invalidità pari a 1.200 euro, cui deve essere aggiunta la Pt_1
tredicesima, per un reddito mensile netto medio di circa 1.300 euro al mese (fatto incontestato e ammesso dallo stesso ). Pt_1
A fronte della contestazione del , non risulta provato che egli svolga attività lavorativa irregolare Pt_1
di meccanico. Il capitolo di prova della convenuta che riguarda questa circostanza è generico quanto alla collocazione temporale.
Egli vive senza spese di locazione poiché abita in una porzione della casa familiare concessagli dalla moglie in sede di accordo separativo.
Egli non sopporta nemmeno le spese per le utenze come concordato in sede di separazione
14 consensuale. Si rileva, infatti, che con l'accordo di separazione il si è assunto l'obbligo Pt_1
contrattuale di contribuire per il 50% al pagamento delle utenze e, a fonte dell'allegazione dell'inadempimento da parte della (p. 3 della memoria integrativa), il non ha provato di CP_1 Pt_1
aver adempiuto.
È documentato, inoltre, che il abbia acquistato due terreni agricoli nel Comune di Usini, uno Pt_1
nel 2020 e l'altro nel 2021, per la cifra complessiva di 7.500,00 euro e per un'estensione totale di quasi un ettaro (cfr. contratti prodotti dal ricorrente).
Inoltre, va considerato che il non è più gravato dal rateo mensile del finanziamento contratto Pt_1
con Fiditalia nel 2021, con durata pari a 48 mesi (cfr. contratto di finanziamento).
Infine, egli è comproprietario, come dal stesso ammesso (p. 4 della memoria integrativa), Pt_1
insieme ai tre fratelli (cfr. stato di famiglia del ) di alcuni beni immobili: un piccolo terreno e un Pt_1
terreno più grande, su cui insiste un immobile urbano non regolarizzato, entrambi siti nel Comune di
NI (cfr. visura catastale storica sui genitori del ). Pt_1
Il fatto che tali immobili non siano stati divisi e siano improduttivi dev'essere valutato sulla base del principio di autoresponsabilità.
Il non ha allegato, infine, spese specifiche e ricorrenti connesse alle sue condizioni di salute Pt_1
(cfr. memoria integrativa).
6.3. Facendo sintesi dei fatti non contestati e degli altri elementi di fatto documentati dalle parti in ordine alle rispettive situazioni economiche, si ritiene che la abbia diritto ad un assegno CP_1
divorzile con funzione perequativo-compensativa.
La situazione della TG è deteriore rispetto a quella del poiché egli ha un reddito mensile da Pt_1
pensione notevolmente più alto di quello della convenuta e non sostiene spese per vivere nella casa coniugale.
Infine, la situazione economica della TG deteriore rispetto a quella del è frutto delle scelte Pt_1
fatte dai coniugi durante la vita matrimoniale, durata, sino alla separazione, ben trentuno anni.
La si è sposata giovanissima e non ha concluso gli studi superiori, ha avuto tre figli e non è CP_1
15 contestato che ella abbia svolto, durante la vita familiare, dei lavori non regolarizzati (pulizie part time e lavoro stagionale presso l'agriturismo della sorella). Il fatto stesso che la abbia svolto CP_1
lavoretti di questo genere corrobora l'allegazione secondo cui ella ha impiegato in via prevalente le proprie energie lavorative per il mantenimento della casa e l'accudimento della prole (il fatto che il avesse un lavoro subordinato non è idoneo ad escludere quest'ultima circostanza). Ancora, non Pt_1
è contestato che ella, appena avuta la figlia , abbia assistito, a tempo pieno, il marito Persona_4
quand'egli ebbe l'incidente che lo rese inabile al lavoro.
Inoltre, si ritiene provato che la abbia consentito un risparmio di spesa anche al marito per CP_1
aver messo a disposizione del nucleo familiare la casa coniugale di sua proprietà esclusiva.
Infine, bisogna considerare che la , attualmente, ha cinquant'otto anni, è invalida civile (cfr. CP_1
certificato pensionistico) e non ha mai svolto attività lavorativa regolare di tal che non le si può
imputare il mancato reperimento di un'attività lavorativa.
Tenuto conto degli elementi di cui all'art. 5 della l. 898/1970 sopra analizzati e valorizzato, in particolar modo, il principio di autoresponsabilità in merito alla mancata messa a reddito dell'appartamento al piano superiore della casa familiare, si ritiene congruo commisurare in 200,00
euro mensili l'assegno divorzile che il è tenuto a pagare alla entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI. L'assegno divorzile così rideterminato è dovuto sin dalla data di deposito del ricorso (13.10.2022) contenente la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno divorzile.
6.4. Non è possibile ordinare al terzo, sin d'ora, il pagamento diretto dell'assegno divorzile in quanto la presente sentenza costituisce un titolo diverso e autonomo rispetto al decreto d'omologa della separazione rispetto al quale era stato accertato l'inadempimento del (cfr. decreto ex art. 156, Pt_1
co. 6, c.c. prodotto dalla convenuta).
7. Si ritiene necessario, a questo punto, rimettere la causa sul ruolo istruttorio in ordine alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, con spese da definirsi al momento della decisione definitiva.
16
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NI tra i signori e in data 27.9.1986 e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1
del Comune di NI al n. 44, p II, anno 1986;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di un assegno divorzile da pagare a entro il 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese pari ad € 200,00 oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI. L'assegno divorzile così
determinato è dovuto a far data dal g. 13.10.2022.
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale, in data
19.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1064 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio promossa da
c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in NI alla via De Gasperi 61, presso lo studio dell'Avv. Luciano E. Trubbas, c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo C.F._2
parte ricorrente contro
c.f. , nata a [...], il [...], elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in NI alla Via Roma n. 143, presso lo studio dell'Avv. Valentina Ceron, c.f.
, che la difende e rappresenta giusta procura allegata alla memoria difensiva C.F._4
del resistente ai soli fini dell'udienza presidenziale parte convenuta e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
intervenuto per legge
CONCLUSIONI
-nell'interesse del ricorrente (come rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate all'udienza del
7.11.2024):
- Pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio civile contratto in NI tra i Signori
e , nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di NI al n. 00044 p 2s. anno 1986; - Revocare l'assegno di mantenimento
disposto a favore di in sede di separazione;
- Con vittoria di spese e competenze. CP_1
- nell'interesse della resistente (come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate all'udienza del 7.11.2024):
1. Rigettare la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e, per l'effetto, confermare l'obbligo
in capo al Sig. di corrispondere in favore della Sig.ra un assegno Parte_1 CP_1
mensile pari ad € 250,00 o della maggiore somma che si riterrà di diritto, nelle modalità del
versamento diretto da parte del terzo INPS, come stabilito dal Tribunale di Nuoro con Decreto n.
2171/2021 del 22.12.2021. 2. Disporre la revoca dell'assegnazione al Sig. Parte_1
dell'appartamento al piano terra della casa sita in NI alla Via F. Filzi n. 24, con ingresso dal
Vicolo Piazza Sardegna e, per l'effetto, ordinare il rilascio della stessa entro un termine massimo di
giorni trenta e la restituzione dell'immobile alla Sig.ra entro il medesimo termine.
3. Con CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari.
-nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Si esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civile del matrimonio tra le parti con
versamento di somma mensile da parte di verso , nella misura proporzionata alla Pt_1 CP_1
capacità economica di entrambe le parti ”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.10.2022, ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir Parte_1
2 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con . A fondamento della domanda, CP_1
il ricorrente ha allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio il 27.09.1986 a NI, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NI al n. 44, p 2., anno 1986; che dalla loro unione erano nati tre figli: nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2
, nata a [...] il [...], tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Per_3
30.10.2017 è stata omologata la separazione dei coniugi che prevedeva, tra le altre, l'assegno di mantenimento in favore della pari ad € 250,00 e una divisione della casa coniugale;
di CP_1
percepire una pensione di € 1.200,00, insufficiente a far fronte alle necessità discendenti dal notevole deficit rachide lombo sacrale di cui soffre, anche in ragione del pagamento dell'assegno di mantenimento;
che la ha iniziato una nuova relazione e che ha concesso in locazione CP_1
l'appartamento a lei assegnatole in sede di separazione per un canone di circa € 500,00.
Il , quindi, ha chiesto la pronuncia della sentenza di divorzio e l'accertamento negativo in ordine Pt_1
alla debenza dell'assegno divorzile.
2. In data 29.12.2022, la convenuta è costituita in giudizio precisando come, oltre l'assegno di mantenimento, l'accordo sotteso all'omologa prevedesse il contributo del al 50% delle utenze Pt_1
domestiche della originaria casa familiare, divisa in tre unità abitative e che l'appartamento al piano superiore a lei assegnato è concesso in locazione a terzi, con regolare contratto, dal figlio Per_1
ed ha negato di aver intrapreso una nuova convivenza, a differenza del ricorrente.
La ha, poi, esposto: di percepire una pensione di invalidità dall'Inps di irca € 280,00 mensili;
CP_1
che il ricorrente per oltre due anni non ha versato l'assegno di mantenimento e che non ha provveduto a rifondere le spese per le utenze;
che, a seguito di ricorso ex art 156 co VI cpc, il Tribunale di Nuoro,
con decreto n. 2171/2021 del 22.12.2021, ha disposto un ordine di pagamento diretto nei confronti dell'Inps ed in favore della resistente ed ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni immobili del ricorrente sino alla concorrenza di € 6.570,00, debito comunque da aggiornarsi all'omesso pagamento delle spese per le utenze successive all'emissione del provvedimento;
che il ricorrente soffriva già delle patologie lamentate nel ricorso introduttivo da epoca anteriore alla separazione e
3 che da allora le esigenze di assistenza non sono mutate.
3. All'udienza presidenziale del 12.1.2023, sentite le parti, è stata tentata la conciliazione e le parti hanno chiesto termine per valutare un'ipotesi transattiva. All'udienza del 21.2.2023, tuttavia, le parti hanno dato atto del mancato raggiungimento di un accordo, riservandosi ciascuno di depositare le visure relative alle proprietà immobiliari avversarie.
Con provvedimento del 26.3.2023, sono stati assunti i provvedimenti ritenuti opportuni e urgenti,
confermando l'assegno di mantenimento in favore della resistente ed assegnando i termini per il prosieguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha insistito nella domanda di accertamento negativo,
rilevando: la strumentalità dell'intestazione in capo al figlio della coppia del contratto di locazione dell'appartamento posto al primo piano della casa assegnata alla;
l'irrilevanza delle produzioni CP_1
circa la titolarità di immobili, riguardanti beni in comproprietà con altri fratelli, ancora indivisi e pertanto non costituenti fonte di reddito e che la patologia di cui soffre è suscettibile di peggioramento e richiede cure sempre più costose.
Nella memoria integrativa, la convenuta ha rappresentato come il figlio a differenza delle Per_1
sorelle, non sia economicamente indipendente e provveda al proprio sostentamento e ai propri studi universitari con lavori occasionali e che il canone locatizio dell'appartamento al primo piano è pari ad € 200 mensili.
Ha, poi, assunto di percepire una pensione di circa € 270,00, di essere proprietaria dell'unità
immobiliare in parte da lei abitata ed in parte concessa in locazione dal figlio e di un terreno agricolo non redditizio, e di essere titolare della quota di 1/16 di alcuni terreni, effettivamente nella disponibilità dei suoi sette fratelli;
che il marito aveva omesso il pagamento dell'assegno di mantenimento per oltre due anni e ancora omette la propria quota di utenze domestiche, cosicché con le proprie scarse risorse essa è costretta a pagare gli importi totali per i consumi dell'ex coniugi cui vanno aggiunti quelli della nuova compagna del che vive con lui. La ha allegato, altresì, Pt_1 CP_1
di non essere riuscita a far fronte al regolare pagamento dei tributi tanto da aver subito un
4 pignoramento presso terzi (sostanzialmente infruttuoso per incapienza del conto); che il ricorrente è
proprietario anche di tre uliveti e di un consistente compendio ereditario, che non ha tentato in alcun modo di rendere fruttifero;
che il ricorrente svolge attività di meccanico nel cortile della propria abitazione;
che nel corso della vita familiare la resistete ha sempre provveduto alle esigenze domestiche e di cura dei figli ed al supporto e cura del marito, specie a seguito degli incidente sul lavoro in cui era rimasto coinvolto e di aver dato, in ogni caso, il proprio sostanzioso contributo con la casa coniugale, senza quindi obblighi di esborsi quali canoni di affitto o ratei di mutuo per il ricorrente.
All'udienza del 6.6.2023 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c. e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie.
Con provvedimento del 2.5.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza l'ammissione di prove costituende e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.11.2024 le parti hanno confermato difese e conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte ricorrente ha deposito la comparsa di costituzione, mentre parte resistente le memorie di replica.
***
5. Va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente ha depositato il decreto del Tribunale di Nuoro n. 1178/2017 del 13.10.2017 che ha omologato la separazione consensuale delle parti alle condizioni contenute nel verbale dell'udienza del 3.10.2017 che è utile riportare per intero:
5 6 Il ricorso per ottenere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato oltre i sei mesi previsti dalla legge dall'udienza di comparizione dei coniugi nell'ambito del procedimento di separazione e il decreto d'omologa risulta immodificabile.
I coniugi hanno dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e la convenuta non si è
opposta alla domanda di divorzio.
Sono, dunque, integrati i presupposti dell'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970 e deve essere, pertanto,
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi.
6. La in via riconvenzionale ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile mentre il CP_1
ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione. La domanda Pt_1
del dev'essere evidentemente qualificata come domanda di accertamento negativo della Pt_1
debenza dell'assegno divorzile come si evince in particolare da p. 4 della memoria integrativa.
L'art. 5 della l. 898/1970 dispone: «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni
della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati
tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
La Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 32354 del 2024) ha chiarito che: «La funzione
perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella
constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte
7 fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che «l'autoresponsabilità deve
... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine:
dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o
dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali
regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte
ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando
poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle
due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in
autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da
quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in
questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito da
questa Corte, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al
momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio
da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento
di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a
dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della
vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato,
del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno
può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale
tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti
per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). Questa stessa Corte (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del
19/12/2023) ha, poi, precisato che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve
8 essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato
per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge
richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della
famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento
probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo
scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre
che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa). In sintesi, la funzione
perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del
diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in
presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra
gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge
economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di
conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune
tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal
richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto
forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione
assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei
casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex
coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza
economica del richiedente»).
La ha allegato l'inadeguatezza dei suoi mezzi economici sia in chiave assistenziale, CP_1
affermando di doversi mantenere con l'esigua pensione di 270,00 euro mensili e dichiarando di aver contratto debiti per il pagamento delle utenze della casa familiare e di aver beneficiato dell'aiuto dei familiari, sia in chiave perequativa in quanto «il fatto che oggi la sig.ra non disponga di CP_1
adeguati redditi propri oltre alla pensione di invalidità di 270,00 € è conseguenza diretta della
9 organizzazione e dalla divisione dei compiti che i coniugi hanno attuato nel corso della loro vita
insieme tra lavoro professionale del marito e lavoro casalingo della moglie».
Più nel dettaglio la ha allegato: a) che il matrimonio è durato trentasette anni;
b) di essersi CP_1
sposata a diciannove anni, abbandonando gli studi, d'accordo con il marito, e senza conseguire il diploma;
c) di aver, quindi, iniziato a lavorare come bracciante agricola presso il padre;
d) di aver avuto tre figli;
e) di essersi presa cura in maniera prevalente, col proprio lavoro domestico, della casa e dei figli;
f) di essersi presa cura in maniera assorbente del marito quando egli ebbe l'incidente che lo ha reso inabile al lavoro;
g) di aver svolto sempre lavori non regolari (pulizie part-time e lavoro stagionale presso l'agriturismo della sorella) per poter dedicarsi alla famiglia;
h) di aver consentito un notevole risparmio di spesa alla famiglia e al marito mettendo a disposizione la casa familiare di propria esclusiva proprietà e i) che, infine, la situazione economica deteriore della moglie è dovuta alle scelte di organizzazione familiare poiché al marito era stato riservato il compito di lavorare,
apportando risorse economiche dall'esterno, mentre alla moglie era stato attribuito il compito di svolgere i lavori domestici interni al nucleo familiare.
Il ha compiutamente contestato i fatti relativi all'esigenza assistenziale allegata dalla convenuta Pt_1
(p. 3 della memoria integrativa e pp.
2-3 della prima memoria).
Invece, le contestazioni relative all'insussistenza della funzione perequativa dell'assegno divorzile non coprono tutto l'arco delle allegazioni della convenuta (p. 5 della prima memoria).
Il si è, infatti, limitato a contestare tempestivamente solo: «la circostanza affermata da Pt_1
controparte secondo la quale tra gli ex coniugi vi fosse un accordo in virtù del quale la abbia CP_1
rinunciato a lavorare per accudire la famiglia e favorire l'attività professionale dell'allora marito.
Sul punto si osserva come il non fosse un lavoratore autonomo, ma fosse lavoratore Pt_1
subordinato della “Conigras S.r.l.”, pertanto non vi era neppure tale necessità di separare in
maniera così netta i ruoli familiari. In ogni caso tali affermazioni appaiono in contraddizione laddove
si riporta che la svolgesse lavori part-time o stagionali anche presso l'agriturismo della CP_1
sorella, lamentando il mancato versamento dei contributi previdenziali, quasi che tale fatto possa
10 essere ascritto alla responsabilità dell'esponente».
Si ritiene, dunque, non contestato: che la , per comune scelta dei coniugi, abbia abbandonato CP_1
gli studi superiori senza conseguire il diploma, si ritiene altresì incontestato che la si sia CP_1
occupata, in concomitanza della nascita della figlia , in maniera assorbente anche della Persona_4
cura del marito quand'egli ebbe l'incidente che l'ha reso inabile al lavoro e che la abbia svolto, CP_1
durante il matrimonio, lavori non regolari come pulizie part-time e lavori stagionali presso l'agriturismo della sorella.
Infine, non si ritiene che la contestazione del ricorrente sia sufficientemente specifica in ordine al carattere prevalente del lavoro familiare prestato dalla : il si è limitato a dire che CP_1 Pt_1
svolgendo egli un lavoro dipendente, non v'era la necessità di ripartire i ruoli familiari in maniera così rigorosa come allegato dalla TG. Ciò non è sufficiente, tuttavia, per negare in maniera specifica quanto allegato dalla e cioè che la moglie si sia occupata prevalentemente della cura CP_1
della casa e dell'accudimento dei figli e che lo svolgimento di lavori non regolarizzati era connesso alla necessità di occuparsi della casa e della prole.
Alla luce di queste considerazioni, non si ritengono rilevanti perché superflui, oltre che inammissibili per le ragioni già indicate nell'ordinanza istruttoria, i capitoli di prova 1) e 2) della convenuta.
Una disamina a parte merita la questione della casa familiare poiché la ha affermato di aver CP_1
contribuito in maniera dirimente al benessere della famiglia e del marito con il risparmio di spesa conseguente alla messa a disposizione della casa familiare, di sua esclusiva proprietà (v. infra).
6.1. A questo punto è necessario procedere a ricostruire e comparare la situazione economica dei coniugi.
È utile muovere dalla ricostruzione della situazione economica della . CP_1
La convenuta ha allegato di avere una pensione di invalidità di 270,00 euro mensili ma, alla luce della documentazione dalla medesima prodotta, relativa al pagamento delle mensilità arretrate, la pensione d'invalidità ammonta a circa 297,00 euro mensili, che vengono corrisposti su tredici mensilità. Da
ciò consegue che il reddito medio mensile da pensione d'invalidità si attesta sulla cifra di circa 321,00
11 euro mensili.
Le parti hanno discusso sull'esclusiva proprietà della casa familiare in capo alla . CP_1
Con accertamento valevole ai soli fini della ricostruzione della situazione economica della convenuta,
si ritiene maggiormente attendibile la prospettazione della e cioè che la casa familiare sia di CP_1
proprietà esclusiva della convenuta.
Il , anche nella prima memoria, non ha espressamente contestato che il bene sia di proprietà Pt_1
della ma ha affermato di esserne comproprietario, circostanza che, a fronte della negazione da CP_1
parte della convenuta contenuta nella memoria integrativa, doveva curare di dimostrare.
Invece, di dimostrare di essere comproprietario del bene, il ha tentato, in terza memoria, di Pt_1
dimostrare che nemmeno la può vantarsi proprietaria esclusiva dell'immobile ma la CP_1
circostanza è in palese contrasto con quanto ammesso nei precedenti scritti difensivi ed assume scarsa rilevanza atteso il riparto dell'onere della prova.
Inoltre, sono acquisiti al processo elementi indiziari che inducono ad escludere la comproprietà della casa coniugale in capo al . Pt_1
In primo luogo, nel 2011, quindi durante il matrimonio, la ha dichiarato in catasto di essere CP_1
proprietaria esclusiva del bene (sebbene senza indicare un atto pubblico a fondamento della dichiarazione).
Va evidenziato, inoltre, che nel contratto di finanziamento del 2021 prodotto dallo stesso ricorrente e dal medesimo sottoscritto nel quadro relativo all'abitazione si legge “uso gratuito” (p. 7 del file pdf contenente il contratto di finanziamento).
V'è l'ulteriore riscontro offerto dalle concessioni edilizie prodotte dalla convenuta che sono state richieste: una dal padre della (quella del '63) e le altre due dalla sola (quelle dell'89 e CP_1 CP_1
del '98).
Infine, è pacifico in causa che le utenze e le imposte relative alla casa familiare siano tutte intestate alla . CP_1
In definitiva, ai limitati fini dell'accertamento della situazione economica della convenuta, si ritiene
12 più convincente che il non sia comproprietario della casa coniugale. Pt_1
Occorre, altresì, considerare che la ha affermato che il primo piano della casa è stato concesso CP_1
da essa stessa al figlio affinché egli utilizzasse il canone di locazione per mantenersi in Per_1
quanto studente universitario non autonomo sul piano economico.
Il padre ha specificamente contestato questa circostanza affermando che «si tratta all'evidenza di
un'affermazione inverosimile, avendo 35 anni di età e vivendo fuori casa in autonomia già Per_1
dall'età di vent'anni circa, allorché si era trasferito a Londra dove lavorava».
Alla luce di questa contestazione, la doveva provare che il figlio non aveva mai raggiunto CP_1
l'autonomia economica e, al fine di fornire questa prova, non è assolutamente idoneo il capitolo di prova n. 4 della convenuta (Vero che la Sig.ra ha assegnato al figlio la casa CP_1 Parte_2
al primo piano dello stabile in via Filzi e che lui ne ha concesso la locazione a terzi per sostenere
parte delle proprie spese universitarie).
In assenza di una prova rigorosa della non autosufficienza economica del figlio ultra- Per_1
trentacinquenne, si ritiene che la scelta della di concedere l'appartamento al primo piano della CP_1
casa familiare al figlio senza, quindi, percepire un reddito dalla disponibilità di tale Per_1
appartamento, debba essere valutata secondo il principio di autoresponsabilità.
La , inoltre, ha venduto nel 2015 un fabbricato in NI, località Su Gattu, non distante da CP_1
come osservato dal ricorrente, acquistato per usucapione (cfr. visura ipotecaria Parte_3
prodotta dal ricorrente recante la trascrizione della sentenza di usucapione e cfr. anche la visura catastale del fabbricato costruito sul mappale 213, da cui risulta l'esistenza di una compravendita con la quale ha venuto in favore di e mentre si CP_1 Persona_5 Testimone_1
ritiene che abbia conservato la proprietà esclusiva del mappale 182, terreno seminativo di quasi un ettaro, pure acquistato per usucapione (cfr. visura ipotecaria e visura catastale per nome).
La risulta, altresì, comproprietaria di quote di diversi beni immobili, rimasti in comproprietà CP_1
indivisa con i suoi sette fratelli. In particolare, vi sono due fabbricati siti in NI, loc. Su Tillio
s.n.c., mapp. 109, sub 1 e 2, che risultano intestati anche ad altri 7 soggetti, vi sono due fabbricati siti
13 in NI, loc. Su Gattu s.n.c., mapp. 307 e 212, che risultano intestati anche ad altri 7 soggetti e vi sono diversi terreni agricoli tutti siti in agro di NI, che risultano intestati anche ad altri 7
soggetti, di estensione complessiva di poco inferiore a due ettari.
La si è difesa affermando, con riguardo ai terreni in comproprietà, che «trattasi di terreni di CP_1
famiglia di cui la resistente non ha reale disponibilità poiché facenti parte ognuno del patrimonio
personale dei suoi sette fratelli la cui proprietà non è mai stata formalmente regolarizzata».
Il ha replicato, in sede di prima memoria, affermando che tali beni sono caduti in successione Pt_1
e che gli otto fratelli sono proprietari della quota di 2/16 e cioè di 1/8 ciascuno. CP_1
Infine, il ha allegato che la coabiti con un compagno ma la convenuta ha negato tale Pt_1 CP_1
circostanza che non è stata provata dal ricorrente (né quest'ultimo ha dedotto prova sul punto).
In definitiva, risulta che la , oltre all'introito mensile medio di circa 320 euro per assegno di Pt_1
invalidità, sia proprietaria: della casa familiare (il cui primo piano non viene messo a reddito per scelta della ), di un terreno di quasi un ettaro (anch'esso non messo a reddito) e comproprietaria CP_1
con i fratelli, per la quota di 1/8, di due fabbricati e di terreni di estensione inferiore ai due ettari,
ancora indivisi e non produttivi (anche in questo caso, occorre apprezzare il carattere improduttivo di tali beni immobili alla luce del principio di autoresponsabilità). Infine, occorre considerare che la nel 2015 ha venduto un fabbricato sito in loc. Su Gattu. CP_1
6.2. Il ha un assegno mensile d'invalidità pari a 1.200 euro, cui deve essere aggiunta la Pt_1
tredicesima, per un reddito mensile netto medio di circa 1.300 euro al mese (fatto incontestato e ammesso dallo stesso ). Pt_1
A fronte della contestazione del , non risulta provato che egli svolga attività lavorativa irregolare Pt_1
di meccanico. Il capitolo di prova della convenuta che riguarda questa circostanza è generico quanto alla collocazione temporale.
Egli vive senza spese di locazione poiché abita in una porzione della casa familiare concessagli dalla moglie in sede di accordo separativo.
Egli non sopporta nemmeno le spese per le utenze come concordato in sede di separazione
14 consensuale. Si rileva, infatti, che con l'accordo di separazione il si è assunto l'obbligo Pt_1
contrattuale di contribuire per il 50% al pagamento delle utenze e, a fonte dell'allegazione dell'inadempimento da parte della (p. 3 della memoria integrativa), il non ha provato di CP_1 Pt_1
aver adempiuto.
È documentato, inoltre, che il abbia acquistato due terreni agricoli nel Comune di Usini, uno Pt_1
nel 2020 e l'altro nel 2021, per la cifra complessiva di 7.500,00 euro e per un'estensione totale di quasi un ettaro (cfr. contratti prodotti dal ricorrente).
Inoltre, va considerato che il non è più gravato dal rateo mensile del finanziamento contratto Pt_1
con Fiditalia nel 2021, con durata pari a 48 mesi (cfr. contratto di finanziamento).
Infine, egli è comproprietario, come dal stesso ammesso (p. 4 della memoria integrativa), Pt_1
insieme ai tre fratelli (cfr. stato di famiglia del ) di alcuni beni immobili: un piccolo terreno e un Pt_1
terreno più grande, su cui insiste un immobile urbano non regolarizzato, entrambi siti nel Comune di
NI (cfr. visura catastale storica sui genitori del ). Pt_1
Il fatto che tali immobili non siano stati divisi e siano improduttivi dev'essere valutato sulla base del principio di autoresponsabilità.
Il non ha allegato, infine, spese specifiche e ricorrenti connesse alle sue condizioni di salute Pt_1
(cfr. memoria integrativa).
6.3. Facendo sintesi dei fatti non contestati e degli altri elementi di fatto documentati dalle parti in ordine alle rispettive situazioni economiche, si ritiene che la abbia diritto ad un assegno CP_1
divorzile con funzione perequativo-compensativa.
La situazione della TG è deteriore rispetto a quella del poiché egli ha un reddito mensile da Pt_1
pensione notevolmente più alto di quello della convenuta e non sostiene spese per vivere nella casa coniugale.
Infine, la situazione economica della TG deteriore rispetto a quella del è frutto delle scelte Pt_1
fatte dai coniugi durante la vita matrimoniale, durata, sino alla separazione, ben trentuno anni.
La si è sposata giovanissima e non ha concluso gli studi superiori, ha avuto tre figli e non è CP_1
15 contestato che ella abbia svolto, durante la vita familiare, dei lavori non regolarizzati (pulizie part time e lavoro stagionale presso l'agriturismo della sorella). Il fatto stesso che la abbia svolto CP_1
lavoretti di questo genere corrobora l'allegazione secondo cui ella ha impiegato in via prevalente le proprie energie lavorative per il mantenimento della casa e l'accudimento della prole (il fatto che il avesse un lavoro subordinato non è idoneo ad escludere quest'ultima circostanza). Ancora, non Pt_1
è contestato che ella, appena avuta la figlia , abbia assistito, a tempo pieno, il marito Persona_4
quand'egli ebbe l'incidente che lo rese inabile al lavoro.
Inoltre, si ritiene provato che la abbia consentito un risparmio di spesa anche al marito per CP_1
aver messo a disposizione del nucleo familiare la casa coniugale di sua proprietà esclusiva.
Infine, bisogna considerare che la , attualmente, ha cinquant'otto anni, è invalida civile (cfr. CP_1
certificato pensionistico) e non ha mai svolto attività lavorativa regolare di tal che non le si può
imputare il mancato reperimento di un'attività lavorativa.
Tenuto conto degli elementi di cui all'art. 5 della l. 898/1970 sopra analizzati e valorizzato, in particolar modo, il principio di autoresponsabilità in merito alla mancata messa a reddito dell'appartamento al piano superiore della casa familiare, si ritiene congruo commisurare in 200,00
euro mensili l'assegno divorzile che il è tenuto a pagare alla entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI. L'assegno divorzile così rideterminato è dovuto sin dalla data di deposito del ricorso (13.10.2022) contenente la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno divorzile.
6.4. Non è possibile ordinare al terzo, sin d'ora, il pagamento diretto dell'assegno divorzile in quanto la presente sentenza costituisce un titolo diverso e autonomo rispetto al decreto d'omologa della separazione rispetto al quale era stato accertato l'inadempimento del (cfr. decreto ex art. 156, Pt_1
co. 6, c.c. prodotto dalla convenuta).
7. Si ritiene necessario, a questo punto, rimettere la causa sul ruolo istruttorio in ordine alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, con spese da definirsi al momento della decisione definitiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NI tra i signori e in data 27.9.1986 e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1
del Comune di NI al n. 44, p II, anno 1986;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di un assegno divorzile da pagare a entro il 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese pari ad € 200,00 oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI. L'assegno divorzile così
determinato è dovuto a far data dal g. 13.10.2022.
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale, in data
19.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
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