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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6640 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore dott. Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 391/2020 vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 Parte 1
(C.F.: C.F. 2 ), entrambe con l'avv. ALESSANDRA Parte 2
FASAN
Appellanti
E
C.F. 3 ) con l'avv. MAURO GIULIANO RO 1 (C.F.:
GIAQUINTO e l'avv. MARIANO BORATTO
Appellato
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 le parti hanno concluso come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte 11.- Con atto di appello regolarmente notificato e Pt 2
[...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 14831/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato le domande da loro proposte;
ha ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Roma la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita il 18 gennaio 2018 di cui alla relativa nota, Registro Generale n. 6359, Registro Particolare n. 4608; ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Parte 1 e Parte 2 assumendo2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: di essere figlie del defunto CP 2 hanno introdotto il presente giudizio nell'ottobre 2017 al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria, cadente su un immobile sito in Roma alla via delle Case Basse, n. 195 e su alcuni mobili che lo arredano, asseritamente venutasi a creare con RO 1 , moglie in seconde nozze del de cuius, a seguito dell'apertura della successione di quest'ultimo. Assumendo poi che la convenuta abbia occupato l'immobile ereditario in via esclusiva, le attrici hanno chiesto condannarsi la predetta a versar loro la corrispondente parte di frutti civili dovuta come corrispettivo del detto godimento esclusivo.
RO_1 , costituitasi in giudizio, non si è opposta alla divisione evidenziando, tuttavia, che ella, quale coniuge superstite del de cuius, vanta, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c, il diritto di abitazione sull'immobile di causa nonché il diritto d'uso sui mobili che lo arredano o, quantomeno, ha diritto ad ottenere la monetizzazione di tali diritti. Hai poi sostenuto che nella divisione avrebbe dovuto tenersi conto di alcune spese da lei sostenute nell'interesse della massa ereditaria, di altri cespiti ereditari non indicati dalle attrici, nonché di alcune considerevoli somme di denaro che erano state oggetto di donazione da parte del de cuius in favore delle due figlie senza però rispettare gli oneri formali prescritti dalla legge a pena di nullità».
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Le attrici sostengono che la titolarità del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi sarebbe stata acquisita, da loro come dalla convenuta, per successione del loro padre CP 2 È allora evidente che l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento del titolo a succedere delle parti di causa;
titolo che nel caso di specie in cui, non essendo stata allegata l'esistenza di testamenti, viene în rilievo una successione legittima, consiste nell'allegato rapporto familiare con il defunto e va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, rectius, con i relativi certificati o estratti (cfr. Cass., 29.3.2006,
n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414).
Nella fattispecie le parti non hanno provveduto alla prova che era loro richiesta, essendosi limitate le attrici a produrre la semplice denuncia di successione di CP 2 la quale, come noto, risolvendosi in una dichiarazione unilaterale di coloro che assumono di essere successori di una determinata persona defunta, non è di per se sufficiente a soddisfare l'onere probatorio in materia
(cfr., Cass., 10.2.1995, n. 1484). Né hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai rapporti di parentela con atto che, secondo una parte della CP 2 giurisprudenza (v. Cass.. 29.5.2014, n. 12065), potrebbe in certi casi essere sufficiente anche per la prova in giudizio della qualità ereditaria. Anche lo stato di famiglia semplice depositato dalle attrici con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc ( doc 38 produzione attorea) è inidoneo alla prova dal momento che esso attesta solamente l'esistenza di una convivenza tra più persone all'interno di un'abitazione ma non dà alcuna indicazione in ordine ai rapporti familiari tra le stesse.
Sul punto non appare inutile rammentare che, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 30.5.1989, n. 223, "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune": ne deriva che lo stato di famiglia depositato dalle attrici nulla comprova circa i rapporti di parentela che legittimerebbero la chiamata all'eredità, ben potendo i soggetti ivi contemplati essere legati da vincoli di altro genere.
Non è idonea a fornire la prova qui richiesta neppure la relazione notarile prodotta dalla convenuta dalla quale risulta, in relazione all'immobile per cui è causa, la trascrizione della dichiarazione di successione in favore delle parti oggi in lite. È infatti noto che tale trascrizione viene compiuta dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari al solo fine di confermare l'avvenuto pagamento delle imposte sugli immobili caduti in successione sulla base della mera dichiarazione di successione, una copia della quale le viene inoltrata dall'Ufficio del Registro competente. Pertanto la relazione di cui trattasi si limita ad attestare l'avvenuta trascrizione di una denuncia di successione la quale, secondo le pronunce di legittimità dianzi richiamate, non è sufficiente a provare il titolo a succedere. Di nessuna utilità potrebbero essere poi le visure catastali pure depositate in atti, stante il rilievo meramente fiscale delle risultanze del Catasto (cfr., tra le tante, Cass., 4.3.2011, n. 5257).
Deve inoltre sottolinearsi che la mancata prova del titolo a succedere investe non solo la posizione delle attrici ma anche quella della convenuta la quale ha proposto una serie di domande volte a far valere diritti che appunto presuppongono la dimostrazione della sua qualità di coniuge del de cuius.
Sul punto deve sottolinearsi che la riferita lacuna probatoria non è stata colmata dalle parti nel corso del giudizio nonostante alla prima udienza del 13 marzo 2018 questo Tribunale, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 183, comma 4. c.p.c., abbia chiaramente avvertito "della necessità di depositare documentazione comprovante il titolo a succedere
Il giudicante non ignora l'esistenza di un orientamento interpretativo secondo cui il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, dovrebbe essere specificamente provato tramite gli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione sicché, laddove il convenuto non abbia sollevato alcuna obiezione in merito o la abbia sollevata tardivamente in sede di scritti difensivi conclusivi, il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge dovrebbe ritenersi positivamente accertato.
L'esposto orientamento non è tuttavia meritevole di adesione se si considera che la disciplina della devoluzione ereditaria nelle ipotesi di successione legittima ha senza dubbio carattere indisponibile e presenta un'evidente rilevanza pubblicistica legata alla presenza tra i successibili legittimi, sia pure in posizione suppletiva rispetto a tutti gli altri, dello Stato italiano. La natura indisponibile di tale disciplina rende dunque del tutto irrilevante l'eventuale non contestazione della qualità di eredi spesa esa dalle parti ed impone al giudicante di accertare d'ufficio tale affermata qualità.
Si osserva, peraltro, che la stessa giurisprudenza di legittimità riconosce che în ipotesi di successione nel processo, colui che, nella asserita qualità di erede legittimo, si costituisce per la prosecuzione o impugna la decisione emessa nei confronti del de cuius, è tenuto a provare la propria qualità ereditaria mediante la produzione degli atti dello stato civile senza che rilevi la mancata contestazione della controparte, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale (crf. Cass. 27.6.2005, n. 13738; Cass., 22.12.2003, n. 19625, Cass., 28.5.2003, n.
8520, Cass., 14.3.2002, n. 3756; Cass., 25.5.2001, n. 226; Cass. sez un,, 26.1.2001, n. 1114; Cass.
21.3.2000, n. 3299; Cass., 30.1.1998, n. 944, Cass., 14.10.1997, n. 10022; Cass., 27.2.1995, n.
2276).
Orbene, se il titolo per la successione nel processo deve essere accertato d'ufficio a prescindere dalla posizione assunta dalla controparte, e ciò in considerazione della natura pubblicistica ed inderogabile delle norme processuali in materia di costituzione del contraddittorio, a maggiore ragione tale verifica officiosa si impone, sotto il profilo dell'accertamento della fondatezza nel merito della domanda, allorché l'attore eserciti un diritto che presuppone la qualità di erede legittimo di una persona defunta, non potendosi, per le ragioni suesposte, negare lo stesso carattere di inderogabilità ed indisponibilità anche alle norme di diritto sostanziale che regolano la successione ab intestato individuando tra l'altro lo Stato quale successibile di ultimo grado.
Inoltre, anche a prescindere dal carattere pubblicistico ed indisponibile della disciplina attinente alla devoluzione dell'eredità, l'orientamento qui seguito, che impone la verifica officiosa dell'allegato rapporto familiare (di parentela o di coniugio) senza dare rilievo alla non contestazione della controparte, è volto ad evitare facili abusi a danno di terzi - cioè dei veri credi legittimi, eventualmente diversi dalle parti di causa che non hanno dato prova della loro dedotta qualità mediante l'instaurazione di una fittizia controversia da portare in giudizio. Le considerazioni che precedono conducono ovviamente al rigetto non solo della domanda reale di scioglimento della comunione ma anche delle ulteriori domande ad essa connesse (pagamento della ed. indennità di occupazione, accertamento o monetizzazione del diritto di abitazione sulla casa coniugale, accertamento della nullità di donazioni compiute in vita dal de cuius e conseguente ricomprensione dei beni che ne avevano formato oggetto nella massa ereditaria da dividere, rimborso di spese sostenute per far fronte a debiti o pesi ereditari) proposte sia dalle attrici che dalla convenuta
Ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., deve ordinarsi al competente conservatore dei registri immobiliari (Roma 1) la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione eseguita il 18 gennaio 2018 di cui alla relativa nota, Registro Generale n. 6359, Registro Particolare
n. 4608 (cfr. la nota di trascrizione di cui al doc. allegato dalle attrici all'atto depositato il 6 marzo
2018).
L'esito del giudizio e le ragioni della decisione in rapporto alle difese svolte giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite."
hanno proposto appello per i motivi 3.- Parte 1 e Parte 2 ha chiesto rigettarsi integralmente il di seguito enunciati, mentre RO_1 gravame con condanna alle spese, concordando sulla riforma della sentenza con una declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda in quanto il Giudice si è pronunciato sulla scorta della mera valutazione di questioni pregiudiziali.
4. Il primo motivo è rubricato “OMESSA E/O NON CORRETTA ANALISI DELLA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA QUALITA' DI EREDE ALLEGATA DALLE
PARTI CONSEGUENTE ERRATA RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL
GIUDICE"
Le appellanti assumono che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la documentazione probatoria versata in atti, in quanto la denuncia di successione e lo stato di famiglia, unitamente all'ulteriore documentazione depositata, confermerebbero il loro titolo alla successione.
Non sarebbe stato attribuito valore probatorio neppure alla relazione notarile del Notaio Per 1 del 20.2.2018, ritenuta rilevante a soli fini fiscali. Nel caso di specie, il Notaio non si sarebbe limitato a rappresentare le quote di proprietà del bene di spettanza di ciascun erede ma esplicitamente la qualità in cui i medesimi eredi sono succeduti, (ossia coniuge CP 1
[...] e figlie Parte_1 e Parte 2 66
4.2. Con il secondo motivo si contesta ERRATA VALUTAZIONE DELLA
DICHIRAZIONE DI SUCCESSIONE SUL PRESUPPOSTO DELL'ART. 30 LEGGE
346/1990 E DELLA PROVA DELLA QUALITA' DI EREDE ALLA STREGUA DELL'ART.
476 C.C."
Tale motivo si sofferma sul valore probatorio della denuncia di successione. Il giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 30 Legge n. 346/1990, da cui si desumerebbe che la dichiarazione di successione può ritenersi di per sé idonea alla prova del titolo a succedere, poiché presentata da chi per legge ha dovuto presentare a corredo di essa la documentazione inerente il rapporto di parentela. Peraltro, ai sensi dell'art. 476 cc., tra le modalità di accettazione tacita rientrerebbe la presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria e le volture catastali dei beni appartenenti al de cuius. Dunque, in questi termini, si ribadisce che le parti avrebbero fornito la prova del titolo a succedere. Il terzo motivo è rubricato "ERRATA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE ART. 115
E 116 C.P.C. SUL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE ANCHE IN MERITO ALLA
PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE – ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE" La parte avrebbe allegato giurisprudenza di legittimità secondo cui la qualità di erede può ritenersi provata anche solo con autocertificazione, attribuendole valore probatorio o riconoscendolo in presenza della non contestazione di controparte. Si contesta l'affermazione del giudice secondo cui, pur volendo attribuire carattere indisponibile e pubblicistico alla disciplina relativa alla devoluzione ereditaria e pur considerando il rischio di facili abusi ai danni dei veri eredi con l'instaurazione di una controversia fittizia, detto rischio non potrebbe riguardare il giudizio in questione in cui tutti gli elementi probatori avrebbero evidenziato concordemente il titolo a succedere delle parti. Si afferma, allora, che il titolo a succedere sarebbe stato provato dal contegno processuale dell'appellata, che non avrebbe contestato la qualità di eredi, ma l'avrebbe confermata e chiesto la nullità, nonché la collazione delle donazioni fatte in vita dal CP 2 alle figlie.
Si sostiene, dunque, che sia stato leso il diritto fondamentale delle parti di procedere alla divisione dopo quasi due anni di processo.
Con il quarto motivo si censura l'ASSENZA DI RICHIESTA SPECIFICA SUL TITOLO A
SUCCEDERE DA PARTE DEL MAGISTRATO".
La parte deduce la genericità della richiesta del giudice a fornire documentazione comprovante il titolo a succedere;
pertanto, si afferma che il Tribunale avrebbe dovuto richiedere specifica documentazione ritenuta necessaria.
Con il quinto motivo si censura 1'"ERRONEITA' E ILLOGICITA' DEL PROVVEDIMENTO
DI RIGETTO DELLA DOMANDA - INESISTENZA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
CONSEGUENTE INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA SENTENZA"
Secondo la difesa la sentenza sarebbe invalida in quanto inficiata da gravi vizi del processo che si sarebbero verificati nella formazione del convincimento del giudice e che comporterebbero la nullità o comunque l'inesistenza dell'intero giudizio e, dunque, della sentenza emessa all'esito dello stesso.
Il giudice, infatti, non avrebbe considerato tutti i documenti allegati e le sentenze che li ritengono idonei a provare il titolo a succedere, né sarebbero stati letti nel loro complesso;
peraltro, non sarebbe stata considerata la non contestazione della qualità di erede da parte della convenuta.
Inoltre, sarebbero stati disattesi i consolidati orientamenti giurisprudenziali in merito all'assolvimento dell'onere della prova in questione e sarebbero state date letture parziali delle sentenze su cui il giudice ha fondato il proprio convincimento. Inoltre, sarebbe stata preclusa la domanda delle attrici di pagamento del ristoro economico per l'utilizzo della convenuta in via esclusiva del suddetto immobile e quella della convenuta di monetizzazione dell'asserito diritto di abitazione sull'appartamento de quo sul presupposto che sussistesse invece un diritto di abitazione in capo ad ella. Pertanto, secondo la parte il giudizio di primo grado dovrebbe considerarsi come non avvenuto e, quindi, nullo. Si richiede la remissione al giudice di prime cure al fine di consentire lo scioglimento della comunione ereditaria.
Infine, il sesto motivo è rubricato "IN SUBORDINE ERRONEITA' E ILLOGICITA' DEL
PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA DOMANDA - RIFORMA DELLA SENTENZA
DI RIGETTO CON PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA"
La parte sostiene che dall'affermazione del giudice sul mancato assolvimento dell'onere della prova circa la titolarità a succedere sarebbe dovuta derivare una pronuncia di inammissibilità della domanda di divisione e non di rigetto, come quella emessa. 5.- I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla prova della qualità di eredi in capo alle parti del giudizio ex art. 565 c.c., prova che il Giudice ha espressamente richiesto di fornire nel corso del giudizio avvertendo della "necessità di depositare documentazione comprovante il titolo a succedere" (verbale udienza 13 marzo 2018).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente ribadito l'orientamento per cui “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere ―che non è assolto con la produzione della denuncia di successione è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423; conf Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 10/02/1995,
Rv. 490370 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2506 del 06/10/1973, Rv. 365944)” (Cass. 10519 del 2024).
In particolare, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve dunque essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.» (Cass. n. 19254 del 2024, conf. n. 22192 del 2020).
Nel caso in esame, non sono stati addotti fatti quali distruzione o smarrimento degli atti dello stato civile con la conseguenza che la prova dovesse essere fornita con tale mezzo.
D'altronde, la prova rigorosa della qualità di erede nella vocazione legittima e necessaria è strettamente correlata alla tutela della famiglia (art. 29 Cost.) alla quale dette successioni sono correlate.
È invece fondato l'ultimo motivo di appello - cui ha in sostanza aderito l'appellata - in quanto il riscontrato difetto di legittimazione ad causam per la proponenda azione di divisione comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta.
6.- L'esito della lite e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte 1 ☐ e Pt 2
[...] in parziale riforma della sentenza n. 14831/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande proposte delle parti;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma l'11 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore dott. Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 391/2020 vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 Parte 1
(C.F.: C.F. 2 ), entrambe con l'avv. ALESSANDRA Parte 2
FASAN
Appellanti
E
C.F. 3 ) con l'avv. MAURO GIULIANO RO 1 (C.F.:
GIAQUINTO e l'avv. MARIANO BORATTO
Appellato
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 le parti hanno concluso come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte 11.- Con atto di appello regolarmente notificato e Pt 2
[...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 14831/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato le domande da loro proposte;
ha ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Roma la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita il 18 gennaio 2018 di cui alla relativa nota, Registro Generale n. 6359, Registro Particolare n. 4608; ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Parte 1 e Parte 2 assumendo2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: di essere figlie del defunto CP 2 hanno introdotto il presente giudizio nell'ottobre 2017 al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria, cadente su un immobile sito in Roma alla via delle Case Basse, n. 195 e su alcuni mobili che lo arredano, asseritamente venutasi a creare con RO 1 , moglie in seconde nozze del de cuius, a seguito dell'apertura della successione di quest'ultimo. Assumendo poi che la convenuta abbia occupato l'immobile ereditario in via esclusiva, le attrici hanno chiesto condannarsi la predetta a versar loro la corrispondente parte di frutti civili dovuta come corrispettivo del detto godimento esclusivo.
RO_1 , costituitasi in giudizio, non si è opposta alla divisione evidenziando, tuttavia, che ella, quale coniuge superstite del de cuius, vanta, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c, il diritto di abitazione sull'immobile di causa nonché il diritto d'uso sui mobili che lo arredano o, quantomeno, ha diritto ad ottenere la monetizzazione di tali diritti. Hai poi sostenuto che nella divisione avrebbe dovuto tenersi conto di alcune spese da lei sostenute nell'interesse della massa ereditaria, di altri cespiti ereditari non indicati dalle attrici, nonché di alcune considerevoli somme di denaro che erano state oggetto di donazione da parte del de cuius in favore delle due figlie senza però rispettare gli oneri formali prescritti dalla legge a pena di nullità».
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Le attrici sostengono che la titolarità del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi sarebbe stata acquisita, da loro come dalla convenuta, per successione del loro padre CP 2 È allora evidente che l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento del titolo a succedere delle parti di causa;
titolo che nel caso di specie in cui, non essendo stata allegata l'esistenza di testamenti, viene în rilievo una successione legittima, consiste nell'allegato rapporto familiare con il defunto e va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, rectius, con i relativi certificati o estratti (cfr. Cass., 29.3.2006,
n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414).
Nella fattispecie le parti non hanno provveduto alla prova che era loro richiesta, essendosi limitate le attrici a produrre la semplice denuncia di successione di CP 2 la quale, come noto, risolvendosi in una dichiarazione unilaterale di coloro che assumono di essere successori di una determinata persona defunta, non è di per se sufficiente a soddisfare l'onere probatorio in materia
(cfr., Cass., 10.2.1995, n. 1484). Né hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai rapporti di parentela con atto che, secondo una parte della CP 2 giurisprudenza (v. Cass.. 29.5.2014, n. 12065), potrebbe in certi casi essere sufficiente anche per la prova in giudizio della qualità ereditaria. Anche lo stato di famiglia semplice depositato dalle attrici con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc ( doc 38 produzione attorea) è inidoneo alla prova dal momento che esso attesta solamente l'esistenza di una convivenza tra più persone all'interno di un'abitazione ma non dà alcuna indicazione in ordine ai rapporti familiari tra le stesse.
Sul punto non appare inutile rammentare che, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 30.5.1989, n. 223, "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune": ne deriva che lo stato di famiglia depositato dalle attrici nulla comprova circa i rapporti di parentela che legittimerebbero la chiamata all'eredità, ben potendo i soggetti ivi contemplati essere legati da vincoli di altro genere.
Non è idonea a fornire la prova qui richiesta neppure la relazione notarile prodotta dalla convenuta dalla quale risulta, in relazione all'immobile per cui è causa, la trascrizione della dichiarazione di successione in favore delle parti oggi in lite. È infatti noto che tale trascrizione viene compiuta dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari al solo fine di confermare l'avvenuto pagamento delle imposte sugli immobili caduti in successione sulla base della mera dichiarazione di successione, una copia della quale le viene inoltrata dall'Ufficio del Registro competente. Pertanto la relazione di cui trattasi si limita ad attestare l'avvenuta trascrizione di una denuncia di successione la quale, secondo le pronunce di legittimità dianzi richiamate, non è sufficiente a provare il titolo a succedere. Di nessuna utilità potrebbero essere poi le visure catastali pure depositate in atti, stante il rilievo meramente fiscale delle risultanze del Catasto (cfr., tra le tante, Cass., 4.3.2011, n. 5257).
Deve inoltre sottolinearsi che la mancata prova del titolo a succedere investe non solo la posizione delle attrici ma anche quella della convenuta la quale ha proposto una serie di domande volte a far valere diritti che appunto presuppongono la dimostrazione della sua qualità di coniuge del de cuius.
Sul punto deve sottolinearsi che la riferita lacuna probatoria non è stata colmata dalle parti nel corso del giudizio nonostante alla prima udienza del 13 marzo 2018 questo Tribunale, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 183, comma 4. c.p.c., abbia chiaramente avvertito "della necessità di depositare documentazione comprovante il titolo a succedere
Il giudicante non ignora l'esistenza di un orientamento interpretativo secondo cui il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, dovrebbe essere specificamente provato tramite gli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione sicché, laddove il convenuto non abbia sollevato alcuna obiezione in merito o la abbia sollevata tardivamente in sede di scritti difensivi conclusivi, il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge dovrebbe ritenersi positivamente accertato.
L'esposto orientamento non è tuttavia meritevole di adesione se si considera che la disciplina della devoluzione ereditaria nelle ipotesi di successione legittima ha senza dubbio carattere indisponibile e presenta un'evidente rilevanza pubblicistica legata alla presenza tra i successibili legittimi, sia pure in posizione suppletiva rispetto a tutti gli altri, dello Stato italiano. La natura indisponibile di tale disciplina rende dunque del tutto irrilevante l'eventuale non contestazione della qualità di eredi spesa esa dalle parti ed impone al giudicante di accertare d'ufficio tale affermata qualità.
Si osserva, peraltro, che la stessa giurisprudenza di legittimità riconosce che în ipotesi di successione nel processo, colui che, nella asserita qualità di erede legittimo, si costituisce per la prosecuzione o impugna la decisione emessa nei confronti del de cuius, è tenuto a provare la propria qualità ereditaria mediante la produzione degli atti dello stato civile senza che rilevi la mancata contestazione della controparte, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale (crf. Cass. 27.6.2005, n. 13738; Cass., 22.12.2003, n. 19625, Cass., 28.5.2003, n.
8520, Cass., 14.3.2002, n. 3756; Cass., 25.5.2001, n. 226; Cass. sez un,, 26.1.2001, n. 1114; Cass.
21.3.2000, n. 3299; Cass., 30.1.1998, n. 944, Cass., 14.10.1997, n. 10022; Cass., 27.2.1995, n.
2276).
Orbene, se il titolo per la successione nel processo deve essere accertato d'ufficio a prescindere dalla posizione assunta dalla controparte, e ciò in considerazione della natura pubblicistica ed inderogabile delle norme processuali in materia di costituzione del contraddittorio, a maggiore ragione tale verifica officiosa si impone, sotto il profilo dell'accertamento della fondatezza nel merito della domanda, allorché l'attore eserciti un diritto che presuppone la qualità di erede legittimo di una persona defunta, non potendosi, per le ragioni suesposte, negare lo stesso carattere di inderogabilità ed indisponibilità anche alle norme di diritto sostanziale che regolano la successione ab intestato individuando tra l'altro lo Stato quale successibile di ultimo grado.
Inoltre, anche a prescindere dal carattere pubblicistico ed indisponibile della disciplina attinente alla devoluzione dell'eredità, l'orientamento qui seguito, che impone la verifica officiosa dell'allegato rapporto familiare (di parentela o di coniugio) senza dare rilievo alla non contestazione della controparte, è volto ad evitare facili abusi a danno di terzi - cioè dei veri credi legittimi, eventualmente diversi dalle parti di causa che non hanno dato prova della loro dedotta qualità mediante l'instaurazione di una fittizia controversia da portare in giudizio. Le considerazioni che precedono conducono ovviamente al rigetto non solo della domanda reale di scioglimento della comunione ma anche delle ulteriori domande ad essa connesse (pagamento della ed. indennità di occupazione, accertamento o monetizzazione del diritto di abitazione sulla casa coniugale, accertamento della nullità di donazioni compiute in vita dal de cuius e conseguente ricomprensione dei beni che ne avevano formato oggetto nella massa ereditaria da dividere, rimborso di spese sostenute per far fronte a debiti o pesi ereditari) proposte sia dalle attrici che dalla convenuta
Ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., deve ordinarsi al competente conservatore dei registri immobiliari (Roma 1) la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione eseguita il 18 gennaio 2018 di cui alla relativa nota, Registro Generale n. 6359, Registro Particolare
n. 4608 (cfr. la nota di trascrizione di cui al doc. allegato dalle attrici all'atto depositato il 6 marzo
2018).
L'esito del giudizio e le ragioni della decisione in rapporto alle difese svolte giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite."
hanno proposto appello per i motivi 3.- Parte 1 e Parte 2 ha chiesto rigettarsi integralmente il di seguito enunciati, mentre RO_1 gravame con condanna alle spese, concordando sulla riforma della sentenza con una declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda in quanto il Giudice si è pronunciato sulla scorta della mera valutazione di questioni pregiudiziali.
4. Il primo motivo è rubricato “OMESSA E/O NON CORRETTA ANALISI DELLA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA QUALITA' DI EREDE ALLEGATA DALLE
PARTI CONSEGUENTE ERRATA RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL
GIUDICE"
Le appellanti assumono che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la documentazione probatoria versata in atti, in quanto la denuncia di successione e lo stato di famiglia, unitamente all'ulteriore documentazione depositata, confermerebbero il loro titolo alla successione.
Non sarebbe stato attribuito valore probatorio neppure alla relazione notarile del Notaio Per 1 del 20.2.2018, ritenuta rilevante a soli fini fiscali. Nel caso di specie, il Notaio non si sarebbe limitato a rappresentare le quote di proprietà del bene di spettanza di ciascun erede ma esplicitamente la qualità in cui i medesimi eredi sono succeduti, (ossia coniuge CP 1
[...] e figlie Parte_1 e Parte 2 66
4.2. Con il secondo motivo si contesta ERRATA VALUTAZIONE DELLA
DICHIRAZIONE DI SUCCESSIONE SUL PRESUPPOSTO DELL'ART. 30 LEGGE
346/1990 E DELLA PROVA DELLA QUALITA' DI EREDE ALLA STREGUA DELL'ART.
476 C.C."
Tale motivo si sofferma sul valore probatorio della denuncia di successione. Il giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 30 Legge n. 346/1990, da cui si desumerebbe che la dichiarazione di successione può ritenersi di per sé idonea alla prova del titolo a succedere, poiché presentata da chi per legge ha dovuto presentare a corredo di essa la documentazione inerente il rapporto di parentela. Peraltro, ai sensi dell'art. 476 cc., tra le modalità di accettazione tacita rientrerebbe la presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria e le volture catastali dei beni appartenenti al de cuius. Dunque, in questi termini, si ribadisce che le parti avrebbero fornito la prova del titolo a succedere. Il terzo motivo è rubricato "ERRATA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE ART. 115
E 116 C.P.C. SUL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE ANCHE IN MERITO ALLA
PROVA DELLA QUALITÀ DI EREDE – ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE" La parte avrebbe allegato giurisprudenza di legittimità secondo cui la qualità di erede può ritenersi provata anche solo con autocertificazione, attribuendole valore probatorio o riconoscendolo in presenza della non contestazione di controparte. Si contesta l'affermazione del giudice secondo cui, pur volendo attribuire carattere indisponibile e pubblicistico alla disciplina relativa alla devoluzione ereditaria e pur considerando il rischio di facili abusi ai danni dei veri eredi con l'instaurazione di una controversia fittizia, detto rischio non potrebbe riguardare il giudizio in questione in cui tutti gli elementi probatori avrebbero evidenziato concordemente il titolo a succedere delle parti. Si afferma, allora, che il titolo a succedere sarebbe stato provato dal contegno processuale dell'appellata, che non avrebbe contestato la qualità di eredi, ma l'avrebbe confermata e chiesto la nullità, nonché la collazione delle donazioni fatte in vita dal CP 2 alle figlie.
Si sostiene, dunque, che sia stato leso il diritto fondamentale delle parti di procedere alla divisione dopo quasi due anni di processo.
Con il quarto motivo si censura l'ASSENZA DI RICHIESTA SPECIFICA SUL TITOLO A
SUCCEDERE DA PARTE DEL MAGISTRATO".
La parte deduce la genericità della richiesta del giudice a fornire documentazione comprovante il titolo a succedere;
pertanto, si afferma che il Tribunale avrebbe dovuto richiedere specifica documentazione ritenuta necessaria.
Con il quinto motivo si censura 1'"ERRONEITA' E ILLOGICITA' DEL PROVVEDIMENTO
DI RIGETTO DELLA DOMANDA - INESISTENZA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
CONSEGUENTE INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA SENTENZA"
Secondo la difesa la sentenza sarebbe invalida in quanto inficiata da gravi vizi del processo che si sarebbero verificati nella formazione del convincimento del giudice e che comporterebbero la nullità o comunque l'inesistenza dell'intero giudizio e, dunque, della sentenza emessa all'esito dello stesso.
Il giudice, infatti, non avrebbe considerato tutti i documenti allegati e le sentenze che li ritengono idonei a provare il titolo a succedere, né sarebbero stati letti nel loro complesso;
peraltro, non sarebbe stata considerata la non contestazione della qualità di erede da parte della convenuta.
Inoltre, sarebbero stati disattesi i consolidati orientamenti giurisprudenziali in merito all'assolvimento dell'onere della prova in questione e sarebbero state date letture parziali delle sentenze su cui il giudice ha fondato il proprio convincimento. Inoltre, sarebbe stata preclusa la domanda delle attrici di pagamento del ristoro economico per l'utilizzo della convenuta in via esclusiva del suddetto immobile e quella della convenuta di monetizzazione dell'asserito diritto di abitazione sull'appartamento de quo sul presupposto che sussistesse invece un diritto di abitazione in capo ad ella. Pertanto, secondo la parte il giudizio di primo grado dovrebbe considerarsi come non avvenuto e, quindi, nullo. Si richiede la remissione al giudice di prime cure al fine di consentire lo scioglimento della comunione ereditaria.
Infine, il sesto motivo è rubricato "IN SUBORDINE ERRONEITA' E ILLOGICITA' DEL
PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA DOMANDA - RIFORMA DELLA SENTENZA
DI RIGETTO CON PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA"
La parte sostiene che dall'affermazione del giudice sul mancato assolvimento dell'onere della prova circa la titolarità a succedere sarebbe dovuta derivare una pronuncia di inammissibilità della domanda di divisione e non di rigetto, come quella emessa. 5.- I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla prova della qualità di eredi in capo alle parti del giudizio ex art. 565 c.c., prova che il Giudice ha espressamente richiesto di fornire nel corso del giudizio avvertendo della "necessità di depositare documentazione comprovante il titolo a succedere" (verbale udienza 13 marzo 2018).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente ribadito l'orientamento per cui “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere ―che non è assolto con la produzione della denuncia di successione è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423; conf Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 10/02/1995,
Rv. 490370 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2506 del 06/10/1973, Rv. 365944)” (Cass. 10519 del 2024).
In particolare, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve dunque essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.» (Cass. n. 19254 del 2024, conf. n. 22192 del 2020).
Nel caso in esame, non sono stati addotti fatti quali distruzione o smarrimento degli atti dello stato civile con la conseguenza che la prova dovesse essere fornita con tale mezzo.
D'altronde, la prova rigorosa della qualità di erede nella vocazione legittima e necessaria è strettamente correlata alla tutela della famiglia (art. 29 Cost.) alla quale dette successioni sono correlate.
È invece fondato l'ultimo motivo di appello - cui ha in sostanza aderito l'appellata - in quanto il riscontrato difetto di legittimazione ad causam per la proponenda azione di divisione comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta.
6.- L'esito della lite e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte 1 ☐ e Pt 2
[...] in parziale riforma della sentenza n. 14831/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande proposte delle parti;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma l'11 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente