Articolo 7 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 novembre 1970
Art. 7. (Domanda di ammissione al concorso)

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, entro il termine stabilito dal bando di concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita;
b) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;
c) il possesso della cittadinanza italiana o la qualita' di italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;
h) i servizi prestati in qualita' di medici aggregati o di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico;
i) l'ordine dei medici cui sono iscritti.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di servizio o di cessazione dall'incarico.
Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo articolo 10.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970