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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 535/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 535/2020, avente ad oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale per il terzo trasportato, riservata in decisione all'udienza del 23.1.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), residente a [...]in CP_1 C.F._1
Via Marco Polo n. 3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GAETANO PALOMBO (C.F.:
) e (C.F.: ), CodiceFiscale_2 Parte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Via Portone Vadillo n°23, Monticelli di Esperia (Fr), presso lo Studio dell'Avv. Gaetano Palombo.
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), già , con sede in Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
LI ET (TV), alla Via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale
Avv. (C.F.: ). Controparte_4 C.F._4
pagina 1 di 10 CONVENUTO
CONSLUSIONI
Per la parte attrice: “L'Avv. GAETANO PALOMBO, quale procuratore dell'attore
, ai sensi della normativa di cui sopra e al decreto del Giudice, con CP_1
la presente procede alla trattazione scritta ai sensi di legge del presente procedimento
N°535/2020.
Si riporta alle conclusioni gia' articolate nell'atto di citazione che qui si riporta copiato”.
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, per tutti i motivi suesposti, in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la domanda attorea inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile;
nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, della Compagnia, limitare e contenere il risarcimento dei danni nei limiti di quanto accertato in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, CP_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la
[...] Controparte_2
per sentire condannare quest'ultima al pagamento dei danni patiti a seguito del
[...]
sinistro stradale, in qualità di terzo trasportato.
A sostegno della propria domanda l'attore esponeva che:
- il giorno 26/05/2018 l'automobile Ford Fiesta targata DW221YJ, guidata dal Sig.
e di proprietà del Sig. , si trovava anche il sig. Persona_1 Persona_2 CP_1
mentre percorreva, intorno alle ore 14.30, a velocità moderata Via Leuciana
[...]
in territorio di EC (Fr) con direzione Pico (Fr), improvvisamente con la ruota anteriore destra urtava il marciapiede posto sulla destra;
pagina 2 di 10 - a seguito dell'urto il signor perdeva il controllo della vettura e finiva Persona_1
con la ruota anteriore sinistra contro il marciapiede posto alla sinistra, quindi la ruota scoppiava e l'automobile impennandosi finiva la sua corsa contro un palo in ferro posto sul marciapiede;
- il veicolo, a seguito del sinistro, riportava ingenti danni e il sig. accusava dei CP_1
dolori alla colonna vertebrale e al petto, e per questo veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cassino (Fr) dove gli veniva diagnosticato un
“politrauma con avallamento L1”;
- al sig. veniva prescritto il busto per 60 giorni, OKI bustine, terapia medica e CP_1
terapia antalgica al bisogno;
- la responsabilità del sinistro era riconducibile alla guida, imprudente ed imprevedibile del sig. , attraverso l'autovettura Ford Fiesta assicurata per Persona_1
r.c.a. presso la compagnia di assicurazioni Controparte_2
- il 14/06/2018, l'attore avanzava richiesta di risarcimento danni tutti subiti per le lesioni fisiche riportate alla compagnia di Controparte_5
con lettera inviata tramite pec;
[...]
- a seguito della richiesta la con lettera del 21/01/2019 Controparte_2
comunicava di aver dato ordine alla propria banca di trasmettere, in favore del sig.
assegno bancario di € 15.000,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti a CP_1
seguito del sinistro stradale;
- la somma, però, non era sufficiente a risarcire tutti i danni e nonostante i numerosi solleciti, non veniva mai recapitata allo stesso;
- a seguito dei vari solleciti, inviava comunicazione del Controparte_2
17/04/2019, con la quale rigettava la sua richiesta di risarcimento danni e in data
05/11/2019 la veniva invitata a stipulare una negoziazione assistita, ma non CP_2
quest'ultima non vi aderiva;
pagina 3 di 10 In virtù di tanto chiedeva di accertare che l'evento si era verificato secondo le modalità indicate e condannare la e di conseguenza riconoscere tutti Controparte_2
i danni subiti.
Si costituiva la che contestava in fatto e diritto Controparte_2
l'avversa domanda chiedendo il rigetto, deducendo quanto segue:
- in via preliminare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 141 d.lgs.
209/2005, poiché il suindicato articolo trova applicazione solo a quelle ipotesi nelle quali i sinistri riguardano almeno il coinvolgimento di due veicoli, regolarmente assicurati per la RCA, con esclusione di quei sinistri che sono causati da “caso fortuito”;
- si eccepisce, sempre in via preliminare, l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto del dettato di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs. 209/2005;
- che parte attrice, in riferimento all'applicazione del D.lgs. 209/2005 era tenuta a dover provare il fatto storico la sua qualità di trasportato, il non avere contribuito, neppure in minima parte, alla produzione delle lesioni;
- che la Compagnia, a seguito delle diverse perplessità, decideva di sporgere una denuncia querela, che portava all'instaurazione del procedimento penale n. R.G.
4128/2019 N.R. pendente innanzi il Tribunale Ordinario di Treviso;
- le perplessità riguardavano ben due richieste di risarcimento del danno:
1) in data 14.06.2018, il sig. inviava a CP_1 Controparte_2
richiesta di risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale occorso in data 26.05.2018 in Loc. EC (FR), allorchè viaggiava quale terzo trasportato nella vettura Ford Fiesta tg DW 221 YJ di proprietà del sig. e Persona_2
condotta dal sig. ; Persona_1
2) in data 10.11.2018, perveniva a ulteriore richiesta di Controparte_2
risarcimento danni avanzata dal sig. , il quale assumeva di aver subito Persona_2
lesioni a seguito del sinistro di cui sopra, in cui viaggiava quale terzo trasportato nella propria autovettura, condotta nell'occasione dal sig. ; Persona_1
pagina 4 di 10 - dalle diverse verifiche, che erano state effettuate dall e dalle CP_6
testimonianze acquisite, emergeva che al momento del sinistro c'erano solamente due soggetti nel veicolo e non tre;
- in merito ai diversi dubbi che emergevano sia in relazione alle diverse richieste sia su quante persone erano presenti nel veicolo, si procedeva alla sospensione del pagamento;
- si chiedeva la sospensione, a norma dell'articolo 295 c.p.c., del giudizio;
- si contestava la quantificazione del danno non patrimoniale poiché le consulenze di parte non avevano alcun valore probatorio;
Si chiedeva quindi, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità o l'improponibilità o la sospensione e il rigetto della domanda.
Ciò posto, la domanda va dichiarata inammissibile.
In via preliminare per quanto riguarda la richiesta di sospensione, richiesta dalla parte convenuta, tal Giudicante, si rimette al verbale 23.03.2022, cioè: “- ritenuto che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art.
295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. VI, 14/05/2018, n. 11688); - rilevato che nel caso di specie, sulla base delle allegazioni della stessa convenuta e della documentazione in atti (v. ordinanza del gip in atti), risulta pendente un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Treviso, e, dunque, non ancora esercitata
l'azione penale”.
pagina 5 di 10 Invece, per quanto riguarda la richiesta, fatta in via preliminare per ciò che riguarda l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 141 d.lgs. 209/2005, tal
Giudicante, prima di entrare nel merito della questione, ritiene opportuno procedere ad un esame della normativa.
L'articolo 141 cod. ass. prevede l'azione diretta, a favore per il terzo trasportato, nei confronti dell'assicurazione del proprietario dell'autovettura, ciò quindi, comporta che il terzo trasportato-danneggiato sarà risarcito dall'assicurazione, la quale potrà successivamente rivalersi sul proprietario dell'autovettura.
Sull'applicazione di tale articolo ci sono state varie pronunce contrastanti, una prima
(Cass. 16477/2017) aveva emesso il seguente principio di diritto: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art.
141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”, da ciò, quindi, si era creato un orientamento secondo il quale l'articolo 141 cod. ass. poteva trovare applicazione senza la necessità del coinvolgimento di più veicoli.
Successivamente, però, sempre la Terza Sezione, emetteva altre pronunce con cui sanciva che il terzo trasportato non poteva invocare, ossia esperire, l'azione ex art. 141 cod. ass. se nel sinistro non era coinvolto almeno un altro veicolo, poiché il suo presupposto consiste in un sinistro, anche in assenza di uno scontro materiale, che coinvolge almeno due veicoli (Cass. 25033/2019; Cass. 17963/2021).
A questo punto ci fu l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Unit. 35318/2022), che emettevano il seguente principio di diritto: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei
pagina 6 di 10 conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato o danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Detto ciò, quindi, si ricava, dal suindicato principio confermato anche recentemente
(Cass. 1044/2024) che in caso di sinistro tra due o più veicoli, anche in assenza dello scontro materiale, troverà applicazione l'articolo 141 cod. ass., ma qualora il sinistro dovesse avvenire con un solo veicolo troverà, invece, applicazione l'articolo 144 cod. ass.
Occorre sottolineare che le comparse conclusionali, secondo la giurisprudenza della
Cassazione, hanno la funzione di dover illustrare le ragioni di fatto e diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, ciò quindi comporta che non possono contenere domande o eccezioni nuove.
La loro funzione, quindi, consiste in quella funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni che erano state ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si era instaurato il contraddittorio.
Nel caso di specie l'attore, pur di fronte all'eccezione posta dalla parte convenuta circa l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 141 d.lgs. 209/2005, anche nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. ha insistito nell'affermare che l'azione proposta nel presente giudizio era formulata ai sensi dell'art. 141 cda di cui si ribadiva l'ammissibilità e la procedibilità : “Parte convenuta ha eccepito nella comparsa di
pagina 7 di 10 costituzione e risposta in via preliminare l'eccezione di improcedibilita' della domanda di in quanto l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio anche il CP_1
responsabile della vettura dove era terzo trasportato in quanto trattasi di sinistro stradale avvenuto senza coinvolgimento di due o piu' vetture. Non è così. Intanto
l'azione ex art.141 c.d.s. proposto da nei confronti solo della CP_1
Compagnia di Assicurazione postula l'accertamento della corresponsabilita' del responsabile civile, a meno che sia completamente dimostrato il caso fortuito;
si fa quindi riferimento alla condotta del vettore, che ovviamente dovra' essere dimostrato in corso del processo (Cfr.Corte di Appello di Napoli Sezione VIII del 09/03/2021 N°861).
Cio' significa, che allo stato, non esistono elementi atti a dimostrare il caso fortuito
(ad esempio attraversamento di animali o altro), e quindi l'attore ha applicato
l'art.141 Decreto Legislativo N°209/2005, con l'intervento della Corte Costituzionale
Ordinanza N°205 del 13/06/2008, dove è andato a chiamare in giudizio solo
l'assicurazione del vettore.”
Di fronte alla intenzione chiarita proprio negli scritti difensivi (memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.) che cristallizzano la domanda, nella specie avanzata in termini di azione ex art. 141 CDA ed in risposta alle eccezioni della convenuta, impossibile risulta una diversa qualificazione d'ufficio della domanda in termini di richiesta di danni ex art. 144 cda a cui possa seguire la invocata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile proprietario dell'autovettura su cui l'attore viaggiava.
Le istanze contenute nella comparsa conclusionale sono quindi inammissibili.
Dal momento che dalla stessa prospettazione dei fatti non si evince che vi fosse scontro tra due veicoli, la domanda proposta ex art. 141 cda va dichiarata inammissibile che la causa è stata introdotta nel 2020 allorquando la Cassazione non Parte_2
era ancora intervenuta a Sezioni Unite (sent. n. 35318/2022) a chiarire l'ambito di applicazione della norma da ultimo richiamata richiedendo quale presupposto la pagina 8 di 10 circostanza che nel sinistro fossero coinvolti minimo due veicoli ( ipotesi diversa dal caso di specie), sussistono i presupposti di legge per compensare le spese.
Le spese di CTU, già liquidate, si pongono a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei CP_1
confronti della , così provvede: Controparte_2
a) dichiara inammissibile la domanda attorea;
b) compensa le spese di lite;
c) si pongono definitivamente le spese di CTU già liquidate in corso di causa a carico della parte attrice.
Cassino, 16/06/2025.
Il Giudice dott. Luigi D'Angiolella
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 535/2020, avente ad oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale per il terzo trasportato, riservata in decisione all'udienza del 23.1.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), residente a [...]in CP_1 C.F._1
Via Marco Polo n. 3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GAETANO PALOMBO (C.F.:
) e (C.F.: ), CodiceFiscale_2 Parte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Via Portone Vadillo n°23, Monticelli di Esperia (Fr), presso lo Studio dell'Avv. Gaetano Palombo.
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), già , con sede in Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
LI ET (TV), alla Via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale
Avv. (C.F.: ). Controparte_4 C.F._4
pagina 1 di 10 CONVENUTO
CONSLUSIONI
Per la parte attrice: “L'Avv. GAETANO PALOMBO, quale procuratore dell'attore
, ai sensi della normativa di cui sopra e al decreto del Giudice, con CP_1
la presente procede alla trattazione scritta ai sensi di legge del presente procedimento
N°535/2020.
Si riporta alle conclusioni gia' articolate nell'atto di citazione che qui si riporta copiato”.
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, per tutti i motivi suesposti, in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la domanda attorea inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile;
nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, della Compagnia, limitare e contenere il risarcimento dei danni nei limiti di quanto accertato in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, CP_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la
[...] Controparte_2
per sentire condannare quest'ultima al pagamento dei danni patiti a seguito del
[...]
sinistro stradale, in qualità di terzo trasportato.
A sostegno della propria domanda l'attore esponeva che:
- il giorno 26/05/2018 l'automobile Ford Fiesta targata DW221YJ, guidata dal Sig.
e di proprietà del Sig. , si trovava anche il sig. Persona_1 Persona_2 CP_1
mentre percorreva, intorno alle ore 14.30, a velocità moderata Via Leuciana
[...]
in territorio di EC (Fr) con direzione Pico (Fr), improvvisamente con la ruota anteriore destra urtava il marciapiede posto sulla destra;
pagina 2 di 10 - a seguito dell'urto il signor perdeva il controllo della vettura e finiva Persona_1
con la ruota anteriore sinistra contro il marciapiede posto alla sinistra, quindi la ruota scoppiava e l'automobile impennandosi finiva la sua corsa contro un palo in ferro posto sul marciapiede;
- il veicolo, a seguito del sinistro, riportava ingenti danni e il sig. accusava dei CP_1
dolori alla colonna vertebrale e al petto, e per questo veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cassino (Fr) dove gli veniva diagnosticato un
“politrauma con avallamento L1”;
- al sig. veniva prescritto il busto per 60 giorni, OKI bustine, terapia medica e CP_1
terapia antalgica al bisogno;
- la responsabilità del sinistro era riconducibile alla guida, imprudente ed imprevedibile del sig. , attraverso l'autovettura Ford Fiesta assicurata per Persona_1
r.c.a. presso la compagnia di assicurazioni Controparte_2
- il 14/06/2018, l'attore avanzava richiesta di risarcimento danni tutti subiti per le lesioni fisiche riportate alla compagnia di Controparte_5
con lettera inviata tramite pec;
[...]
- a seguito della richiesta la con lettera del 21/01/2019 Controparte_2
comunicava di aver dato ordine alla propria banca di trasmettere, in favore del sig.
assegno bancario di € 15.000,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti a CP_1
seguito del sinistro stradale;
- la somma, però, non era sufficiente a risarcire tutti i danni e nonostante i numerosi solleciti, non veniva mai recapitata allo stesso;
- a seguito dei vari solleciti, inviava comunicazione del Controparte_2
17/04/2019, con la quale rigettava la sua richiesta di risarcimento danni e in data
05/11/2019 la veniva invitata a stipulare una negoziazione assistita, ma non CP_2
quest'ultima non vi aderiva;
pagina 3 di 10 In virtù di tanto chiedeva di accertare che l'evento si era verificato secondo le modalità indicate e condannare la e di conseguenza riconoscere tutti Controparte_2
i danni subiti.
Si costituiva la che contestava in fatto e diritto Controparte_2
l'avversa domanda chiedendo il rigetto, deducendo quanto segue:
- in via preliminare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 141 d.lgs.
209/2005, poiché il suindicato articolo trova applicazione solo a quelle ipotesi nelle quali i sinistri riguardano almeno il coinvolgimento di due veicoli, regolarmente assicurati per la RCA, con esclusione di quei sinistri che sono causati da “caso fortuito”;
- si eccepisce, sempre in via preliminare, l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto del dettato di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs. 209/2005;
- che parte attrice, in riferimento all'applicazione del D.lgs. 209/2005 era tenuta a dover provare il fatto storico la sua qualità di trasportato, il non avere contribuito, neppure in minima parte, alla produzione delle lesioni;
- che la Compagnia, a seguito delle diverse perplessità, decideva di sporgere una denuncia querela, che portava all'instaurazione del procedimento penale n. R.G.
4128/2019 N.R. pendente innanzi il Tribunale Ordinario di Treviso;
- le perplessità riguardavano ben due richieste di risarcimento del danno:
1) in data 14.06.2018, il sig. inviava a CP_1 Controparte_2
richiesta di risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale occorso in data 26.05.2018 in Loc. EC (FR), allorchè viaggiava quale terzo trasportato nella vettura Ford Fiesta tg DW 221 YJ di proprietà del sig. e Persona_2
condotta dal sig. ; Persona_1
2) in data 10.11.2018, perveniva a ulteriore richiesta di Controparte_2
risarcimento danni avanzata dal sig. , il quale assumeva di aver subito Persona_2
lesioni a seguito del sinistro di cui sopra, in cui viaggiava quale terzo trasportato nella propria autovettura, condotta nell'occasione dal sig. ; Persona_1
pagina 4 di 10 - dalle diverse verifiche, che erano state effettuate dall e dalle CP_6
testimonianze acquisite, emergeva che al momento del sinistro c'erano solamente due soggetti nel veicolo e non tre;
- in merito ai diversi dubbi che emergevano sia in relazione alle diverse richieste sia su quante persone erano presenti nel veicolo, si procedeva alla sospensione del pagamento;
- si chiedeva la sospensione, a norma dell'articolo 295 c.p.c., del giudizio;
- si contestava la quantificazione del danno non patrimoniale poiché le consulenze di parte non avevano alcun valore probatorio;
Si chiedeva quindi, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità o l'improponibilità o la sospensione e il rigetto della domanda.
Ciò posto, la domanda va dichiarata inammissibile.
In via preliminare per quanto riguarda la richiesta di sospensione, richiesta dalla parte convenuta, tal Giudicante, si rimette al verbale 23.03.2022, cioè: “- ritenuto che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art.
295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. VI, 14/05/2018, n. 11688); - rilevato che nel caso di specie, sulla base delle allegazioni della stessa convenuta e della documentazione in atti (v. ordinanza del gip in atti), risulta pendente un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Treviso, e, dunque, non ancora esercitata
l'azione penale”.
pagina 5 di 10 Invece, per quanto riguarda la richiesta, fatta in via preliminare per ciò che riguarda l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 141 d.lgs. 209/2005, tal
Giudicante, prima di entrare nel merito della questione, ritiene opportuno procedere ad un esame della normativa.
L'articolo 141 cod. ass. prevede l'azione diretta, a favore per il terzo trasportato, nei confronti dell'assicurazione del proprietario dell'autovettura, ciò quindi, comporta che il terzo trasportato-danneggiato sarà risarcito dall'assicurazione, la quale potrà successivamente rivalersi sul proprietario dell'autovettura.
Sull'applicazione di tale articolo ci sono state varie pronunce contrastanti, una prima
(Cass. 16477/2017) aveva emesso il seguente principio di diritto: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art.
141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”, da ciò, quindi, si era creato un orientamento secondo il quale l'articolo 141 cod. ass. poteva trovare applicazione senza la necessità del coinvolgimento di più veicoli.
Successivamente, però, sempre la Terza Sezione, emetteva altre pronunce con cui sanciva che il terzo trasportato non poteva invocare, ossia esperire, l'azione ex art. 141 cod. ass. se nel sinistro non era coinvolto almeno un altro veicolo, poiché il suo presupposto consiste in un sinistro, anche in assenza di uno scontro materiale, che coinvolge almeno due veicoli (Cass. 25033/2019; Cass. 17963/2021).
A questo punto ci fu l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Unit. 35318/2022), che emettevano il seguente principio di diritto: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei
pagina 6 di 10 conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato o danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Detto ciò, quindi, si ricava, dal suindicato principio confermato anche recentemente
(Cass. 1044/2024) che in caso di sinistro tra due o più veicoli, anche in assenza dello scontro materiale, troverà applicazione l'articolo 141 cod. ass., ma qualora il sinistro dovesse avvenire con un solo veicolo troverà, invece, applicazione l'articolo 144 cod. ass.
Occorre sottolineare che le comparse conclusionali, secondo la giurisprudenza della
Cassazione, hanno la funzione di dover illustrare le ragioni di fatto e diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, ciò quindi comporta che non possono contenere domande o eccezioni nuove.
La loro funzione, quindi, consiste in quella funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni che erano state ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si era instaurato il contraddittorio.
Nel caso di specie l'attore, pur di fronte all'eccezione posta dalla parte convenuta circa l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 141 d.lgs. 209/2005, anche nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. ha insistito nell'affermare che l'azione proposta nel presente giudizio era formulata ai sensi dell'art. 141 cda di cui si ribadiva l'ammissibilità e la procedibilità : “Parte convenuta ha eccepito nella comparsa di
pagina 7 di 10 costituzione e risposta in via preliminare l'eccezione di improcedibilita' della domanda di in quanto l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio anche il CP_1
responsabile della vettura dove era terzo trasportato in quanto trattasi di sinistro stradale avvenuto senza coinvolgimento di due o piu' vetture. Non è così. Intanto
l'azione ex art.141 c.d.s. proposto da nei confronti solo della CP_1
Compagnia di Assicurazione postula l'accertamento della corresponsabilita' del responsabile civile, a meno che sia completamente dimostrato il caso fortuito;
si fa quindi riferimento alla condotta del vettore, che ovviamente dovra' essere dimostrato in corso del processo (Cfr.Corte di Appello di Napoli Sezione VIII del 09/03/2021 N°861).
Cio' significa, che allo stato, non esistono elementi atti a dimostrare il caso fortuito
(ad esempio attraversamento di animali o altro), e quindi l'attore ha applicato
l'art.141 Decreto Legislativo N°209/2005, con l'intervento della Corte Costituzionale
Ordinanza N°205 del 13/06/2008, dove è andato a chiamare in giudizio solo
l'assicurazione del vettore.”
Di fronte alla intenzione chiarita proprio negli scritti difensivi (memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.) che cristallizzano la domanda, nella specie avanzata in termini di azione ex art. 141 CDA ed in risposta alle eccezioni della convenuta, impossibile risulta una diversa qualificazione d'ufficio della domanda in termini di richiesta di danni ex art. 144 cda a cui possa seguire la invocata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile proprietario dell'autovettura su cui l'attore viaggiava.
Le istanze contenute nella comparsa conclusionale sono quindi inammissibili.
Dal momento che dalla stessa prospettazione dei fatti non si evince che vi fosse scontro tra due veicoli, la domanda proposta ex art. 141 cda va dichiarata inammissibile che la causa è stata introdotta nel 2020 allorquando la Cassazione non Parte_2
era ancora intervenuta a Sezioni Unite (sent. n. 35318/2022) a chiarire l'ambito di applicazione della norma da ultimo richiamata richiedendo quale presupposto la pagina 8 di 10 circostanza che nel sinistro fossero coinvolti minimo due veicoli ( ipotesi diversa dal caso di specie), sussistono i presupposti di legge per compensare le spese.
Le spese di CTU, già liquidate, si pongono a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei CP_1
confronti della , così provvede: Controparte_2
a) dichiara inammissibile la domanda attorea;
b) compensa le spese di lite;
c) si pongono definitivamente le spese di CTU già liquidate in corso di causa a carico della parte attrice.
Cassino, 16/06/2025.
Il Giudice dott. Luigi D'Angiolella
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